Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.26/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_26/2008 /viz

Sentenza del 30 aprile 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
X.________ Sagl,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,

contro

Y.________ SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni.

Oggetto
contratto di locazione, indennità per ripetibili,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 16
gennaio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 6 agosto 2002 le parti hanno stipulato un contratto di locazione avente per
oggetto l'esercizio pubblico Z.________, giunto a scadenza il 31 agosto 2005.
Litigiosa è la questione di sapere se la conduttrice X.________ Sagl può
beneficiare di una protrazione della locazione.

1.1 Il 29 agosto 2005 l'Ufficio di conciliazione competente ha accolto la
richiesta formulata in tal senso dalla conduttrice e concesso la protrazione
della locazione sino al 31 agosto 2007.
Adito dalla locatrice Y.________ SA, con sentenza del 20 novembre 2006 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha invece escluso ogni protrazione. Questa
decisione è poi stata confermata - perlomeno nel risultato - dalla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Con decreto del 7 settembre 2007 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso
interposto dalla conduttrice contro la sentenza cantonale privo d'oggetto,
avendo essa di fatto beneficiato della protrazione della locazione auspicata.
La causa è stata pertanto stralciata dai ruoli conformemente a quanto previsto
dall'art. 32 cpv. 2 LTF e le spese giudiziarie sono state poste a carico della
locatrice (giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art.
71 LTF), poiché da un esame sommario del ricorso è emerso ch'esso sarebbe stato
accolto.

1.2 Nel frattempo, il 26 giugno 2007 X.________ Sagl ha presentato all'Ufficio
di conciliazione una richiesta di seconda protrazione della locazione.

1.3 Dal canto suo, il 4 luglio 2007 Y.________ SA ha inoltrato un'istanza di
sfratto alla Pretura del Distretto di Bellinzona, che la Segretaria assessore
ha accolto il 25 settembre 2007. Visto il rifiuto della protrazione pronunciato
dal Tribunale d'appello il 21 giugno 2007, la giudice ha infatti ritenuto che
il contratto è definitivamente giunto a scadenza il 31 agosto 2005.

1.4 Il giudizio di primo grado è stato riformato il 16 gennaio 2008 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha respinto
l'istanza di sfratto siccome intempestiva.
Le spese della procedura di appello, di complessivi fr. 200.-- sono state poste
a carico di Y.________ SA, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
1'000.-- per ripetibili d'appello.

2.
Prevalendosi della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost)
nell'applicazione del diritto cantonale, segnatamente dell'art. 8 CPC/TI - che
regola il valore litigioso nelle cause in materia di locazione - nonché del
Regolamento cantonale sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 - giusta il quale le ripetibili vanno fissate tenendo conto della
natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del
patrocinatore -, il 18 febbraio 2008 X.________ Sagl è insorta dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, volto
a ottenere la modifica del giudizio impugnato quo all'indennità per ripetibili
assegnatale in sede cantonale, che vuole vedere aumentata ad almeno fr.
2'000.--.

2.1 La Corte cantonale avrebbe misconosciuto l'importanza e la difficoltà del
caso, che solo per la stesura dell'atto d'appello ha comportato un dispendio di
8 ore, ciò che giustificherebbe - tenuto conto di un onorario di fr. 400.--
all'ora - un'indennità per ripetibili di fr. 3'200.--. La ricorrente si duole
pure di un calcolo arbitrario del valore litigioso, che supera ampiamente i fr.
20'000.-- ritenuti dall'autorità Ticinese. A titolo esemplificativo la
ricorrente osserva che l'importo assegnatole nella decisione impugnata sarebbe
pure eccessivamente inferiore a quanto ammesso dalla Tariffa dell'Ordine degli
Avvocati del Cantone Ticino, nel frattempo abrogata per incompatibilità con il
diritto dei cartelli.

2.2 Con scritto del 22 aprile 2008 Y.________ SA ha proposto la reiezione del
gravame, a suo modo di vedere inteso unicamente a ritardare ulteriormente la
procedura. Nega che una differenza di fr. 1'000.-- fra l'indennità riconosciuta
e quella auspicata possa essere arbitraria e rileva come nell'atto di appello
la controparte abbia ripreso quasi testualmente i fatti e gli argomenti già
espressi in precedenza.

2.3 Il Tribunale d'appello ha invece rinunciato a pronunciarsi.

3.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

3.1 Dato che il litigio verte sul diritto della ricorrente di continuare ad
occupare i locali commerciali oggetto del contratto di locazione concluso nel
2002, si è in presenza di un ricorso rivolto contro una decisione pronunciata
in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).
3.1.1 Il giudizio impugnato è stato emanato dall'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 75 LTF) e pone fine alla procedura di sfratto nei confronti della
ricorrente (art. 90 LTF). In quanto parte vincente essa non è legittimata a
contestare il merito della pronunzia cantonale, mentre le può venir
riconosciuto un interesse giuridicamente protetto alla modifica del giudizio
sulle ripetibili (art. 76 LTF).
3.1.2 La ricorrente misconosce tuttavia la regolamentazione dei rimedi di
diritto secondo la LTF allorquando, pur riconoscendo che il valore di causa
supera l'importo di fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a combinato con l'art.
51 LTF), afferma che nel quadro dell'attuale procedura ricorsuale il valore
litigioso minimo non sarebbe raggiunto perché il gravame concerne unicamente
l'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--. Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF
in caso di ricorso contro una decisione finale, il valore litigioso è infatti
determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità
inferiore.
3.1.3 Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il ricorso in materia
civile è quindi ammissibile, ciò che comporta automaticamente l'inammissibilità
del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

3.2 L'errata indicazione del rimedio di diritto non nuoce tuttavia alla
ricorrente, giacché anche nell'ambito del ricorso in materia civile è possibile
prevalersi della violazione del divieto dell'arbitrio, sancito dall'art. 9
Cost., nell'applicazione del diritto cantonale (DTF 133 III 462 consid. 2.3
pag. 466).
3.2.1 Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF la violazione di diritti fondamentali può
tuttavia essere esaminata soltanto se la censura è stata debitamente sollevata
e motivata; il campo di applicazione di questa norma corrisponde a quello del
precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali e valgono i medesimi requisiti di motivazione (DTF 133 II 249
consid. 1.4.2; 133 III 638 consid. 2).
Di conseguenza, qualora, come nel caso concerto, venga sollevata la censura di
arbitrio, la parte ricorrente non può limitarsi a contrapporre il proprio
parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse
una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il
fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate
(DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). Per giurisprudenza invalsa, infatti,
l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso
possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata;
il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del
merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione
bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Tocca alla
parte ricorrente esporre in maniera chiara e dettagliata le ragioni per le
quali la sentenza cantonale risulta arbitraria.
3.2.2 L'allegato sottoposto al vaglio del Tribunale federale non soddisfa le
esigenze di motivazione appena esposte.
Senza nemmeno indicare esplicitamente la norma del diritto cantonale che
disciplina la fissazione delle ripetibili - ma facendo anzi riferimento a una
normativa (la TOA) che non è più in vigore - la ricorrente si limita infatti ad
asseverare genericamente che per la stesura dell'atto d'appello sarebbero state
necessarie otto ore, senza tuttavia sostanziare adeguatamente le ragioni per le
quali un simile dispendio orario si è reso necessario, visto che - come
osservato dall'opponente - la pratica era ben nota al suo patrocinatore e
nell'appello sono stati verosimilmente ripresi argomenti già addotti in prima
istanza.

3.3 Il ricorso deve pertanto venir dichiarato inammissibile poiché non motivato
conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 600.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi