Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.140/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_140/2008

Sentenza del 12 febbraio 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, presidente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
mandato,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto e considerando:
che con sentenza del 10 novembre 2008 il Giudice di pace del circolo di Riva
San Vitale ha fatto obbligo a A.________ di versare a B.________SA l'importo di
fr. 498.55 oltre fr. 3.70 (interessi fino al 07.01.2008), gli interessi al 5 %
dall'8 gennaio 2008, fr. 127.15 (risarcimento danni art. 103 e 106 CO) e fr.
60.-- (spese esecutive, compresa la notifica a ½ della Cancelleria comunale);
che il ricorso interposto dalla soccombente contro questa decisione è stato
dichiarato inammissibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino il 4 dicembre 2008, sia perché tardivo sia perché
non motivato conformemente ai requisiti di legge;
che con lettera del 22 dicembre 2008 A.________ ha espresso la volontà
d'impugnare la predetta decisione dinanzi al Tribunale federale, precisando di
volersi limitare alla produzione dei documenti in fotocopia, per evitare la
trascrizione della motivazione, e riservandosi di espletare altre richieste se
vi fosse necessità;
che il 7 gennaio 2009 il Presidente della Corte adita ha informato la
ricorrente che il rinvio ad argomenti esposti negli atti cantonali o in altri
documenti non costituisce una motivazione ricorsuale sufficiente: è nell'atto
di ricorso che devono venir indicati chiaramente i diritti che si pretendono
violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (cfr. art 42 cpv.
2 LTF);
che alla ricorrente è stato inoltre indicato che, il termine di ricorso
giungendo a scadenza il 26 gennaio 2009, essa poteva ancora - entro tale data -
completare il ricorso, esponendo per quali motivi le considerazioni che hanno
condotto i giudici ticinesi a ritenere il ricorso per cassazione inammissibile
erano lesive del diritto;
che la ricorrente non ha reagito a questa missiva;
che in queste circostanze il ricorso non può che essere dichiarato
inammissibile, siccome manifestamente privo di una motivazione adeguata;
che si può quindi decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta
alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi