Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.111/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_111/2008 /biz

Sentenza del 19 novembre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,

contro

B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti.

Oggetto
contratto di mutuo,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 agosto 2008
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 23 agosto 2005 B.________ ha convenuto il suo ex compagno A.________ dinanzi
al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città onde ottenere il rimborso di
varie fatture da lei pagate per suo conto nel gennaio 2005, per complessivi fr.
20'682.05.

A.________ non ha negato di aver chiesto a B.________ di saldare le sue
fatture; egli si è tuttavia opposto alla pretesa di rimborso affermando che i
pagamenti in questione erano stati effettuati con il denaro da lui consegnatole
a tal scopo, fr. 20'000.-- ricavati dalla vendita della sua automobile.

Non essendo A.________ riuscito a provare di aver consegnato all'attrice la
somma citata, il Pretore ha ammesso l'esistenza del contratto di mutuo asserito
da B.________ e con sentenza del 22 agosto 2007 le ha riconosciuto il diritto
al versamento di fr. 18'158.90, oltre interessi al 5 % dal 1° giugno 2005.

2.
L'impugnativa interposta dal soccombente contro questo giudizio è stata
parzialmente accolta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, la quale, nella pronunzia emanata l'8 agosto 2008, ha ridotto a fr.
17'656.65, oltre interessi, l'importo a suo carico.

La massima istanza ticinese ha invero integralmente condiviso le considerazioni
del giudice di primo grado in merito alla conclusione del contratto di mutuo e
al fallimento della prova dell'avvenuta consegna di fr. 20'000.-- da A.________
a B.________. Il parziale successo dell'appello deriva dall'accoglimento delle
contestazioni contro l'obbligo di pagare una fattura di fr. 392.90 concernente
l'acquisto di un biglietto aereo e dalla rettifica di una svista commessa dal
Pretore nel calcolo della pretesa spettante all'attrice.

3.
Il 15 settembre 2008 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un
"ricorso in materia di diritto costituzionale", fondato sulla violazione degli
art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., volto ad ottenere l'annullamento della sentenza
cantonale.

Contestualmente al gravame egli ha chiesto il conferimento dell'effetto
sospensivo e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi.

4.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

5.
Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione dei
diritti costituzionali (art. 116 LTF).

5.1 L'art. 106 cpv. 2 LTF (a cui rinvia l'art. 117 LTF) stabilisce che il
Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il campo di applicazione di
questa norma corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico
per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole di
motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2).

5.2 Nel quadro del ricorso in materia costituzionale il Tribunale federale
fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art.
118 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare l'accertamento dei fatti operato
dall'autorità inferiore solo se questo è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 116 LTF.

Tocca alla parte ricorrente allegare, con un'argomentazione conforme ai
requisiti posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF, che tale condizione è realizzata (DTF
133 III 439 consid. 3.2 pag. 445). In particolare, qualora venga fatta valere
la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove e nell'accertamento dei fatti, la parte ricorrente non può limitarsi a
criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove
l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la
propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che la decisione impugnata
si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133
III 585 consid. 4.1 pag. 589 con rinvii).

6.
L'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale, fondato appunto sulla
violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove e nell'accertamento dei fatti, oltre che sulla violazione del diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - nella forma del "diritto di essere
considerati" - non ossequia i requisiti di motivazione appena esposti.

7.
A mente del ricorrente i giudici del Tribunale d'appello avrebbero violato il
suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) omettendo di "considerare"
gli argomenti e i documenti da lui addotti per inficiare l'affermazione
dell'opponente secondo cui essa avrebbe pagato le fatture a lui intestate con
denaro proprio, proveniente da un mutuo ipotecario acceso a tal scopo.

7.1 Ora, anche qualora si volesse ravvedere in quest'affermazione una censura
di violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto di ottenere
una decisione motivata, la stessa sarebbe manifestamente destinata
all'insuccesso. Il diritto di ottenere una decisione motivata non impone
infatti all'autorità giudicante di pronunciarsi su tutti gli argomenti
sottopostile dalle parti, bensì di menzionare le ragioni che l'hanno indotta a
decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi gli interessati
nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione (DTF 133 III 439 consid. 3.3 pag. 445 con rinvii).

In concreto, la sentenza impugnata contiene una motivazione esauriente. Posto
che l'opponente ha - incontestabilmente - pagato le fatture intestate al
ricorrente, la Corte ticinese ha ammesso ch'essa lo ha fatto con denaro
proprio, come da lei affermato, non essendo il ricorrente stato in grado di
provare di averle consegnato, a tal scopo, la somma di fr. 20'000.-- ricavata
dalla vendita dell'auto.

7.2 In realtà, gli argomenti esposti nel gravame vertono tutti
sull'apprezzamento delle prove che ha condotto i giudici cantonali ad ammettere
che l'opponente ha pagato di tasca propria le note fatture.

8.
Secondo il ricorrente, controparte - gravata dall'onere di provare l'esistenza
del contratto di mutuo sul quale fonda le proprie pretese - non avrebbe
dimostrato di aver pagato le fatture facendo capo al proprio patrimonio.
In particolare, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata,
essa non avrebbe provato di aver contratto un mutuo ipotecario per far fronte
ai debiti del ricorrente e, più in generale, le incongruenze e le
contraddizioni riscontrate nel quadro dell'esame delle fatture dimostrano
ch'essa ha costruito ad arte un'argomentazione fine a sé stessa.

Così come formulata la censura, di puro carattere appellatorio, disattende
manifestamente le esigenze di motivazione descritte al consid. 5.2. Il
ricorrente contrappone la propria lettura delle tavole processuali a quella dei
giudici ticinesi, dimenticando che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non
si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale
federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo
se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo
nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con
rinvii). Con riferimento, più in particolare, all'apprezzamento delle prove e
all'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di
un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

In concreto, a prescindere dalla questione dell'accensione del mutuo ipotecario
da parte dell'opponente - che contrariamente a quanto si lascia intendere nel
gravame non è stata reputata decisiva ai fini del giudizio - il ricorrente non
è in grado di indicare alcun elemento di prova suscettibile di dimostrare - in
maniera incontrovertibile - che l'opponente non ha pagato le fatture con il
proprio denaro.

9.
Il ricorso risulta dunque integralmente inammissibile per carente motivazione.

Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è
divenuta priva d'oggetto.
Visto l'esito del ricorso - manifestamente privo di probabilità di successo -
l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio è respinta (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Alla controparte, che non è nemmeno stata
invitata a presentare un allegato di risposta, non spetta alcuna indennità per
ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi