Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.86/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_86/2008 /biz

Sentenza del 23 settembre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro, remunerazione delle ore di lavoro straordinario,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2008 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2005 B.________ ha lavorato alle dipendenze del
A.________, in qualità di cameriere. Al termine del rapporto di lavoro egli ha
formulato alcune richieste nei confronti del datore di lavoro, che sono rimaste
senza seguito.

B.
Il 1° febbraio 2006 B.________ ha dunque adito la Pretura del Distretto di
Bellinzona onde ottenere il versamento di fr. 1'243.70 per i giorni di riposo,
vacanza e festivi non goduti, nonché di fr. 13'778.-- quale indennità per le
ore di lavoro straordinario prestate, per un totale di complessivi fr.
15'021.70, oltre interessi.

Con giudizio del 3 aprile 2007 il Pretore ha respinto le pretese di B.________.
Anche se dall'istruttoria è emerso che lo svolgimento di ore straordinarie era
pratica usuale presso il A.________, il giudice ha negato che la trascrizione
dei documenti di controllo da lui stesso allestiti, versata agli atti sub doc.
G, potesse - senza gli originali - costituire una valida prova delle ore
straordinarie effettuate, ai sensi dell'art. 21 n. 3 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione del 1998
(CCNL).

C.
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, adita dal soccombente.

Dato che i quattro testimoni sentiti in sede istruttoria hanno confermato che
presso il A.________ era prassi per tutti i dipendenti effettuare ore
straordinarie, senza che le stesse fossero retribuite, e che il datore di
lavoro non ha tenuto una registrazione dell'orario di lavoro effettivo a norma
dell'art. 21 n. 2 CCNL, i giudici della massima istanza cantonale hanno
ritenuto di poter conferire forza probatoria al controllo della durata del
tempo di lavoro prodotto da B.________, in applicazione dell'art. 21 n. 3 CCNL.
Tenuto conto delle indicazioni fornite in questo documento, i giudici ticinesi
hanno reputato altamente verosimile che durante gli otto mesi di attività egli
abbia effettuato 468.50 ore di lavoro straordinario, per le quali gli sono
stati riconosciuti fr. 12'166.--. Anche la pretesa da lui avanzata per i giorni
di riposo, vacanze e festivi maturati e non goduti è stata parzialmente
accolta, per fr. 791.40. Considerato infine che il datore di lavoro gli ha già
versato fr. 2'400.--, nella sentenza emanata l'11 giugno 2008 la Corte
cantonale ha riformato il giudizio di primo grado e condannato il A.________ a
versare a B.________ fr. 10'558.35, oltre interessi al 5 % dal 1° febbraio
2006.

D.
Prevalendosi della violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 8
CC, dell'art. 321c e 343 cpv. 4 CO nonché dell'art. 21 n. 3 del CCNL, il 18
febbraio 2008 il A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto ad ottenere la modifica della sentenza
cantonale nel senso di respingere l'appello e confermare il giudizio di prima
istanza.

Nella risposta del 9 maggio 2008 l'opponente ha proposto l'integrale reiezione
del gravame, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a formulare
osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, concernente una controversia
in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.--
(art. 74 cpv. 1 let. a LTF), il ricorso risulta ricevibile, perlomeno sotto
questo profilo.

2.
Dato il tenore dell'impugnativa, è opportuno rammentare i principi che reggono
il rimedio esperito.

2.1 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto svizzero così come determinato dall'art. 95 LTF.

Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nell'allegato ricorsuale occorre spiegare in modo
conciso i motivi per i quali l'atto impugnato viola il diritto.
Se questa condizione è soddisfatta, il Tribunale federale applica il diritto
d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali sono più rigorose; il Tribunale federale esamina infatti queste
censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il campo di applicazione di questa norma
corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione
dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole di motivazione poste
dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in
maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste
condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario
(DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua volta una
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1 pag. 39). La relativa censura deve pertanto ossequiare i requisiti di
motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. quanto appena esposto al
consid. 2.1). Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, il
ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio
nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti che ne deriva non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo
semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che la decisione
impugnata si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile
(DTF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).

2.3 Infine, l'art. 99 cpv. LTF stabilisce che dinanzi al Tribunale federale
possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (DTF 133 III 393 consid. 3).

3.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente critica la decisione dei giudici
ticinesi di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 21 n. 3 CCNL.

3.1 L'opponente rileva come dinanzi alle autorità cantonali l'applicabilità del
CCNL - né, più in particolare, l'applicabilità dell'art. 21 n. 3 CCNL - non sia
mai stata contestata. Proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale federale
quest'argomentazione è pertanto, a suo modo di vedere, "palesemente non
ricevibile dal lato formale".

Non è così. Dalla lettura dell'art. 99 cpv. 1 LTF, che disciplina l'allegazione
di elementi nuovi in sede ricorsuale, discende infatti, e contrario, che la
presentazione di un'argomentazione giuridica nuova è possibile, a condizione
che sia fondata sugli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata
(DTF 133 III 421 consid. 1.3 non pubblicato; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 125
III 305 consid. 2e p. 312).

3.2 Litigiosa, come anticipato, è l'applicabilità di una norma di un contratto
collettivo di lavoro.
3.2.1 Mediante un contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro
associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra,
stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la
fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori
interessati (art. 356 cpv. 1 CO).

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la
conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno -
durante la validità del contratto collettivo - effetto diretto e imperativo per
i datori di lavoro e i lavoratori vincolati (art. 357 cpv. 1 CO). Sono
applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori che non sono affiliati a
un'associazione contraente se essi decidono di partecipare al CCNL (art. 356b
CO) oppure se al CCNL è stato conferito carattere obbligatorio generale (DTF
130 III 19 consid. 2.1 non pubblicato; 123 III 129 consid. 3a pag. 131; Streiff
/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., n. 7 ad art. 356 CO pag. 1022). Rimane
naturalmente riservata la facoltà di pattuire l'applicabilità delle
disposizioni del CCNL nel contratto individuale di lavoro (Streiff/Von Kaenel,
op. cit., n. 13 ad art. 356 CO pag. 1030, n. 5 ad. art. 356b pag. 1043; Gabriel
Aubert in: Commentaire romand, n. 8 ad art. 357 CO).
3.2.2 Nella risposta al ricorso l'opponente definisce temeraria la censura
concernente l'inapplicabilità dell'art. 21 n. 3 CCNL per il motivo che il
ricorrente è membro di Gastroticino, sezione ticinese di Gastrosuisse,
associazione di datori di lavoro firmataria del CCNL. I contratti di lavoro
stipulati dal ricorrente con i suoi impiegati membri di un'associazione
sindacale firmataria anch'essa del CCNL - come l'opponente - soggiacciono
dunque automaticamente alle norme del contratto collettivo.
3.2.3 L'affermazione circa l'affiliazione del ricorrente a Gastrosuisse non
trova un riscontro esplicito nella sentenza impugnata poiché la questione
dell'affiliazione del ricorrente a un'associazione firmataria del CCNL non è
stata trattata. Unitamente alla risposta al ricorso l'opponente ha invero
prodotto la copia di un messaggio elettronico nel quale l'Ufficio di controllo
del CCNL sembra confermare la sua affermazione, ma questo documento non può
essere tenuto in considerazione poiché - fatte salve circostanze eccezionali
che in concreto non si verificano - la produzione di nuovi mezzi di prova in
sede ricorsuale non è ammessa (art. 99 LTF; cfr. quanto esposto al consid.
2.3). Poco importa, dato che in ogni caso i giudici ticinesi hanno accertato
che nel contratto individuale di lavoro le parti hanno espressamente pattuito
l'applicabilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione del 1998 (CCNL) e che il ricorrente non
contesta questo accertamento. In queste circostanze egli è malvenuto a negare
l'applicabilità del CCNL all'accordo concluso con l'opponente.
3.2.4 Va detto che il ricorrente si oppone unicamente all'applicabilità
dell'art. 21 n. 3 CCNL. A suo modo di vedere, il terzo capoverso di questo
articolo non è vincolante: non perché egli non sarebbe membro di Gastrosuisse -
tale questione non viene evocata nel gravame - quanto perché questo capoverso
"non costituisce parte integrante del CCNL in quanto mai approvato dal
Consiglio federale e men che meno pubblicato"; sia le parti che l'autorità
giudiziaria sarebbero stati "fuorviati dall'opuscolo pubblicato dal CCNL, in
cui si menziona un art. 21 cpv. 3 CCNL, che in realtà non costituisce vincolo."

Si tratta di un'argomentazione pretestuosa.
3.2.4.1 Innanzitutto si osserva che la validità del CCNL non dipende
dall'approvazione del Consiglio federale. Il decreto con il quale il Consiglio
federale conferisce carattere obbligatorio generale al CCNL, rispettivamente ad
alcune sue norme, non influisce sulla sua validità bensì sul suo campo di
applicazione, come già esposto al consid. 3.2.1 e come si evince dall'art. 1
della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio
generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (RS
221.215.311), giusta il quale mediante il conferimento del carattere
obbligatorio generale da parte dell'autorità competente è possibile estendere
il campo di applicazione di un contratto collettivo, conchiuso fra
associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della
professione, che non sono vincolati da tale contratto.
3.2.4.2 Contrariamente a quanto sembra voler sostenere il ricorrente, inoltre,
l'"opuscolo" edito dall'Ufficio di controllo del CCNL, l'industria alberghiera
e la ristorazione non è un libretto con mero carattere divulgativo e
informativo. Esso include, fra l'altro, il testo del CCNL, il decreto del
Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione
del 19 novembre 1998, con le sue successive modifiche e proroghe - l'ultima
delle quali del 17 dicembre 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e con
effetto fino al 31 dicembre 2011 - così come la lista degli articoli dichiarati
di obbligatorietà generale, fra cui non figura, effettivamente, l'art. 21 n. 3.
Ciò non toglie che questo disposto esiste e vincola le parti che hanno
stipulato il CCNL (art. 357 CO), quelle che hanno dichiarato di parteciparvi
(art. 356b CO) e quelle che - come nel caso in esame - hanno deciso di
integrare il CCNL nel contratto individuale di lavoro.

3.3 Ne discende che il ricorrente non ha nessuna possibilità di sottrarsi
all'applicazione dell'art. 21 n. 3 CCNL. Su questo punto il ricorso va quindi
respinto siccome manifestamente infondato.

4.
Occorre ora vagliare la decisione della Corta cantonale di accogliere
parzialmente la pretesa dell'opponente tendente al pagamento delle ore di
lavoro straordinario.

4.1 L'art. 8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova.
Incombe pertanto al lavoratore l'onere di provare di aver svolto delle ore di
lavoro straordinario su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo
interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di
quello pattuito (cfr. art. 321c CO; sentenza del 24 agosto 2006 nella causa
4C.141/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 165 segg. consid. 4.2.2; sentenza
inedita del 13 agosto 2004 nella causa 4C.92/2004 consid. 3.2; Judith
Bregnard-Lustenberger, Überstunden- und Überzeitarbeit, Berna 2006, pag. 216).

Egli non è tenuto a dimostrare la necessità del lavoro straordinario se è in
grado di provare che il datore di lavoro era al corrente delle ore
supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna obiezione, ciò che
equivale a un'approvazione tacita, per atti concludenti (DTF 86 II 155 consid.
2 pag. 157; Judith Bregnard-Lustenberger, op. cit., § 13/A.I.1 pag. 218).
4.1.1 In concreto la Corte cantonale ha ammesso quest'ultima eventualità, dato
che i quattro testimoni sentiti in istruttoria - due collaboratori della cucina
e due ex camerieri - hanno dichiarato che l'effettuazione di ore supplementari
era pratica usuale. Anche il ricorrente riconosce quest'ultima circostanza;
egli afferma tuttavia che si tratterebbe di un accertamento generico, che non
fornisce alcuna indicazione diretta in merito alla situazione dell'opponente,
il quale non ha invece svolto alcuna ora di lavoro supplementare, prova ne sia
anche il fatto ch'egli ha postulato il pagamento di tali ore per la prima volta
dopo la fine del rapporto di lavoro.
4.1.2 Si tratta di una censura concernente la valutazione delle prove operata
in sede cantonale e l'accertamento dei fatti che poggia su di essa, che
dev'essere dichiarata inammissibile per carente motivazione.

Come già esposto al consid. 2.2, la parte che propone una fattispecie diversa
da quella contenuta nella sentenza impugnata deve esporre in maniera
circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni che
permettono al Tribunale federale di scostarsi dall'accertamento dei fatti
eseguito dalle autorità cantonali, di per sé vincolante (art. 97 cpv. 1 e 105
cpv. 1 LTF). Se essa si prevale di un accertamento dei fatti "manifestamente
inesatto", ovvero arbitrario - come sembra voler fare il ricorrente - le
esigenze di motivazione del ricorso corrispondono a quelle vigenti per l'art.
106 cpv. 2 LTF, ovverosia a quelle che valevano sotto l'egida dell'OG per il
ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 e 1.4.3).

Nella fattispecie in rassegna, il ricorrente non pretende che l'accertamento
dei fatti sarebbe manifestamente inesatto o che l'apprezzamento delle prove
sarebbe arbitrario, né tantomeno si prevale esplicitamente della violazione
dell'art. 9 Cost. Egli si limita a contrapporre la propria valutazione delle
deposizioni testimoniali a quella dei giudici ticinesi, senza spiegare in
maniera chiara e dettagliata le ragioni per le quali la sentenza impugnata
sarebbe manifestamente insostenibile. Gli argomenti da lui addotti per
contestare l'accertamento secondo il quale l'opponente avrebbe eseguito delle
ore di lavoro supplementari non possono pertanto essere tenuti in
considerazione.
4.1.3 Di nessun aiuto, per la tesi del ricorrente, è il fatto che l'opponente
abbia atteso la fine del rapporto di lavoro per quantificare le ore di lavoro
straordinario e rivendicarne il pagamento. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, quando - come nella fattispecie in rassegna - il datore di
lavoro sa che il lavoratore svolge delle ore di lavoro supplementari,
quest'ultimo non è tenuto a quantificarle già dopo il primo mese. Egli può
attendere (DTF 129 III 171 consid. 2.3 pag. 175) e non commette abuso di
diritto se ne rivendica il pagamento solo dopo la conclusione del rapporto di
lavoro (DTF 126 III 337 consid. 7b pag. 344). A maggior ragione se, come in
concreto, il rapporto di lavoro è di breve durata.
4.1.4 Va infine detto che, indirettamente, il ricorrente stesso riconosce che
l'opponente ha svolto del lavoro straordinario allorquando assevera di avergli
già versato fr. 300.-- mensili a titolo forfetario per ore straordinarie.
Questa affermazione non può tuttavia avere la portata da lui auspicata - ovvero
la liberazione da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte - giacché
la Corte cantonale ha stabilito che la causale di questi versamenti non è nota.

4.2 Secondo la giurisprudenza, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver
svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in
modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO
(DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). L'alleggerimento dell'onere probatorio non
conduce tuttavia al rovesciamento dell'onere della prova (DTF 128 III 271
consid. 2b/aa pag. 276). Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare
e provare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore
supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono
state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa
forza (sentenza del 24 agosto 2006 nella causa 4C.141/2006, pubblicata in SZZP
2007 pag. 165 segg. Consid. 4.2.2).
Il CCNL concede un'ulteriore facilitazione probatoria a favore del lavoratore
in questo ambito. Posto che l'art. 15 n. 7 CCNL impone al datore di lavoro
l'obbligo di rilevare le ore di lavoro svolte dal dipendente, l'art. 21 n. 3
CCNL stabilisce che, se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo, "in
caso di controversia verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal
collaboratore". Questa norma non comporta un vero e proprio rovesciamento
dell'onere della prova, com'era invece il caso sotto l'egida del CCNL
precedentemente in vigore (cfr. sentenza inedita dell'8 marzo 2004 nella causa
4C.7/2004 consid. 2.2.3); essa attribuisce al controllo effettuato dal
lavoratore valenza probatoria e non solo di allegazione di parte (cfr. sentenza
inedita del 20 maggio 2005 nella causa 4P.80/2005 consid. 3; Streiff/Von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., n. 10 ad art. 321c CO).
4.2.1 Da quanto qui esposto discende che, in assenza di un controllo
dell'orario effettivo da parte del ricorrente, il Tribunale d'appello poteva,
giusta l'art. 21 n. 3 CCNL, riferirsi al conteggio manoscritto versato agli
atti dall'opponente sub doc. G per determinare il numero di ore supplementari
da lui eseguite.
4.2.2 Per quanto concerne la decisione di ritenere credibili le indicazioni
fornite dall'opponente in questi conteggi, questione attinente alla valutazione
delle prove, si osserva che, ancora una volta, il ricorrente la contesta senza
censurare l'accertamento dei fatti che ne deriva in modo conforme alle esigenze
poste dalla legge (cfr. quanto esposto al consid. 2.2). Egli si limita infatti
a riproporre gli argomenti già addotti dinanzi all'autorità cantonale - ad
esempio l'apposizione della firma sui piani di lavoro fino al giugno 2005, la
mancata indicazione nei conteggi delle volte in cui l'opponente arrivava in
ritardo - senza spendere una parola sulle ragioni che hanno indotto i giudici
ticinesi a disattenderli.

L'unico punto sul quale si sofferma è quello relativo alle annotazioni di
alcune ore di lavoro nel mese di novembre, ovvero dopo la fine del contratto.
La Corte cantonale ha considerato che la fine del rapporto di lavoro non
permette di escludere che l'opponente abbia lavorato qualche ora per il
ricorrente e ha quindi negato le asseverate incongruenze fra il conteggio e le
risultanze dell'incarto dell'ufficio regionale di collocamento. Il ricorrente
critica la valutazione dei giudici ticinesi, ma ancora una volta la sua
argomentazione consiste nel contrapporre il proprio parere a quello dei giudici
ticinesi, senza fornire alcun argomento suscettibile di far apparire
manifestamente insostenibili le considerazioni esposte nel giudizio impugnato.
Così come formulata, la censura rivolta contro la decisione di reputare
attendibili i conteggi prodotti dall'opponente è dunque inammissibile per
carente motivazione.

5.
Dato che il ricorrente non critica il giudizio cantonale in punto al numero di
ore per le quali la Corte ticinese ha riconosciuto il diritto alla
remunerazione dell'opponente né il salario orario di riferimento, non si
procede al riesame della sentenza impugnata sotto questo aspetto.

6.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il gravame deve venire
respinto siccome infondato.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF). Conformemente a quanto prescritto dall'art. 65 cpv. 4 lett. c
LTF, che su questo punto deroga all'art. 343 cpv. 3 CO, la procedura dinanzi al
Tribunale federale non è gratuita, nonostante verta su una controversia in
materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.--. Dato che il valore di causa non supera fr. 30'000.-- l'importo delle
spese giudiziarie è tuttavia ridotto (art. 65 cpv. 4 lett. c LTF).

Per quanto attiene alle ripetibili, va osservato che dinanzi al Tribunale
federale l'opponente non si è avvalso del patrocinio di un legale, indi per cui
non gli viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale
(DTF 133 III 439 consid. 4 pag. 446).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi