Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.580/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_580/2008

Sentenza del 17 marzo 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
Ente Ospedaliero Cantonale, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Mario Molo,

contro

Assicurazione federale per l'invalidità (AI), 3000 Berna,
opponente,
patrocinata dall'avv. Stefano Manetti.

Oggetto
responsabilità dell'ente pubblico,
perenzione

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 23 ottobre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nel dicembre 1999 A.________ è stato operato alla colonna vertebrale presso il
Servizio cantonale di neurochirurgia dell'Ospedale civico di Lugano; sono
seguite delle complicazioni che hanno reso necessarie altre terapie e
operazioni.

L'11 dicembre 2001 l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità di Bellinzona ha
accertato un grado d'invalidità dell'80 % a partire dal 1° dicembre 2000 e con
decisione del 25 gennaio 2002 ha fissato la rendita di A.________ e le rendite
completive per moglie e figlia.

B.
Il 23 gennaio 2003 l'Assicurazione federale per l'Invalidità (AI) ha notificato
all'Ente ospedaliero cantonale le proprie pretese di regresso.
Scontratasi con un rifiuto, essa ha avviato azione giudiziaria davanti al
Pretore di Bellinzona, chiedendo, in replica, che l'Ente Ospedaliero Cantonale
(EOC) fosse condannato a pagarle fr. 525'029.--, oltre interessi. L'EOC si è
opposto eccependo, tra l'altro, la perenzione della domanda. La procedura è
stata dunque limitata all'esame di questa eccezione, che il Pretore ha ritenuto
fondata, donde la reiezione della petizione pronunciata il 24 aprile 2007.

In accoglimento dell'appello presentato dall'AI, con sentenza del 23 ottobre
2008 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
sovvertito il giudizio di prima istanza e ha respinto l'eccezione di perenzione
dell'azione di risarcimento.

C.
Con ricorso in materia civile del 9 dicembre 2008 l'EOC è insorto davanti al
Tribunale federale onde ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso
della reiezione dell'appello e, di conseguenza, della conferma della pronunzia
pretorile.

Con risposta del 9 febbraio 2009 l'AI propone, in via principale, la reiezione
del ricorso e la conferma della sentenza cantonale; in via subordinata - in
caso di accoglimento anche solo parziale del gravame - il rinvio della causa
all'autorità cantonale, la quale ha dal canto suo rinunciato a formulare
osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

Nella fattispecie in rassegna meritano di essere approfonditi tre temi in punto
alla proponibilità del ricorso in materia civile.

1.1 Giusta l'art. 72 cpv. 1 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni pronunciate in materia civile.

La decisione sul carattere civile di una causa ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF
dipende unicamente dalla natura giuridica dell'oggetto del litigio, definito
dalle pretese della parte attrice e dalle circostanze di fatto da lei addotte.
Il tipo di procedimento - civile o amministrativo - adottato in sede cantonale
e il diritto - privato o pubblico - applicato dall'istanza precedente non sono
determinanti. In questo ambito ci si può riferire alla giurisprudenza relativa
all'art. 46 OG (sentenza 1C_382/2007 del 24 aprile 2008 consid. 1.2, non
pubblicato in DTF 134 I 229), secondo la quale decisivo è appunto che le parti
si prevalgano di pretese fondate sul diritto civile federale e che queste siano
litigiose (DTF 129 III 415 consid. 2.1 pag. 415 ; 128 III 250 consid. 1a pag.
252).

Tale eventualità non è realizzata nella fattispecie in esame, posto che la
pretesa di risarcimento avanzata dall'AI, e contestata dall'EOC, si fonda sulla
Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici del 24 ottobre 1988
(LResp/TI; RL 2.6.1.1) - promulgata dal Cantone Ticino in virtù della riserva
facoltativa espressa dall'art. 61 cpv. 1 CO - che appartiene al diritto
pubblico cantonale (cfr. sentenza 2P.31/2007 del 14 giugno 2007 consid. 2.2).
La materia è tuttavia in rapporto diretto con il diritto civile, nel senso
dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, per cui il ricorso in materia civile è di
principio proponibile (DTF 133 III 462 consid. 2.1).

1.2 La legittimazione dell'EOC come parte in causa (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF)
è indubbia, trattandosi di un'azienda indipendente dall'amministrazione, con
personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1 della Legge sull'EOC del 19
dicembre 2000; RL/Tl 6.3.1.1).

1.3 L' ultimo tema da approfondire riguarda la natura della decisione
impugnata.
1.3.1 Il ricorso al Tribunale federale è di principio proponibile contro le
decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF), contro le decisioni
parziali indicate nell'art. 91 LTF - che sono decisioni parzialmente finali -
così come contro le decisioni pregiudiziali e incidentali separate dal merito
che riguardano la competenza o la ricusazione (art. 92 LTF), trattandosi di
questioni che necessitano di essere chiarite immediatamente e non possono più
essere sollevate ulteriormente (DTF 133 III 629 consid. 2.1 pag. 631). Contro
altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente - com'è
quella in rassegna, con cui la causa viene in sostanza rinviata all'autorità
inferiore a seguito della reiezione dell'eccezione di perenzione - il ricorso è
proponibile soltanto se "esse possono causare un pregiudizio irreparabile"
(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure "se l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa" (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
1.3.2 In concreto il ricorrente si richiama in particolare all'art. 93 cpv. 1
lett. b LTF.

Pacifico che l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
impugnata per intervenuta perenzione porrebbero fine all'azione promossa
dall'opponente, occorre stabilire se in questo modo verrebbe anche evitata "una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa". Secondo costante
giurisprudenza, spetta alla parte che ricorre il compito di allegare e
dimostrare che una decisione finale immediata permetterebbe di evitare una
procedura probatoria lunga e costosa, a meno che ciò non sia manifesto; in
particolare, la parte ricorrente deve indicare in maniera dettagliata quali
questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove devono ancora essere
amministrate e per quali ragioni la loro assunzione risulta lunga e costosa
(DTF 133 III 629 consid. 2.4.2 pag. 633 con rinvii).

A questo riguardo, nell'allegato inoltrato al Tribunale federale il ricorrente
rileva come ambedue le parti abbiano notificato numerosi mezzi di prova - quali
l'audizione di vari testimoni, l'interrogatorio formale, il richiamo di
numerosi altri incarti e documenti - fra cui spiccano tre perizie mediche,
l'una allo scopo di determinare l'esistenza di un errore medico e il nesso di
causalità fra questo e l'attuale stato di salute del leso, un'altra di natura
neurochirurgica sul prevedibile decorso futuro e l'ultima di tipo
pluridisciplinare, visto lo stato pregresso del leso e le componenti
psicologiche della sua incapacità lavorativa.

Le circostanze addotte dal ricorrente - che l'opponente peraltro non mette in
discussione - fanno apparire giustificata, sotto il profilo dell'economia
processuale, la richiesta di pronunciarsi sull'eccezione di perenzione, che se
accolta porrà fine alla lite.

1.4 Dato che anche il requisito della tempestività è ossequiato (art. 100 cpv.
1 LTF), il ricorso in materia civile risulta ricevibile.

2.
Visto il tenore dell'allegato sottoposto al Tribunale federale, prima di
chinarsi sulle censure ivi sollevate vale la pena di ricordare i principi che
reggono il ricorso in materia civile.

2.1 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).
Fatte salve le riserve enumerate all'art. 95 LTF, con il ricorso in materia
civile non può essere fatta valere la violazione del diritto cantonale. Il
Tribunale federale può tuttavia esaminare se l'applicazione errata del diritto
cantonale - compreso il diritto privato federale quale diritto cantonale
suppletivo (sentenza 2P.31/2007 del 14 giugno 2007 consid. 7.2) - violi il
diritto federale, in particolare l'art. 9 Cost. (DTF 133 III 462 consid. 2.3).

In questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono
particolarmente rigorose, perché l'art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia,
alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo
l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" (DTF 133 III
638 consid. 2 pag. 639). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto
d'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale,
bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che
la decisione impugnata è manifestamente insostenibile. Per giurisprudenza
invalsa, infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta
con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a
quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per
violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un
giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche
nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato
che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di
arbitrario (DTF133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua
volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36
consid. 1.4.1 pag. 39), la corrispondente censura deve ossequiare i requisiti
di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF appena descritti.

3.
Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha preliminarmente osservato che la
causa è retta dalla LResp/TI, la quale impone il rispetto di alcuni atti
formali, in particolare la notifica della pretesa di risarcimento entro un anno
dal giorno in cui il danno è conosciuto (art. 19 e 25 LResp/TI). Ha poi
precisato che questo termine di perenzione, per analogia con l'art. 60 cpv. 1
CO, comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura
e gli elementi del danno in modo da poter fondare e motivare un'azione
giudiziaria, ciò che implica anche la conoscenza del nesso causale naturale.

Posti questi principi, i giudici ticinesi hanno ricordato che le parti hanno
annunciato il sinistro all'assicuratore di responsabilità civile dell'EOC e,
per il tramite dell'organismo della Federazione dei medici svizzeri (FMH),
hanno fatto allestire una perizia per verificare l'operato dei neurochirurghi.
II referto è pervenuto il 7 maggio 2002, data che è determinante per l'inizio
del decorso del termine annuale di perenzione, perché solo a quel momento l'AI
ha avuto la certezza del nesso causale. La Corte cantonale ha soggiunto che la
decisione dell'11 dicembre 2001, con la quale l'Ufficio AI aveva riconosciuto
all'assicurato il diritto alle prestazioni, poteva tutt'al più attestare la
conoscenza del danno, ma non l'esistenza di un nesso di causalità tra gli
interventi medici e l'invalidità. Avendo l'AI notificato le proprie pretese
all'EOC il 23 gennaio 2003, entro l'anno dalla conoscenza del referto peritale
FMH, l'eccezione di perenzione è stata respinta.

4.
Il ricorrente rimprovera arbitrio alla Corte cantonale, siccome l'art, 25 LResp
/TI ha, a suo modo di vedere, "una formulazione precisa ed esaustiva che non
necessita di ricorrere all'art. 60 cpv. 1 CO quale diritto applicabile a titolo
di diritto cantonale suppletivo". Precisa che, trattandosi di responsabilità
dell'ente pubblico "primaria, causale ed esclusiva", il responsabile è "certo
per definizione" e la questione della causalità non si pone. D'altronde,
nemmeno nel diritto privato la conoscenza del nesso causale richiede una
perizia, salvo casi eccezionali. Dal momento che la sentenza impugnata costata
che il danno era noto all'opponente fin dall'11 dicembre 2001, data della prima
decisione dell'Ufficio AI, la perenzione dell'azione di responsabilità andava
ammessa senza che fossero necessari altri accertamenti.

4.1 Sull'applicazione della LResp/TI al caso specifico, riguardante le
conseguenze di asseriti errori compiuti dai medici dell'Ospedale civico di
Lugano, rispettivamente dell'EOC, non v'è contestazione. La normativa
istituisce la responsabilità dell'ente pubblico per il danno cagionato
illecitamente dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni (art. 4 cpv.
1). Tale responsabilità è diretta e esclusiva, nel senso che il danneggiato
deve agire direttamente contro l'ente pubblico, ad esclusione dell'azione
contro l'agente (art. 4 cpv. 2). Essa è anche causale, ma non perché prescinde
dalla causalità, come pretende il ricorrente; semplicemente perché l'ente
pubblico risponde senza riguardo alla colpa del suo agente (art. 4 cpv. 1 in
fine).

Il messaggio del Consiglio di Stato n. 3092 del 14 ottobre 1986, concernente la
LResp, avverte espressamente che "tra l'evento illecito ed il danno deve
sussistere un rapporto di causalità adeguato" (n. 2.1 ultima frase; cfr. anche
Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, n. 1307). Il
nesso causale è una condizione necessaria anche per tutte le responsabilità del
diritto privato federale, contrattuali, aquiliane o causali.
Non può pertanto essere definito arbitrario il giudizio cantonale che enumera
il nesso causale tra l'atto illecito e il danno tra le condizioni dell'azione
di risarcimento fondata sulla LResp (cfr. sentenza 4C.355/1997 dell'8 marzo
2005 consid. 3.2.2 e 4.3.1).
Anzi, sarebbe semmai irragionevole permettere che un ente pubblico, ad esempio
Io Stato, possa essere chiamato a rispondere per un atto commesso illecitamente
da un suo funzionario senza che sia accertata la relazione causale tra tale
atto e il danno di cui è chiesto il risarcimento.

4.2 L'art. 19 cpv. 1 LResp/TI obbliga chi pretende il risarcimento del danno o
la riparazione morale a notificare la propria pretesa, brevemente motivata,
prima di promuovere l'azione giudiziaria. L'art. 25 cpv. 1 LResp dispone che
"la responsabilità dell'ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta
la notifica giusta l'art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha
conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui
l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato". La legge non dà
indicazioni sul modo di calcolare questo termine. L'art. 29 LResp/TI dispone
però che il diritto privato federale si applica a titolo suppletivo (cfr. in
questo senso la già menzionata sentenza 4C.355/1997 dell'8 marzo 2005 consid.
3.2.1). Tra le norme che entrano in considerazione a tale titolo il citato
messaggio del Consiglio di Stato menziona gli art. 41 segg. CO, puntualizzando
che "così facendo, si rende applicabile una consolidata giurisprudenza ed una
vasta collaudata dottrina in campi particolarmente problematici" (n. 2.25). In
questo contesto legislativo l'interpretazione dell'art. 25 cpv. 1 LResp/TI per
analogia con i criteri elaborati dalla giurisprudenza per stabilire l'inizio
della decorrenza del termine di prescrizione dell'art. 60 cpv. 1 CO non è
manifestamente insostenibile; al contrario, anch'essa appare ragionevole.

4.3 Il messaggio del Consiglio di Stato n. 3092 pone invero alcune restrizioni
all'applicazione del diritto suppletivo, laddove la legge cantonale regoli
compiutamente taluni aspetti oppure vi sia contrasto con le scelte operate dal
legislatore ticinese quanto ai principi generali e alle condizioni della
responsabilità causale, per esempio a proposito della "normativa sulla
perenzione" (n. 2.25).

Ora, dell'infondatezza delle argomentazioni che il ricorrente trae dalla natura
della responsabilità dell'ente pubblico nel diritto ticinese s'è già detto.
Rimane la riserva concernente la "normativa sulla perenzione" alla quale
accenna il messaggio. Essa si riferisce tuttavia alla scelta di fondo del
legislatore ticinese quanto alle modalità della decadenza temporale dell'azione
di risarcimento, in opposizione alla prescrizione che vige nel diritto privato
federale. Tale particolarità del diritto ticinese non impedisce di ricorrere
all'analogia con il diritto federale per stabilire l'inizio della decorrenza
dei termini; non da ultimo in considerazione della similitudine delle parole
usate negli art. 25 cpv. 1 LResp/TI e 60 cpv. 1 CO.

4.4 Tenuto conto di tutto quanto qui esposto la Corte cantonale non è incorsa
nell'arbitrio ritenendo che la sola conoscenza del danno da parte dell'AI - che
secondo gli accertamenti del giudizio impugnato è coincisa con l'emanazione
della decisione dell'11 dicembre 2001 sul diritto alle prestazioni
dell'assicurato - non fosse sufficiente per far scattare l'inizio del termine
di perenzione e che occorreva conoscere anche la relazione causale naturale tra
gli interventi medici e il danno.

Il ricorrente obietta che, a tale fine, la perizia non era necessaria e
rimprovera alla sentenza impugnata di non indicare le circostanze eccezionali
che, secondo la DTF 131 III 61 consid. 3.1.2, non permettevano di farne a meno.
Egli non dimostra tuttavia, con una motivazione appropriata (cfr. quanto
esposto al consid. 2), l'arbitrarietà materiale degli accertamenti di fatto
della Corte cantonale secondo cui, prima della perizia FMH ricevuta dalle parti
il 7 maggio 2002, la conoscenza dell'AI era incompleta, poiché non vi era
certezza sulla violazione dell'arte medica; non spiega nemmeno quali elementi
di fatto attestati nel giudizio impugnato imporrebbero di anticipare il momento
della conoscenza piena da parte dell'opponente. Sotto questo profilo non è del
resto insostenibile assumere che la decisione dell'11 dicembre 2001 concernente
il diritto alle rendite prescindeva dall'esistenza sia di un errore medico sia
di un nesso causale con l'invalidità dell'assicurato.

5.
Onde ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello il
ricorrente adduce anche lesioni arbitrarie del "principio attitatorio a cui si
ispira il codice di procedura ticinese (...) regolato dagli art. 78 e 85 CPC/TI
nonché del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)" e dell'art. 8 CC.

La Corte cantonale sarebbe incorsa in queste violazioni deducendo dalla perizia
FMH elementi di fatto non allegati dalle parti, per le quali l'unica questione
controversa era sapere se il termine di perenzione avesse "cominciato a
decorrere al più tardi con la decisione dell'11 dicembre 2001 emanata dall'AI
oppure non prima della decisione di erogazione di rendita emessa il 25 gennaio
2002".

Questi argomenti si avverano inammissibili sotto il profilo della motivazione
(cfr. quanto esposto al consid. 2.1).

5.1 Innanzitutto il ricorrente non spiega in forza di quali disposizioni o
rinvii gli art. 78 e 85 CPC/TI si applicherebbero all'azione di responsabilità
promossa contro di lui, la quale, s'è visto, attiene al diritto pubblico
cantonale e non al diritto privato (cfr. quanto esposto al consid. 1.1).

5.2 La medesima carenza è riscontrabile per il richiamo all'art. 8 CC: anche
volendo ammettere che questa disposizione del diritto privato federale abbia la
valenza di diritto pubblico cantonale suppletivo, i principi sull'onere di
allegazione e di sostanziare che ne derivano presuppongono in ogni caso che il
processo, per scelta del Cantone, sia retto dalla massima dispositiva (DTF 116
II 594 consid. 3a); inoltre, qualora tale massima vigesse effettivamente,
sarebbe di nuovo il diritto di procedura cantonale a stabilire se il giudice
possa eseguire accertamenti d'ufficio oppure se occorrano allegazioni
specifiche e, se del caso, a determinare le esigenze di forma e di contenuto
poste a tali allegazioni (DTF 97 II 221 consid. 3e in fine). Il ricorso è
silente su tutti questi aspetti del diritto processuale ticinese, per cui il
Tribunale federale non può esaminarli.

5.3 In queste circostanze nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost. può giovare al
ricorrente: per tacere del fatto ch'egli nemmeno precisa di quale componente
del diritto di essere sentiti intenda prevalersi, la garanzia costituzionale
federale presuppone comunque il rispetto delle forme e dei modi prescritti
dalla procedura cantonale in esecuzione della competenza istituita dall'art.
122 cpv. 2 Cost., sulla quale il ricorso è silente.

6.
Da ultimo il ricorrente sostiene il carattere arbitrario dell'accertamento
secondo il quale l'allestimento della perizia FMH era stata concordata dalle
parti; a suo dire l'avrebbe chiesta A.________, il solo che poteva farlo
secondo il regolamento per l'Ufficio perizie FMH. L'errore sarebbe determinante
per l'esito del procedimento, perché la perizia sarebbe stata utilizzata "per
strumentalmente e artificiosamente posporre il giorno di conoscenza del danno".
La censura è infondata. Il ricorrente non indica quale atto di causa provi
incontrovertibilmente che fu A.________ a chiedere l'intervento dei periti FMH.
Che il regolamento FMH permetta solo al paziente di prendere l'iniziativa non
significa ancora che, nel caso specifico, le cose siano andate in quel modo.
Sia come sia, l'accertamento in questione, fosse anche arbitrario, è del tutto
ininfluente ai fini dell'attuale giudizio. La sentenza impugnata è stata
infatti giudicata sostenibile ove individua nella perizia l'elemento
determinante per la conoscenza piena del danno e del nesso causale da parte
dell'attrice (cfr. quanto esposto al consid. 4); il fatto che tale perizia
fosse stata voluta da A.________, invece che dalle parti in causa, non
renderebbe arbitrari né tale accertamento né le conseguenze che la Corte
cantonale ne ha tratto quanto alla decorrenza del termine di perenzione.

7.
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è
ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza secondo le regole
usuali, avendo l'EOC agito per interesse pecuniario alla stregua di un privato
(art. 66 cpv. 1 e 4 nonché 68 cpv. 2 e 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente, con
l'obbligo di rifondere all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili della
sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 marzo 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi