Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.541/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_541/2008

Sentenza del 4 agosto 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Kiss,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Leonardo Delcò,
opponente.

Oggetto
fornitura di personale a prestito,
Oggetto
assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 16 ottobre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
L'attuale controversia verte sul diritto di A.________ di esigere da
B.________SA il versamento di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno
in caso di malattia dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007.

I fatti che hanno dato luogo al litigio possono essere riassunti come segue.
A.a Il 31 maggio 2005 B.________SA e A.________ hanno sottoscritto un
"Contratto quadro di lavoro" relativo allo svolgimento, da parte di
quest'ultimo, di un'attività a carattere temporaneo.

La clausola n. 1 di questo documento stabilisce che le disposizioni ivi
enunciate "regolano i rapporti di lavoro tra B.________SA e il collaboratore
temporaneo. Esse sono vincolanti dal momento dell'accettazione da parte del
collaboratore temporaneo di un primo incarico e rimangono valide per un numero
indeterminato di incarichi ulteriori".

"Ogni incarico" - precisa inoltre la clausola n. 3 - "è oggetto di un contratto
di lavoro specifico."

In particolare, per quanto qui d'interesse, la clausola n. 4.7 del contratto
quadro disciplina l'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di
malattia come segue:

"Il collaboratore temporaneo è assicurato contro la perdita di guadagno in caso
di malattia (vedi Legge federale sul contratto di assicurazione, LCA) presso la
società d'assicurazione C.________SA fino alla scadenza del contratto
d'incarico. La perdita di guadagno viene pagata a partire dal terzo giorno e
copre, per una durata limitata, l'80% del guadagno medio giornaliero calcolato
a partire dall'inizio dell'anno o quello della durata effettiva dell'incarico
se essa è più corta. In ogni modo il diritto a un'indennità cessa, in caso di
disdetta del contratto, l'ultimo giorno dell'incarico. È inoltre fatto
riferimento alle condizioni generali d'assicurazione che sono parte integrante
del presente contratto (vedasi Promemoria 1 concernente detta assicurazione).
Le prestazioni dell'assicurazione sostituiscono l'obbligo di versare il salario
secondo l'art. 324a CO.
Per avere diritto alle prestazioni di cui sopra, è obbligatoria la
presentazione di un certificato medico valido entro 3 giorni."

La clausola n. 4.9 del contratto quadro regola invece l'assicurazione contro la
perdita di guadagno in caso di infortunio, e recita:
"Durante l'esecuzione di un incarico presso la ditta utente, il collaboratore
temporaneo è assicurato presso la SUVA contro i rischi d'infortuni
extraprofessionali, giusta le disposizioni legali in vigore (vedasi Promemoria
no 2 concernente detta assicurazione).
Le prestazioni della SUVA sostituiscono l'obbligo di versare il salario secondo
l'art. 324a CO.
Dal momento dell'accettazione dell'infortunio da parte della SUVA, B.________SA
versa al collaboratore temporaneo il salario durante il periodo d'attesa, in
applicazione dell'art. 324b CO, a condizione che il rapporto di lavoro sia
durato più di tre mesi o che sia stato stipulato per più di tre mesi (art. 324a
CO)."

A.b Con contratto del 9 novembre 2005 B.________SA ha assunto A.________ e lo
ha messo a disposizione dell'impresa di costruzioni D.________, sottoposta al
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).
L'incarico ha preso avvio il 7 novembre 2005 per una durata determinata di tre
mesi. Durante questo periodo il contratto di lavoro poteva essere disdetto da
entrambe le parti con un preavviso di almeno due giorni; qualora l'incarico
fosse proseguito oltre i tre mesi, il contratto sarebbe stato considerato come
prolungato per una durata indeterminata.

Il contratto quadro sottoscritto il 31 maggio 2005 è stato dichiarato parte
integrante del contratto d'incarico.
A.c Il 25 novembre 2005 A.________ è rimasto vittima di un infortunio sul
lavoro, divenendo totalmente inabile. A partire da questo momento la SUVA ha
fornito le prestazioni assicurative pattuite, vale a dire indennità giornaliera
e spese di cura.
A.d Il 23 gennaio 2006 B.________SA ha notificato a A.________ lo scioglimento
del contratto d'incarico con il quale era stato messo a disposizione della
ditta D.________ con effetto al 1° febbraio 2006.
A.e Il 1° agosto 2006 la SUVA ha interrotto i versamenti, poiché la
sintomatologia presentata dall'assicurato in quel momento non era più da
ritenersi in relazione causale con l'infortunio del 25 novembre 2005.
L'opposizione presentata da A.________ contro questa decisione è stata respinta
il 28 agosto 2006.
A.f Egli ha quindi interpellato C.________SA chiedendo il versamento
dell'indennità giornaliera per malattia prevista dalla clausola n. 4.7 del
contratto quadro sottoscritto il 31 maggio 2005, a far tempo dal 1° agosto
2006.
Con lettera del 25 ottobre 2006 l'assicurazione ha rifiutato di dar seguito a
tale richiesta, poiché l'incapacità lavorativa dovuta a malattia si era
verificata dopo l'uscita di A.________ dal contratto di assicurazione
collettiva stipulato da B.________SA per i collaboratori temporanei, avvenuta
il 1° febbraio 2006.

B.
Il 12 luglio 2007 A.________ si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città con un'azione tendente alla condanna di B.________SA al pagamento
di fr. 30'000.-- oltre interessi, a titolo di indennità giornaliere di malattia
dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007. A sostegno della propria domanda egli ha
fornito due motivazioni: in primo luogo ha addotto di non aver mai considerato
la lettera speditagli il 23 gennaio 2006 come una disdetta del contratto di
lavoro, anche perché fino al 31 luglio 2006 il salario, rispettivamente
l'indennità giornaliera, gli era sempre stato versato dal datore di lavoro e
non dalla SUVA; secondariamente ha rimproverato ad B.________SA il mancato
adempimento del contratto, per non averlo informato del suo diritto di
passaggio nell'assicurazione individuale al termine del contratto di lavoro,
rispettivamente per non aver stipulato con C.________SA - in contrasto con
quanto previsto dal CNM applicabile - una polizza che gli avrebbe consentito il
passaggio nell'assicurazione individuale.

Ambedue gli argomenti sono stati disattesi dal Segretario assessore della
Pretura adita, il quale con sentenza del 7 maggio 2008 ha integralmente
respinto la pretesa avanzata da A.________. Egli ha infatti stabilito che il
rapporto di lavoro (contratto d'incarico) che vincolava le parti per lo
svolgimento dell'attività presso la ditta D.________ era stato validamente
disdetto per fine gennaio 2006, poco importa che il contratto quadro fosse
eventualmente ancora in vigore. Di nessun soccorso - ha aggiunto il giudice -
poteva essere il fatto che dopo tale data la SUVA (per il tramite di
B.________SA) avesse continuato a versare l'indennità, trattandosi
semplicemente della presa a carico della perdita di guadagno cagionata al
lavoratore dall'infortunio (cfr. clausola n. 4.9 del contratto quadro), che si
è protratta sino a quando è stato ammesso il perdurare del nesso causale.
Per il resto - ha spiegato il Segretario assessore - decisivo ai fini del
giudizio era il fatto che il 1° agosto 2006 la causa dell'incapacità lavorativa
è mutata, poiché è subentrata la malattia. Dato che in questo momento
A.________ non era più vincolato da un contratto di lavoro egli non aveva più
diritto a un salario, rispettivamente a una prestazione sostituiva del salario,
così come non vi era più un obbligo per B.________SA di informarlo del suo
eventuale diritto di passaggio nell'assicurazione individuale, diritto peraltro
escluso dall'art. 9 del Promemoria n. 1 del contratto quadro.

C.
L'impugnativa interposta da A.________ contro questa sentenza è stata respinta
il 16 ottobre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Rammentati i principi che reggono i contratti di lavoro disciplinati dalla
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989
(LC; RS 823.11), i giudici della massima istanza cantonale hanno evidenziato
che giusta l'art. 20 LC "Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto
collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare,
riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il
salario e la durata del lavoro". Nella fattispecie in esame, l'art. 65 n. 1 CNM
2006, cui soggiaceva la ditta D.________ all'epoca dei fatti, prevedeva che "in
caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non
deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute
dalla SUVA coprono l'80% del guadagno assicurato. [...] Viene così tacitato
l'obbligo da parte dell'impresa di versare il salario ai sensi dell'art. 324a e
324b CO." Questi obblighi - hanno osservato i giudici - sono stati esplicitati
nella clausola n. 4.9 del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti e
risultano essere stati perfettamente ossequiati nel caso in esame, prova ne sia
anche il fatto che il lavoratore non fa più valere pretese legate
all'infortunio bensì pretende il versamento di un'indennità di perdita di
guadagno per malattia a partire dal 1° agosto 2006. Sennonché, come già il
primo giudice, anche l'autorità superiore ha stabilito che il contratto di
lavoro è stato validamente rescisso con effetto al 1° febbraio 2006; essa ha
segnatamente negato una qualsivoglia ambiguità della lettera del 23 gennaio
2006 e respinto la tesi secondo cui le parti avevano sottoscritto dei contratti
(d'incarico) a catena, suscettibili di modificare il termine di disdetta. In
queste circostanze, la Corte cantonale ha escluso di poter rimproverare ad
B.________SA la mancata stipulazione di una copertura assicurativa conforme ai
dettami dell'art. 324a CO, non risultando ch'essa fosse tenuta a stipulare
un'assicurazione per perdita di guadagno per malattie intervenute
successivamente alla fine dei singoli contratti d'incarico, ciò che si è
appunto verificato nella fattispecie, dato che le patologie non coperte dalla
SUVA si sono manifestate al più presto nell'aprile 2006.

D.
Con ricorso in materia civile del 21 novembre 2008 A.________ è insorto dinanzi
al Tribunale federale onde ottenere la modifica della sentenza cantonale nel
senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della condanna di
B.________SA al pagamento di fr. 30'000.-- oltre interessi.

Nella risposta del 4 febbraio 2009 B.________SA ha proposto l'integrale
reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

2.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, concernente una controversia
in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.--
(art. 74 cpv. 1 let. a LTF), il ricorso risulta ricevibile e può essere
esaminato nel merito, nella misura in cui motivato conformemente alle esigenze
di legge (art. 42 e 106 LTF), esposte qui di seguito.

3.
Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).

3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il
Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 133 III 545
consid. 2 pag. 550; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Ciò significa che
nell'allegato ricorsuale occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto
impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita
all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la
decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale sono più
rigorose. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte
ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art.
106 cpv. 2 LTF (combinato con l'art. 42 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il
campo di applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente
ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali (DTF 133
III 397 consid. 6 pag. 397, 638 consid. 2) e valgono pertanto le regole di
motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 130 I 258 consid.
1.3 pag. 261 seg.). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare
chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III
393 consid. 6).

3.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ovvero arbitrario
(art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere criticato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza querelata il compito di
esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute
queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 286 consid. 6.2).

3.3 Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr.
DTF 133 III 393 consid. 3).

4.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non rimette più in discussione - a
ragione - la decisione della Corte cantonale per cui il contratto quadro del 31
maggio 2005 assume rilevanza solo nella misura in cui precisa e completa il
contenuto del contratto d'incarico venuto in essere il 9 novembre 2005, con il
quale egli è stato messo a disposizione dell'impresa D.________ (sulla
relazione fra contratto quadro e contratto d'incarico cfr. anche JÜRG
BRÜHWILER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den
Personalverleih vom 6. Oktober 1989 (AVG) auf den temporären Arbeitsvertrag, in
SJZ 1991 pag. 221-229, in particolare pag. 222).

Ai fini dell'attuale giudizio occorre riferirsi esclusivamente al rapporto
contrattuale instauratosi fra le parti in occasione di questo incarico, senza
tenere conto di quelli precedenti, che peraltro nemmeno il ricorrente pretende
più costituissero dei contratti a catena.

5.
Ora, stando a quanto accertato in maniera vincolante nella sentenza impugnata
(art. 105 LTF) - e non contestato in questa sede - tale incarico aveva una
durata determinata di tre mesi (vale a dire dal 7 novembre 2005 al 7 febbraio
2006) e durante questo periodo poteva essere disdetto con un preavviso di
almeno due giorni.

Come già in sede cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente
contesta che il contratto sia stato validamente disdetto il 23 gennaio 2006 per
la fine dello stesso mese e ribadisce ch'esso sarebbe invece durato fino al 31
luglio 2006.

5.1 La Corte cantonale ha ravvisato nello scritto inviato al ricorrente il 23
gennaio 2006 una disdetta del contratto d'incarico relativo alla sua attività
presso la D.________. A ragione: il tenore di questo documento - "Con la
presente le comunichiamo quindi lo scioglimento del suo contratto d'incarico
per il 01.02.2006" - è inequivocabile.

5.2 Il ricorrente sostiene che, visto il comportamento assunto dalla
controparte dopo lo scritto del 23 gennaio 2006 - la quale ha continuato a
versargli l'indennità d'infortunio, con deduzione dell'imposta alla fonte quale
lavoratore dipendente frontaliere - egli poteva in buona fede ritenere che il
rapporto contrattuale fosse proseguito fino al 31 luglio 2006, quando le
prestazioni sono cessate.

Questa tesi non può essere seguita.
5.2.1 La disdetta è un diritto formatore (Gestaltungsrecht) che concede a una
persona la possibilità di porre unilateralmente fine alla relazione
contrattuale che intrattiene con un'altra, senza la sua partecipazione (DTF 133
III 360 consid. 8.1 pag. 364 seg. con rinvii; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol.1, 9a ed., 2008, n. 65
e 72 pag. 19 seg.); essa esplica i suoi effetti non appena ricevuta dal
destinatario (empfangsbedürftige Erklärung; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER,
op. cit., vol. 1, n. 194 segg. pag. 37). Le circostanze che intervengono
successivamente possono, se del caso, dar luogo a una nuova relazione
contrattuale, anche con il medesimo contenuto (cfr. sentenza 4C.462/2004 del 20
aprile 2004 consid. 4.1), ma non annullano la disdetta né, quindi, ostano alla
fine del contratto.
5.2.2 Laddove si richiama a circostanze successive alla disdetta del 23 gennaio
2006 per dedurne l'inefficacia, il ricorrente misconosce dunque la natura
giuridica della disdetta.

Si può inoltre osservare che la continuazione del versamento delle prestazioni
assicurative oltre la fine del contratto era stata esplicitamente preannunciata
- come tale - nella lettera del 23 gennaio 2006.

5.3 Da quanto esposto si deve concludere che il Tribunale d'appello non ha
violato il diritto federale ammettendo che il rapporto contrattuale fra le
parti è giunto al termine il 1° febbraio 2006.

Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto, a prescindere dal
fatto che parte delle circostanze addotte dal ricorrente risultano pure prive
di riscontro nella sentenza impugnata e, di conseguenza, non possono essere
tenute in considerazione (cfr. quanto esposto al consid. 3.2 e 3.3).

6.
Nella seconda parte del suo allegato il ricorrente insiste nell'affermare che
l'opponente sarebbe comunque tenuta al versamento di un'indennità per perdita
di guadagno a causa di malattia dopo il 1° agosto 2006.

L'assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia
stipulata dall'opponente con C.________SA non può infatti - a mente del
ricorrente - essere "considerata equivalente ai sensi dell'art. 324a CO" né
ossequia l'art. 64 CNM 2006, che concede al dipendente la possibilità di
concludere l'assicurazione individuale dopo la fine del rapporto di lavoro, con
prestazioni per 720 giorni. Non avendolo assicurato adeguatamente, l'opponente
è tenuta, in virtù dell'art. 97 CO, a risarcirgli il danno patito, che
corrisponde a quanto egli avrebbe percepito dall'assicurazione.

6.1 Sull'applicabilità del CNM al rapporto di lavoro venuto in essere fra le
parti in virtù dell'art. 20 LC non v'è litigio, così come non è controverso che
l'obbligo di rispettare il CNM si estende anche al "salario in caso di
impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell'articolo 324a del
Codice delle obbligazioni (CO), segnatamente a causa di malattia, infortunio
[...]" (art. 48a cpv. 1 lett. f Ordinanza sul collocamento e il personale a
prestito, OC; RS 823.111).

6.2 È vero che nell'ambito dei rapporti di lavoro retti dal CNM vige il
principio secondo cui l'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva
contro la perdita di guadagno per malattia, che garantisca al lavoratore
un'indennità giornaliera dell'80 % dell'ultimo salario, per 720 giorni
nell'arco di 900 giorni consecutivi (art. 64 n. 1 e 3 CNM 2006), e che il
datore di lavoro che non ossequia tale obbligo è tenuto a rispondere per il
danno che ne deriva al dipendente (DTF 127 III 318 consid. 5 pag. 326).
6.2.1 L'obbligo di stipulare un'assicurazione contro la perdita di guadagno
contro la malattia - che viene a sostituire l'obbligo di continuare a pagare il
salario previsto dall'art. 324a CO - presuppone tuttavia l'esistenza di un
rapporto contrattuale. In altre parole, per poter pretendere dal datore di
lavoro il pagamento continuato del salario giusta l'art. 324a CO,
rispettivamente il versamento dell'indennità giornaliera per perdita di
guadagno, così come previsto dall'art. 64 CNM 2006, è necessario che il
lavoratore - impedito al lavoro per malattia - sia contrattualmente tenuto a
svolgere la propria attività.
6.2.2 In concreto, per il periodo in cui il ricorrente era alle sue dipendenze,
l'opponente aveva stipulato un'assicurazione collettiva per perdita di guadagno
in caso di malattia presso C.________SA, in virtù della clausola n. 4.7 del
contratto quadro. Come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, con la fine
del rapporto contrattuale, avvenuta il 1° febbraio 2006, è pure terminata la
copertura assicurativa.
6.2.3 La malattia all'origine dell'attuale richiesta di versamento di
un'indennità giornaliera si è manifestata successivamente. Sulla scorta degli
atti della SUVA la Corte cantonale ha stabilito che cinque mesi dopo
l'infortunio, nell'aprile 2006, si è sviluppata una "sintomatologia
all'articolazione sacro-iliaca a sinistra" e sono apparsi "problemi al
ginocchio destro e anche alla spalla destra" non causali con l'infortunio. Ora,
nell'aprile 2006 le parti non erano più vincolate da un contratto di lavoro,
indi per cui l'opponente non era più tenuta a garantire al ricorrente una
copertura assicurativa conforme all'art. 64 CNM 2006.

Il tentativo del ricorrente di far risalire l'inizio delle predette patologie
all'epoca in cui vigeva il contratto d'incarico con l'impresa D.________ è
destinato all'insuccesso. Presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale
federale e fondato su circostanze prive di ogni riscontro nella sentenza
impugnata, questo argomento è d'acchito inammissibile (cfr. quanto esposto al
consid. 3.2 e 3.3).

Per il resto, non risulta - né il ricorrente pretende invero il contrario - che
l'opponente si fosse obbligata a garantire una copertura assicurativa per
perdita di guadagno in caso di malattia intervenuta dopo il termine dei singoli
contratti di incarico.

6.3 Il ricorrente si duole piuttosto della mancata possibilità di passaggio
nell'assicurazione individuale. Se l'opponente avesse stipulato
un'assicurazione che includeva tale facoltà, così come prescritto dall'art. 64
CNM 2006 e dall'appendice 10 del CNM, egli avrebbe potuto, dopo il 1° febbraio
2006, assicurarsi individualmente per la perdita di guadagno in caso di
malattia e di conseguenza, a partire dal 1° agosto 2006, pretendere da
C.________SA il versamento dell'indennità giornaliere. Omettendo di procedere
in tal senso l'opponente è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali ed è
quindi tenuta a risarcire il danno patito, in applicazione dell'art. 97 CO, che
corrisponde all'indennità ch'egli avrebbe potuto percepire.

Quest'argomentazione ricorsuale è di per sé pertinente ma non conduce all'esito
auspicato dal ricorrente.
6.3.1 Effettivamente l'art. 64 cpv. 3 CNM enumera fra le condizioni minime
d'assicurazione: "lett. h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita
dall'assicurazione collettiva, di passare all'assicurazione individuale entro
90 giorni ai sensi dell'art. 71 cpv. 2 LAMal, fermo restando che il premio per
l'assicurazione individuale è stabilito in base all'età del lavoratore al
momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva. Se l'assicurazione
collettiva prevede prestazioni differite dell'indennità giornaliera, le
condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore
uscito dall'assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di
un'assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di
attesa è di un giorno al massimo."
Il ricorrente ha dunque ragione quando afferma che avrebbe dovuto avere la
possibilità di concludere un'assicurazione individuale. Questo non significa
tuttavia ancora ch'egli abbia diritto alla pretesa vantata in causa.
6.3.2 I giudici del Tribunale d'appello hanno pertinentemente precisato che
l'agire del datore di lavoro va esaminato nel caso concreto e che l'opponente
può essere tenuta al risarcimento solo qualora sia provato che l'assicurazione
non ha versato indennità per perdita di guadagno in caso di malattia a causa
del mancato ossequio, da parte dell'opponente, dei suoi obblighi.

Tale non è il caso nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritiene
il ricorrente. Egli dimentica che nell'aprile 2006, rispettivamente nell'agosto
2006, la malattia di cui soffriva non gli ha causato una perdita di guadagno,
giacché egli non era più legato da un rapporto contrattuale né con l'opponente
né con nessun altro, né ha mai asseverato di aver dovuto rinunciare a
un'occasione concreta d'impiego a causa delle note sintomatologie. Ora, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di
essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di
avere pagato i relativi premi non comporta automaticamente il diritto al
versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre
ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da
giustificare il pagamento dell'importo assicurato. E qualora la persona
assicurata si ammali dopo essere divenuta disoccupata, vale la presunzione
secondo cui anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività
lucrativa; tale presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un
grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona
assicurata avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (cfr. sentenza
4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3 con rinvii).

In concreto, il ricorrente non ha allegato né dimostrato alcunché a questo
riguardo, sicché non è possibile riconoscergli alcunché (sui danni risarcibili
in caso di mancata possibilità di passaggio nell'assicurazione individuale cfr.
JAR 1987 pag 170; Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung
nach VVG, in Krankentaggeldversicherung, 2007, pagg. 19-45, in particolare pag.
41)
6.3.3 In conclusione, nonostante l'opponente abbia omesso di assicurare il
ricorrente conformemente a quanto previsto dall'art. 64 cpv. 3 lett. h CNM
2006, egli non può pretendere il risarcimento della pretesa vantata in causa,
ovvero di un danno che non ha provato di aver subito.

7.
Ne discende la reiezione del ricorso nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF). Conformemente a quanto prescritto dall'art. 65 cpv. 4 lett. c
LTF, che su questo punto deroga all'art. 343 cpv. 3 CO, la procedura dinanzi al
Tribunale federale non è gratuita, nonostante verta su una controversia in
materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.--. Dato che il valore di causa non supera fr. 30'000.-- l'importo delle
spese giudiziarie è tuttavia ridotto (art. 65 cpv. 4 lett. c LTF). Lo stesso
non vale per le ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale
rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 agosto 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi