Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.522/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_522/2008

Sentenza del 3 settembre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Jelmini,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Carmelo Seminara,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro, assicurazione perdita di guadagno
in caso di malattia, massima inquisitoria sociale,

ricorso ordinario simultaneo contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2008 dalla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Alle dipendenze della ditta B.________SA - in qualità di autista - dal 12
gennaio 2004, A.________ ha cessato la propria attività il 7 febbraio 2006,
data a partire dalla quale egli è stato inabile al lavoro al 100 % per
malattia.
A.a Lo stesso giorno B.________SA ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
al 30 aprile 2006, termine poi prorogato sino al 31 luglio 2006. Nello scritto
indirizzato a A.________ essa gli ha fra l'altro comunicato che con l'uscita
dal contratto di lavoro scadeva anche l'assicurazione collettiva contro
incidente e malattia stipulata con C.________ e ch'egli aveva la "possibilità
di stipulare un'assicurazione indennità perdita di guadagno giornaliera singola
con la nostra o tramite la vostra cassa malati privata".
A.b Interpellata dall'assicurato, il 1° settembre 2006 C.________ lo ha
informato che il suo diritto alle prestazioni contrattuali sarebbe giunto al
termine, al più tardi, il 29 ottobre 2006, ovvero 90 giorni dopo la fine del
rapporto di lavoro.

B.
Asserendo che C.________ gli aveva rifiutato il passaggio nell'assicurazione
individuale perché il contratto d'assicurazione stipulato da B.________SA non
prevedeva una simile possibilità per gli impiegati - come lui - al beneficio di
un permesso di lavoro per confinanti (frontalieri), il 7 febbraio 2007
A.________ ha convenuto l'ex datrice di lavoro dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, onde ottenere il pagamento di fr. 11'208.65, pari a quanto
avrebbe percepito durante i mesi ottobre 2006-gennaio 2007 se essa avesse
stipulato una copertura assicurativa conforme a quanto pattuito nel contratto
di lavoro.

Convinta di aver perfettamente adempiuto ai propri obblighi, B.________SA ha
avversato la richiesta di A.________, il quale avrebbe semmai dovuto - a suo
modo di vedere - contestare la decisione di C.________.

Statuendo il 14 agosto 2008, il Pretore ha integralmente accolto l'istanza di
A.________.

Considerato che, conformemente alle indicazioni contenute nella lettera di
disdetta e alle clausole contrattuali, egli aveva comunicato all'assicurazione
perdita di guadagno del datore di lavoro la volontà di effettuare il passaggio
dall'assicurazione collettiva a quella individuale e che nelle promesse di
copertura contenute nel contratto di lavoro B.________SA aveva garantito questa
possibilità, il giudice ha deciso che, indipendentemente dai motivi precisi per
cui C.________ aveva rifiutato il passaggio, alla datrice di lavoro era in ogni
caso imputabile un'inadempienza contrattuale, ragione per cui l'ha condannata a
risarcire il danno cagionato al lavoratore.

C.
Adita da B.________SA, con sentenza dell'8 ottobre 2008 la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha rovesciato la pronunzia di primo
grado.

I giudici della massima istanza cantonale hanno stabilito che, "diversamente da
quanto ritenuto dal Pretore, i motivi dell'eventuale diniego della compagnia
assicurativa del passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale
sono di fondamentale importanza, perché da essi si ricava se vi sia stata
omissione, e quindi responsabilità del datore di lavoro a norma dell'art. 97 CO
(copertura assicurativa conforme al contratto di lavoro) o omissione del
lavoratore (per esempio ritardo nel postulare il passaggio suddetto)". L'alta
Corte ticinese non ha tuttavia potuto procedere a un esame della fattispecie
sotto questo profilo perché "agli atti non sono presenti - non essendo stati
prodotti o richiamati documenti, neppure in edizione - né la polizza di
assicurazione collettiva di malattia [...] né le condizioni generali [...]. Non
è dunque dato di sapere se la polizza in questione sia stata stipulata in base
alla LCA o alla LAMal; neppure sono note le condizioni regolanti il diritto
alle prestazioni e l'eventuale passaggio dall'assicurazione collettiva a quella
individuale." In queste circostanze, ha concluso il Tribunale d'appello, non è
possibile determinarsi su eventuali responsabilità del datore di lavoro. Donde
la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell'istanza di
A.________ per carenza di prove.

D.
Prevalendosi della violazione della massima inquisitoria sociale consacrata
dall'art. 343 cpv. 4 CO e della violazione del divieto dell'arbitrio sancito
dall'art. 9 Cost., il 12 novembre 2008 A.________ è insorto dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso ordinario simultaneo giusta l'art. 119 LTF,
teso in sostanza alla modifica della sentenza cantonale nel senso di un rinvio
degli atti al Pretore per esperire l'istruttoria.
Nelle osservazioni del 15 gennaio 2009 B.________SA propone di dichiarare i
ricorsi inammissibili rispettivamente di respingerli. L'autorità cantonale non
si è invece determinata.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Preliminarmente va osservato che il ricorrente ha introdotto un ricorso
ordinario simultaneo, giusta l'art. 119 LTF, nell'errata convinzione che la via
del rimedio ordinario (il ricorso in materia civile) sia aperta solo per
censurare la violazione del diritto privato federale e che l'applicazione del
diritto costituzionale possa essere criticata solo con il ricorso sussidiario
in materia costituzionale. Non è così.

Con il ricorso in materia civile può infatti essere fatta valere la violazione
del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).
Solo se il ricorso in materia civile non è proponibile, entra in linea di conto
il ricorso - sussidiario, appunto - in materia costituzionale (art. 113 LTF)
per violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF).

Sia come sia, nella fattispecie in esame la decisione d'introdurre i due rimedi
simultaneamente appare adeguata in considerazione dell'esiguo valore litigioso
della causa, che ostacola effettivamente la ricevibilità del rimedio ordinario.

1.2 Pronunciata nel quadro di una causa civile (art. 72 LTF) di carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro, il cui valore litigioso non
raggiunge l'importo minimo di fr. 15'000.-- prescritto dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, la decisione cantonale può infatti essere impugnata con un ricorso
in materia civile solo se la controversia concerne una questione di diritto
d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
1.2.1 A mente del ricorrente questo requisito è in concreto soddisfatto perché
viene asseverata la violazione della massima inquisitoria sociale di cui
all'art. 343 cpv. 4 CO.

1.2.2 Ciò non basta tuttavia per ammettere una questione di diritto
d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.

Secondo la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale dopo l'entrata in
vigore della LTF, la nozione di "questione di diritto d'importanza
fondamentale" dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III
493 consid. 1.1). Le situazioni nelle quali è già stata ammessa l'esistenza di
una "questione di diritto d'importanza fondamentale" sono elencate nella DTF
135 III 1 consid. 1.3 pag. 4; in breve, è considerata questione di diritto
d'importanza fondamentale quella che crea una situazione d'incertezza giuridica
tale da rendere urgentemente necessario un chiarimento da parte del Tribunale
federale (sentenza 4A_14/2009 del 2 aprile 2009 consid. 1, destinato a
pubblicazione). Incombe alla parte ricorrente il compito di esporre le ragioni
per le quali la questione giuridica da lui sollevata è d'importanza
fondamentale nel senso appena esposto (art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF; DTF
134 III 267 consid. 1.2). La generica affermazione del ricorrente non soddisfa
questa esigenza di motivazione.
1.2.3 A ogni modo, la controversia non riguarda una questione giuridica
d'importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, giacché il
Tribunale federale si è già più volte espresso in merito alla portata della
massima inquisitoria sociale - nel diritto del lavoro (fra tutte DTF 107 II 233
consid. 2) e nel diritto della locazione (DTF 125 III 231 consid. 4a pag. 238)
- e il litigio verte sull'applicazione dei principi giurisprudenziali nel caso
in rassegna (DTF 134 III 115 consid. 1.2).

Il ricorso in materia civile non è pertanto proponibile.

1.3 La sentenza del Tribunale d'appello può dunque essere impugnata solo con un
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
1.3.1 Rivolto contro una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) pronunciata
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF) e
presentato - nei termini legali (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) - dalla parte le
cui conclusioni sono state disattese in sede cantonale e che ha di conseguenza
un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione (art.
115 LTF), il gravame risulta ricevibile.
1.3.2 Con il ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata
la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF).
1.3.3 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF (cui
rinvia l'art. 117 LTF), l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali
sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione cantonale e
precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6).
1.3.3.1 In particolare, qualora venga lamentata una violazione del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.) non ci si può limitare a criticare la pronunzia
impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
dell'autorità cantonale, bensì occorre dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che la decisione impugnata è arbitraria (DTF 133 III 585
consid. 4.1 pag. 589).

Per giurisprudenza invalsa, pertinentemente evocata nel gravame, infatti,
l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso
possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata;
il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9
Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò
non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132
III 209 consid. 2.1 con rinvii).
1.3.3.2 In concreto, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere
incorsa nell'arbitrio - vietato dall'art. 9 Cost. - riformando il giudizio
pretorile nel senso della reiezione dell'istanza per carenza di prove (art. 8
CC), invece di rinviare gli atti al Pretore affinché procedesse all'istruttoria
di causa, così come previsto dalla massima inquisitoria sociale sancita
dall'art. 343 cpv. 4 CO.

Secondo l'opponente l'argomentazione ricorsuale, così come formulata, non
ossequia i requisiti di motivazione sopra esposti e propone pertanto di
dichiarare il gravame inammissibile.
In effetti, il tenore dell'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale
suscita delle perplessità sotto il profilo della motivazione; si può nondimeno
concedere che il ricorrente ha indicato in maniera sufficientemente chiara e
dettagliata i motivi per i quali invoca la violazione del divieto dell'art. 9
Cost., come esposto qui di seguito.

2.
La II Camera civile del Tribunale d'appello ha ritenuto impossibile
determinarsi su eventuali responsabilità dell'opponente a causa delle gravi
carenze probatorie riscontrate nell'istruttoria di prima istanza. L'alta Corte
ticinese ha escluso di esperire essa medesima le prove idonee ai fini del
giudizio, in applicazione della massima ufficiale e del principio inquisitorio,
tale facoltà essendo limitata ai casi in cui sia necessario completare
l'istruttoria eseguita dal primo giudice e non esperire l'istruttoria vera e
propria completamente dimenticata in prima sede; non spetta infatti a lei
istruire la causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale. Ciò
vale a maggior ragione se, come nel caso in esame, il lavoratore è stato
rappresentato dal servizio giuridico di un sindacato.

Come anticipato, dinanzi al Tribunale federale non viene criticata la mancata
assunzione delle prove in sede d'appello bensì il mancato rinvio della causa al
Pretore, che il Tribunale d'appello non sembra aver preso in considerazione. A
mente del ricorrente, riformando la pronunzia pretorile nel senso della
reiezione della sua istanza per carenza di prove, la Corte cantonale avrebbe
"sacrificato la massima inquisitoria in nome dell'onere della prova" e
pronunciato una sentenza in manifesto contrasto con la massima inquisitoria
sociale, che le imponeva invece di rinviare la causa per nuova istruzione
probatoria. Richiamandosi alla dottrina e alla giurisprudenza, anche a quella
vigente in Ticino, egli sostiene infatti che, in una procedura retta dalla
massima inquisitoria sociale, com'è quella in esame, qualora la seconda istanza
constati lacune importanti nell'istruttoria effettuata dal giudice di primo
grado, essa non respinge l'azione per carenza di prove bensì annulla la
pronunzia di primo grado e rinvia la causa al giudice inferiore.

3.
L'art. 343 cpv. 4 CO stabilisce che nelle controversie derivanti dal rapporto
di lavoro il cui valore litigioso non superi fr. 30'000.--, il giudice accerta
d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.

3.1 La massima inquisitoria sociale sancita da questa norma riguarda la
raccolta del materiale probatorio - ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti
ai fini del giudizio - dinanzi al giudice di prima istanza, (sentenza 4C.340/
2004 del 2 dicembre 2004 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 131 III 243), non
invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle
parti. Queste rimangono tenute a esporre - nei modi e nei tempi stabiliti dalle
norme procedurali applicabili - le circostanze all'origine delle loro pretese e
a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 107;
107 II 233 consid. 2c; cfr. anche, seppur riferita a una controversia in
materia di locazione, DTF 125 III 231 consid. 4a pag. 238 e 239). Se ha
oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto
e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le
parti (DTF 107 II 233 consid. 2c; sentenza 4P.297/2001 del 26 marzo 2002
consid. 2c; Tobler/Favre/Munoz/Ehm, Arbeitsrecht, 2006, n. 4.2 ad art. 343 CO)
e, secondo parte della dottrina, può anche convocare di propria iniziativa dei
testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (Hans-Peter Egli, Das
arbeitsrechtliche Verfahren nach art. 343 CO in zzz 2004 pag. 21 segg., in
particolare pag. 43 e n. 225 con numerosi riferimenti dottrinali).

3.2 Nella fattispecie in rassegna, sin dall'inizio del procedimento giudiziario
il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto passare all'assicurazione
individuale perché la copertura assicurativa stipulata dall'opponente -
contrariamente a quanto pattuito nel contratto di lavoro - non contemplava una
simile possibilità per i lavoratori frontalieri. L'oggetto del litigio è stato
così chiaramente fissato: il ricorrente ha rimproverato all'opponente il
mancato adempimento dell'obbligo assunto nel contratto di lavoro di stipulare
un'assicurazione che gli garantisse questa possibilità.

Come rettamente stabilito dai giudici ticinesi egli, gravato dall'onere
probatorio in virtù dell'art. 8 CC, doveva dimostrare (i) l'esistenza di un
obbligo contrattuale dell'opponente a questo riguardo, (ii) di essersi
tempestivamente rivolto all'assicurazione per effettuare il passaggio
all'assicurazione individuale e (iii) che ciò gli era stato negato a causa di
una mancanza dell'opponente. Il giudice di primo grado ha reputato dimostrate
le prime due condizioni e irrilevante l'ultima. A torto. I giudici d'appello
hanno ragione quando affermano che il motivo per il quale l'assicurazione ha
respinto la richiesta del ricorrente è determinante ai fini del giudizio sulla
responsabilità dell'opponente e, quindi, sulla pretesa di A.________. Essi
hanno pure ragione quando spiegano che, in assenza della polizza di
assicurazione collettiva di malattia e delle condizioni generali di
assicurazione applicabili - così come della corrispondenza intercorsa fra il
ricorrente e l'assicurazione in merito alla sua richiesta di passaggio
all'assicurazione individuale, rispettivamente di una testimonianza a questo
riguardo - non è possibile determinarsi sulla responsabilità dell'opponente.

3.3 Nulla può essere rimproverato ai giudici del Tribunale d'appello per non
aver istruito loro stessi la causa, giacché il diritto federale impone il
rispetto della massima inquisitoria sociale in prima istanza, mentre lascia i
Cantoni liberi di stabilire le regole da applicare in seconda istanza (DTF 107
II 233 consid. 3 pag. 237).

Non è dato per contro di sapere per quale motivo l'alta Corte ticinese, pur
avendo constatato l'assenza di "un'istruttoria vera e propria", precisando
addirittura che questa è stata "completamente dimenticata in prima sede", abbia
d'acchito scartato l'eventualità di rinviare la causa al Pretore per esperire
l'istruttoria, già ammessa in dottrina (cfr. Tobler/Favre/Munoz/Ehm, op.cit, n.
4.3 ad art. 343) e a livello cantonale (JAR 1996 pag. 352-354 [FR, Tribunal
cantonal]). Nella sentenza impugnata questo tema non è stato trattato.

3.4 Il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza ticinese - che dispone il
rinvio della causa al giudice di primo grado quando viene constatata
un'istruttoria carente - non si attaglia bene alla fattispecie in esame,
siccome riferita a procedimenti concernenti i contributi di mantenimento per
figli minorenni, nell'ambito dei quali - nonostante il tenore praticamente
identico delle due norme (art. 280 cpv. 2 CC e art. 343 cpv. 4 CO) - la
giurisprudenza riconosce alla massima inquisitoria una portata più ampia (cfr.
DTF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Come già spiegato al consid. 3.1, nel quadro dei procedimenti retti dalla
massima inquisitoria sociale (art. 343 cpv. 4 CO) il giudice è tenuto a
interpellare le parti circa la completezza dei mezzi di prova da loro offerti
solo se ha oggettivamente motivo di dubitarne (DTF 107 II 233 consid. 2c).
Inoltre, dato che la massima inquisitoria sociale è stata introdotta allo scopo
di facilitare la comparsa dinanzi all'autorità giudiziaria alle persone non
patrocinate, la giurisprudenza attenua di principio l'obbligo del giudice
d'interpellare le parti quando queste sono assistite da un avvocato (cfr.
sentenza 4C.395/2005 del 1° marzo 2006 consid. 4.3 e 4C.392/1999 dell'11
febbraio 2000 consid. 2c; Hans-Peter Egli, op. cit., pag. 43). Da questo non si
può tuttavia dedurre ch'essa non ha la benché minima valenza qualora una parte
sia assistita da un legale o, come nel caso in esame, da un'associazione
professionale. Una simile conclusione svuoterebbe praticamente di significato
l'art. 343 cpv. 4 CO.

Nella fattispecie in rassegna, la Corte cantonale ha stabilito che
l'istruttoria effettuata in prima sede è stata "completamente dimenticata" e
che ciò va ricondotto non solo al comportamento delle parti, le quali hanno
prodotto solo pochi documenti, "con scarsa valenza probatoria", ma anche
all'errata valutazione giuridica della fattispecie da parte del giudice di
primo grado, il quale - a torto - ha reputato irrilevanti i motivi che hanno
spinto l'assicurazione a negare al ricorrente il passaggio all'assicurazione
individuale. Ora, qualora il giudice avesse valutato correttamente la
fattispecie, avrebbe ravvisato la chiara insufficienza dei mezzi di prova
offerti dalle parti su questo punto decisivo ai fini del giudizio e, di
conseguenza, le avrebbe interpellate così come prescritto dall'art. 343 cpv. 4
CO, invitandole a completare i mezzi di prova. Egli non avrebbe per contro
proceduto di sua iniziativa a un'assunzione di mezzi di prova, essendo le parti
patrocinate.

Tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto, appena descritte,
la decisione dei giudici cantonali di escludere senza alcuna spiegazione il
rinvio della causa al primo giudice e di riformare invece la pronunzia
pretorile nel senso della reiezione dell'istanza per carenza di prove lede
gravemente la massima inquisitoria sociale e risulta in contraddizione urtante
con il sentimento della giustizia e dell'equità.

4.
La sentenza impugnata va pertanto annullata per violazione dell'art. 9 Cost.

4.1 In accoglimento del ricorso sussidiario in materia costituzionale, il punto
I della sentenza cantonale deve venir annullato e modificato nel senso di un
rinvio della causa al giudice di primo grado per istruzione e nuovo giudizio.
In simili circostanze il Tribunale federale può tuttavia, in applicazione
dell'art. 107 cpv. 2 seconda frase LTF, rinviare direttamente la causa al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

Dato che l'appello dell'opponente - tendente all'annullamento della pronunzia
pretorile e alla reiezione dell'azione - viene comunque parzialmente accolto,
l'importo di fr. 400.-- riconosciuto dai giudici cantonali all'opponente a
titolo di ripetibili d'appello può essere confermato.

4.2 Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). Infatti, conformemente a
quanto prescritto dall'art. 65 cpv. 4 lett. c LTF, che su questo punto deroga
all'art. 343 cpv. 3 CO, la procedura dinanzi al Tribunale federale non è
gratuita, nonostante verta su una controversia in materia di contratto di
lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--. Poiché il valore di
causa non supera fr. 30'000.-- l'importo delle spese giudiziarie è tuttavia
ridotto (art. 65 cpv. 4 lett. c LTF). Lo stesso non vale per le ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è accolto.
Di conseguenza il pto I del dispositivo della sentenza emanata l'8 ottobre 2008
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino viene
annullato e la causa rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano per
istruzione e nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il pto II del
dispositivo della sentenza impugnata viene invece confermato.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'opponente, la quale
rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 settembre 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi