Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.499/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_499/2008

Sentenza del 19 giugno 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch
Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Hurni.

Parti
X.________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola,

contro

Y.________ AG,
opponente, patrocinata dall'avv. Marco Märki.

Oggetto
contratto d'appalto,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2008 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con conferma d'ordine 17 giugno 2002 X.________ SA, rappresentata dalla
direzione dei lavori A.________ AG e da B.________, quest'ultima firmataria del
relativo documento, ha commissionato ad Y.________ AG la fornitura di un
impianto ausiliario d'illuminazione nell'ambito della ristrutturazione del
complesso alberghiero C.________ a D.________. L'opera in questione,
regolarmente fornita, è stata istallata da E.________ SA e messa in funzione da
F.________ SA.

B.
Il 6 maggio 2004 Y.________ AG ha promosso causa dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano chiedendo alla X.________ SA il pagamento di fr.
41'820.55.-- oltre agli interessi e alle spese esecutive.
La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo da una parte di non essere
vincolata dal contratto firmato da B.________, dall'altra che la fornitura era
difettosa e che non erano state adempiute le condizioni contrattuali di
pagamento e cioè l'esecuzione del collaudo finale dell'opera nonché il deposito
di una garanzia assicurativa o bancaria pari al 10% della liquidazione finale.

C.
Statuendo il 24 luglio 2007 il Pretore ha respinto le eccezioni della convenuta
e ha accolto la petizione, tranne che per le spese esecutive e con una lieve
modifica della data di decorrenza degli interessi.
L'impugnativa interposta dalla convenuta contro la decisione pretorile è stata
respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello il 29 settembre 2008.

D.
Il 31 ottobre 2008 la convenuta è insorta davanti al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile. Chiede che il suo appello sia accolto parzialmente
e, di conseguenza, che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 10'400.--
oltre agli interessi al 5% dal 30 settembre 2002.
Con osservazioni dell'11 dicembre 2008 l'attrice ha proposto di respingere il
ricorso. L'autorità cantonale non ha invece presentato osservazioni.
Diritto:

1.
1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 50 cpv. 1 lett. a LTF e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il
ricorso è ricevibile.

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF), tenuto però conto dell'obbligo minimo di allegazione e motivazione di
cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104). Le
esigenze sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Il
Tribunale federale esamina infatti queste censure solo se la parte ricorrente
le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il campo di applicazione di questa norma
corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione
dei diritti costituzionali: valgono pertanto le regole di motivazione che
poneva l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2). Ne discende che
l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono
violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche
appellatorie non sono ammissibili. In particolare, qualora sia lamentata la
violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può limitare a
criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione,
come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare che essa è
manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF
134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638).

1.3 In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore; può
scostarsene solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105
cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252).

2.
Il Tribunale di appello ha qualificato il rapporto giuridico di
Werklieferungsvertrag retto sostanzialmente dalle disposizioni sull'appalto,
con esclusione della norma SIA 118, della quale le parti non si sono prevalse
sebbene la conferma d'ordine vi rinviasse. Esso ha in seguito confermato il
giudizio del Pretore quanto all'esistenza di una rappresentanza tra B.________
e la ricorrente e ha dichiarato irricevibili le censure concernenti i difetti
dell'opera fornita. Tutti questi temi non sono più litigiosi davanti al
Tribunale federale. Nella parte introduttiva del gravame la convenuta sostiene
invece che i giudici ticinesi hanno violato gli art. 151 segg. CO, il principio
pacta sunt servanda e l'art. 18 CO, condannandola a pagare la mercede
nonostante che non fossero realizzate le due condizioni cumulative previste dal
contratto, ossia l'effettuazione del collaudo e il deposito di una garanzia
assicurativa o bancaria del 10% della liquidazione finale.

2.1 Sul primo aspetto la Corte cantonale, dopo avere osservato che la rilevanza
di un certificato di collaudo antincendio poteva rimanere indecisa, ha
ricordato che l'attrice medesima, in sede di appello, ha dato atto che le luci
di emergenza erano state collaudate il 23 agosto 2002. In ogni caso, ha
soggiunto menzionando documenti e testimonianze, l'istruttoria ha mostrato che
l'opera era perfettamente funzionante, che la messa in esercizio era stata
comunicata alla B.________, la quale aveva a sua volta informato la convenuta,
che non erano stati dimostrati difetti e che l'impianto fornito aveva superato
anche i controlli della polizia del fuoco, tant'è che l'albergo era stato
inaugurato. In queste circostanze i giudici ticinesi hanno rilevato che la
convenuta sarebbe "malvenuta" a rifiutare il pagamento residuo della mercede
invocando la mancanza di un collaudo formale. Anche perché, a quel momento,
contestava di avere stipulato un contratto con l'attrice e implicitamente
negava quindi la sua "competenza e disponibilità a partecipare a una tale
verifica".

2.2 La convenuta definisce "elucubrazioni" le considerazioni del giudizio
impugnato. Obietta che secondo il testo chiaro del contratto le parti hanno
inteso prevedere un controllo in comune dell'opera come condizione essenziale
del pagamento e cita la dottrina per la quale, in presenza di un patto del
genere, l'obbligo di verifica dei difetti da parte del committente istituito
dall'art. 367 cpv. 1 CO rimane sospeso fintanto che l'appaltatore si sottrae
alla collaborazione dovuta. La convenuta osserva poi che il suo rifiuto
implicito di partecipare a tale verifica, "adombrato" dalla Corte ticinese, è
"inesistente" e "ininfluente", dal momento che l'attrice non ha mai formulato
richieste in tal senso.

2.3 La clausola contrattuale in questione - intitolata "condizioni di
pagamento" - stabilisce che il saldo della mercede andava pagato "dopo il
collaudo finale".
La sentenza cantonale non contiene accertamenti di fatto sugli intendimenti
delle parti al momento di contrarre; la loro volontà va pertanto determinata
interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero
secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire
alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 129 III
18 consid. 2.5). A questo proposito giovi rammentare che il principio
dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua
dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 130
III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.).
L'interpretazione di un contratto alla luce del principio dell'affidamento è
una questione che concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere
esaminata liberamente dal Tribunale federale. Occorre però fondarsi sul
contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze nelle quali è
avvenuta, che attengono al fatto (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425).

2.4 Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, d'un canto le luci di
emergenza sono state collaudate e l'impianto ha superato i controlli della
polizia del fuoco; dall'altro l'opera si è rivelata perfettamente funzionante,
priva di difetti, ed è stata messa in esercizio dall'attrice, che ne ha
informato la convenuta, per il tramite del suo rappresentante. Questo stato di
fatto è vincolante per il Tribunale federale (consid. 1.3). Esso significa che
l'impianto è stato fornito e consegnato senza difetti e messo in funzione. Non
viola il diritto federale dedurne che l'opera è stata collaudata e che di
conseguenza il saldo della mercede è divenuto esigibile nel senso oggettivo
della disposizione contrattuale in discussione.
Che le parti intendessero subordinare il pagamento all'effettuazione di una
verifica in comune dell'opera non risulta dagli accertamenti dei giudici
cantonali. Un "collaudo" di questo tipo è semmai previsto nella norma SIA 118
ma, come detto, il Tribunale di appello ha espressamente escluso l'applicazione
di quella normativa.

2.5 Per quanto riguarda la mancata prestazione della garanzia, i giudici
ticinesi hanno rilevato preliminarmente, prima di affrontare la questione nel
merito, che la contestazione proposta in appello dalla convenuta "dev'essere
disattesa già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC),
ritenuto che essa non ha spiegato le ragioni per cui l'assunto pretorile
riassunto qui sopra sarebbe errato".
La convenuta insorge contro questa argomentazione, asserendo di avere spiegato
sufficientemente le sue ragioni. Avendo tuttavia i giudici d'appello deciso per
applicazione della procedura cantonale, la ricorrente aveva un onere di
motivazione accresciuto: doveva prima indicare con precisione le norme del
diritto cantonale e i diritti costituzionali che sarebbero stati lesi, poi
dimostrare in cosa consisterebbe la violazione (consid. 1.2). La censura
ricorsuale è invece del tutto appellatoria, non vi si trova neppure la menzione
di disposizioni della procedura ticinese né di diritti costituzionali; essa è
di conseguenza inammissibile.

2.6 Se una delle due motivazioni alternative e indipendenti della sentenza
impugnata regge davanti al Tribunale federale, l'esame del fondamento della
seconda diviene superfluo, perché le critiche volte contro di essa
riguarderebbero i motivi, i quali, da soli, non ledono mai il ricorrente (DTF
132 III 555 consid. 3.2). Non è pertanto necessario affrontare nel merito il
tema della garanzia.

3.
In conclusione, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere
respinto.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Seconda Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 giugno 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni