Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.493/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_493/2008

Sentenza del 10 dicembre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Diego Della Casa,

contro

C.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Nicola Urbani.

Oggetto
contratto di appalto, prescrizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 19 settembre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nel corso del 2001 C.________SA si è occupata della fornitura e posa di opere
in pietra naturale e ha eseguito lavori da piastrellista presso X.________, a
Morcote, di proprietà di B.A.________ e A.A.________.

1.1 L'attuale controversia trae spunto dal rifiuto opposto da B.A.________ e
A.A.________ alla richiesta di pagamento del saldo delle fatture, che ha
indotto C.________SA a convenirli dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
il 24 settembre 2007, con un'azione volta all'incasso di fr. 72'672.30 oltre
interessi al 5 % dal 25 dicembre 2002. Nella risposta B.A.________ e
A.A.________ hanno sollevato l'eccezione di prescrizione, il termine
quinquennale previsto dall'art. 128 cpv. 3 CO essendo da tempo scaduto, visto
che l'opera è stata consegnata nel 2001. In via subordinata, ricordate le
fissurazioni emerse nelle opere di pietra naturale, i convenuti hanno fatto
valere la compensazione con le loro pretese in riparazione del difetto e del
minor valore dell'opera.

L'udienza preliminare è stata limitata alla discussione sull'eccezione di
prescrizione, che nel giudizio del 14 maggio 2008 il Pretore ha poi accolto,
con conseguente reiezione della petizione.

1.2 Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, adita dalla società soccombente, che ha ritenuto applicabile il termine
di prescrizione decennale di cui all'art. 127 CO e che con sentenza del 19
settembre 2008 ha riformato la pronunzia pretorile, respingendo l'eccezione di
prescrizione.

2.
Il 27 ottobre 2008 B.A.________ e A.A.________ sono insorti dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto civile fondato sulla
violazione dell'art. 128 cpv. 3 CO, volto a ottenere la modifica della sentenza
cantonale nel senso della reiezione dell'appello e, di conseguenza, della
conferma del giudizio di primo grado.

Né l'opponente né l'autorità cantonale sono state invitate a presentare
osservazioni.

3.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

4.
Giusta l'art. 90 LTF il ricorso è di principio proponibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento. Può essere inoltrato contro decisioni
incidentali separate dal merito, che non riguardano la competenza o la
ricusazione (cfr. art. 92 LTF) - com'è quella in rassegna, con cui la causa
viene rinviata all'autorità inferiore a seguito della reiezione dell'eccezione
di prescrizione - soltanto se "esse possono causare un pregiudizio
irreparabile" (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure "se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa" (art. 93 cpv. 1
lett. b LTF).

Questa regolamentazione si basa su motivi di economia procedurale; nella sua
qualità di Corte suprema il Tribunale federale dovrebbe infatti essere chiamato
a statuire una volta sola su di una controversia, alla fine della procedura.
Rimangono riservati i casi appena descritti, nei quali la legge autorizza
eccezionalmente il ricorso immediato al Tribunale federale contro decisioni
pregiudiziali o incidentali per ragioni di economia procedurale, appunto (DTF
133 III 629 consid. 2.1 pag. 631).

4.1 In concreto i ricorrenti si richiamano in particolare all'art. 93 cpv. 1
lett. b LTF.
4.1.1 Pacifico che l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
impugnata per intervenuta prescrizione porrebbero fine all'azione promossa
dall'opponente, occorre stabilire se in questo modo verrebbe evitata "una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa".
4.1.2 Secondo costante giurisprudenza, confermata in una sentenza di recente
pubblicazione, spetta alla parte che ricorre il compito di allegare e
dimostrare che una decisione finale immediata permetterebbe di evitare una
procedura probatoria lunga e costosa, a meno che ciò non sia manifesto; in
particolare la parte ricorrente deve indicare in maniera dettagliata quali
questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove devono ancora essere
amministrate e per quali ragioni la loro assunzione risulta lunga e costosa
(DTF 133 III 629 consid. 2.4.2 pag. 633 con rinvii).

A questo riguardo, nell'allegato inoltrato al Tribunale federale, i ricorrenti
si limitano ad affermare che "si tratterebbe sicuramente di una procedura
probatoria defatigante e dispendiosa, tenendo anche presente che le parti hanno
già paventato l'esigenza di predisporre perizie giudiziarie (cfr. allegati di
causa in sede pretorile)".
Una simile argomentazione manifestamente non ottempera i requisiti sopra
esposti; né si può tenere in alcuna considerazione il generico rinvio agli
allegati di causa in sede pretorile, visto che la motivazione del ricorso
dev'essere contenuta nello stesso. In contrasto con l'onere a loro incombente,
i ricorrenti non hanno dunque adeguatamente sostanziato che una decisione
finale immediata permetterebbe di evitare una procedura probatoria lunga e
costosa. Considerato che la realizzazione di questa condizione non "salta agli
occhi" (sentenza 4A_23/2008 del 28 marzo 2008 consid. 1.3, in SJ 2008 I pag.
389), si deve concludere che contro la sentenza emanata dal Tribunale d'appello
il 19 settembre 2008 non può essere interposto un ricorso in materia civile
sulla base dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF.

4.2 Né tale rimedio potrebbe entrare in linea di conto sulla scorta dell'art.
93 cpv. 1 lett. a LTF, che i ricorrenti comunque non invocano. Secondo la
giurisprudenza, infatti, un pregiudizio è irreparabile ai sensi di questa norma
solo se cagiona un danno di natura giuridica, al quale non può essere posto
rimedio nemmeno mediante una decisione finale favorevole alla parte ricorrente.
Tale non è il caso quando il danno risiede unicamente nel prolungamento della
procedura e nell'aumento dei costi (DTF 134 III 188 consid. 2.1 e 2.2).

5.
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile per carente motivazione.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
All'opponente, che non è nemmeno stata invitata a determinarsi, non spetta
evidentemente nessuna indennità per ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 dicembre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi