Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.484/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_484/2008

Sentenza del 23 febbraio 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Sandro Patuzzo,

contro

C.________,
opponente,
patrocinata dagli avv. Fabio Colombo e Marco Perucchi.

Oggetto
contratto di locazione, diritto successorio;

ricorso in materia civile con ricorso sussidiario
in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 30 settembre 2008 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 13 aprile 1979 D.________ è deceduto lasciando quali eredi legali la moglie
C.________ e i figli minorenni A.________, E.________ e B.________. Avendo la
vedova optato per l'usufrutto su metà della successione (art. 462 vCC), nel
certificato ereditario del 21 giugno 1979 la qualità di eredi è stata
riconosciuta unicamente ai suoi figli.
A.a Tra gli attivi della successione, tuttora intestata alla Comunione
ereditaria, vi è la part. xxx sulla quale sorge una casa d'abitazione con
quattro appartamenti e undici garage.
A.b Due appartamenti e sei autorimesse sono stati occupati da B.________ e
A.________ a far tempo dal 1990 rispettivamente dal 1991 e sino al 31 dicembre
2006.
A.c Agli inizi del 2007 C.________ ha chiesto ai figli di versarle un
indennizzo per l'uso degli appartamenti e dei garage durante circa sedici anni.
Senza successo.

B.
Il 25 giugno 2007 C.________ ha dunque adito la Pretura del Distretto di Lugano
chiedendo la condanna di A.________ e B.________ al pagamento di fr. 361'440.--
rispettivamente di fr. 288'099.--, oltre interessi. A sostegno della sua
pretesa essa ha addotto che se un membro della comunione ereditaria utilizza,
prima della divisione, un bene facente parte della successione a titolo
privato, egli deve alla comunione ereditaria rispettivamente all'usufruttuario
un indennizzo per tale uso, calcolato tenendo conto delle pigioni e delle spese
accessorie che avrebbero potuto essere incassate.

A.________ e B.________ si sono opposti alla petizione eccependo, tra l'altro,
la carenza del presupposto processuale della preventiva conciliazione in
materia di locazione. Infatti, a loro modo di vedere, pur non avendolo
dichiarato espressamente, la madre avrebbe avviato la causa giudiziaria per
ottenere il corrispettivo di un contratto di locazione.

Limitata l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione (art. 181 CPC/TI), con
sentenza dell'11 settembre 2008 la giudice di primo grado ha concluso per la
sua infondatezza, non essendo realizzato un elemento essenziale del contratto
di locazione, ovvero l'esistenza di reciproco consenso circa il carattere
oneroso dell'utilizzo degli appartamenti e delle autorimesse; inoltre,
l'ammontare di una qualsivoglia pigione non era determinato né determinabile.
In assenza di un contratto di locazione, la giudice ha negato la competenza
dell'ufficio di conciliazione.

C.
Dello stesso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, che il 30 settembre 2008 ha respinto l'impugnativa interposta da
A.________ e B.________, ponendo a loro carico fr. 1'030.-- (tassa di giustizia
di fr. 1'000.-- e spese di fr. 30.--) per oneri processuali.

D.
Il 23 ottobre 2008 A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale
federale con un ricorso in materia civile, con ricorso sussidiario in materia
costituzionale, volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa alla
Corte ticinese per nuovo giudizio. In via subordinata hanno postulato la
riduzione della tassa di giustizia da fr. 1'000.-- a fr. 75.--.

La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta il 20
novembre 2008.

Nella risposta del 27 novembre 2008 C.________ ha proposto l'integrale
reiezione dei ricorsi e la conferma della sentenza cantonale. L'autorità
cantonale non ha invece presentato osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità dell'impugnativa (art. 29 cpv. 1 LTF;
DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

2.
Emanata in una causa civile ai sensi dell'art. 72 LTF la sentenza cantonale può
essere impugnata mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia civile.

2.1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta almeno a fr. 15'000.-- nelle controversie in materia
di diritto di locazione (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), rispettivamente a fr.
30'000.-- in tutti gli altri casi (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). In concreto il
valore litigioso è in ogni caso raggiunto, indi per cui il ricorso in materia
civile è senz'altro proponibile.

2.2 Dalla proponibilità del ricorso in materia civile, nell'ambito del quale -
contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti - può essere fatta
valere anche la violazione dei diritti costituzionali, trattandosi di diritto
federale (art. 95 lett. a LTF; DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3),
discende l'inammissibilità, d'acchito, del ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica infatti i
ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di
ultima istanza solo qualora non sia aperta la via del ricorso ordinario di cui
agli art. 72-89 LTF.

2.3 A norma dell'art. 90 LTF il ricorso è di principio proponibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento, contro le decisioni parziali
indicate nell'art. 91 LTF così come contro decisioni pregiudiziali e
incidentali separate dal merito che riguardano la competenza o la ricusazione
(art. 92 LTF), trattandosi di questioni che necessitano di essere chiarite
immediatamente e non possono più essere sollevate ulteriormente.

La decisione in concreto impugnata non pone fine al procedimento. Nella
sentenza dell'11 settembre 2008, confermata dal Tribunale d'appello, la Pretora
ha infatti respinto l'eccezione processuale sollevata dai qui ricorrenti - i
quali ritenevano che la lite avrebbe dovuto venir preventivamente sottoposta
all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione - e ha deciso di
proseguire con l'istruzione della causa. Si tratta di una decisione incidentale
notificata separatamente dal merito e concernente la competenza ai sensi
dell'art. 92 cpv. 1 LTF, direttamente impugnabile al Tribunale federale.

2.4 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione incidentale
sulla competenza (art. 92 cpv. 1 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di
ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario
il cui valore litigioso supera ampiamente i limiti posti dall'art. 74 cpv. 1
LTF, il ricorso risulta per il resto ricevibile, perlomeno sotto questo
profilo.

3.
L'ammissibilità del ricorso suscita infatti delle perplessità sotto il profilo
del suo contenuto (art. 42 LTF).

3.1 Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve "contenere le conclusioni",
ovverosia specificare le modifiche auspicate. Dato che il ricorso in materia
civile ha principalmente effetto riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) la parte
ricorrente non può, in linea di massima, limitarsi a postulare l'annullamento
della pronunzia impugnata. Il rinvio all'autorità cantonale rimane tuttavia
inevitabile - e la semplice domanda in tal senso ammissibile - ogniqualvolta il
giudizio impugnato non contenga gli accertamenti di fatto necessari per
l'applicazione del diritto (DTF 133 III 489 consid. 3.1; cfr. anche DTF 134 III
235 consid. 2).

3.2 Nell'allegato sottoposto al Tribunale federale i ricorrenti, che domandano
appunto il rinvio degli atti all'autorità ticinese, non indicano per quale
motivo tale eventualità sarebbe realizzata nella fattispecie. Essi non solo non
pretendono che gli accertamenti effettuati in sede cantonale non
permetterebbero di pronunciarsi sulla questione litigiosa - dinanzi al
Tribunale d'appello avevano d'altro canto chiesto l'annullamento del giudizio
di primo grado e non il rinvio degli atti alla Pretora - ma anzi dichiarano
esplicitamente che "la natura locativa della pretesa dedotta in lite emerge
chiaramente [non solo] dal substrato fattuale [...]".

In queste circostanze il ricorso potrebbe probabilmente venir dichiarato
inammissibile, perlomeno su questo punto, per carenza di conclusioni conformi
all'art. 42 cpv. 1 LTF. La questione non necessita tuttavia di essere
ulteriormente discussa, dato che in ogni caso esso va respinto per i motivi che
seguono.

4.
In ingresso al loro allegato i ricorrenti precisano di volersi prevalere della
violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e dell'accertamento
manifestamente arbitrario e inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
"segnatamente laddove si afferma che la vertenza sarebbe di natura ereditaria e
non attinente ad una locazione e quindi non soggetta alle norme speciali
imperative degli art. 274 segg. CO". Essi criticano inoltre l'ammontare posto a
loro carico quale tassa di giustizia per la sede di appello, siccome non
conforme a quanto disposto dall'art. 24 lett. a della legge del Cantone Ticino
del 14 dicembre 1965 sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL 3.1.1.5).

4.1 Ora, con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione
del diritto così come determinato dall'art. 95 lett. a - lett. e LTF (diritto
svizzero) e dall'art. 96 LTF (diritto estero). Le norme di diritto cantonale
sulla tariffa giudiziaria non rientrano fra i motivi di ricorso elencati
dall'art. 95 LTF. Dato che il diritto federale, esplicitamente menzionato
dall'art. 95 lett. a LTF, include anche i diritti costituzionali dei cittadini
(DTF 133 III 446 consid. 3.1), è tuttavia possibile far valere la violazione
del divieto dell'arbitrio - garantito dall'art. 9 Cost. - nell'interpretazione
rispettivamente nell'applicazione del diritto cantonale, come già sotto l'egida
dell'OG (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

4.2 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nell'allegato ricorsuale occorre spiegare in
modo conciso i motivi per i quali l'atto impugnato viola il diritto. Se questa
condizione è soddisfatta, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali sono più rigorose. Il Tribunale federale esamina infatti queste
censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il campo di
applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente ricorso di
diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto
le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638
consid. 2).

4.3 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF può scostarsene solo se è stato
svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag.
252). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza criticata può essere
impugnato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF); occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza impugnata esporre in maniera circostanziata i motivi per i quali
ritiene adempiute queste condizioni. Qualora venga fatto valere che nel quadro
dell'accertamento dei fatti l'autorità cantonale ha violato il divieto
dell'arbitrio, sancito dall'art. 9 Cost., la relativa censura deve ottemperare
i requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
Come detto, il campo di applicazione di questa norma corrisponde a quello del
precedente ricorso di diritto pubblico; di conseguenza, il ricorrente che
lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che la decisione impugnata è manifestamente
insostenibile, e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito (DTF
133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).

4.4 In concreto, come si vedrà qui di seguito, a sostegno della tesi secondo
cui la vertenza avrebbe natura locativa i ricorrenti propongono
un'argomentazione nella quale questioni diritto e questioni di fatto si
sovrappongono e si confondono; laddove criticano l'applicazione del diritto
cantonale, essi dimenticano invece di sostanziare adeguatamente l'arbitrio.

5.
La controversia verte sulla natura giuridica della pretesa creditoria avanzata
dall'opponente, dalla quale dipende il seguito della procedura. Qualora si
dovesse ammettere che la pretesa è di natura successoria, come affermato
dall'opponente e ritenuto dalle autorità giudiziarie cantonali, la Pretora
potrebbe continuare con l'istruzione della causa; se venisse invece ammessa la
sua natura locativa, addotta dai ricorrenti, la petizione verrebbe dichiarata
irricevibile, il litigio dovendo venir innanzitutto sottoposto al competente
Ufficio di conciliazione.

5.1 Il diritto federale impone infatti ai Cantoni di istituire autorità di
conciliazione incaricate di cercare d'indurre le parti all'intesa in caso di
litigi concernenti la locazione di immobili (art. 274a cpv. 1 lett. b CO) e, di
principio, obbliga le parti a sottoporre ogni contestazione riguardante
contratti di locazione di locali d'abitazione e commerciali al competente
ufficio di conciliazione prima di poter adire il giudice civile (DTF 133 III
645 consid. 1 con rinvii).

5.2 Nella sentenza impugnata l'applicabilità di questa norma alla fattispecie
in esame è stata negata già per il motivo che le parti non hanno mai stipulato
un contratto di locazione, nemmeno di fatto, e nessuno ha mai preteso il
contrario. In queste circostanze - hanno osservato i giudici del Tribunale
d'appello - i ricorrenti sono malvenuti a sostenere che la madre reclama loro
il pagamento di pigioni arretrate. Negli allegati introduttivi di causa essa
non ha d'altro canto fatto il benché minimo accenno a un eventuale rapporto di
locazione, mentre ha chiaramente spiegato che la procedura giudiziaria da lei
avviata mira a ottenere un indennizzo per il motivo che i due figli, membri
della comunione ereditaria, hanno utilizzato a titolo privato, prima della
divisione, un bene facente parte della successione. Richiamandosi a una
sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002, i magistrati ticinesi
hanno concluso che, pur dovendo tale pretesa essere quantificata facendo capo
per analogia ai principi che disciplinano il contratto di locazione, essa è
chiaramente di natura successoria. Indi per cui l'ufficio di conciliazione in
materia di locazione non è competente per esaminarla.

6.
A mente dei ricorrenti, il solo fatto che l'opponente abbia fondato la sua
pretesa sul diritto successorio, segnatamente sull'art. 602 CC, non esclude
automaticamente l'applicazione dell'art. 274 segg. CO. Sulla scorta di quanto
deciso nella DTF 120 II 112 consid. 3c, essi sostengono che basta che dal
substrato fattuale della pretesa risulti una fattispecie attinente al diritto
di locazione. Secondo loro, infatti, la pretesa avanzata in causa non può che
avere natura locativa, donde l'obbligo di adire preventivamente l'Ufficio di
conciliazione in materia di conciliazione.

Inoltre, negano che l'opponente possa legittimamente richiamarsi all'art. 602
CC, in quanto usufruttuaria e non membro della Comunione ereditaria.

Entrambi gli argomenti sono votati all'insuccesso.

6.1 Nella decisione citata dai ricorrenti, il Tribunale federale ha stabilito
che gli art. 274 segg. CO determinano la procedura e il foro quando le pretese
vantate in causa concernono l'uso della cosa locata e riguardano quindi una
fattispecie attinente al diritto di locazione (DTF citata consid. 3).

Contrariamente a quanto asseverato nel gravame, questa eventualità non si
realizza in concreto. La tesi per cui dal substrato fattuale della vertenza
emergerebbe una fattispecie attinente al diritto di locazione non trova infatti
conforto nella sentenza impugnata, nella quale è stato accertato che le parti
non hanno mai concluso un contratto di locazione, nemmeno di fatto, né hanno
mai pattuito una pigione o consapevolmente rinunciato alla stessa. Stando a
quanto constatato dai giudici ticinesi - e non contestato - nessuna delle parti
in causa ha mai ritenuto che i ricorrenti occupassero gli appartamenti e i
garage in virtù di un contratto di locazione. Il litigio non concerne dunque
l'"uso della cosa locata".

6.2 La tesi dei ricorrenti, secondo cui la richiesta di un corrispettivo per la
concessione in uso degli appartamenti e dei garage durante un certo periodo non
può che fondarsi su di un contratto di locazione è errata.

Come osservato dai giudici ticinesi, il Tribunale federale ha già precisato che
una simile pretesa può anche trarre spunto da diritti di tipo reale
rispettivamente successorio; in tal caso il versamento di una somma di denaro
mira a indennizzare gli altri eredi per la perdita della possibilità di
utilizzare l'immobile durante un certo periodo (sentenza 4C.284/2000 del 23
gennaio 2002 consid. 2a).

6.3 La questione di sapere se l'opponente possa effettivamente far valere a una
simile pretesa, nella sua posizione di usufruttuaria, e se la pretesa sia
benfondata, esula dall'attuale procedura e verrà giudicata dalla Pretora con la
sentenza di merito.

Ciò che conta, nel quadro del presente procedimento, è che fra le parti non vi
è mai stato un contratto di locazione e che l'opponente non fonda la propria
domanda su di un simile rapporto giuridico bensì su altri diritti, concepibili,
ai quali l'art. 274a CO non risulta applicabile.

6.4 Ne discende che la decisione dei giudici ticinesi di negare la competenza
dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a trattare
preventivamente la controversia è conforme al diritto federale.

7.
Come preannunciato, richiamandosi all'art. 24 lett. a della LTG in via
subordinata i ricorrenti chiedono la riduzione della tassa di giustizia da fr.
1'000.-- a fr. 75.--, pari alla metà della tassa di giustizia imposta loro in
prima sede, di fr. 150.--.

7.1 L'art. 24 lett. a LTG stabilisce che per i giudizi di merito nelle cause
appellate dinanzi alla Camera civile del Tribunale d'appello, la tassa di
giustizia corrisponde alla "metà della tassa prevista per la prima istanza,
limitatamente al valore appellato".

A mente dei ricorrenti, con il termine "prevista - secondo la prassi abituale
notoriamente seguita dal Tribunale d'appello - deve essere intesa la tassa che
il giudice di prima istanza ha fissato (previsto), quindi con un riferimento
concreto alla problematica oggetto del giudicato, e non con riferimento ai
limiti generali fissati dalla LTG. Né sembra poter giovare" - proseguono i
ricorrenti - "il fatto che la lettera b dell'art. 24 LTG preveda per altri tipi
di provvedimenti l'applicazione dell'art. 19 LTG (da fr. 30.-- a fr. 10'000.--)
[...], l'art. 19 LTG valendo principalmente in caso di provvedimenti autonomi
del Tribunale d'appello. [...] Concretamente, di fronte a una tassa di
giustizia di fr. 150.-- (più fr. 50.-- di spese) stabilita dal Pretore [...],
la tassa di fr. 1'000.-- (più fr. 30.-- di spese) imposta dal Tribunale
d'appello appare arbitrariamente elevata rispetto ai limiti stabiliti dalla
LTG".

7.2 Pur prevalendosi di una violazione del divieto dell'arbitrio
nell'applicazione dell'art. 24 LTG - ciò che è di per sé ammissibile (cfr.
quanto esposto al consid. 4.2) - i ricorrenti non sostanziano adeguatamente la
loro censura, dato che si limitano a opporre la loro interpretazione ed
applicazione del diritto cantonale a quella effettuata dai giudici cantonali
(cfr. quanto esposto al consid. 4.3). In particolare, essi non forniscono alcun
esempio concreto circa l'asserita "prassi abituale notoriamente seguita dal
Tribunale d'appello" di dimezzare la tassa di giustizia fissata in prima sede.

7.3 Sia come sia, nella sentenza impugnata la Corte ticinese non ha spiegato in
maniera dettagliata i criteri da lei applicati per la determinazione della
tassa di giustizia, salvo la precisazione secondo cui il valore di causa
ritenuto ai fini di tale calcolo era di fr. 649'539.--.
I ricorrenti non prendono posizione su tale questione.

Considerato che, come detto, l'art. 24 lett. a LTG stabilisce che la tassa di
giustizia corrisponde alla "metà della tassa prevista per la prima istanza,
limitatamente al valore appellato", e che l'art. 17 cpv. 1 LTG - che disciplina
il calcolo della tassa di giustizia in prima sede - prevede, per le cause di
valore litigioso tra fr. 500'001.-- e fr. 1'000'000.-- una tassa di giustizia
tra fr. 3'000.-- e fr. 18'000.--, la decisione dei giudici ticinesi di porre a
carico dei ricorrenti una tassa di giustizia di fr. 1'000.--, inferiore alla
metà della tassa minima prevista dalla tariffa, non appare arbitraria.

7.4 Anche su questo punto il ricorso si avvera dunque infondato, nella misura
in cui è ammissibile.

8.
In conclusione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è
inammissibile e il ricorso in materia civile dev'essere respinto, nella misura
in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5
LTF, art. 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido, con l'obbligo di rifondere all'opponente, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi