Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.477/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_477/2008

Sentenza del 19 maggio 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Kolly, Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Hurni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Andrea Roth, studio legale Mattei,

contro

B.B.________ e C.B.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli.

Oggetto
contratto di appalto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il
17 settembre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
A.a Il 7 luglio 1999 la società semplice composta da B.B.________ e
C.B.________ (opponenti), D.________ e E.________AG, ha acquistato il fondo xxx
di Y.________, sito fuori dalla zona edificabile, sul quale sorgeva un rustico
classificato dal Comune tra quelli "meritevoli di conservazione", suscettibile
pertanto di essere riattato e destinato ad abitazione secondaria.

Il 23 gennaio 2001, a seguito dello scioglimento della proprietà comune, il
fondo è stato intestato alla sola C.B.________.
A.b L'acquisto del fondo era stato deciso dopo l'accoglimento da parte delle
competenti autorità comunali e cantonali, il 18 maggio 1999, di una domanda di
costruzione volta alla riattazione e trasformazione del rustico. Il progetto
approvato prevedeva in sostanza la pressoché integrale conservazione dei muri
perimetrali, ad eccezione di una parziale demolizione di quello a est,
necessaria per far spazio a un nuovo locale, realizzato in calcestruzzo e
rifinito con vecchio pietrame a facciavista, in cui avrebbero trovato spazio
una nuova cucina e un deposito, quest'ultimo - contrariamente a quanto previsto
in un primo tempo - accessibile solo dall'esterno.

Gli opponenti hanno in seguito chiesto di essere autorizzati a sostituire la
copertura del tetto con la posa di tegole in cemento grigio al posto delle
piode ancora presenti in loco. La richiesta, elaborata sulla base degli atti
della prima proposta e non del progetto approvato, è stata accettata dal Comune
il 2 maggio 2000, dopo aver ottenuto il benestare dalla Commissione delle
bellezze naturali e del paesaggio.

Con domanda di costruzione in variante, il 28 ottobre 2000 gli opponenti hanno
quindi domandato di poter demolire l'intero rustico e ricostruirlo in
calcestruzzo con vecchio pietrame in facciavista, il tutto per mantenerne le
caratteristiche. Preso atto del preavviso negativo del Dipartimento del
territorio, la nuova domanda, che come la precedente era stata allestita sulla
base degli atti della prima proposta e che oltretutto prevedeva lo spostamento
della doccia laddove in precedenza era previsto il deposito, ora eliminato, è
stata respinta l'11 gennaio 2001.

A.c I lavori di costruzione sono stati affidati all'impresa A.________
(ricorrente) e hanno preso avvio nell'aprile 2001.

In corso d'opera, il 9 maggio 2001, la ricorrente ha notificato al Comune il
crollo del timpano nord durante la rimozione della trave del colmo del tetto,
l'intenzione di procedere al rifacimento in calcestruzzo del muro sul lato
ovest, a causa delle sue pessime condizioni, per una lunghezza di circa 2
metri, e la necessità, per eseguire le nuove finestre al pianterreno e al primo
piano sui lati sud e est, di rimuovere parzialmente le relative murature e il
timpano sud.

Il 17 maggio 2001 il Comune ha autorizzato la ricostruzione delle parti
crollate e in particolare di parte del muro sul lato nord nonché degli
interventi parziali sulla facciata sud ed est, a condizione che il tutto fosse
ricostruito nel pieno rispetto della costruzione originale per quanto attiene
alla struttura e delle dimensioni dei piani approvati.

La ricorrente ha quindi proceduto alla ricostruzione in calcestruzzo di 2.80
metri di muro crollato sul lato ovest, rivestendolo poi con vecchio pietrame a
facciavista, ha rimosso il timpano sud e la muratura su questo lato e sul lato
est fino all'altezza di 1.60 metri e ha costruito completamente in calcestruzzo
il muro sul lato nord, ivi compresa la parte relativa al nuovo locale.

Constatata l'effettuazione di demolizioni e ampliamenti non conformi ai piani
approvati, il 3 luglio 2001 il Comune ha ordinato il blocco dei lavori e, oltre
ad aver avviato una procedura di contravvenzione nei confronti dei proprietari
del fondo, li ha invitati a presentare una domanda di costruzione a posteriori.

Una prima domanda di costruzione in sanatoria è stata respinta per motivi
formali. La successiva domanda, presentata il 14 novembre 2001, è stata
respinta dal Comune l'8 aprile 2002, a seguito del preavviso sfavorevole del
Dipartimento del territorio, che aveva evidenziato come gli elementi
caratteristici del rustico, degni di protezione, fossero stati in gran parte
eliminati con la sua demolizione. La decisione comunale è stata confermata il 3
settembre 2002 dal Consiglio di Stato, che ha nel contempo accertato la nullità
della licenza edilizia rilasciata il 2 maggio 2000, siccome non preventivamente
sottoposta al Dipartimento del territorio. La procedura ricorsuale avviata
innanzi al Tribunale Cantonale amministrativo il 25 settembre 2002, tuttora in
corso, risulta attualmente sospesa.

B.
Il 30 ottobre 2003 la ricorrente ha convenuto gli opponenti dinanzi alla
Pretura del Distretto di Locarno-Campagna con un'azione volta a ottenere il
pagamento di fr. 98'486.--, oltre interessi, composti da fr. 88'486.--, ancora
dovutile per le opere effettuate, la cui conclusione non era a quel momento
possibile, e dalle spese legali da lei anticipate di fr. 10'000.--.
Gli opponenti si sono integralmente opposti alla petizione e in via
riconvenzionale hanno chiesto la condanna della ricorrente al pagamento di fr.
332'329.40 oltre interessi. A loro avviso la ricorrente non solo non poteva
pretendere alcunché ma anzi era debitrice nei loro confronti, sia perché non
aveva portato a termine l'opera appaltata sia perché responsabile della perdita
totale della stessa, essendo all'origine dei crolli e avendo effettuato, di sua
iniziativa o comunque senza avvisare la committenza dell'erroneità del modo di
procedere, ampliamenti e demolizioni non previsti dai piani approvati, ciò che
li legittimava a rescindere il contratto.

Statuendo il 4 giugno 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, per
fr. 90'657.30 oltre interessi, e respinto la domanda riconvenzionale. Premesso
che i committenti avevano sostenuto da una parte di essere receduti dal
contratto e dall'altra che l'esecuzione dell'opera era divenuta impossibile, il
Pretore ha stabilito che l'appaltatrice avrebbe avuto in ogni caso diritto al
pagamento della mercede: nella prima evenienza in forza dell'art. 377 CO e
nella seconda dell'art. 378 CO, a meno di doverla ritenere responsabile della
situazione venutasi a creare. A prescindere dalla questione dell'esistenza di
un caso d'impossibilità, il giudice ha escluso ogni responsabilità della
ricorrente, non potendo essere imputato a lei il blocco dei lavori. Da qui la
condanna dei committenti, in solido, al pagamento della mercede residua per le
opere eseguite, pari a fr. 75'135.80, a cui andavano aggiunti fr. 6'000.-- per
il fermo cantiere e fr. 9'521.50 per i costi preprocessuali e per le spese
della prova a futura memoria.

C.
Di diverso avviso è stata la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, adita dai soccombenti, la quale con sentenza del 17 settembre
2008 ha modificato il giudizio di primo grado respingendo integralmente (anche)
la petizione.
Secondo i giudici della massima istanza cantonale, diversamente da quanto
considerato dal Pretore, nulla permette di ritenere che gli opponenti abbiano
rescisso il contratto secondo l'art. 377 CO e la fattispecie andava esaminata
sotto il profilo dell'art. 378 CO. Essi si sono quindi chinati sulla questione
dell'impossibilità della realizzazione dell'opera, giungendo alla conclusione
che, contrariamente a quanto preteso dalle parti, questa non è stabilita in
modo definitivo, il Tribunale cantonale amministrativo dovendo ancora
pronunciarsi sulla domanda di costruzione in sanatoria. In presenza di una
semplice impossibilità temporanea - hanno terminato i giudici ticinesi - le
prestazioni delle parti rimangono sospese: la ricorrente non può dunque
pretendere il saldo della mercede e i committenti non possono far valere nei
suoi confronti alcuna pretesa risarcitoria. Per questo motivo sia la petizione
sia la domanda riconvenzionale sono state per il momento respinte, riservata la
possibilità di riproporle, se del caso, in futuro.

D.
Il 22 ottobre 2008 la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere la modifica della sentenza cantonale
nel senso della reiezione dell'appello dei committenti e, di conseguenza,
dell'accoglimento della petizione.
Nelle osservazioni del 4 dicembre 2008 gli opponenti hanno proposto la
reiezione del gravame, mentre la massima istanza ticinese ha rinunciato a
pronunciarsi.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29
cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso è ricevibile.

1.2 Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso deve nondimeno spiegare in modo
conciso, riferito all'oggetto del litigio, in cosa consista la violazione e su
quali punti il giudizio sia impugnato (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina queste censure solo se
il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art.
106 cpv. 2 LTF, che pone condizioni analoghe a quelle che vigevano per il
ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali secondo
l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid.
2).

1.3 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF può scostarsene solo se esso è stato
svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag.
252). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
impugnato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF); occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). L'onere di esporre i motivi per i
quali queste condizioni sarebbero adempiute spetta alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata.

2.
2.1 La ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello di aver considerato a torto
che il contratto di appalto non è stato rescisso, ignorando che gli opponenti
hanno ammesso davanti al Pretore di essere receduti dal contratto; aggiunge che
tale circostanza è in seguito stata data per acquisita dalle parti, tant'è che
non è più stata affrontata negli scritti d'appello.
Ciò che le parti hanno ammesso o dato per acquisito nel processo cantonale
attiene ai fatti (fatti procedurali; Prozessstoff). La ricorrente ignora gli
accertamenti del giudizio impugnato a questo proposito. Secondo i giudici
ticinesi la rescissione del contratto era stata fatta valere dagli opponenti
solo negli allegati introduttivi di causa e non è poi stata dimostrata in sede
d'istruttoria, di modo che negli scritti conclusivi essi hanno rinunciato a
prevalersene. Lo stesso è accaduto negli allegati introdotti dinanzi al
Tribunale d'appello, nei quali la rescissione del contratto non è più stata
menzionata da nessuna delle parti. Questi accertamenti sono vincolanti per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). La ricorrente vi contrappone soltanto
in modo inammissibile la propria interpretazione, senza motivare come avrebbe
dovuto (cfr. consid. 1.3).

2.2 La ricorrente afferma inoltre che la Corte cantonale, ribaltando di sua
iniziativa la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il contratto
era stato revocato, sarebbe incorsa in un manifesto arbitrio.
Questo argomento concerne il potere di esame dell'autorità cantonale, tema che
è retto in primo luogo dalla procedura civile cantonale. La ricorrente non
menziona però nessuna disposizione del diritto ticinese che - a suo modo di
vedere - sarebbe stata applicata in maniera arbitraria. Nemmeno a questo
proposito essa adempie pertanto l'onere di motivazione accresciuto che le
incombeva (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.3 Infine la ricorrente sostiene che le circostanze particolari rendono
comunque palese che la rescissione del contratto è intervenuta per atti
concludenti.
Anche questa tesi si scontra con gli accertamenti del giudizio impugnato,
secondo il quale "nessuno pretende (più) che il contratto d'appalto
pacificamente venuto in essere tra le parti sia stato rescisso". L'allegazione
è quindi nuova (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.4 Da quanto esposto discende che queste prime censure sono irricevibili.

3.
Per quanto riguarda l'applicazione del diritto sostanziale, la ricorrente si
duole della violazione dell'art. 378 CO. A suo avviso ci si trova di fronte a
un'impossibilità definitiva ai sensi di detta norma, ciò che le darebbe il
diritto al pagamento del lavoro già fatto.
3.1
3.1.1 Giusta l'art. 378 CO, l'appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro
già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede se il compimento
dell'opera è divenuto impossibile per caso fortuito sopraggiunto al
committente.
3.1.2 L'art. 378 CO trova applicazione quando, dopo la conclusione del
contratto, la prestazione pattuita è divenuta oggettivamente impossibile (PETER
GAUCH, Der Werkvetrag, 4° ed., 1996, n. 719, 723; FRANÇOIS CHAIX, in:
Commentaire romand, Code des obligations, 2003, n. 6 ad art. 378 CO; ZINDEL/
PULVER, in: Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 378 CO; PASCAL PICHONNAZ,
Impossibilité et exorbitance, 1997, n. 1185; Alfred Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3° ed. 2009, § 54 n. 183; PETER LEHMANN,
in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2008, n. 3 ad art. 378 CO). L'ostacolo
che rende oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione può
consistere sia in un fatto naturale, sia in un fatto giuridico, in quest'ultima
ipotesi tipicamente in un provvedimento della pubblica autorità (factum
principis; cfr. WOLFGANG WIEGAND, Basler Kommentar, 4° ed., 2007, n. 9 ad art.
97 CO; FRANCESCO GALGANO, Il contratto, Padova 2007, pag. 88), per esempio -
come nel caso di specie - in un divieto edilizio (GAUCH, op. cit., n. 725;
CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 378 CO; ZINDEL/PULVER, op. cit., n. 14 ad art.
378 CO; PICHONNAZ, op. cit., n. 1185; PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 4°
ed., 2009, n. 4844). L'impossibilità non deve inoltre essere temporanea bensì
definitiva; in altre parole l'ostacolo che impedisce l'esecuzione della
prestazione non può più essere eliminato rispettivamente non è possibile
prevedere in quale momento tale eventualità potrebbe realizzarsi (VON TUHR/
ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3°
ed., 1974, pag. 96 seg.; PICHONNAZ, op. cit., n. 696 segg.; WIEGAND, op. cit.,
n. 16 ad art. 97 CO; cfr. anche DTF 45 II 192 consid. 2).
3.1.3 Incombe all'appaltatore che esige la remunerazione del lavoro già
eseguito in forza dell'art. 378 CO - in concreto quindi alla ricorrente -
provare l'esistenza di un ostacolo che gli impedisce oggettivamente e
definitivamente di fornire la prestazione concordata (art. 8 CC; cfr. ZINDEL/
PULVER, op. cit., n. 24 ad art. 378 CO).

3.2 Nel caso di specie, il Tribunale d'appello è giunto alla conclusione che
non si può, al momento, affermare che la continuazione dei lavori sia divenuta
definitivamente impossibile, giacché il Tribunale cantonale amministrativo non
si è ancora espresso sul ricorso inoltrato dagli opponenti contro il rifiuto
della licenza edilizia in sanatoria.

A ciò la ricorrente obietta che la fine della procedura pendente dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo non è prevedibile, dato ch'essa è sospesa da
parecchi anni. Non avendo gli opponenti ormai più alcun interesse a sbloccare
la sospensione, visto che la costruzione da loro auspicata non verrà
verosimilmente mai autorizzata, questa situazione potrebbe procrastinarsi in
eterno, ciò che oltre a ledere l'art. 378 CO, configura un abuso di diritto.
Queste argomentazioni sono irricevibili, perché si fondano su fatti che non
risultano dalla sentenza impugnata, la quale non contiene alcun accertamento in
merito alle cause della sospensione della procedura amministrativa. I giudici
ticinesi non avevano d'altronde motivo di approfondire questo aspetto, dal
momento che l'attrice non se ne era prevalsa; anzi, come essa medesima
riconosce, in sede di appello sosteneva addirittura la tesi contraria: asseriva
che l'impossibilità di proseguire i lavori non era definitiva.

3.3 La mancanza di un impedimento definitivo alla prestazione della ricorrente
rende inoltre superfluo esaminare se il crollo del timpano costituisce un caso
fortuito sopraggiunto al committente ai sensi dell'art. 378 CO.

4.
Infine, la ricorrente si duole anche di una violazione dell'art. 372 cpv. 2 CO.
A suo modo di vedere, in applicazione di questa norma gli opponenti devono
pagare la mercede per i lavori parziali già eseguiti.

4.1 Di principio, il committente deve pagare la mercede all'atto della consegna
dell'opera (art. 372 cpv. 1 CO). Se invece fu pattuita la consegna dell'opera
in parti e il pagamento della mercede in rate, questa dovrà essere pagata per
ciascuna delle singole parti del lavoro all'atto della relativa consegna (art.
372 cpv. 2 CO). Questa modalità di pagamento presuppone dunque che
l'appaltatore sia contrattualmente tenuto a effettuare consegne parziali e che
la mercede sia contrattualmente determinata in funzione delle singole parti
dell'opera (GAUCH, op. cit., n. 1158). Se sono state pattuite delle consegne
parziali, ma non è invece stato determinato il prezzo delle singole parti da
consegnare, la mercede è esigibile nella sua totalità solo al momento della
consegna dell'ultima parte (GAUCH, op. cit., n. 1158; LEHMANN, op. cit., n. 6
ad art. 372 CO).
In concreto, la sentenza impugnata accerta che accordi in merito a pagamenti
parziali non sono dimostrati. La censura della violazione dell'art. 372 cpv. 2
CO si rivela dunque infondata. L'applicazione corretta di una norma del diritto
materiale federale (l'art. 372 cpv. 1 CO) da parte dell'autorità cantonale non
lascia spazio per il giudizio di equità che la ricorrente auspica in via
subordinata.

5.
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è
ammissibile.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà agli opponenti fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 maggio 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere:

Klett Hurni