Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.466/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_466/2008 /biz

Sentenza del 27 ottobre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Corboz, presidente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
contratto di locazione, disdetta, sfratto,

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario
in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 settembre 2008 dalla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto
che il 19 giugno 2008 la Pretore del Distretto di Lugano ha accertato la
validità della disdetta del contratto di locazione - per mora del conduttore
nel pagamento delle pigioni, ex art. 257d CO - notificata a A.________
(conduttore) dall'avv. B.________ (locatore) il 10 marzo 2008, con effetto a
decorrere dal 29 aprile 2008;
che nella medesima pronunzia la giudice ha accolto l'istanza di sfratto
introdotta dal locatore e fatto ordine al conduttore di mettere a libera
disposizione della parte locatrice la superficie adibita ad uso commerciale
(pizzeria - take away) al piano terreno dello stabile sito in via xxx a Lugano,
entro 10 giorni dall'intimazione della decisione;
che l'appello interposto da A.________ contro il giudizio pretorile è stato
respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con
sentenza 8 settembre 2008, intimata il 12 settembre seguente;
che il 15 ottobre 2008 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un
"ricorso in materia civile, 72 segg. LTF e ricorso sussidiario in materia
costituzionale, 113 LTF con richiesta di concessione d'effetto sospensivo, 103
LTF e istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, 64 cpv. 1 e 2
LTF come pure richiesta di designazione di un patrocinatore, art. 41 cpv. 1,
sub cpv. 2";
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a
pronunciarsi sul gravame;

Considerando
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid.
2);
che la richiesta tendente alla designazione di un patrocinatore "che presenti
meglio questo ricorso" va disattesa già perché il termine di ricorso di 30
giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) è scaduto il 15 ottobre 2008, indi per cui non è
più possibile completare l'allegato;
che, per il resto, il ricorso risulta d'acchito inammissibile per carente
motivazione;
che, infatti, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF l'atto di ricorso deve contenere
le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si fondano;
che, in particolare, occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto
impugnato viola il diritto federale: la motivazione dev'essere riferita
all'oggetto del litigio, in modo da capire perché e su quali punti la decisione
cantonale è impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 1.4);
che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi, poiché dinanzi
al Tribunale federale il ricorrente espone diffusamente la propria versione dei
fatti e ripropone gli argomenti già proposti in sede cantonale, senza
confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella
quale le sue argomentazioni sono state in gran parte dichiarate irricevibili
per motivi di ordine procedurale e, per il resto, infondate;

che tenuto conto di quanto appena esposto si può decidere di non entrare nel
merito del ricorso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF;
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
che lo stesso vale per l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza
giudiziaria, poiché le circostanze del caso concreto giustificano di rinunciare
ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1
LTF);
che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta
alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi