Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.40/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_40/2008 /biz

Sentenza del 19 agosto 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, giudice presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly.
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Flavio Canonica,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Nicola Tschudi.

Oggetto
contratto di lavoro, remunerazione delle ore di lavoro straordinario,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2007 dalla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
-
Dal 1° dicembre 2002 al 31 marzo 2006 B.________ ha lavorato alle dipendenze di
A.________SA presso l'hotel X.________ di Lugano in qualità di chef de rang. Al
termine del rapporto di lavoro egli ha formulato alcune richieste nei confronti
di A.________SA, che non vi ha dato alcun seguito.
-
Il 20 giugno 2006 B.________ l'ha dunque convenuta dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano onde ottenere la consegna di un determinato certificato di
lavoro così come il versamento di fr. 3'057.85, quale differenza tra il salario
percepito e quello previsto dal contratto di lavoro, nonché di fr. 22'208.35,
quale indennità per 825,5 ore di lavoro straordinario effettuate tra il 2002 e
il 2006.

Con sentenza del 15 febbraio 2007 il pretore ha accolto l'azione limitatamente
al certificato di lavoro e alla prima pretesa pecuniaria; egli ha per contro
integralmente respinto la domanda tendente al pagamento delle ore di lavoro
straordinario. Il giudice di primo grado ha stabilito che, producendo
unicamente i conteggi orari da lui stesso confezionati e firmati, B.________
non ha fornito una dimostrazione sufficiente della propria pretesa. Agli atti
non v'è infatti alcuna prova che permetta di sostenere la veridicità di tali
conteggi; in particolare non v'è nessun riscontro in merito alla rivendicazione
di queste ore durante la vigenza del rapporto di lavoro. Il pretore ha poi
segnalato tre ulteriori indizi a sfavore della pretesa fatta valere in causa:
(a) la deposizione di C.________, il quale ha dichiarato che fino al 2005
l'attività del ristorante era ridotta e ha illustrato le modalità flessibili
nella gestione dell'orario di lavoro, che miravano ad evitare l'accumulo dei
giorni di lavoro, smaltiti con il godimento di giorni liberi; (b) il regime
delle ore straordinarie previsto dall'art. 15 n. 5 CCNL, giusta il quale gli
straordinari vengono di regola compensati con tempo libero entro un termine
ragionevole e se ciò non fosse possibile vengono pagati al più tardi alla fine
del rapporto di lavoro, indi per cui, se B.________ non avesse goduto dei
giorni liberi corrispondenti alle ore di lavoro da lui pretese, non si vede per
quale motivo egli abbia poi firmato il controllo dei giorni di lavoro allestito
dalla datrice di lavoro senza nulla eccepire; (c) le discrepanze riscontrate
fra i conteggi e gli orari di chiusura del ristorante riportati nei libri di
réception.
-
Adita dal soccombente, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha sovvertito le considerazioni pretorili in punto alla prova delle ore
di lavoro straordinario, per le quali ha ammesso un compenso netto complessivo
di fr. 21'142.50. In breve, per i giudici della massima istanza cantonale,
l'assenza di prove in merito all'avvenuta notifica delle ore di lavoro
straordinario durante la vigenza del contratto non permette di scartare a
priori la veridicità e la forza probatoria dei conteggi, a maggior ragione se
si considera il fatto che A.________SA non ha eseguito un controllo dell'orario
di lavoro effettivo dei suoi dipendenti, che il documento - chiaro e
dettagliato - versato agli atti dal lavoratore appare affidabile e che l'aver
atteso la fine del contratto per far valere la sua pretesa non basta per farla
apparire abusiva.

Nel giudizio del 17 dicembre 2007 la massima istanza ticinese ha quindi
riformato la pronunzia di primo grado e condannato A.________SA a versare a
B.________ l'importo netto di fr. 24'200.35, oltre interessi.
-
Prevalendosi di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF)
e della violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 2 e 8 CC,
dell'art. 321c e 343 cpv. 4 CO nonché delle norme del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione del 1998
(CCNL), il 29 gennaio 2008 A.________SA è insorta dinanzi al Tribunale federale
con un ricorso in materia civile volto ad ottenere - previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame - la modifica della sentenza cantonale nel
senso di respingere l'appello e confermare il giudizio di prima istanza; in via
subordinata chiede che gli atti vengano ritornati all'autorità cantonale per
nuova decisione.

La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta il 19
febbraio 2008.

Nella risposta del 20 marzo 2008 l'opponente ha proposto l'integrale reiezione
del gravame, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a formulare
osservazioni.

Diritto:
-
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, concernente una controversia
in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.--
(art. 74 cpv. 1 let. a LTF), il ricorso risulta ricevibile.
-
Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto svizzero così come determinato dall'art. 95 LTF.
- Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nell'allegato ricorsuale occorre spiegare in modo
conciso i motivi per i quali l'atto impugnato viola il diritto. Se questa
condizione è soddisfatta, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali sono più rigorose; il Tribunale federale esamina infatti queste
censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il campo di applicazione di questa norma
corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione
dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole di motivazione poste
dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2).
- In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1
LTF), ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252); occorre
inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Se
essa si prevale di un accertamento dei fatti arbitrario, le esigenze di
motivazione del ricorso corrispondono a quelle vigenti per l'art. 106 cpv. 2
LTF, ovverosia a quelle che valevano sotto l'egida dell'OG per il ricorso di
diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 e 1.4.3).
-
Prima di procedere all'esame del ricorso appare utile illustrare il contesto
giuridico nel quale si situa la controversia, che verte sulla remunerazione
delle ore di lavoro straordinario che l'opponente asserisce di aver effettuato
tra il 2002 e il 2006.
- Innanzitutto si rileva che il contratto di lavoro concluso dalle parti è
assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione del 1998 (CCNL), al quale - come ricordato nel
ricorso - è stato conferito carattere obbligatorio generale, indi per cui esso
vale quale diritto privato federale (cfr. sentenza del 24 agosto 2006 nella
causa 4C.141/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 165 segg., consid. 3.2).
- Giusta l'art. 15 n. 5 cpv. 1 prima frase CCNL "gli straordinari sono ore di
lavoro che superano la durata media della settimana lavorativa concordata", che
in concreto, stando a quanto indicato nel contratto di lavoro versato agli
atti, era di 42 ore. Il contratto non contiene per contro nessuna indicazione
in merito all'orario di lavoro pattuito.

Le ore di lavoro straordinario devono di principio essere compensate con tempo
di lavoro di pari durata entro un termine ragionevole; qualora ciò non sia
possibile, gli straordinari devono essere pagati al più tardi alla fine del
rapporto di lavoro (art. 15 n. 5 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 CCNL).
- L'art. 8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova.
- Incombe pertanto al lavoratore l'onere di provare di aver svolto delle ore di
lavoro straordinario su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo
interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di
quello pattuito (cfr. art. 321c CO; sentenza del 24 agosto 2006 nella causa
4C.141/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 165 segg. consid. 4.2.2; sentenza
inedita del 13 agosto 2004 nella causa 4C.92/2004 consid. 3.2; Judith
Bregnard-Lustenberger, Überstunden- und Überzeitarbeit, Berna 2006, pag. 216).

Egli non è tenuto a dimostrare la necessità del lavoro straordinario se è in
grado di provare che il datore di lavoro era al corrente delle ore
supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna obiezione, ciò che
equivale a un'approvazione tacita, per atti concludenti (DTF 86 II 155 consid.
2 pag. 157; Judith Bregnard-Lustenberger, op. cit., § 13/A.I.1 pag. 218).

L'onere a carico del lavoratore è più arduo qualora egli abbia svolto il lavoro
straordinario di sua spontanea iniziativa, all'insaputa del datore di lavoro.
In una simile evenienza egli deve provare di averne tempestivamente dato
comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita
o per atti concludenti). In caso contrario si espone al rischio che l'attività
da lui svolta non venga riconosciuta come lavoro straordinario (DTF 116 II 69
consid. 4b pag. 71).
- Secondo la giurisprudenza, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver
svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in
modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO
(DTF 128 III 271 consid. 2b/aa).

In una sentenza inedita del 15 giugno 2006 nella causa 4C.142/2005, al consid.
5.2 (con rinvio alla DTF 122 III 219 consid. 3a pag. 221) il Tribunale federale
ha ammesso che la facilitazione concessa dall'art. 42 cpv. 2 CO può, di
principio, riferirsi anche all'effettiva prestazione delle ore di lavoro
straordinario. Il Tribunale federale ha tuttavia rammentato che questa
eventualità presuppone che non sia possibile o ragionevolmente esigibile
apportare la prova piena del fatto asserito a causa della natura di questo
stesso fatto, ciò che appare essere difficilmente il caso quando si tratta di
dimostrare che sono state eseguite delle ore di lavoro straordinario.

Il Tribunale federale ha inoltre già avuto modo di specificare che
l'alleggerimento dell'onere probatorio non conduce al rovesciamento dell'onere
della prova (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 276).

Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e provare tutte le
circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite,
poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono state eseguite nella
misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (sentenza del 24
agosto 2006 nella causa 4C.141/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 165 segg.
consid. 4.2.2).
- Come ricordato dalle autorità giudiziarie ticinesi, il CCNL concede
un'ulteriore facilitazione probatoria a favore del lavoratore in questo ambito.

Posto che l'art. 15 n. 7 CCNL impone al datore di lavoro l'obbligo di rilevare
le ore di lavoro svolte dal dipendente, l'art. 21 n. 3 CCNL stabilisce che, se
il datore di lavoro non adempie a tale obbligo, "in caso di controversia verrà
ammesso come prova il controllo effettuato dal collaboratore". Questa norma non
comporta un vero e proprio rovesciamento dell'onere della prova, com'era invece
il caso sotto l'egida del CCNL precedentemente in vigore (cfr. sentenza inedita
dell'8 marzo 2004 nella causa 4C.7/2004 consid. 2.2.3); essa attribuisce al
controllo effettuato dal lavoratore valenza probatoria e non solo di
allegazione di parte (cfr. sentenza inedita del 20 maggio 2005 nella causa
4P.80/2005 consid. 3; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., n. 10 ad art.
321c CO).
-
Nella fattispecie in rassegna la Corte cantonale ha stabilito che non esiste un
controllo dell'orario di lavoro effettivo eseguito o sottoscritto dalla
ricorrente, né tantomeno un conteggio delle ore effettive di lavoro allestito
da quest'ultima e sottoposto per la firma una volta al mese al dipendente ai
sensi dell'art. 15 n. 7 CCNL. In queste circostanze, i giudici della massima
istanza ticinese, visto l'art. 21 n. 3 CCNL, hanno reputato di poter conferire
valore probatorio al controllo del tempo di lavoro tenuto dall'opponente, anche
se non è stato provato ch'egli abbia notificato le ore di lavoro straordinario
durante la vigenza del contratto.
- Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente non contesta l'accertamento
secondo il quale non ha ossequiato l'obbligo di rilevare le ore svolte dal
dipendente (art. 15 n. 7 prima frase CCNL). Essa afferma di essersi avvalsa
della facoltà prevista dall'art. 15 n. 7 seconda frase CCNL e di aver affidato
tale mansione all'opponente, il quale l'ha effettivamente svolta.

Sennonché, avendo egli omesso di presentarle mensilmente i suoi conteggi per
firma, questi non possono avere la valenza probatoria ammessa dalla Corte
cantonale.
Quest'argomentazione non merita di essere approfondita siccome fondata su di
una tesi di fatto - quella secondo la quale le parti avrebbero pattuito che
sarebbe stato il dipendente a tenere il controllo delle ore di lavoro - priva
di ogni riscontro nella sentenza impugnata, ovvero nuova e pertanto
inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).
- Sia come sia, la ricorrente reputa irrilevante, ai fini del giudizio, il
mancato allestimento del conteggio delle ore di lavoro da parte sua, prescritto
dagli art. 15 n. 7 e 21 n. 2 CCNL.

Richiamandosi alla DTF 129 III 171, sostiene infatti che l'opponente avrebbe in
ogni caso dovuto segnalarle in tempi brevi le ore di lavoro straordinario da
lui effettuate, pena la perenzione della sua pretesa. Ora, come attestato anche
nella sentenza impugnata, egli non ha mai notificato alla datrice di lavoro le
ore di lavoro straordinario, nemmeno in occasione dei due cambiamenti di
direzione avvenuti nel 2003 e nel 2004. Il suo silenzio equivale a una rinuncia
alla remunerazione del lavoro straordinario che asserisce di aver prestato nel
periodo 2002-2006. Qualora egli avesse comunicato per tempo quanto stava
accadendo, la ricorrente avrebbe potuto adottare - se necessario - adeguati
provvedimenti per evitare il lavoro straordinario; di certo non gli avrebbe
permesso di cumulare 825 ore supplementari non pagate. In simili circostanze,
conclude la ricorrente, ammettere un indennizzo viola il principio della buona
fede ex art. 2 CC.
- La censura è fondata.
- L'alleggerimento dell'onere probatorio concesso al lavoratore dal CCNL, di
cui si è detto al consid. 3.3.3, non dispensa il dipendente che svolge ore di
lavoro straordinario all'insaputa del datore di lavoro - com'è il caso in
esame, dato che non è mai stato preteso che queste fossero state ordinate dalla
ricorrente o ch'essa ne fosse altrimenti al corrente - dall'obbligo di
notificare in tempi brevi la loro esecuzione.

Tale obbligo di notifica sgorga dal dovere generale di diligenza e lealtà che
il lavoratore ha nei confronti del suo datore di lavoro (Judith
Bregnard-Lustenberger, op. cit., § 5/A.II.4a pag. 74 seg., § 13/A.I.2 pag.
219).

Come già spiegato nella DTF 129 III 271, il datore di lavoro ha un interesse
evidente ad essere informato in tempi brevi della necessità di eseguire ore di
lavoro al di là del tempo di lavoro inizialmente pattuito; a maggior ragione se
- come sembra essere il caso nella fattispecie, vista la frequenza con la quale
l'opponente afferma di aver svolto ore supplementari - tale necessità è
costante. Il lavoratore dev'essere consapevole che solo in questo modo il
datore di lavoro può decidere come procedere nel futuro, segnatamente se egli
intende autorizzare l'esecuzione "regolare" delle ore di lavoro straordinario
oppure adottare altri provvedimenti. Di conseguenza, se il datore di lavoro non
è a conoscenza della necessità di svolgere del lavoro straordinario né si può
affermare ch'egli dovesse esserlo tenuto conto delle circostanze del caso
concreto, si deve concludere che l'accettazione senza riserve del salario
abituale equivale alla rinuncia al versamento di un'indennità per le ore
supplementari prestate. Se invece il lavoratore può in buona fede ritenere che
il datore di lavoro sia a conoscenza della necessità di svolgere del lavoro
straordinario, egli può anche attendere con la notifica delle ore fornite (DTF
citato consid. 2.3).
- In concreto, i giudici cantonali hanno stabilito che l'opponente non è stato
in grado di provare di aver mai comunicato alla ricorrente, tra il 2003 e il
2006, le ore di lavoro straordinario che afferma di aver svolto né tantomeno ha
dimostrato ch'essa ne fosse al corrente o che avrebbe dovuto esserlo. Non solo.
Dall'istruttoria è emerso che durante questo stesso periodo egli ha
regolarmente sottoscritto senza nulla obiettare le tabelle ricapitolative
"controllo dei giorni di lavoro" allestite dalla ricorrente.

In queste circostanze, tenuto conto di quanto sopra esposto, si deve ritenere
che, omettendo di notificare le ore di lavoro straordinario asseritamente
eseguite, l'opponente ha rinunciato alla loro remunerazione. La pretesa da lui
avanzata a questo titolo deve pertanto venire respinta, a prescindere dalla
questione della valenza probatoria dei suoi conteggi personali.
- L'art. 341 cpv. 1 CO - evocato nella sentenza impugnata - non può essere di
nessun giovamento all'opponente.

In virtù di tale norma, nella DTF 126 III 337 consid. 7b pag. 344 il Tribunale
federale ha precisato che non commette abuso di diritto il lavoratore che
rivendica il pagamento del lavoro straordinario nonostante sia trascorso del
tempo.
Questa giurisprudenza non si attaglia alla fattispecie in esame. In concreto,
infatti, al lavoratore non viene rimproverato di aver atteso sino alla fine del
contratto per chiedere la remunerazione delle ore supplementari da lui
eseguite, bensì di aver atteso la fine del rapporto di lavoro per segnalare
ch'egli le ha eseguite, all'insaputa della ricorrente, durante oltre tre anni
(sulla distinzione fra l'obbligo di segnalazione e la rivendicazione cfr. anche
Judith Bregnard-Lustenberger, op. cit., § 5/A.II.4b pag. 77 seg.).
-
Da tutto quanto esposto discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento
della sentenza impugnata, siccome lesiva del diritto federale. La pronunzia del
Tribunale d'appello viene dunque modificata nel senso della reiezione
dell'appello, ciò che implica la conferma della pronunzia pretorile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF). Conformemente a quanto prescritto dall'art. 65 cpv. 4 lett. c
LTF, che su questo punto deroga all'art. 343 cpv. 3 CO, la procedura dinanzi al
Tribunale federale non è gratuita, nonostante verta su una controversia in
materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.--. Dato che il valore di causa non supera fr. 30'000.-- l'importo delle
spese giudiziarie è tuttavia ridotto (art. 65 cpv. 4 lett. c LTF); lo stesso
non vale per le ripetibili. Visto l'esito della vertenza, viene modificata
anche la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dal Tribunale d'appello
(art. 68 cpv. 5 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

-
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza emanata il 17 dicembre 2007
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è modificata
come segue:
" 1. L'appello 27 febbraio 2007 di B.________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese di appello. B.________ rifonderà a
A.________SA fr. 1'000.-- per ripetibili di appello."
-
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'opponente, il quale
rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
-
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 agosto 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi