Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.401/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_401/2008

Sentenza del 21 aprile 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,

contro

Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli.

Oggetto
contratto di lavoro,
giurisdizione civile o amministrativa,

ricorso in materia civile contro la sentenza
emanata il 21 luglio 2008 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La presente vertenza trae origine dal licenziamento notificato il 26 aprile
2004 - con effetto al 1° novembre 2004 - dalla società Ferrovie federali
svizzere FFS Cargo SA (di seguito FFS Cargo SA) ad A.________, che dal 1°
novembre 1979 lavorava alle dipendenze delle Officine delle FFS a Bellinzona,
la cui gestione è stata appunto ripresa dalla citata società nel 2001.
A.a In particolare, la datrice di lavoro ha rimproverato al dipendente di aver
disatteso gli obblighi comportamentali in caso di infortunio previsti dall'art.
94 del contratto collettivo di lavoro (CCL 2001-2003) e l'obbligo di diligenza
e fedeltà di cui all'art. 321a cpv. 1 CO, partecipando a manifestazioni
sportive agonistiche durante un periodo d'incapacità lavorativa. A.________ ha
immediatamente contestato i rimproveri mossigli da FFS Cargo SA, producendo
documenti attestanti che la sua partecipazione alle varie gare era stata
autorizzata dal medico curante e domandando di conseguenza la revoca del
licenziamento. Essendo i suoi argomenti rimasti privi di riscontro positivo, il
27 ottobre 2004 egli ha interposto formale opposizione alla disdetta, a norma
dell'art. 134 cpv. 2 CCL 2001-2003; dal canto suo, il 23 novembre seguente FFS
Cargo SA ha confermato la propria posizione.
A.b Il 22 aprile 2005 A.________ ha quindi convenuto FFS Cargo SA dinanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo, in via principale,
l'accertamento del suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro giusta
l'art. 134 cpv. 3 CCL 2001-2003 e, in via subordinata, la condanna di
controparte al pagamento di fr. 33'756.-- a titolo d'indennità per
licenziamento ingiustificato oltre a fr. 8'000.-- per torto morale; in via
ancora più subordinata ha domandato l'accertamento del diritto alle prestazioni
in caso di malattia e infortunio e il versamento di un'indennità di fr.
33'756.--, pari a sei mesi di stipendio.

FFS Cargo SA ha avversato le pretese attoree.

Statuendo il 10 luglio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione.
Egli ha segnatamente accertato la sospensione del termine della disdetta del
contratto di lavoro notificato da FFS Cargo SA ad A.________, dal 19 ottobre
2004 fino al 31 luglio 2005, e ha condannato la società al versamento di fr.
22'500.--, oltre interessi al 5 % a far tempo dal giorno di emanazione della
sentenza, a titolo d'indennità giusta l'art. 336a CO.
A.c Adita da entrambe le parti, con sentenza del 21 luglio 2008 la II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, una volta stabilito che
nella fattispecie difetta la giurisdizione civile, ha accertato la nullità
della pronunzia pretorile e l'ha modificata dichiarando irricevibile la
petizione.

In breve, per i giudici ticinesi la vertenza in esame attiene al diritto
pubblico e la competenza a giudicarla spetta al Tribunale federale
amministrativo.

B.
Insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile datato 4
settembre 2008, A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e -
accertata la competenza del Giudice civile a dirimere la lite - il rinvio degli
atti alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per un
giudizio nel merito della causa.

Nella risposta del 12 dicembre 2008 FFS Cargo SA ha aderito agli argomenti e
alle domande ricorsuali.

L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Giusta l'art. 72 cpv. 1 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni pronunciate in materia civile.
1.1.1 La decisione sul carattere civile di una causa, ai sensi dell'art. 72
cpv. 1 LTF, dipende unicamente dalla natura giuridica dell'oggetto del litigio,
definito dalle pretese della parte attrice e dalle circostanze di fatto da lei
addotte. Il tipo di procedimento - civile o amministrativo - adottato in sede
cantonale e il diritto - privato o pubblico - applicato dall'istanza precedente
non sono determinanti.
In questo ambito ci si può riferire alla giurisprudenza relativa all'art. 46 OG
(sentenza 1C_382/2007 del 24 aprile 2008 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 134
I 229), secondo la quale decisivo è appunto che le parti si prevalgano di
pretese del diritto civile federale e che queste siano litigiose (DTF 129 III
415 consid. 2.1 pag. 415; 128 III 250 consid. 1a pag. 252). Sempre secondo tale
giurisprudenza, è una causa civile pure quella che verte sulla questione di
sapere se le pretese litigiose soggiacciono al diritto privato federale o al
diritto pubblico (DTF 128 III 250 consid. 1a con rinvio). Incombe al Tribunale
federale, adito con ricorso in materia civile, giudicare se l'autorità
cantonale si è dichiarata a ragione incompetente a decidere una lite per il
motivo che non si tratta - a suo modo di vedere - di una controversia civile
(DTF 115 II 237 consid. 1 pag. 239 segg.).
1.1.2 Da quanto appena esposto discende la proponibilità del ricorso in materia
civile nella fattispecie in esame, la II Camera civile del Tribunale d'appello
essendosi dichiarata incompetente a dirimere la lite per il motivo che il
rapporto d'impiego fra le parti sarebbe disciplinato dal diritto pubblico,
mentre le parti si prevalgono del diritto civile federale, segnatamente degli
art. 319 segg. CO. Inoltre, qualora si dovesse giungere alla conclusione che si
tratta di un rapporto di lavoro retto dal diritto privato federale, la Corte
cantonale avrebbe pure violato il diritto del ricorrente di vedere le sue
pretese decise dal giudice civile del luogo in cui egli svolge abitualmente il
lavoro (art. 24 cpv. 1 LForo).

1.2 Anche le ulteriori condizioni di ammissibilità sono adempiute, il gravame
essendo stato tempestivamente interposto (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) - e non incidentale, comme erroneamente affermato nella
sentenza impugnata - pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF) in una causa civile concernente - secondo le parti - una
controversia in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera
fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. a LTF).

2.
Il ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello di aver erroneamente ravvisato
nel suo rapporto d'impiego con FFS Cargo SA un rapporto di diritto pubblico
invece che un contratto di lavoro soggetto alle disposizioni del Codice delle
obbligazioni.

Opponente nel procedimento cantonale, in sede federale FFS Cargo SA condivide
interamente le tesi del ricorrente. In quanto società anonima del diritto
privato "dedita esclusivamente ad attività private, nell'ambito della libera
economia, operando in un mercato ove vige la libera concorrenza" essa assume
infatti, logicamente, i propri dipendenti con un regolare contratto di lavoro
sottoposto al Codice delle Obbligazioni. La possibilità d'intrattenere con i
propri dipendenti rapporti d'impiego di diritto pubblico - prosegue FFS Cargo
SA, riferendosi a un parere giuridico del 1999, allestito su incarico
dell'Ufficio del personale delle FFS e intitolato "Rechtsfragen zur Thematik
Auslagerungen und Anstellungsrecht bei den SBB" - non è di per sé esclusa, ma
presuppone un obbligo in tal senso da parte dell'ente pubblico e una simile
ingerenza nella sua autonomia la trasformerebbe in una società anonima di
diritto speciale, ciò ch'essa non è.

3.
Come ricordato anche nella sentenza impugnata, la riforma delle ferrovie,
entrata in vigore il 1° gennaio 1999, ha comportato la revisione totale della
legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31). Queste, che
precedentemente facevano parte dell'Amministrazione federale, con la nuova
legge sono diventate una società anonima di diritto speciale con sede a Berna,
iscritta nel registro di commercio (art. 2 LFFS; DTF 132 III 470 consid. 3.3
pag. 473 segg.).

Già nel messaggio sulla riforma delle ferrovie del 13 novembre 1996 (FF 1997
809 segg.) è stata a più riprese menzionata la necessità di liberalizzare il
settore del trasporto di merci su rotaia e di renderlo più concorrenziale (FF
1997 837-839). Stando a quanto indicato nel sito della Fondazione per il
patrimonio storico delle FFS (www.sbbhistoric.ch), nel 1999 è stata dunque
creata una divisione trasporto merci ("Division Güterverkehr"), chiamata anche
"FFS Cargo", la cui attività nel 2001 è stata scorporata dalle FFS e trasferita
alla neocostituita società anonima autonoma FFS Cargo SA, con sede a Basilea.

Che FFS Cargo SA sia una società anonima del diritto privato ai sensi degli
art. 620 segg. CO è pacifico. Litigiosa è la natura giuridica del rapporto
d'impiego ch'essa intrattiene con i suoi dipendenti.

3.1 Nella sentenza 2P.217/2003 del 22 ottobre 2003, riferita a un'azienda
elettrica comunale organizzata nella forma di una società anonima del diritto
privato, che in precedenza era gestita e amministrata dal Comune, il Tribunale
federale ha reputato evidente ("offensichtlich richtig") che a una simile
struttura tornino applicabili le norme di diritto privato sul contratto di
lavoro. Eccezion fatta per le società anonime di diritto speciale del diritto
federale e le società cantonali di cui all'art. 763 CO, le norme di diritto
privato valgono infatti imperativamente anche per quelle società del diritto
privato che sono nate da una privatizzazione formale od organizzativa di
un'impresa pubblica (consid. 2.3).

3.2 In questo senso anche la dottrina maggioritaria, citata nella sentenza
appena riassunta, per la quale la scelta di affidare l'esecuzione di
determinati compiti pubblici a un'organizzazione del diritto privato comporta
imperativamente l'applicabilità delle norme del codice delle obbligazioni sul
contratto di lavoro (PETER HELBLING, Folgen im Personalrecht, in Auslagerung
und Privatisierung von staatlichen und kommunalen Einheiten: Rechtsformen und
ihre Folgen, 2002, pag. 75 segg., in particolare pag. 98 e 102; TOBIAS JAAG,
Besonderheiten des Personalrechts im halbstaatlichen Bereich, in Personalrecht
des öffentlichen Dienstes, 1999, pag. 592 seg. con ulteriori riferimenti
dottrinali alla nota à pié di pagina n. 48; MATTHIAS MICHEL, Beamtenstatus im
Wandel, 1998, pag. 210 e 212).

Altri autori ammettono invece la possibilità di scegliere se sottoporre il
rapporto d'impiego al diritto privato o al diritto pubblico (Paul Richli,
Öffentliches Dienstrecht im Banne leerer Staatskassen, in ArbR 1998, pag. 27
segg., in particolare pag. 50; Thomas Koller, Die Überführung
öffentlichrechtlicher in privatrechtliche Arbeitsverhältnisse, in Rechtliche
Probleme der Privatisierung, 1998, pag. 121 segg., in particolare pag. 12,
secondo il quale, invero, questa possibilità esiste "in teoria").

4.
Per i giudici ticinesi, poco importa che FFS Cargo SA sia iscritta a registro
di commercio come società anonima, senza la specifica di diritto speciale; ciò
che conta è ch'essa fa parte della stessa strategia aziendale di FFS e quindi
non v'è motivo di assoggettare il suo personale a uno statuto differente da
quello delle FFS. Nemmeno il tenore del Contratto collettivo di lavoro FFS
Cargo SA 2001-2003 - che all'art. 1 cpv. 1 si definisce "di diritto privato" e
al cpv. 2 prevede l'applicazione in via sussidiaria del CO qualora non vi siano
disposizioni nel CCL - può condurre a una diversa conclusione, dato che il suo
contenuto, e in particolare la procedura ivi contemplata in caso di
contestazione della disdetta del rapporto di lavoro, ha natura amministrativa.
Ammettere la giurisdizione civile per i dipendenti FFS Cargo SA e quella
amministrativa per i dipendenti FFS - conclude la Corte cantonale -
significherebbe riconoscere una disparità di trattamento tra due gruppi di
lavoratori benché entrambi siano, in ultima analisi, dipendenti di entità della
medesima azienda.

A mente del ricorrente la decisione impugnata procede da un'interpretazione
sbagliata della legislazione federale. Dai lavori preparatori non risulta
infatti in alcun modo che il legislatore intendesse sottoporre tutti i
dipendenti della vecchia regia federale al diritto del personale della
Confederazione. Inoltre, l'art. 122 Cost. autorizza la Confederazione a creare
sia società anonime di diritto speciale sia società anonime del diritto
privato. Infine, diversamente da quanto affermato dai giudici cantonali, la
possibilità di far capo al diritto privato per disciplinare i rapporti con il
personale è ancorata in due leggi formali, segnatamente negli art. 6 cpv. 5 e 6
LPers nonché nell'art. 14 cpv. 3 (recte: art. 15 cpv. 3) LFFS.

5.
L'art. 15 cpv. 1 LFFS stabilisce che le disposizioni relative al rapporto
d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle
Ferrovie federali svizzere. Questo principio trova speculare riscontro
nell'art. 2 cpv. 1 lett. d della Legge sul personale federale (LPers; RS
172.220.1) giusta il quale tale legge si applica, appunto, anche al personale
delle Ferrovie federali svizzere.

Occorre dunque stabilire se l'espressione "Ferrovie federali svizzere"
contenuta in queste due normative include anche le società affiliate delle FFS,
e in particolare FFS Cargo SA.

5.1 Per interpretare una normativa ci si riferisce in primo luogo alla
normativa stessa, vale a dire al suo tenore, al suo senso, al suo scopo e ai
valori sui quali essa poggia, considerati in una prospettiva teleologica.
L'interpretazione dev'essere guidata dall'idea che una norma non è
rappresentata dal suo tenore letterale bensì dal modo in cui la legge viene
compresa e concretizzata nelle fattispecie. Occorre prendere la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo. È anche possibile far capo ai lavori preparatori, se essi
forniscono una risposta chiara alla questione litigiosa e possono quindi esser
d'aiuto al giudice (DTF 133 III 175 consid. 3.3.1 pag. 178; 132 III 707 consid.
2).

5.2 In concreto, come visto, né la LFFS né la LPers menzionano esplicitamente
le società affiliate delle FFS.
5.2.1 L'art. 3 cpv. 2 seconda frase LFFS autorizza per contro espressamente le
FFS a costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra
forma con terzi. Le società così costituite sono affiliate di FFS, con una
personalità giuridica autonoma. Lo conferma anche il tenore della Convenzione
sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima FFS per
gli anni 2003-2006, evocata anche nella sentenza impugnata, e in particolare
quello dell'art. 5 - che trae spunto dall'art. 3 cpv. 2 LFFS (cfr. Messaggio
sulla Convenzione citata, in FF 2002 pag. 3003) - giusta il quale le FFS
possono impegnarsi in cooperazioni in Svizzera e all'estero, fra l'altro
mediante la costituzione di società, se queste cooperazioni facilitano il
conseguimento degli obiettivi strategici e contribuiscono ad aumentare il
valore dell'impresa. Ora, le cooperazioni possono avvenire solo con terzi. Se
quindi le società costituite da FFS, sue affiliate, sono dei terzi, allora -
dal punto di vista sistematico - quando nella legge si menzionano semplicemente
le FFS si intende solo la società madre.
5.2.2 Alla stessa conclusione si giunge mediante l'interpretazione teleologica
dell'art. 3 cpv. 2 LFFS. È vero che un'impresa di diritto pubblico non può, di
principio, sottrarsi agli obblighi derivanti dai compiti amministrativi
affidatile, modificando la sua forma giuridica (PIERRE TSCHANNEN, Systeme des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2008, n. 10 segg.). Questo non può tuttavia
valere per l'integralità delle prescrizioni alle quali l'impresa sottostava
nella sua forma giuridica originale, di diritto pubblico. Ora, mediante una
privatizzazione viene, fra l'altro, perseguito lo scopo di fornire all'impresa
un margine di manovra più ampio, di permetterle una separazione progressiva
dall'ente pubblico. Nella misura in cui un'impresa pubblica viene autorizzata a
costituire società del diritto privato, alle quali affidare parte delle sue
attività, essa deve poter garantire loro anche la necessaria autonomia.
Continuare ad imporre alle società affiliate il medesimo diritto applicabile
alla società madre rischierebbe di vanificare lo scopo della loro costituzione.
5.2.3 Ma è soprattutto l'intepretazione storica che porta ad escludere
l'applicabilità della LPers alle società affiliate delle FFS e, quindi a FFS
Cargo SA. Dalla lettura dei materiali preparatori emerge infatti che la
questione è stata oggetto di discussione nel quadro delle consultazioni
parlamentari relative all'adozione della LPers. In tale occasione il
consigliere nazionale Fulvio Pelli aveva infatti proposto di estendere
esplicitamente il campo di applicazione della LPers alle società controllate
dalla Posta Svizzera e dalle FFS, mediante l'aggiunta all'art. 2 cpv. 1 lett. c
(riguardante la Posta svizzera) e all'art. 2 cpv. 1 lett. d (riguardante le
FFS) di: "e [al personale] delle società da loro controllate" (BU 1999 2053).
Egli aveva espresso il timore che, attraverso la costituzione di società
affiliate, la Posta o le FFS finissero per strutturare i rapporti d'impiego con
i dipendenti di tali società facendo completamente astrazione dalle regole
fondamentali previste dalla LPers, dalla Legge sull'organizzazione delle poste
(LOP) e dalla LFFS. Pur manifestando comprensione per questa preoccupazione,
l'allora consigliere federale Kaspar Villiger aveva invitato il consiglio
nazionale a respingere la proposta di Fulvio Pelli, per il motivo che le
società costituite dalla Posta e dalle FFS necessitavano di godere di una
maggiore libertà imprenditoriale che la società madre per potersi presentare
sul mercato come interlocutori validi, efficaci e concorrenziali (BU 1999
2053). Per finire, l'assemblea nazionale ha respinto la proposta di Fulvio
Pelli.

5.3 Da quanto appena esposto discende che la mancata menzione delle società
affiliate delle FFS nella LFFS e nella LPers corrisponde alla precisa volontà
del legislatore, il quale ha deciso di escludere l'applicazione di queste leggi
a tali società.

Questo significa che il rapporto d'impiego fra le parti in causa è
effettivamente disciplinato dal diritto privato e, di conseguenza, la
competenza a dirimere il litigio che le oppone spetta al giudice civile.

6.
Il ricorso deve pertanto venir accolto. La sentenza impugnata viene annullata e
la causa rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino affinché statuisca sul merito della controversia.

Tenuto conto della particolarità della vertenza si può prescindere dal prelievo
di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), mentre le ripetibili
vengono compensate, dato che entrambe le parti risultano vincenti dinanzi al
Tribunale federale (cfr. sentenza 4A_237/2007 del 28 settembre 2007 consid. 6).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza emanata il 21 luglio 2008
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino viene
annullata e la causa rinviata per un giudizio nel merito della causa.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi