Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.348/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_348/2008

Sentenza del 27 aprile 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
Cassa malati A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori.

Oggetto
LCA; contratto d'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di
malattia,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 16 giugno 2008 dal Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dal 5 luglio 1977 al 31 ottobre 2004 B.________, nato nel 1952, ha lavorato
alle dipendenze della ditta C.________SA. Durante questo periodo egli ha
beneficiato, per il tramite della datrice di lavoro, di un'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia presso la Cassa malati
A.________.

Il 30 settembre 2004, in vista dell'uscita dall'assicurazione collettiva,
B.________ ha sottoscritto una "proposta di assicurazione e dichiarazione di
adesione" tendente al trasferimento dall'assicurazione collettiva
all'assicurazione individuale della Cassa malati A.________.

B.
Dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2006 egli è stato iscritto presso la cassa
disoccupazione D.________, che gli ha versato le relative indennità.

C.
Il 24 marzo 2006 B.________ è stato dichiarato inabile al lavoro al 100 % a
causa di una sindrome depressiva ricorrente.
C.a Trascorso il periodo di attesa, a partire dal 24 aprile 2006 la Cassa
malati A.________ (di seguito Cassa) gli ha versato l'indennità giornaliera
assicurata, di fr. 100.--.
C.b Con lettera del 18 settembre 2006 la Cassa ha annunciato all'assicurato che
dopo il 31 ottobre 2006 non gli avrebbe più versato nessuna indennità. Questo
perché, una volta scaduto il termine quadro dell'assicurazione contro la
disoccupazione, egli non sarebbe più stato in grado di giustificare una perdita
di salario, condizione indispensabile per poter usufruire delle prestazioni
d'indennità giornaliera.

Nella successiva corrispondenza, la Cassa ha inoltre evocato la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni secondo la quale, qualora
l'assicurato si ammali dopo essere divenuto disoccupato, si presume ch'egli non
eserciterebbe comunque alcuna attività; questa presunzione può essere ribaltata
solo se l'assicurato-disoccupato può dimostrare, con un grado di
verosimiglianza preponderante, che senza la malattia avrebbe iniziato a
lavorare in un posto ben preciso.

Pur negando l'applicabilità di tale giurisprudenza al proprio caso, il 18
dicembre 2006 B.________ ha prodotto uno scritto, del giorno precedente,
attestante che senza la malattia egli avrebbe potuto lavorare a metà tempo
presso la sala giochi E.________SA di Bellinzona.

Ciononostante la Cassa ha rifiutato ogni ulteriore versamento.

D.
L'8 marzo 2007 B.________ ha quindi convenuto la Cassa dinanzi al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino onde ottenere il pagamento d'indennità
giornaliere di fr. 100.-- dal 1° novembre 2006 e fino all'interruzione
dell'inabilità lavorativa.

La Cassa si è opposta a tale richiesta per i motivi già espressi nello scambio
epistolare che ha preceduto la causa.
D.a Statuendo il 9 agosto 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accolto la petizione.

Riconosciuto l'avvenuto passaggio di B.________ nell'assicurazione individuale
della Cassa, la Corte ticinese ha infatti constatato che, a differenza di
quanto previsto nelle CGA dell'assicurazione collettiva richiamate dalla Cassa,
nelle CGA dell'assicurazione individuale l'estinzione del diritto alle
prestazioni di disoccupazione non figurava fra le circostanze suscettibili di
mettere fine alla copertura assicurativa. In assenza di una base legale, i
giudici cantonali hanno negato che la fine del periodo quadro
dell'assicurazione contro la disoccupazione potesse automaticamente comportare
la cessazione del versamento delle prestazioni di malattia. In tali
circostanze, la questione dell'applicabilità della giurisprudenza evocata dalla
Cassa alla fattispecie in rassegna non è stata esaminata e si è rinunciato
all'audizione di F.________, amministratore della E.________SA.
D.b In parziale accoglimento del ricorso in materia civile interposto dalla
Cassa, l'11 marzo 2008 il Tribunale federale ha annullato la predetta sentenza
e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché
procedesse all'audizione di F.________.

In breve, dopo aver ammesso che la giurisprudenza sviluppata nel quadro
dell'applicazione dell'art. 73 LAMal (cfr. sentenza del 17 luglio 1998 nella
causa K 33/98 consid. 3, pubblicata in: RAMI 1998 n. KV 43 pag. 422 seg.) -
evocata dalla ricorrente nei suoi scritti all'assicurato - trova applicazione
anche nell'ambito delle assicurazioni private rette dalla LCA, com'è quella in
esame, il Tribunale federale ha reputato necessario rinviare la causa
all'autorità cantonale per procedere all'audizione di F.________. La conferma
in sede testimoniale del contenuto della lettera del 17 dicembre 2006 avrebbe
infatti potuto rovesciare la presunzione a sfavore dell'opponente, secondo la
quale, essendosi ammalato oltre un anno dopo essere divenuto disoccupato, egli
avrebbe in ogni caso continuato a non esercitare un'attività lucrativa, anche
senza la malattia.
D.c Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi proceduto
all'interrogatorio di F.________ e, sulla base delle dichiarazioni da lui
rilasciate, ritenute credibili, il 16 giugno 2008 si è pronunciato a favore di
B.________, condannando la Cassa a versargli indennità giornaliere al 50 % dal
1° novembre 2006 fino all'interruzione dell'inabilità lavorativa o, al più
tardi, all'esaurimento delle prestazioni.

E.
Il 16 luglio 2008 la Cassa malati A.________ ha nuovamente presentato ricorso
in materia civile al Tribunale federale.

Nelle osservazioni del 15 settembre 2008 B.________ ha proposto di respingere
il gravame e di confermare la decisione impugnata; egli ha pure chiesto di
esser posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

L'autorità cantonale ha invece rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

2.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF; cfr. quanto già esposto nella
precedente sentenza 4A_344/2007 dell'11 marzo 2008, al consid. 1), il ricorso
risulta ricevibile, perlomeno sotto questo profilo.
La sua ammissibilità suscita infatti notevoli perplessità in considerazione del
contenuto.

3.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve "contenere le conclusioni",
ovverosia specificare le modifiche auspicate. Dato che il ricorso in materia
civile ha principalmente effetto riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) la parte
ricorrente non può, di principio, limitarsi a postulare genericamente
l'annullamento della pronunzia impugnata o il rinvio della causa all'autorità
precedente, bensì deve formulare una conclusione chiara sul merito della
controversia (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).

In concreto, la ricorrente propone che "La sentenza del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni del 16 giugno 2008 nel senso dei considerandi è respinta".
Simile conclusione non soddisfa manifestamente i requisiti sopra descritti. La
ricorrente avrebbe semmai dovuto, se questa era la sua intenzione, postulare la
modifica della sentenza impugnata nel senso dell'integrale reiezione della
petizione.

4.
Nemmeno la motivazione del gravame appare conforme ai requisiti posti da legge
e giurisprudenza.

4.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve
contenere le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si
fondano. Occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato violi il
diritto federale. La motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio,
in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è
impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 IV 286 consid. 1.4).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali sono più rigorose; Il Tribunale federale esamina infatti queste
censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il campo di
applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente ricorso di
diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto
le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638
consid. 2).

4.2 Nella fattispecie in rassegna, la ricorrente intende aggravarsi contro la
decisione della Corte cantonale di ammettere che senza la malattia l'opponente
avrebbe svolto un'attività professionale dopo la scadenza del termine quadro di
disoccupazione.
4.2.1 Nella sua qualità di amministratore unico di E.________SA dall'ottobre
2006 al novembre 2007, dinanzi al Tribunale Cantonale delle assicurazioni
F.________ ha dichiarato che a quell'epoca la società necessitava d'impiegare,
al 50 %, una persona di fiducia per lo svolgimento di alcune attività semplici
come cambiare la moneta e sorvegliare la sala. Scartata la possibilità di far
capo al proprio padre, a causa delle numerose assenze all'estero - ha spiegato
il teste - egli, in accordo con G.________, che dall'ottobre 2006 era iscritto
a registro di commercio quale procuratore della società, ha deciso di assumere
il padre di quest'ultimo, ovvero l'opponente. Questo progetto non ha tuttavia
potuto concretizzarsi a causa dell'inabilità totale al lavoro dell'opponente
per malattia.

Sulla base di queste dichiarazioni, reputate credibili, i giudici ticinesi
hanno concluso che l'opponente ha adeguatamente dimostrato che senza la
malattia egli avrebbe ripreso un'attività professionale al 50 % dopo la
scadenza del termine quadro di disoccupazione. Donde il suo diritto a una
corrispondente indennità giornaliera.
4.2.2 Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente contesta questa valutazione.

Seppur consapevole delle rigorose esigenze poste dalla giurisprudenza alla
motivazione della censura di violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) nell'apprezzamento delle prove (cfr. DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag.
589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), nel suo allegato la ricorrente non le
ossequia. Essa si limita infatti a mettere in discussione la credibilità e
l'interpretazione della lettera redatta da F.________ il 17 dicembre 2006,
senza spendere una parola sulle dichiarazioni da lui rilasciate in sede di
audizione testimoniale, decisive ai fini del giudizio impugnato.

A titolo abbondanziale, si può comunque osservare che la decisione della Corte
cantonale di ritenere attendibili le affermazioni di questo teste è
sostenibile.
Anche qualora fosse stata censurata adeguatamente, la sentenza impugnata
avrebbe dunque resistito alla censura di arbitrio.

4.3 In coda al gravame la ricorrente sostiene che il Tribunale cantonale
avrebbe dovuto statuire sulla situazione dell'opponente "al massimo al 31
ottobre 2006, fine del termine quadro di disoccupazione e non a una data
ulteriore, quale quella del 17 dicembre 2006".

Il senso di questa critica non è chiaro. Non si vede per quale motivo il
giudizio avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente alla situazione esistente il
31 ottobre 2006, né la ricorrente fornisce una spiegazione al riguardo. Al
limite, ci si potrebbe interrogare sulla decisione della Corte di riconoscere
il diritto dell'opponente all'indennità giornaliera tra il 1° novembre 2006 e
il 17 dicembre 2006, visto che dall'istruttoria è emerso che la sua assunzione
sarebbe avvenuta solo nel corso del mese di dicembre. Dato che la ricorrente
non ha sviluppato alcun argomento né tantomeno formulato alcuna conclusione a
questo riguardo (cfr. quanto esposto al consid. 3), la questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

5.
In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carente
motivazione.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF). Visto l'esito del gravame, la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dall'opponente è divenuta priva
d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 27 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi