Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.29/2008
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4A_29/2008 /biz

Sentenza del 27 febbraio 2008
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dagli avv. Sergio Sciuchetti e
Patrick Untersee,

contro

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.

responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore; torto morale;
assistenza giudiziaria,

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 7 dicembre 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
All'origine della presente vertenza vi è un incidente della circolazione
avvenuto il 12 novembre 1995, che ha coinvolto D.A.________ e un veicolo
assicurato presso X.________.

2.
Asserendo che il sinistro gli avrebbe cagionato problemi fisici e psichici,
il 25 agosto 2005 D.A.________ ha convenuto X.________ dinanzi alla Pretura
del Distretto di Bellinzona onde ottenere il pagamento di fr. 1'458'152.70,
oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno e riparazione del torto
morale.

Lo stesso hanno fatto, con petizioni separate, sua moglie E.A.________, la
quale ha domandato il versamento di fr. 59'096.-- a titolo di riparazione del
torto morale, e i suoi figli A.A.________ (3.8.1996), C.A.________
(22.11.1999) e B.A.________ (28.3.2001), che hanno chiesto, rispettivamente,
fr. 35'346.--, fr. 31'604.-- e fr. 30'219.--.
2.1 Congiunte le cinque cause per l'istruttoria ed assunte le prove ammesse,
il Pretore ha respinto tutte le petizioni con un'unica sentenza del 2 maggio
2007.

2.2 Con decreto dello stesso giorno egli ha respinto le domande di assistenza
giudiziaria presentate dagli attori contestualmente alle petizioni del 25
agosto 2005, giacché le cause difettavano, sin dall'inizio, di ogni
probabilità di buon esito.

3.
Sia la sentenza di merito che il decreto sono stati impugnati.

3.1 Con sentenza del 7 dicembre 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino - constatata una violazione del diritto di
essere sentito - ha parzialmente accolto gli appelli presentati dai
soccombenti in data 22 maggio 2007, ha annullato la pronunzia pretorile e
ritornato gli atti al primo giudice per la continuazione della procedura,
segnatamente per l'audizione di alcuni medici nonché l'allestimento di una
perizia tecnico-meccanica e di una perizia medica.

3.2 Sempre il medesimo giorno, la massima istanza cantonale ha accolto i
ricorsi presentati il 18 maggio 2007 da D.A.________ e E.A.________ Novakovic
contro il decreto sull'assistenza giudiziaria, poiché la necessità di
assumere i citati mezzi di prova non permette di escludere completamente la
probabilità di esito favorevole della lite.

La Corte ticinese ha per contro respinto i ricorsi interposti dai figli
A.A.________, C.A.________ e B.A.________, ritenuto che, come rettamente
osservato dal Pretore, all'epoca in cui è avvenuto l'incidente essi non erano
ancora stati concepiti.

4.
Contro quest'ultima decisione A.A.________, C.A.________ e B.A.________ hanno
inoltrato al Tribunale federale, il 25 gennaio 2008, un "ricorso in materia
di diritto civile subordinatamente di diritto costituzionale con contestuale
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in
sede federale" volto a ottenere la modifica della sentenza impugnata e, di
conseguenza, l'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria per le
procedure di primo e secondo grado.

L'autorità cantonale non è stata invitata a produrre osservazioni.

5.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

5.1 Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Contro decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente dal merito, com'è quella sull'assistenza
giudiziaria, il ricorso è proponibile - fatte salve quelle concernenti la
competenza e la ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) - solo se esse possono
causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale,
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

Poiché la nozione di pregiudizio irreparabile di cui all'art. 93 cpv. 1 lett.
a LTF corrisponde a quella dell'art. 87 cpv. 2 vOG, ci si può riferire alla
giurisprudenza resa sotto l'egida del vecchio diritto (DTF 133 IV 139 consid.
4), per la quale il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è una decisione
incidentale suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile, indi per cui
essa può venir immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (DTF
129 I 281 consid. 1.1).
5.2 Con riferimento al valore litigioso, l'art. 51 cpv. 1 lett. c LTF
stabilisce che in caso di ricorso contro decisioni incidentali esso è
determinato dalle conclusioni controverse dinanzi all'autorità competente nel
merito, ovvero, in concreto, fr. 35'346.--, fr. 31'604.-- e fr. 30'219.--.
5.3 Nella vertenza in esame, concernente una causa civile di carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--, è dunque
proponibile il ricorso in materia civile (cfr. art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per il resto, la ricevibilità di questo rimedio - interposto tempestivamente
(art. 100 cpv. 1 LTF) dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv.
1 lett. a LTF) contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di
ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) - non pone alcun problema.

5.4 Ciò comporta l'irricevibilità, d'acchito, del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF; cfr. DTF 133 III 545 consid. 5 pag.
552).

6.
I ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost., che
garantisce a chi non dispone dei mezzi necessari il diritto alla gratuità
della procedura e, se del caso, al gratuito patrocinio qualora la sua causa
non sembra priva di possibilità di successo.

6.1 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione
del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale
federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il
ricorrente ha sollevato e debitamente motivato tale censura; il campo di
applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente ricorso di
diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono i
medesimi requisiti di motivazione (DTF 133 III 638 consid. 2). Ne discende
che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali
che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione
(DTF 133 III 393 consid. 6).

Il gravame in rassegna soddisfa queste esigenze.

6.2 La critica ricorsuale verte sulla decisione dei giudici cantonali di
negare una possibilità di successo alla domanda di riparazione del torto
morale avanzata dai figli della vittima dell'incidente stradale.

A mente dei ricorrenti - come deciso per le procedure avviate dal padre e
dalla madre - l'esistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento del
torto morale ex art. 49 CO potrà essere verificata solo dopo l'assunzione dei
mezzi di prova indicati dal Tribunale d'appello nelle sentenze di merito.
Contrariamente a quanto asseverato nella sentenza impugnata, il fatto che
all'epoca dell'incidente essi non fossero ancora nati non esclude il loro
diritto alla riparazione del torto morale: come il figlio nato dopo la morte
del padre, anche il figlio nato dopo che il genitore ha subito gravi lesioni
corporali ha diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale futuro.

6.3 La censura è solo apparentemente pertinente.

6.3.1 Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza i figli della vittima di
lesioni corporali possono effettivamente, a determinate condizioni,
pretendere il versamento di un'indennità a titolo di riparazione del torto
morale giusta l'art. 49 CO (cfr. DTF 125 III 412 consid. 2 pag. 415 segg.),
anche quando all'epoca in cui tali lesioni si sono verificate essi erano in
tenera età (DTF 117 II 50 consid. 3b pag. 56 segg. con rinvii),
rispettivamente non erano ancora nati (DTF 72 II 165 consid. 9 pag. 170 seg.;
DTF 123 III 280 consid. 5 non pubblicato).

6.3.2 Sennonché, nel caso in rassegna, contrariamente a quanto tentano di far
credere i ricorrenti nel gravame, la possibilità di esito favorevole della
loro causa non è stata esclusa per il motivo che all'epoca dell'incidente
essi non erano ancora nati, bensì "perché neppure erano stati concepiti". Non
si tratta di un dettaglio irrilevante.

6.3.3 L'applicazione dell'art. 49 CO presuppone infatti una lesione della
personalità.

Ora, come rettamente già rilevato dal pretore nel giudizio di merito, dal
punto di vista giuridico la personalità - e quindi il godimento dei diritti
civili (cfr. art. 11 CC) - comincia con la nascita (art. 31 cpv. 1 CC)
rispettivamente, a condizione che l'infante nasca vivo, con il concepimento
(art. 31 cpv. 2 CC).

Nella fattispecie in esame, all'epoca del sinistro, avvenuto il 12 novembre
1995, nessuno dei tre ricorrenti era stato ancora concepito: A.A.________ è
nata il 3 agosto 1996, C.A.________ il 22 novembre 1999 e B.A.________ il 28
marzo 2001. In altre parole, quando il padre ha avuto l'incidente nessuno dei
ricorrenti esisteva sotto il profilo giuridico e, di conseguenza, nessuno di
loro è stato leso nella sua personalità, ciò che esclude l'applicabilità
dell'art. 49 CO.

6.3.4 Discende da tutto quanto esposto che la decisione dei giudici ticinesi
di negare ai ricorrenti l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio per
il motivo che la loro causa pare votata all'insuccesso non viola l'art. 29
cpv. 3 Cost.

7.
Il ricorso deve pertanto venire respinto.

7.1 Questo esclude la possibilità di concedere ai ricorrenti l'auspicata
assistenza giudiziaria dinanzi al Tribunale federale. Giusta l'art. 64 cpv. 1
LTF, la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone infatti che la
parte richiedente non disponga dei mezzi necessari e, cumulativamente, che le
sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo.

7.2 Le spese giudiziarie dell'attuale procedura vengono pertanto poste a
carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), tenendo comunque
conto della loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

5.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi