Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.272/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_272/2008

Sentenza del 25 novembre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________assicurazioni,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,

contro

Banca B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi.

Oggetto
rappresentanza; risarcimento danni,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 2 maggio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1997 il Comune di Campione d'Italia ha affidato la copertura
dell'assistenza sanitaria dei suoi cittadini alla Cassa Malati A.________ (in
seguito CMA), agente per il tramite del suo responsabile per il Cantone Ticino
C.________. II contratto è stato rinnovato nel 2000.
A.a Per l'incasso dei premi, pagati mensilmente dall'Azienda sanitaria locale
di Como, C.________ ha utilizzato la sua relazione bancaria personale presso la
banca B.________, sulla quale ha fatto aprire una nuova rubrica denominata
"CMA".

Tra il mese di maggio 1997 e il mese di giugno 2002 sono confluiti su tale
conto premi per un totale di fr. 41'747'530.--.
A.b L'attuale controversia trae spunto dalle malversazioni commesse da
C.________ ai danni di CMA. Mediante trattenute mensili che oscillavano dal
3.37 % al 32.13 %, tra il mese di maggio 1997 e il mese di giugno 2002
C.________ si è infatti appropriato di complessivi fr. 3'102'680.20.
A.c Il 13 giugno 2002 egli si è spontaneamente costituito al Ministero pubblico
ticinese; gli atti cantonali sono silenti quanto all'esito del procedimento
penale.

B.
Sostenendo che C.________ aveva aperto il conto e incassato i premi quale
rappresentante diretto di CMA e che, di conseguenza, omettendo di verificare il
suo diritto di disporre e di vigilare sulle operazioni da lui eseguite, la
banca sarebbe venuta meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti
dell'assicurazione, il 24 maggio 2004 A.________assicurazioni - cessionaria dei
diritti dell'omonima Cassa Malati - ha promosso azione davanti al Pretore di
Locarno-Città onde ottenere dalla banca B.________ il pagamento di fr.
3'140'000.--. Subordinatamente è stata asseverata la responsabilità della banca
anche a prescindere da un rapporto contrattuale: sia per violazione del suo
dovere d'informare l'avente diritto economico (l'assicurazione) delle
malversazioni compiute dal titolare del conto (C.________); sia per atto
illecito, avendo omesso di identificare l'avente diritto economico al momento
dell'apertura del conto, ciò che configurerebbe il reato punito dall'art.
305ter cpv. 1 CP.

La banca B.________ ha contestato la petizione in ogni suo punto.

Con sentenza del 26 gennaio 2007 il Pretore ha integralmente respinto l'azione.
Ammessa la validità della cessione da CMA a A.________assicurazioni e, di
conseguenza, la legittimazione attiva di quest'ultima, il giudice ha esaminato
la tesi secondo la quale fra CMA e la banca sarebbe sorto un rapporto di
conto-corrente, respingendola. Contrariamente a quanto preteso
dall'assicurazione, il giudice ha infatti negato l'adempimento delle condizioni
per poter ammettere che al momento dell'apertura della rubrica denominata "CMA"
C.________ avrebbe agito quale suo rappresentante diretto; dalle tavole
processuali è emerso chiaramente ch'egli ha agito quale rappresentante
indiretto. Non sussistendo alcun rapporto contrattuale con l'avente diritto
economico del conto - ha proseguito il pretore - la banca non poteva essere
resa responsabile per non aver informato l'assicurazione degli atti compiuti
dal titolare del conto C.________. Una responsabilità fondata sull'art. 2 CC è
stata inoltre esclusa per il motivo che le azioni di C.________ non erano così
anomale da rendere necessario l'intervento della banca presso l'avente diritto
economico. Da ultimo, è stata scartata anche una responsabilità della banca per
atto illecito.

C.
L'impugnativa interposta dalla soccombente contro la pronunzia pretorile è
stata respinta il 2 maggio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino. Come il primo giudice, anche la massima istanza ticinese ha
negato che C.________ avesse agito quale rappresentante diretto
dell'assicurazione nei confronti della banca così come ha negato, a prescindere
dalla questione della rappresentanza, l'esistenza di un obbligo d'informazione
della banca verso l'assicurazione in quanto avente diritto economico sul conto.
Anche la decisione di escludere una responsabilità della banca per atto
illecito è stata confermata.

D.
Il 4 giugno 2008 A.________assicurazioni è insorta davanti al Tribunale
federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere l'annullamento della
sentenza cantonale e il rinvio della causa alla Corte ticinese per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.

Nella risposta del 14 agosto 2008 la banca B.________ ha proposto di dichiarare
il ricorso irricevibile, in subordine di respingerlo. L'autorità cantonale non
ha invece presentato osservazioni.
Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile.

1.2 In coda al proprio allegato responsivo l'opponente mette in dubbio che il
Tribunale federale possa rinviare la causa, facoltà che a suo dire è
eccezionale nell'ambito del ricorso in materia civile. L'obiezione è infondata.
Vero è che il rimedio ha principalmente effetto riformatorio (art. 107 cpv. 2
LTF) e che la ricorrente sarebbe quindi tenuta a specificare le modifiche
auspicate (art. 42 cpv. 1 LTF); il rinvio rimane nondimeno inevitabile - e la
semplice domanda in tal senso ammissibile - ogniqualvolta il giudizio cantonale
non contenga gli accertamenti di fatto necessari per l'applicazione del diritto
(DTF 133 III 489 consid. 3.1 con rinvii). È quanto potrebbe verificarsi nel
caso in esame qualora le tesi ricorsuali dovessero rivelarsi fondate, la Corte
ticinese non essendosi affatto interrogata sulla natura del contratto che la
ricorrente sostiene si sia instaurato tra le parti né sull'asserita violazione
dell'obbligo d'informare che ne potrebbe derivare.

2.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente si prevale della violazione del
diritto federale, in particolare degli art. 2 e 8 CC nonché degli art. 32, 396
e 398 CO (art. 95 lett. a LTF); critica inoltre l'accertamento arbitrario dei
fatti (art. 97 cpv. 1 LTF).

Le censure sono di per sé ammissibili. La loro formulazione - nella quale, come
rilevato dall'opponente, questioni di fatto si sovrappongono e confondono con
questioni di diritto - rende tuttavia necessario rammentare brevemente i
principi che reggono il ricorso in materia civile prima di chinarsi sul
contenuto del gravame.

2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF).
Nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere
le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si fondano.
Occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato violi il diritto
federale. La motivazione dev'essere riferita all'oggetto del litigio, in modo
che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF
133 IV 286 consid. 1.4).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali sono più rigorose; il Tribunale federale esamina infatti queste
censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il campo di
applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente ricorso di
diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto
le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638
consid. 2).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda invece il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF può scostarsene
solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in
modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2
pag. 252). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere impugnato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF); occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). L'onere di esporre i motivi per i
quali queste condizioni sarebbero adempiute spetta alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata.

2.3 Qualora venga fatto valere che nel quadro dell'accertamento dei fatti
l'autorità cantonale ha violato il divieto dell'arbitrio, sancito dall'art. 9
Cost., la relativa censura deve ottemperare ai requisiti di motivazione posti
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. In applicazione di questa norma, il Tribunale
federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali soltanto se tale
censura è stata espressamente invocata e motivata. Come già sotto l'egida
dell'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le
censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF
(DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione
del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata
come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione
libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità
cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che la decisione impugnata è manifestamente insostenibile (DTF 133
III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).
Per giurisprudenza invalsa, infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la
pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del
merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione
bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Con
riferimento, più in particolare, all'apprezzamento delle prove e
all'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di
un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

3.
Ai fini dell'esame e del giudizio sul ricorso è opportuno rammentare brevemente
l'oggetto (principale) del litigio.

3.1 Asserendo l'esistenza di un rapporto contrattuale fra CMA e la banca, che
quest'ultima non avrebbe correttamente adempiuto, omettendo di sorvegliare le
operazioni effettuate da C.________ sul conto denominato "CMA", la ricorrente
pretende dalla banca il rimborso dell'importo indebitamente sottrattole da
C.________.

La controversia verte dunque innanzitutto sulla questione di sapere se nel
1997, quando C.________ ha aperto il conto denominato "CMA", si fosse
instaurata una relazione contrattuale fra la banca e CMA. La risposta a tale
quesito dipende a sua volta dalla questione di sapere se, al momento
dell'apertura del conto, C.________ avesse agito quale rappresentante diretto
della ricorrente, così come da questa sostenuto, oppure quale rappresentante
indiretto, come preteso dall'opponente.

3.2 La rappresentanza diretta - che si verifica quando una persona dichiara
espressamente (art. 32 cpv. 1 CO) o tacitamente (art. 32 cpv. 2 CO) di agire a
nome e per conto di un altro - fa infatti nascere i diritti e gli obblighi
derivanti dal contratto direttamente in favore e a carico del rappresentato; il
rappresentante non è vincolato dall'atto che è stato compiuto. Se al momento
della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come
tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso
in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di
un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui
stipulava (art. 32 cpv. 2 CO).

La rappresentanza indiretta - che si verifica quando una persona agisce a nome
proprio, ma per conto di un altro - non ha invece nessun effetto immediato sul
"rappresentato"; il contratto vincola unicamente le parti contraenti. In questo
caso il rappresentante funge da "prestanome", agisce "fiduciariamente" per il
terzo. Nella pratica, la rappresentanza indiretta rappresenta uno strumento
interessante per i casi in cui il rapporto di confidenza che permette la
conclusione di un certo contratto sussiste solo fra il rappresentante e il
terzo, per i casi in cui il rappresentato non desidera comparire in prima
persona rispettivamente non può comparire in prima persona, come per esempio
può accadere in borsa (Watter/Schneller in Basler Kommentar, n. 29 ad art. 32
CO). In siffatta evenienza, il "rappresentato" può acquisire i diritti o le
obbligazioni derivanti dal contratto solamente mediante una cessione del
credito o un'assunzione del debito - secondo i principi che reggono questi atti
- dopo la stipulazione del contratto (art. 32 cpv. 3 CO).

Qualora il rappresentante abbia rivelato all'altro contraente che non agiva per
conto proprio, la distinzione fra rappresentanza diretta e rappresentanza
indiretta può rivelarsi delicata. Si ammetterà la rappresentanza diretta se il
rappresentante ha comunque manifestato l'intenzione di agire per o a nome di un
terzo, mentre se egli ha solamente espresso la volontà di agire per conto di un
terzo, ma a nome proprio, la rappresentanza è indiretta. Ai fini del giudizio
sull'una o l'altra forma di rappresentanza, si procede, se necessario,
all'interpretazione del comportamento del rappresentante secondo il principio
dell'affidamento (DTF 126 III 59 consid. 1b pag. 64).

3.3 Le circostanze di rilievo per l'esistenza del rapporto di rappresentanza
diretto ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 CO vanno allegate e provate da chi se ne
prevale (DTF 100 II 200 consid. 8a pag. 211).

4.
In concreto, a mente del giudice di primo grado, non solo la qui ricorrente non
è riuscita a provare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza diretta, ma
dalle tavole processuali è emerso specificatamente che C.________ ha agito
quale rappresentante indiretto. Il direttore generale aggiunto di CMA all'epoca
dei fatti, D.________, sentito quale teste, ha infatti dichiarato che
C.________ gli aveva detto che il conto sul quale Campione doveva versare i
premi concordati doveva essere intestato personalmente a lui. Inoltre, stando a
quanto riferito dall'allora direttore generale di CMA, E.________, i premi
versati dall'Azienda sanitaria locale di Como confluivano dapprima sul conto
personale di C.________ per questioni antimafia. Questo significa, ha concluso
il Pretore, che il conto venne aperto, d'accordo e con conoscenza della qui
ricorrente, a nome di C.________.

Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale introduce il considerando dedicato
alla valutazione del tipo di rappresentanza verificatosi nella fattispecie in
rassegna, con la seguente affermazione: "Non è contestato che C.________ abbia
agito nei rapporti con la banca B.________ in nome proprio e non in nome di
CMA, seppure per conto di quest'ultima. Trattasi quindi di un rapporto di
rappresentanza indiretta con la conseguenza che parti nel rapporto contrattuale
sono la banca B.________ e C.________". Nel prosieguo procede tuttavia
all'interpretazione del comportamento delle parti secondo il principio
dell'affidamento, come auspicato dalla ricorrente, giungendo al medesimo
risultato del Pretore, sostanzialmente per gli stessi motivi.

5.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente insorge contro l'affermazione
secondo cui non sarebbe stato contestato che nei rapporti con la banca
B.________ C.________ aveva agito a nome proprio e non a nome di CMA (5.1),
sostiene che l'agire di C.________ quale rappresentante diretto avrebbe in ogni
caso dovuto essere presunto, vista la sua funzione in seno alla cassa malati e
l'entità dell'affare (5.2) e, infine critica l'interpretazione del
comportamento di C.________ secondo il principio dell'affidamento effettuata
dai giudici ticinesi, prevalendosi in particolare della violazione dell'art. 8
CC (5.3).

Gli argomenti della ricorrente sono destinati all'insuccesso.

5.1 L'affermazione contestata attiene ai fatti, e più precisamente ai
cosiddetti fatti procedurali (sentenza 4A_251/2007 del 6 dicembre 2007 consid.
4.1), che possono essere censurati soltanto entro i limiti e con le
argomentazioni descritte al consid. 2.2. Ora, definire genericamente un
accertamento di fatto "del tutto privo di fondamento", come fa la ricorrente, è
certamente motivazione insufficiente.

5.2 La presunzione invocata dalla ricorrente - contraria a quella enunciata
dalla Corte ticinese, secondo la quale una parte conclude di regola affari in
nome proprio e per proprio conto, invero non così scontata (cfr. Roger Zäch in
Berner Kommentar, n. 181 e 186 ad art. 32 CO) - non trova nessun riscontro né
in dottrina né in giurisprudenza. L'unico commentatore ch'essa cita (Zäch, op.
cit., n. 183 ad art. 32 CO) menziona d'altronde il ruolo usuale del
rappresentante e l'oggetto del contratto solo tra gli indizi interpretativi a
favore della rappresentanza, senza dedurne una presunzione vera e propria.

5.3 Ma, soprattutto, l'argomentazione ricorsuale si rivela infondata perché,
come rilevato dall'opponente, in concreto non sono dati i presupposti per
procedere all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 CO e per l'interpretazione
normativa (secondo il principio dell'affidamento) del comportamento
dell'asserito rappresentante.
5.3.1 Ciò rende d'acchito inconferente la censura fondata sull'art. 8 CC, che i
giudici cantonali avrebbero violato negando l'esistenza di prove suscettibili
di dimostrare che la volontà di C.________ di agire quale rappresentante
dell'assicurazione era desumibile dalle circostanze. Giovi comunque
abbondanzialmente osservare che la ricorrente travisa la portata dell'art. 8
CC. Questa norma regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto
civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le
conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323);
essa non disciplina per contro l'apprezzamento probatorio (DTF citato; 127 III
519 consid. 2a pag. 522 con rinvii).
5.3.2 L'interpretazione normativa è esclusa perché dai fatti accertati dalle
autorità giudiziarie cantonali emerge inequivocabilmente che C.________ ha
aperto il conto "CMA" presentandosi quale rappresentante indiretto di CMA (DTF
132 III 268 consid. 2.3.2 pag. 274).
5.3.2.1 È stato in particolare accertato che, con il consenso di CMA, la quale
aveva esplicitamente approvato l'apertura del conto secondo queste modalità,
C.________ ha chiesto alla banca di aprire la rubrica denominata "CMA" a suo
nome, su di una relazione bancaria intestata a lui personalmente, e non a nome
di CMA.
La ricorrente contesta questi accertamenti per il motivo che C.________,
sentito quale teste, avrebbe negato entrambe le circostanze. A suo dire,
sarebbero stati i funzionari della banca a fargli aprire una nuova rubrica
sulla sua relazione bancaria personale e le modalità di apertura di tale
rubrica non sarebbero mai state da lui discusse con CMA.

Formulata in maniera generica e apodittica la censura, rivolta contro
l'apprezzamento delle prove, che la ricorrente definisce arbitrario,
manifestamente non è motivata in maniera conforme ai requisiti descritti al
consid. 2.2. La decisione dei giudici ticinesi di ritenere inaffidabile la
testimonianza di C.________, ovviamente interessato a sgravare la propria
posizione, a fronte di quelle in senso contrario dei funzionari di banca e del
direttore generale aggiunto di CMA all'epoca dei fatti, è a ogni modo del tutto
sostenibile.
5.3.2.2 La contestazione mossa dalla ricorrente contro l'accertamento secondo
cui CMA aveva autorizzato C.________ a procedere come da lui suggerito è
comunque anche poco seria se si considera che tale accertamento si basa sulla
deposizione dell'allora direttore generale aggiunto di CMA. Certo, l'accordo
all'apertura del conto secondo le note modalità era stato dato sulla base
dell'informazione fallace per cui la regolamentazione italiana impediva
l'apertura di un conto intestato direttamente a CMA, ma questo non influisce
sulla questione della rappresentanza. Qualunque sia stato il motivo che l'ha
indotta a prendere tale decisione, resta il fatto che CMA ha accettato che
C.________ agisse quale suo rappresentante indiretto nei confronti della banca.
5.3.2.3 Che lei per prima non si sia mai considerata partner contrattuale della
banca lo dimostra infine anche il fatto che, nei sei anni successivi
all'apertura della nota rubrica, CMA non ha mai preso contatto con l'opponente,
lasciando completa libertà a C.________ nella gestione del conto (cfr. DTF 100
II 200 consid. 8c pag. 213).

5.4 In conclusione, avendo C.________ agito quale rappresentante indiretto di
CMA, merita di essere confermata la decisione dei giudici ticinesi di negare
l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto fra la banca e CMA e, di
conseguenza, di respingere la richiesta di risarcimento in quanto fondata sulla
violazione degli obblighi contrattuali da parte della banca.

6.
Ma anche a prescindere dalla questione della rappresentanza e dell'esistenza di
un rapporto contrattuale diretto, la ricorrente è dell'avviso che l'opponente,
perfettamente a conoscenza del fatto che CMA era l'avente diritto economico del
conto, avrebbe dovuto comunque informarla dell'agire del titolare del conto.

La ricorrente dichiara di sapere che, per dottrina e giurisprudenza, di
principio la banca non è tenuta a fornire informazioni all'avente diritto
economico. Si richiama tuttavia al caso eccezionale in cui la banca viene a
conoscenza di atti fraudolenti commessi dal titolare del conto ai danni
dell'avente diritto economico. Se la Corte cantonale avesse proceduto a un
accertamento dei fatti accurato e completo, e non lacunoso e arbitrario, essa
sarebbe giunta alla conclusione che tale eventualità si è realizzata nella
fattispecie in esame.

6.1 A mente della ricorrente, la banca si trovava confrontata a una situazione
sicuramente sospetta dato che: "si trattava in realtà di un semplice conto di
giro, sospetto per definizione; vedeva confluire sul conto importi
ingentissimi, che sapeva perfettamente essere destinati alla ricorrente; tale
conto era amministrato da C.________, persona che [...] la banca sapeva essere
in gravi difficoltà finanziarie". E l'appropriazione dei fondi era evidente,
visto che il denaro veniva trasferito direttamente dalla rubrica "CMA" a quella
ipotecaria. Per la ricorrente, anche tenendo conto del fatto che C.________
aveva la facoltà di disporre della rubrica e aveva diritto a una parte dei
fondi depositati, come dichiarato dai funzionari della banca uditi quali testi,
la modalità dei prelievi - girate dirette a favore del conto ipotecario - così
come la loro entità - ad esempio fr. 400'000.-- nei soli primi tre mesi -
avrebbe dovuto risvegliare l'attenzione della banca e indurla ad allarmare
l'avente diritto economico, a lei ben nota, o perlomeno a chiedere spiegazioni.

6.2 Come rilevato sia dai giudici ticinesi sia dalla ricorrente, in assenza di
un rapporto contrattuale, la banca non era di principio tenuta a informare
l'avente diritto economico di un conto delle operazioni effettuate dal titolare
dello stesso. Nelle circostanze del caso concreto, non può nemmeno entrare in
linea di conto una responsabilità extracontrattuale, fondata sulla fiducia
(cfr. sentenza 4C.108/2002 del 23 luglio 2002 consid. 3c/aa, in Pra 2003 n. 51
pag. 244).
Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata - e non contestato - la
banca opponente sapeva che C.________, responsabile generale della ricorrente
per il Canton Ticino, incassava i premi pagati mensilmente dall'Azienda
sanitaria locale di Como per conto della ricorrente, con l'obbligo di
riversarli poi a lei, una volta dedotte le sue provvigioni e le spese connesse
all'attività dell'ufficio. Essa non sapeva, per contro, quali fossero le
ragioni che avevano spinto la ricorrente a rinunciare all'apertura di un conto
intestato a lei, né tantomeno conosceva gli accordi interni fra la ricorrente e
il suo agente per il Cantone Ticino; i rapporti interni fra CMA e C.________,
suo rappresentante indiretto, erano per la banca delle cosiddette res inter
alios acta (DTF 100 II 200 consid. 8a pag. 211). Visto ch'essa lo aveva
autorizzato a incassare i premi su di un conto intestato a lui personalmente,
l'opponente poteva senz'altro legittimamente ritenere ch'egli godesse di
un'ampia autonomia nella gestione del conto, tanto più che la ricorrente non si
è mai manifestata direttamente presso di lei. In queste circostanze il fatto
che la banca non sia stata insospettita dalle manovre di C.________ appare
comprensibile. L'affermazione della ricorrente secondo la quale la modalità dei
prelievi avrebbe dovuto risvegliare l'attenzione della banca, visto che si
trattava sempre di girate dirette alle rubriche ipotecarie personali, non trova
riscontro nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica su quale mezzo di
prova essa fondi tale affermazione, ragione per cui non può essere tenuta in
considerazione. Per quanto riguarda il loro ammontare, altro elemento che a
dire della ricorrente avrebbe dovuto allarmare la banca, si osserva che se "la
situazione era talmente palese che non si poteva non notarla", come viene
sostenuto nel gravame, mal si comprende che la ricorrente, vittima delle
malversazioni, non si sia mai accorta, durante sei anni, del denaro che le
veniva sistematicamente sottratto.

6.3 Tenuto conto di quanto appena esposto, la Corte cantonale non ha violato il
diritto federale negando un obbligo dell'opponente d'informare l'avente diritto
economico del conto dei prelievi effettuati dal titolare ed escludendo, di
conseguenza, ogni suo obbligo di risarcimento della perdita subita. Non tocca
alla banca sopportare le conseguenze della fiducia cieca (mal)riposta da CMA
nel suo collaboratore (cfr. sentenza 4C.108/2002 del 23 luglio 2002 consid. 3c/
bb, in Pra 2003 n. 51 pag. 244).

7.
In conclusione, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 22'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi