Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.236/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_236/2008 /biz

Sentenza del 29 ottobre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti.

Oggetto
contratto di lavoro; LAMal;
contratto d'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera in caso di malattia,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 14 aprile 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 22 aprile 1996 A.________ ha iniziato a lavorare alle dipendenze di
B.________ in qualità di posatore di serramenti.

Il contratto di lavoro soggiaceva al Contratto collettivo di lavoro per il
mestiere di falegname (CCL-CH) e al Contratto collettivo di lavoro per le
falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Canton Ticino (CCL-TI),
entrambi decaduti il 31 dicembre 2004.

Per il tramite del datore di lavoro A.________ beneficiava presso C.________ di
un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliere per perdita di guadagno in
caso di malattia, giusta la quale, in caso d'incapacità lavorativa per una o
più malattie, egli avrebbe percepito un'indennità giornaliera durante 720
giorni al massimo.
A.a Il 2 giugno 2003 A.________ è stato dichiarato inabile al lavoro per
malattia. A partire da questo stesso giorno egli ha ricevuto un'indennità
giornaliera di fr. 152.42.

Il 9 febbraio 2005 C.________ ha comunicato all'assicurato che il 18 dicembre
2004 egli aveva esaurito il suo diritto alle prestazioni, essendogli state
versate - tra il 1999 e il 2004 - 720 indennità giornaliere. Donde la
cessazione della copertura assicurativa dopo il 31 dicembre 2004.
A.b Con lettera del 22 febbraio 2005 B.________ ha notificato a A.________ la
disdetta del contratto di lavoro con effetto al 1° gennaio 2005.

B.
Il 15 marzo 2005 A.________ ha convenuto B.________ dinanzi alla Pretura del
Distretto di Riviera onde ottenere il pagamento di fr. 8'992.80 oltre
interessi, pari a quanto avrebbe ricevuto da C.________ durante i mesi di
gennaio e febbraio 2005 se fosse stato correttamente assicurato, riservandosi
la facoltà di adeguare l'importo richiesto in corso di causa a dipendenza della
durata del procedimento. A sostegno della propria pretesa A.________ ha addotto
che B.________ aveva violato i propri obblighi contrattuali stipulando con
C.________ una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia secondo la
LCA, limitata a un massimo di 720 giornate, allorquando l'art. 24 CCL-CH gli
imponeva la stipulazione di un'assicurazione secondo la LAMal, in virtù della
quale il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità giornaliera, per una
o più malattie, durante almeno 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
(cfr. art. 72 cpv. 3 LAMal). Se il datore di lavoro avesse rispettato i propri
impegni - ha spiegato A.________ - l'indennità per perdita di guadagno sarebbe
stata versata sino al 18 luglio 2005. Infine, egli ha chiesto al giudice di
accertare la nullità della disdetta significatagli il 22 febbraio 2005.
B.a Pendente causa, con decisione del 29 novembre 2005 A.________ è stato
riconosciuto invalido al 100 % dal 1° giugno 2004 al 31 luglio 2005 e per
questo stesso periodo gli è stata concessa una rendita d'invalidità di fr.
1'595.-- mensili.

Dal 2 giugno 2005 al 31 luglio 2005 egli ha pure ricevuto fr. 1'832.05
dall'assicurazione D.________ (secondo pilastro). Dopo il 1° agosto 2005 è
stato posto al beneficio di una rendita invalidità del 50 %, di fr. 798.--
mensili.
B.b Tenuto conto di questa evoluzione, nel memoriale conclusivo A.________ ha
quantificato la sua pretesa in fr. 21'663.05. Premesso ch'egli non poteva
percepire un importo superiore al salario che avrebbe normalmente ricevuto se
non fosse stato inabile al lavoro, A.________ ha stabilito che, considerato un
salario mensile di fr. 4'768.--, tra il 1° gennaio e il 18 luglio 2005 egli
avrebbe ricevuto fr. 31'736.50, oltre alla tredicesima pro rata di fr.
2'641.70, per un totale di fr. 33'991.20; da questo importo ha poi dedotto fr.
10'496.10 versatigli dall'AI e fr. 1'832.-- per la rendita ricevuta da
D.________.
B.c Con sentenza del 25 giugno 2007 il Segretario assessore della Pretura adita
ha parzialmente accolto la pretesa di A.________, limitatamente a fr. 13'434.60
oltre interessi del 5 % dal 19 luglio 2005.

Accertata - con richiamo alla DTF 130 III 19 consid. 3.1 - l'applicabilità dei
contratti collettivi vigenti nel ramo della falegnameria sino alla fine del
2004, il Segretario assessore ha stabilito che B.________ avrebbe
effettivamente dovuto garantire al dipendente una copertura assicurativa per la
durata di 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. Egli ha inoltre
accertato la validità della disdetta, siccome conforme all'art. 40 cpv. 4 CCL,
ma con effetto al 30 aprile 2005 (art. 39 cpv. 1 CCL). Di conseguenza - ha
concluso il primo giudice - qualora B.________ avesse ossequiato i propri
obblighi, A.________ avrebbe percepito l'indennità giornaliera di fr. 152.42
durante quattro mesi, per un totale di fr. 18'290.40, ai quali è stata aggiunta
la tredicesima pro rata pari a fr. 1'524.20, per poi dedurre la rendita
d'invalidità percepita durante questo stesso periodo (fr. 6'380.--), ottenendo
fr. 13'434.60.

C.
Adita da entrambe le parti, il 14 aprile 2008 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha integralmente confermato il giudizio di primo
grado, sia nella motivazione che nel risultato.

D.
Insorto dinanzi al Tribunale federale, il 19 maggio 2008, con un ricorso in
materia civile fondato sull'"errata applicazione degli art. 97 segg. CO e 69
LPGA, unitamente ad un relativo accertamento inesatto dei fatti che hanno
condotto alla determinazione dell'entità del danno", A.________ postula la
modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere il suo appello e, di
conseguenza, condannare B.________ al pagamento di fr. 21'663.05 oltre
interessi del 5 % dal 19 luglio 2005.

Nella risposta del 16 giugno 2005 B.________ ha proposto l'integrale reiezione
del gravame, mentre il Tribunale d'appello non ha formulato alcuna
osservazione.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, concernente una controversia
in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.--
(art. 74 cpv. 1 let. a LTF), il ricorso risulta ricevibile.

2.
Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti
costitu-zionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).
L'art. 42 cpv. 2 LTF impone al ricorrente di spiegare in modo conciso i motivi
per i quali l'atto impugnato viola il diritto. Se questa condizione è
soddisfatta, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv.
1 LTF). Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di
diritti fondamentali sono più rigorose; il Tribunale federale esamina infatti
queste censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il campo di applicazione di questa
norma corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per
violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole di
motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2).

In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se questo è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF), ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa. Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta
nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il
motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1
LTF).

Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF
133 III 393 consid. 3). Nuove conclusioni sono inammissibili (art. 99 cpv. 2
LTF).

3.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente precisa di non voler riproporre le
contestazioni mosse contro la decisione di ritenere valida la disdetta
notificatagli il 22 febbraio 2005, con effetto al 30 aprile 2005, poiché tale
questione non ha - secondo lui - alcuna portata pratica sul giudizio relativo
alla responsabilità dell'opponente per inesecuzione contrattuale ex art. 97 CO.

Egli rimprovera ai giudici ticinesi di aver determinato in maniera sbagliata il
danno da lui patito a causa dell'inadempimento contrattuale della controparte.

3.1 Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha rammentato che, allorquando
il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in
materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, egli
risponde, in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento
dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; in
altre parole deve versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati
dall'assicurazione. Per questo motivo ha reputato non pertinente il richiamo
del lavoratore alle normative circa la sovrassicurazione e confermato il
calcolo del Segretario assessore, che si è dipartito dall'importo che
l'assicurazione avrebbe versato al ricorrente fino al 30 aprile 2005, quando la
disdetta del contratto è divenuta effettiva.

3.2 Per il ricorrente il ragionamento dei giudici ticinesi contiene due errori.

Il primo riguarda il criterio con il quale deve venir determinato l'importo che
l'assicurazione gli avrebbe versato qualora l'opponente avesse stipulato il
contratto di assicurazione corretto. A mente del ricorrente il pregiudizio che
gli dev'essere risarcito corrisponde infatti a quanto l'assicurazione avrebbe
pagato "se il contratto d'assicurazione fosse stato concluso nel rispetto del
CCL e non alla differenza fra il monte delle indennità assicurate e quanto
versato a titolo di rendite d'invalidità [...]: adottando quest'ultima chiave
di calcolo il giudizio pretorile e la seguente conferma della Corte d'appello
hanno violato gli art. 97 CO, 99 cpv. 3 CO, e di riflesso l'art. 69 LPGA per
quanto riguarda la loro corretta applicazione nella determinazione del danno da
risarcire al ricorrente".

Il secondo errore concerne invece la durata di tale versamento. Secondo il
ricorrente, "il calcolo deve essere effettuato su un lasso temporale che si
estende sino al 18 luglio 2005, momento in cui si sarebbero esaurite le
indennità giornaliere di malattia se il contratto fosse stato concluso in modo
corretto".

4.
A questo stadio della procedura è pacifico che l'opponente ha violato l'obbligo
contrattuale (cfr. art. 24 cpv. 4 CCL-CH) di stipulare un'assicurazione per
indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LAMal e che risponde
della sua inadempienza in applicazione dell'art. 97 CO (DTF 127 III 318 consid.
5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b).

Per costante dottrina e giurisprudenza il danno si definisce - nel senso
giuridico del termine - come una diminuzione involontaria del patrimonio netto;
esso può consistere in una diminuzione degli attivi, un aumento dei passivi o
un mancato guadagno (nel senso di un mancato aumento degli attivi risp. mancata
diminuzione dei passivi) e corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del
patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si
fosse prodotto (DTF 129 III 331 consid. 2.1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 9a ed., 2008, n. 2848 pag.
137).

Qualora - come nella fattispecie in esame - il danno sia da ricondursi ad una
violazione contrattuale il danneggiato può pretendere il risarcimento della
differenza fra lo stato attuale del suo patrimonio e quello presumibile qualora
il contratto fosse stato correttamente adempiuto (DTF 122 III 66 consid. 3c
pag. 71; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 2898 pag. 147). Questo
significa che l'opponente è tenuto a porre il ricorrente nella situazione in
cui si troverebbe qualora l'assicurazione fosse stata regolarmente stipulata.

5.
Giusta l'art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera in caso di
malattia è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di
almeno la metà e, a norma del cpv. 3, l'indennità va pagata, per una o più
malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni
consecutivi. Salvo pattuizione contraria, il periodo d'indennizzo di 720 giorni
inizia a decorrere dal giorno in cui l'assicurato ha diritto all'indennità
(cfr. Gabriela Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2008, n.
5.218 pag. 183).

5.1 In concreto, il ricorrente assevera che, qualora fosse stata stipulata
un'assicurazione conforme alla LAMal, egli avrebbe avuto diritto alle indennità
giornaliere sino al 18 luglio 2005.

Nell'allegato ricorsuale non spende tuttavia una parola per spiegare come
giunge a questo risultato. Non indicando quale criterio di calcolo ha adottato
- questione attinente all'applicazione del diritto - né tantomeno su quali dati
si è basato - questione attinente all'accertamento dei fatti - egli viene meno
all'onere di motivare il ricorso (cfr. quanto esposto al consid. 2), ragione
per cui questo argomento non può essere tenuto in considerazione.

Poco importa, perché in ogni caso - diversamente da quanto asserito nel gravame
- il diritto alle indennità giornaliere non può in concreto protrarsi oltre la
fine del rapporto di lavoro.

5.2 Secondo il ricorrente, "il calcolo deve essere effettuato su un lasso
temporale che si estende sino al 18 luglio 2005, momento in cui si sarebbero
esaurite le indennità giornaliere di malattia se il contratto fosse stato
concluso in modo corretto, dando così la possibilità al ricorrente di passare
nella cerchia d'assicurazione individuale anche a fronte di una disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 30 aprile 2005".
5.2.1 Ora, in caso di assicurazione secondo la LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera si esaurisce con l'uscita del lavoratore dalla cerchia degli
assicurati (DTF 125 V 110 consid. 3), che può, fra l'altro, verificarsi con la
fine del rapporto di lavoro (Gabriela Riemer-Kafka, op. cit., n. 5.220 pag.
184; Gebhard Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG
und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und
versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, pag. 47 segg., in particolare pag. 73).

Con la fine del rapporto di lavoro il ricorrente ha pertanto perso il diritto
al versamento dell'indennità giornaliera.
5.2.2 Egli ha invero ragione quando afferma che, qualora fosse stata stipulata
un'assicurazione conforme alla LAMal, una volta terminato il rapporto di lavoro
avrebbe potuto esigere il trasferimento nell'assicurazione individuale
dell'assicuratore (art. 71 cpv. 1 LAMal e art. 15.1 CCL-TI; cfr. anche Gebhard
Eugster, op. cit., pag. 74) e che la mancata stipulazione di un'assicurazione
conforme alla LAMal gli ha pregiudicato tale possibilità.

Proprio il fatto che si tratta di una perdita di una possibilità impedisce
tuttavia di ammetterne il risarcimento nell'ambito di una causa fondata
sull'art. 97 CO (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 2852). A
prescindere dalla questione di sapere se la perdita di questa possibilità debba
essere considerata come un "mancato guadagno" o come una "perdita di una
chance" (DTF 133 III 462 consid. 4.2 pag. 468; su questo tema cfr. Christoph
Müller, La perte d'une chance, 2002, in particolare n. 349), non si può infatti
affermare con certezza che il ricorrente avrebbe fatto uso di questa
possibilità né tantomeno è dato di sapere a quali condizioni: egli non adduce
alcunché al riguardo.
In queste circostanze, non è dunque possibile stabilire quale sarebbe la sua
situazione patrimoniale presumibile dopo la fine del rapporto di lavoro (cfr.
quanto esposto al consid. 4).

Giovi rammentare che lo scopo dell'assicurazione d'indennità giornaliera è
quello di coprire la perdita d'incapacità di lavoro e che in caso di passaggio
nell'assicurazione individuale tocca all'assicurato provvedere al pagamento dei
premi. Nella fattispecie in esame è allora lecito chiedersi se il ricorrente -
riconosciuto invalido al 100 % fino al 31 luglio 2005 e al 50 % dopo tale data,
ciò che gli ha dato diritto al versamento di una rendita AI - avrebbe avuto un
reale interesse a concludere, a proprie spese, un'assicurazione d'indennità
giornaliera per perdita di guadagno alle medesime condizioni che vigevano in
costanza del rapporto di lavoro.

5.3 La decisione di limitare la pretesa del ricorrente al 30 aprile 2005
risulta quindi conforme al diritto federale.

6.
Occorre ora stabilire se i criteri di calcolo adottati dal segretario assessore
- alla cui decisione il Tribunale d'appello ha integralmente rinviato -
ossequiano anch'essi il diritto federale.

Come già descritto al consid. B.c, il segretario assessore ha riconosciuto al
ricorrente l'importo di fr. 152.42 giornalieri durante quattro mesi, per un
totale di fr. 18'290.40, ai quali è stata aggiunta la tredicesima pro rata pari
a fr. 1'524.20, per poi dedurre la rendita d'invalidità percepita durante
questo stesso periodo (fr. 6'380.--).

Per il ricorrente la decisione di riferirsi all'importo dell'indennità
giornaliera, che rappresenta l'80 % del salario, invece che al 100 % del
salario lede l'art. 69 LPGA.

6.1 Nella risposta al ricorso l'opponente non si pronuncia sulla questione
dell'applicabilità dell'art. 69 LPGA, esclusa dal Tribunale d'appello, bensì
assevera che l'importo concesso dall'assicurazione corrispondeva al salario
completo del ricorrente e che, in ogni caso, in sede cantonale quest'ultimo si
era limitato a domandare il versamento dell'indennità giornaliera senza
menzionare il salario.

6.2 Nessuna di queste due affermazioni può essere condivisa. Che l'importo
versato dall'assicurazione non corrisponde al salario completo del ricorrente
lo dimostrano i dati forniti dal giudizio primo grado, nel quale viene
precisato che lo stipendio del ricorrente era di fr. 4'768.-- mensili, mentre
nessuno degli importi calcolati sulla base dell'indennità giornaliera per i
mesi gennaio - aprile 2005 raggiunge questo limite. E da quanto esposto in
ingresso alla presente sentenza, al consid. B.b, si evince che già in prima
istanza il ricorrente aveva fondato le sue pretese sul salario completo. Non si
tratta quindi di un argomento nuovo.

6.3 Non può essere condivisa nemmeno la decisione del Tribunale d'appello di
negare l'applicabilità dell'art. 69 LPGA. Come spiegato al consid. 4, il
ricorrente dev'essere posto nella situazione in cui si troverebbe qualora
l'assicurazione fosse stata regolarmente stipulata. E se fosse stata stipulata
un'assicurazione conforme alla LAMal, l'importo delle indennità giornaliere
sarebbe stato ridotto secondo le regole del sovraindennizzo, come peraltro già
deciso dallo stesso Tribunale d'appello nella pronunzia richiamata nella
sentenza impugnata (pubblicata in RtiD II-2007 38c pag. 722; sull'introduzione
dell'art. 69 LPGA cfr. sentenza inedita del 12 maggio 2006 nella causa 4C.69/
2006 consid. 2.4).

L'art. 69 LPGA stabilisce che il concorso di prestazioni delle varie
assicurazioni sociali non deve provocare sovraindennizzo all'assicurato (cpv.
1) e meglio, la somma delle varie prestazioni assicurative non può superare lo
stipendio perso dall'assicurato (cpv. 2); le prestazioni pecuniarie sono
ridotte dell'importo del sovraindennizzo, ritenuto comunque che le rendite
dell'assicurazione invalidità sono esenti da riduzioni (cpv. 3).

Il calcolo della pretesa spettante al ricorrente va pertanto modificato nel
senso da lui auspicato:
stipendio gennaio 2005 - aprile 2005
(fr. 4'768.-- x 4) fr. 19'072.--
tredicesima pro-rata fr. 1'589.35
totale parziale fr. 20'661.35
./. rendita AI
(fr. 1'595.-- x 4) fr. 6'380.--
totale fr. 14'281.35

7.
In conclusione il ricorso viene parzialmente accolto e la sentenza impugnata
modificata (art. 107 cpv. 2 LTF), ma in una misura talmente minima che non si
giustifica di ripartire le spese giudiziarie fra le parti.

Le spese giudiziarie e le ripetibili sono dunque poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Conformemente a quanto prescritto dall'art.
65 cpv. 4 lett. c LTF, che su questo punto deroga all'art. 343 cpv. 3 CO, la
procedura dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, nonostante verta su una
controversia in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.--. Dato che il valore di causa non supera fr. 30'000.--
l'importo delle spese giudiziarie è tuttavia ridotto (art. 65 cpv. 4 lett. c
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il punto 1 del dispositivo
della sentenza emanata il 14 aprile 2008 dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino è annullato e modificato come segue:
"1. L'appello 2 luglio 2007 di A.________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza emanata dal Segretario assessore della Pretura di
Riviera il 25 giugno 2007 è riformata come segue:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§ B.________, è condannato a versare a
A.________, fr. 14'281.35 oltre interessi
al 5% dal 19 luglio 2005.
2. Invariato."

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale
rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi