Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.230/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_230/2008

Sentenza del 27 marzo 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kiss, Marazzi,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________SA,
ricorrente,
patrocinata dagli avv. Paolo Bernasconi e
Maurizio Roveri,

contro

Fondazione B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Mario Molo.

Oggetto
responsabilità della banca,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 10 aprile 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
B.________ è una fondazione del diritto del Liechtenstein costituita nel 1978 -
assieme ad altre fondazioni - da un industriale italiano per regolare, in
particolare, la sua successione. I beni della fondazione B.________, il cui
consiglio di fondazione era presieduto da C.________, con facoltà di firma
individuale, sono sempre stati depositati - così come quelli delle altre
fondazioni - su conti presso la A.________SA.
A.a Alla morte del beneficiario originario la fondazione è passata a uno dei
suoi figli, che è anche stato regolarmente indicato quale avente diritto
economico nel formulario A.
A.b Agli inizi del 1998 il beneficiario economico dell'opponente ha scoperto
nel bilancio 1997 della fondazione una posizione negativa superiore ai due
milioni di franchi. Interpellato in proposito, il presidente del consiglio di
fondazione C.________ ha confessato di aver indebitamente prelevato liquidità
per interesse personale, assicurando tuttavia di poter restituire il maltolto
grazie all'imminente versamento di un'interessenza importante nell'eredità di
un fratello. A tal scopo egli ha chiesto e ottenuto di porter addebitare
un'ultima volta il conto della fondazione di GB£ 150'000.--, importo destinato
- a suo dire - all'avvocato che si occupava dei beni del fratello.
A.c A seguito di questi fatti, contro C.________ è stato avviato un
procedimento penale che non ha ancora potuto essere concluso a causa dell'età
avanzata e del precario stato di salute dell'accusato.

B.
Rimproverando alla A.________SA di aver fatto prova di grande negligenza
omettendo d'individuare il conflitto d'interessi esistente tra la fondazione e
il suo organo e d'informarla dell'attività di C.________, il 9 maggio 2001 la
fondazione B.________ l'ha convenuta direttamente dinanzi al Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, onde ottenere il pagamento del controvalore degli
importi indebitamente prelevati da C.________, per complessivi fr.
1'869'130.80, oltre interessi, e la restituzione della somma di GB£ 150'000.--,
nonché la liberazione della cauzione processuale e il versamento dell'importo
pari al 5 % sulla somma di garanzia prestata, di fr. 100'000.--, a partire dal
4 ottobre 2001.
Con sentenza del 10 aprile 2008, la II Camera civile del Tribunale adito ha
accolto la petizione limitatamente a fr. 1'425'978.15, oltre interessi. I
giudici cantonali hanno negato alla banca la possibilità di prevalersi della
propria buona fede per opporsi al pagamento degli importi sottratti
all'opponente da C.________: il conflitto d'interessi tra la fondazione e il
suo organo era infatti evidente, visto che i prelevamenti effettuati
beneficiavano all'organo, ciò che la banca sapeva. La restituzione dei suddetti
importi è stata comunque ammessa solo parzialmente, limitatamente a fr.
1'425'978.15, poiché - hanno rilevato i giudici ticinesi - nonostante la
negligenza imputabile alla banca, la fondazione è tenuta a sopportare qualche
conseguenza della cieca fiducia da lei riposta in C.________. La domanda di
rimborso dei GB£ 150'000.-- è stata invece respinta, così come le richieste
relative alla liberazione della cauzione processuale.

C.
Il 15 maggio 2008 la A.________SA è insorta dinanzi al Tribunale federale con
ricorso in materia civile, postulando la modifica della sentenza impugnata nel
senso della reiezione integrale della petizione.

Nella risposta del 26 giugno 2008 la fondazione B.________ ha proposto di
respingere il ricorso, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare
osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

Il ricorso appare essere stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF)
dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro
una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa in materia civile (art. 72 cpv. 1
LTF) a carattere pecuniario e con un valore di causa superiore al minimo legale
di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lit. b LTF). Dato che rispetta le menzionate
esigenze formali il gravame può essere esaminato nel merito.

2.
2.1 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti
costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per
motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo
adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato
(cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241). Ciononostante, tenuto conto
dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la
cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv.
1 lett. b LTF), il Tribunale federale vaglia di regola solo le censure
sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2 pag. 550; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nel ricorso è dunque necessario spiegare in maniera concisa perché l'atto
impugnato viola il diritto federale e la motivazione dev'essere riferita
all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la
decisione viene contestata (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale sono più
rigorose. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte
ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art.
106 cpv. 2 LTF. Il campo di applicazione di questa norma corrisponde a quello
del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali e valgono pertanto le regole di motivazione poste dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 397 consid. 6).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in
maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste
condizioni.
La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario
(DTF133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua volta una
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1 pag. 39). La corrispondente censura deve pertanto ossequiare i requisiti
di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Come già sotto l'egida dell'art.
90 cpv. 1 lit. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure
sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133
III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione del
divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale,
bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che
la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente
insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag.
262). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce
all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).

3.
In concreto, prima di affrontare la questione dell'applicazione del diritto
federale, la ricorrente censura siccome arbitrari vari accertamenti di fatto
posti a fondamento della sentenza cantonale.

3.1 Giovi allora rammentare, in aggiunta alle esigenze di motivazione appena
esposte, che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con
il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella
contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione
dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che
appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Come spiegato al consid. 2.2, incombe alla parte ricorrente il compito di
allegare e dimostrare, con un'argomentazione dettagliata e precisa, che queste
condizioni sono realizzate nella fattispecie che la concerne.

3.2 Il primo accertamento di fatto contestato nell'allegato ricorsuale è quello
secondo cui nel corso del 1997 si sarebbe venuta a creare una situazione
"assolutamente anomala" con numerose operazioni nelle quali le fondazioni -
compresa la qui opponente - sarebbero diventate "le garanti e le dispensatrici
di liquidità per gli impegni personali di C.________".
3.2.1 La ricorrente si duole della mancata considerazione delle numerose
operazioni di prelevamento effettuate da C.________ prima del 1997 ad esclusivo
beneficio degli aventi diritto delle varie fondazioni, senza contestazione
alcuna. Le operazioni di prelievo poste in atto da C.________, incluse quelle
direttamente a favore del conto xxx di sua pertinenza, non erano dunque una
novità e non avevano nulla d'insolito. Essa era infatti da anni confrontata a
vari interlocutori tutti rappresentati da un'unica persona - C.________,
appunto - scelta dai rispettivi aventi diritto economico e nella quale i
medesimi riponevano cieca fiducia, per operazioni di diversa natura che
concernevano fondazioni facenti capo a parenti del beneficiario della qui
opponente. Richiama poi l'attenzione del Tribunale federale sulle società
F.________Ltd e G.________SA, riconducibili a C.________, ma che venivano
regolarmente utilizzate nell'interesse degli aventi diritto economico delle
fondazioni, al punto da farle apparire agli occhi della banca come appartenenti
alla struttura del gruppo che faceva capo alle fondazioni, ragione per cui le
attività di C.________ non avevano nulla di sospetto. In siffatte circostanze
il direttore E.________ poteva quindi legittimamente ritenere ch'egli agisse
nel quadro delle competenze attribuitegli.
3.2.2 Gli argomenti della ricorrente sono destinati all'insuccesso.
Innanzitutto si osserva che nel presente constesto l'esposto relativo a
F.________Ltd e G.________SA è inconferente, la sentenza impugnata non
contenendo alcun riferimento alle menzionate società rispettivamente al ruolo
che esse possono aver avuto nei rapporti fra C.________ ed i vari beneficiari
economici delle fondazioni coinvolte nella vicenda. Inoltre, diversamente da
quanto lasciato intendere nel gravame, il Tribunale d'appello ha tenuto in
considerazione il fatto che negli anni precedenti erano già stati effettuati
altri prelevamenti, precisando tuttavia che nel 1997 la loro frequenza era
notevolmente accresciuta, come peraltro confermato dall'analisi peritale
effettuata in sede penale, che la ricorrente non ha rimesso in discussione.
Essa non confuta d'altro canto nemmeno l'accertamento secondo il quale, proprio
a fronte dell'intensificarsi dei prelievi, il suo direttore E.________ aveva
interpellato C.________.

La critica è pertanto infondata in quanto ammissibile.

3.3 Lo stesso vale per la censura rivolta contro l'accertamento secondo cui il
direttore della ricorrente, E.________, sapeva che le operazioni di
prelevamento erano "destinate nella maggior parte a beneficio di C.________".
3.3.1 La Corte cantonale ha basato questo accertamento soprattutto sulle
dichiarazioni rese in tal senso dallo stesso E.________ davanti al Procuratore
pubblico e nel quadro del procedimento civile, quando ha ammesso di aver saputo
che non tutte le operazioni effettuate da C.________ andavano a beneficio degli
aventi diritto.
3.3.2 Per la ricorrente i giudici ticinesi hanno arbitrariamente considerato un
solo passaggio della deposizione resa da E.________ in sede penale. Sennonché
il passaggio completo - riprodotto nel gravame - può essere letto senza
arbitrio sia nel senso ritenuto dai giudici cantonali che in quello proposto
dalla ricorrente, per la quale E.________ non sapeva quale utilizzo facesse
C.________ (sottinteso: a proprio beneficio) degli averi prelevati. Rammentato
che l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità cantonale può essere
censurato con successo unicamente se si rivela manifestamente insostenibile
(cfr. quanto esposto al consid. 3.1), la critica operata all'autorità cantonale
per il modo di leggere la deposizione di E.________ non dimostra alcun
arbitrio. Peraltro, la ricorrente non contesta nemmeno l'esistenza di
trasferimenti diretti al conto xxx di pertinenza di C.________, né nega che ciò
fosse - o avrebbe dovuto essere - un ulteriore elemento atto a far capire al
suo direttore che C.________ agiva ormai nel proprio personale interesse. In
queste circostanze, nulla muta il fatto che in sede penale C.________ abbia
dichiarato di aver agito in modo da non evidenziare presso la banca il destino
dei fondi che prelevava dai conti delle fondazioni.

3.4 I giudici d'appello hanno poi escluso la scusante della grande fiducia che
la ricorrente, da un lato, e il beneficiario economico dell'opponente,
dall'altro, riponevano in C.________.
3.4.1 A questo proposito la ricorrente eccepisce, in fatto, un accertamento
manifestamente inesatto, che consisterebbe nell'aver declassato a "parvenza"
una circostanza - quella della smisurata fiducia delle beneficiarie economiche
della reclamante in C.________ - pacificamente provata.
3.4.2 A ben guardare, tuttavia, la Corte cantonale non ha espresso alcun
apprezzamento di fatto in proposito, limitandosi a sottolineare come questo
fattore non possa giustificare l'atteggiamento negligente della banca.

Rivolta contro un accertamento di fatto che tale non è, la censura è dunque
inammissibile.

3.5 Da ultimo i giudici cantonali hanno negato alla banca anche la facoltà di
avvalersi di un preteso tacito consenso da parte del beneficiario economico,
tesi fondata sul fatto che C.________ gli avrebbe mostrato non solo bilanci
privati, ma anche altra documentazione bancaria: non risulta infatti - hanno
osservato i magistrati - che il beneficiario abbia mai ricevuto gli estratti
conto di fine anno.
3.5.1 La ricorrente ritiene arbitraria questa decisione siccome fondata, a suo
dire, unicamente su una lettura arbitraria della testimonianza del
beneficiario, che - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata -
non avrebbe affatto escluso di aver visto anche gli estratti bancari.
3.5.2 Tuttavia, anche ammettendo che l'avente diritto economico dell'opponente
abbia visto qualche volta, oltre ai bilanci privati stesi da C.________, pure
la documentazione bancaria, la conclusione della Corte cantonale non appare
insostenibile. In quel contesto, numerosi fattori - completezza della
documentazione bancaria, suoi rapporti con i bilanci privati forgiati da
C.________, frequenza e durata della messa a disposizione e dei colloqui con
C.________, numero ed entità delle transazioni riportate, eccetera - possono
infatti giustificare che l'avente diritto non abbia avuto la reale possibilità
di realizzare quanto stesse accadendo.

Sarebbe stato compito della ricorrente addurre elementi atti a provare che ciò
non era il caso, e che invece l'avente diritto economico della resistente
avesse correttamente percepito gli accadimenti.

Anche su questo punto la sentenza impugnata non appare dunque manifestamente
insostenibile.

3.6 In conclusione, tutte le critiche contro l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti operati in sede cantonale risultano infondate, nella
misura in cui formulate in maniera ammissibile. L'esame dell'applicazione del
diritto federale da parte dei giudici ticinesi avviene pertanto sulla base
della fattispecie da loro accertata.

4.
In qualità di presidente del consiglio di fondazione dell'opponente, C.________
ha effettuato prelevamenti e trasferimenti in proprio favore.
La controversia verte sulla questione di sapere se con il suo agire egli abbia
validamente ingaggiato la fondazione qui opponente.
4.1
4.1.1 Il potere di rappresentanza del membro del consiglio di una fondazione
segue le regole che vigono per il membro del consiglio di amministrazione di
una società anonima (sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996 consid. 3a). Esso
comprende negozi di tutti i generi, potenzialmente nell'interesse della persona
giuridica rispettivamente non espressamente esclusi dagli scopi della stessa
(art. 718a cpv. 1 CO; DTF 126 III 361 consid. 3a). Se un organo oltrepassa il
proprio potere di rappresentanza, ad esempio concludendo un negozio non più
conforme al fine sociale, il suo agire vincola la persona giuridica soltanto se
il terzo contraente è in buona fede (art. 718a cpv. 2 CO; sentenza 4C.15/1996
del 29 agosto 1996 consid. 3b), buona fede che è presunta (art. 3 cpv. 1 CC).
In analogia con la costante giurisprudenza relativa ai negozi conclusi da un
rappresentante con se stesso, rispettivamente come rappresentante di due
persone giuridiche - che vi ravvede di regola un conflitto di interessi e li
considera di conseguenza inefficaci - viene trattata la situazione in cui
l'organo di una persona giuridica conclude a nome della stessa un negozio con
un terzo, sebbene sussista un conflitto di interessi fra l'organo stesso e la
persona giuridica da lui rappresentata: il negozio non è eo ipso privo di
efficacia, ma lo diviene se il terzo contraente si è reso conto (o avrebbe
dovuto rendersi conto) dell'esistenza del conflitto di interessi.
Il conflitto di interessi ha infatti per conseguenza che la volontà
contrattuale non si forma correttamente, ragione per cui il negozio non può
divenire vincolante per la parte rappresentata (DTF 126 III 361 consid. 3a;
così già, verbatim, sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996 consid. 3c).
4.1.2 Il grado di diligenza che dev'essere richiesto al terzo nell'ambito della
verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza dipende dal genere di
negozio. Nei rapporti con i propri clienti, la messa in atto di approfonditi
accertamenti può essere esatta dalla banca soltanto quando essa viene
confrontata con negozi che esulano dall'ordinaria amministrazione; per lo
svolgimento di negozi correnti, invece, la banca che non è legata al cliente da
alcun obbligo contrattuale particolare (come un mandato di gestione) non è
tenuta a salvaguardare genericamente i suoi interessi (sentenza 4A_301/2007 del
31 ottobre 2007 consid. 2.3, in: SJ 2008 I pag. 149; sentenza 4C.385/2006 del 2
aprile 2007 consid. 2.2, in: SJ 2007 I pag. 499; sentenza 4C.108/2002 del 23
luglio 2002 consid. 2b, in: Pra 2003 n. 51 pag. 244). La presenza di indizi di
falsificazione, o anche solo un ordine riguardante una prestazione non prevista
dal contratto oppure inabituale, basta tuttavia già per esigere da lei
verifiche supplementari (DTF 132 III 449 consid. 2 pag. 453 con rinvii;
sentenza 4A_438/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 5.3).
4.1.3 Quando, come nella fattispecie in esame, cliente di una banca è una
fondazione il cui scopo consiste essenzialmente nell'investimento e la gestione
del proprio capitale rispettivamente il versamento di capitale e interessi a
determinati beneficiari, il trasferimento di fondi sul conto privato di uno
degli amministratori della fondazione ricade di principio fra i negozi conformi
allo scopo sociale, a meno che non si verifichino circostanze particolari tali
da attirare l'attenzione della banca, quali ad esempio il fatto che il
beneficiario di questi trasferimenti risulti fortemente indebitato con la banca
medesima (sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996 consid. 4a). L'emissione di
garanzie a favore di terzi, per contro, non ricade fra i negozi conformi al
fine sociale (sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996, consid. 5a).
4.1.4 La disattenzione dei criteri di diligenza che si era in grado di esigere
dalla banca nelle circostanze concrete preclude alla medesima la possibilità di
invocare la propria buona fede (art. 3 cpv. 2 CC; sentenza 4C.15/1996 del 29
agosto 1996 consid. 7b).

4.2 Con riferimento agli svariati prelievi effettuati da C.________ a carico
del conto della fondazione, la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un
dovere di accertamento della banca, non esercitato.
4.2.1 Sebbene operazioni ancora suscettibili di essere sussunte sotto lo scopo
sociale della fondazione, il loro numero elevato, la concomitanza di addebiti
sugli stessi conti nello stesso giorno, il verificarsi di operazioni di
prelievo addirittura con accredito diretto al conto personale di C.________ -
tutti elementi di fatto accertati senza arbitrio (cfr. quanto esposto al
consid. 3.1) rispettivamente rimasti inoppugnati - dovevano far nascere,
all'interno della banca, qualche sospetto. Ed effettivamente, proseguono i
giudici cantonali, il direttore E.________ aveva nutrito qualche sospetto a
proposito dell'esistenza del consenso del beneficiario economico, tanto da
interpellare ripetutamente C.________; accontentandosi tuttavia di risposte
orali affermative, ed omettendo di disporre ulteriori accertamenti, la banca
sarebbe venuta meno ai propri obblighi. Di qui il dovere, in linea di massima,
della banca di rifondere gli importi indebitamente prelevati da C.________.

Le considerazioni dei giudici cantonali sono conformi ai principi esposti al
consid. 4.1 e le obiezioni della ricorrente non permettono di sovvertirle.
4.2.2 L'assenza di un rapporto contrattuale diretto fra l'avente diritto
economico della fondazione e la ricorrente non osta al riconoscimento di una
responsabilità della banca: una tale responsabilità può infatti scaturire tanto
da un contratto (nel senso del mandato) quanto da un altro capo di
responsabilità (gestione d'affari, atto illecito, illecito arricchimento, v.
sentenza 4C.444/1997 del 4 giugno 1998 consid. 4a). Determinante è unicamente
il fatto che i prelevamenti operati da C.________ non vincolano la fondazione.
Alcuni argomenti della ricorrente, peraltro, poggiano su una lettura
manifestamente errata e tendenziosa della giurisprudenza del Tribunale
federale: così, essa fonda la confutazione di una qualsiasi responsabilità
extra-contrattuale della banca su un elemento (la fiducia dell'avente diritto
economico dell'opponente nei confronti di C.________) inconferente nel presente
contesto, mentre il rapporto di fiducia che impone alla banca d'informare il
cliente non deve fondarsi necessariamente su un preciso rapporto contrattuale
(cfr., a proposito del dovere di informare, sentenza 4C.410/1997 del 23 giugno
1998 consid. 3, in Pra 1998 n. 155 pag. 827 e SJ 1999 I pag. 205).

Quanto alla fiducia (mal) riposta dal beneficiario della fondazione in
C.________, va rammentato che, trattandosi qui di un'azione finalizzata ad
ottenere il corretto adempimento del contratto, e non un risarcimento di danni,
la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che un'eventuale concolpa
dell'opponente non ha importanza (sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996
consid. 7b). L'inazione degli altri membri del consiglio di fondazione
dell'opponente, infine, è un fatto che non emerge dalla sentenza impugnata, né
la ricorrente fa valere di averlo tematizzato in istanza cantonale: nuovo, è
inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), così come la censura su di esso fondata.
4.2.3 La ricorrente obietta ancora che il Tribunale di appello avrebbe
stravolto la giurisprudenza sviluppata in tema di fondazioni con la citata
sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996: in quella circostanza, secondo la
ricorrente del tutto paragonabile alla presente fattispecie, la fiducia riposta
nell'organo esecutivo era stata considerata determinante per escludere la
malafede della banca, mentre i prelevamenti, sebbene in quel caso di entità
ancora più importante che nel presente, erano stati considerati operazioni del
tutto ordinarie. Sennonché quella sentenza dice tutt'altro: un obbligo della
banca di effettuare ulteriori accertamenti è stato infatti negato in ragione
del fatto che tutte le transazioni fra le parti erano state sempre condotte
dall'organo esecutivo in questione, fatto - questo - atto a far apparire
ordinarie anche le importanti transazioni poi rivelatesi ingiustificate
(sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996 consid. 4c). Proprio in quella sentenza
è stato fra l'altro evidenziato un criterio di giudizio che si rivela
determinante nella fattispecie in esame, ma che faceva invece difetto nel caso
allora deciso. Si tratta dell'esistenza di un conflitto d'interesse non già
semplice, ovvero gravante (solo) su C.________ che, sebbene organo della
fondazione, agisce per suo esclusivo tornaconto, bensì duplice: la ricorrente
medesima, infatti, si è trovata a dover difendere gli interessi della
fondazione proprio cliente da un lato, ma anche a voler tutelare i propri
interessi in qualità di creditrice di C.________. Si tratta di un elemento di
giudizio pertinentemente messo in evidenza dai giudici cantonali (seppur in
altro contesto), comprensibilmente sottaciuto dalla ricorrente, e che nella
sentenza del 29 agosto 1996 il Tribunale federale aveva menzionato quale
esempio di una circostanza atta a far cadere il potere di rappresentanza
dell'organo anche nel quadro di operazioni ordinarie, perché circostanza
suscettibile di far nascere un obbligo di ulteriori chiarimenti a carico della
banca medesima (sentenza 4C.15/1996 del 29 agosto 1996 consid. 4b).

Esattamente quanto si verifica nel caso di specie. Anche gli altri argomenti
della ricorrente sono destinati all'insuccesso. Laddove riafferma i principi
esposti nella sentenza 4C.108/2002 del 23 luglio 2002 (in: Pra 2003 n. 51 pag.
244), essa omette infatti di porre detta sentenza nel giusto contesto (cfr.
quanto già esposto al consid. 4.1.2). Le sue ulteriori obiezioni non meritano
infine un esame di fondo: fondate su elementi di fatto non accertati, quale la
passività degli altri organi della fondazione (cfr. quanto già esposto al
consid. 4.2 in fine), rispettivamente smentiti, come l'ignoranza della
destinazione finale dei prelevamenti (cfr. quanto già esposto al consid. 4.2),
o, ancora, prive di sufficiente motivazione, ad esempio per quel che riguarda
la pretesa violazione dell'art. 8 Cost. (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF e quanto
esposto al consid. 2), esse risultano inammissibili.

5.
Venendo all'obbligo di pagamento impostole concretamente nella sentenza
impugnata, la ricorrente formula tre censure.

5.1 In primo luogo sostiene che i giudici cantonali avrebbero individuato una
sua responsabilità nei confronti della fondazione opponente e riconosciuto a
quest'ultima un risarcimento del danno subito a seguito dei prelevamenti di
C.________. Correttamente, tuttavia, avrebbero semmai dovuto condannarla allo
storno di tali operazioni, ma solo a condizione che una simile domanda fosse
stata espressamente formulata nel petitum di causa, cosa che l'opponente non ha
fatto.

Dal canto suo l'opponente ritiene che la censura si fondi su allegazioni nuove
e pertanto inammissibili; inoltre, riguardando il diritto processuale
cantonale, avrebbe dovuto essere motivata conformemente all'art. 106 cpv. 2
LTF, ciò che non è avvenuto. Infine, secondo l'opponente lo storno potrebbe
essere chiesto soltanto qualora i fondi prelevati si trovassero ancora su di un
conto della medesima banca.

Ora, la Corte cantonale non ha specificato la base legale sulla quale ha
operato la riduzione dell'importo preteso dall'opponente a titolo di
restituzione dei prelievi effettuati da C.________. Emerge tuttavia senza alcun
dubbio dal consid. 4 della sentenza impugnata che l'obbligo della banca è
fondato sul venir meno del rapporto di rappresentanza fra C.________ e la
banca; lo conferma anche il rinvio alla più volte citata sentenza 4C.15/1996
del 29 agosto 1996. Anche il prosieguo del suo ragionamento è chiaro: in
ragione della mancanza di controlli da parte del beneficiario economico,
l'assenza di accertamenti più incisivi da parte della banca può essere ancora
tollerata (nel senso di non essere fattore tale da far cadere il potere di
rappresentanza dell'organo) sino a fine 1996, non più, invece, a partire da
gennaio 1997. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dunque, non si può
affermare che la Corte cantonale abbia riconosciuto all'opponente il
risarcimento di un danno invece che l'obbligo di storno di operazioni non
debitamente autorizzate. Peraltro, anche se così fosse, la determinazione della
base legale di un'obbligazione è di competenza del giudice, in virtù del
principio iura novit curia: omettendo di confrontarsi con tale principio,
indicando chiaramente la norma - di diritto costituzionale, federale o
cantonale - asseritamente disattesa, la ricorrente formula una censura
inammissibile. Quanto alle distinzioni dell'opponente fra storno delle
operazioni illecite e risarcimento dei danni, non è chiaro dove esse debbano
condurre; comunque, sono parimenti inammissibili in quanto fondate su fatti
(l'attuale locazione degli averi prelevati da C.________) non constatati nella
sentenza impugnata, dunque nuovi ed inammissibili.

5.2 La Corte cantonale ha stabilito che seri elementi tali da risvegliare
l'attenzione della banca, obbligandola dunque a disporre ulteriori
accertamenti, sussistevano già a partire da metà 1996; tuttavia, in ragione del
lacunoso controllo effettuato dalle beneficiarie economiche, il Tribunale di
appello ha accolto l'azione limitatamente ai prelievi effettuati dopo l'inizio
di gennaio 1997.

La ricorrente ritiene tale modo di procedere lesivo dell'art. 44 CO, non
potendosi fissare una riduzione in applicazione di criteri temporali, ma
dovendosi invece ridurre il risarcimento in proporzione alla colpa concomitante
della parte lesa. Peraltro, anche volendo ammettere la legittimità di una
riduzione fondata su criteri temporali, logicamente si sarebbe dovuta ammettere
l'esenzione della banca a partire da un determinato momento.

In primo luogo, richiamandosi all'art. 44 CO, la ricorrente si contraddice,
visto che poco prima aveva negato trattarsi di un caso di risarcimento del
danno. La Corte cantonale non ha specificato la base legale sulla quale ha
operato la riduzione. Il suo ragionamento è tuttavia chiaro: in ragione della
mancanza di controlli da parte del beneficiario economico, l'assenza di
accertamenti più incisivi da parte della banca può essere ancora tollerata (nel
senso di non essere fattore tale da far cadere il potere di rappresentanza
dell'organo) sino a fine 1996, non più, invece, a partire da gennaio 1997.

Logicamente ineccepibile è, allora, la conclusione che ne deriva, ossia di
liberare la banca sino a fine 1996. Da ultimo, la censura della mancata
considerazione dell'inattività degli ulteriori membri del consiglio di
fondazione, ancora riproposta in questa sede, non può che continuare ad essere
inammissibile (cfr. quanto esposto al consid. 4.2.2 in fine).

5.3 Infine la ricorrente contesta la decisione della Corte cantonale di
obbligarla a restituire indistintamente in franchi svizzeri gli importi
corrispondenti ai prelevamenti illeciti. Essa rammenta che numerosi prelievi
vennero effettuati da C.________ in altre valute e ritiene che l'opponente
avrebbe dovuto formulare in maniera corrispondente il petitum, chiedendo la
restituzione nella valuta del conto sui quali erano stati addebitati, pena la
reiezione dell'azione. Accogliendo il petitum formulato in termini errati, il
Tribunale di appello avrebbe dunque violato l'art. 84 CO.
5.3.1 Va premesso che quella relativa all'applicazione dell'art. 84 CO è una
questione giuridica e non fattuale, che il Tribunale federale può esaminare
liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1 LTF),
anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore,
purché la nuova argomentazione giuridica si fondi sugli accertamenti di fatto
della decisione impugnata (sentenza 4A_28/2007 del 30 maggio 2007 consid. 1.3,
non pubblicato in DTF 133 III 421; 130 III 28 consid. 4.4 pag. 34).

Ora, in concreto è incontestato che le parti sono legate da un rapporto di
natura contrattuale, la cui precisa natura giuridica è indifferente, posto che,
con l'apertura del conto, la banca si è impegnata a consegnare all'opponente
tutti o parte degli averi disponibili, secondo le modalità con lei pattuite
(DTF 132 III 449 consid. 2; sentenza 4C.315/2005 del 2 maggio 2006 consid. 3.2,
in RTiD 2007 I pag. 785). Nella circostanza è applicabile pertanto l'art. 84 CO
(DTF 134 III 151 consid. 2.2; sentenza 4C.191/2004 del 7 settembre 2004 consid.
6, in SJ 2005 I pag. 174), in virtù del quale i debiti pecuniari debbono essere
pagati nella moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è
stato contratto in una valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di
condannare al pagamento in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4);
l'eventuale menzione del debito anche in valuta svizzera ha unicamente finalità
esecutive e non modifica la soluzione del diritto materiale (sentenza citata
consid. 2.4 e 2.5; DTF 71 III 100 consid. 3 pag. 105).

5.3.2 Nel caso di specie, la questione della valuta non è stata sollevata
dinanzi all'istanza (unica) cantonale: dalla sentenza impugnata si evince
infatti che, pur avendo indicato negli allegati di causa i singoli prelievi
nella loro valuta originaria, l'opponente ha formulato la domanda
esclusivamente in franchi svizzeri e non risulta che la ricorrente abbia
sollevato obiezione alcuna. Ciò non le preclude tuttavia la possibilità di
avvalersi dell'art. 84 CO in questa sede: come già rilevato, il Tribunale
federale può senz'altro distanziarsi dalla tesi sostenuta dall'istanza
inferiore ed adottare un'argomentazione giuridica nuova e differente (art. 106
cpv. 1 LTF; cfr. supra consid. 2.1).

Né l'opponente - che ha avuto occasione di esprimersi compiutamente in sede di
risposta al ricorso in materia civile - ha espresso dubbi sull'ammissibilità di
questo procedere nell'ottica della buona fede, che va dunque presunta (art. 3
cpv. 1 CC). Nella misura in cui tenta di avversare la censura relativa alla
violazione dell'art. 84 CO adducendo che si fonda su un fatto nuovo e quindi
inammissibile ex art. 99 LTF, essa dimentica di aver lei stessa indicato
compiutamente in petizione i singoli prelievi nella loro valuta originaria, ciò
che esclude di poter considerare l'allegazione di questa circostanza quale
fatto nuovo. Per il resto, non sono state sollevate altre contestazioni sui
fatti, atte a privare il richiamo della ricorrente all'art. 84 CO della base
fattuale - ad esempio obiezioni riguardo all'identità fra il prelevamento da
stornare menzionato nel dispositivo della sentenza impugnata e l'operazione
indicata con precisione dalla ricorrente.

5.4 Nella misura in cui condanna la ricorrente al pagamento in franchi svizzeri
anche di quella somma indebitamente prelevata da conti in valuta estera, la
sentenza impugnata viola pertanto il diritto federale e va annullata.

Dato che la ricorrente - pur senza presentare la somma dell'importo complessivo
in franchi svizzeri da dedurre dalla sentenza di condanna - indica con
precisione le operazioni viziate dall'errata (o mancata) applicazione dell'art.
84 CO, si può agevolmente calcolare l'importo da dedurre dall'ammontare globale
assegnato all'opponente dalla Corte cantonale, di complessivi fr. 889'683.90.

6.
In conclusione, il ricorso va accolto nella misura appena indicata.

Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e
vanno pertanto poste a carico dell'opponente in ragione di due terzi e a carico
della ricorrente per un terzo. L'opponente rifonderà inoltre alla ricorrente
ripetibili ridotte per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e ripetibili della sede
cantonale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza emanata il 10
aprile 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è
annullata e modificata come segue:
1. La petizione 9 maggio 2001 è parzialmente accolta e di conseguenza
A.________SA, è condannata a versare alla fondazione B.________, l'importo
complessivo di fr. 536'294.25 oltre interessi al 5 % dal 7 gennaio 1997 su fr.
15'000.--, dal 19 febbraio 1997 su fr. 12'465.--, dal 26 febbraio 1997 su fr.
40'000.--, dal 25 marzo 1997 su fr. 25'000.--, dal 3 aprile 1997 su fr.
25'000.--, dal 16 maggio 1997 su fr. 10'000.--, dal 9 luglio 1997 su fr.
18'607.50, dal 10 luglio 1997 su fr. 5'001.--, dal 14 luglio 1997 su fr.
88'658.50, dal 16 luglio 1997 su fr. 12'451.25, dal 30 luglio 1997 su fr.
12'467.50.--, dal 29 agosto 1997 su fr. 20'000.--, dal 24 novembre 1997 su fr.
71'563.50, dal 27 novembre 1997 su fr. 25'000.--, dal 2 dicembre 1997 su fr.
35'000.--, dal 9 dicembre 1997 su fr. 12'500.--, dall'11 dicembre 1997 su fr.
27'000.--, dal 16 dicembre 1997 su fr. 36'000.--, dal 22 dicembre 1997 su fr.
28'000.-- e dal 14 gennaio 1998 su fr. 16'580.--.

2.
La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e ripetibili della sede
cantonale.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 18'000.-- sono poste per un terzo a carico della
ricorrente e per due terzi a carico dell'opponente, la quale rifonderà alla
ricorrente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 marzo 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi