Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.159/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_159/2008 /biz

Sentenza del 7 agosto 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, giudice presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
C.________,
D.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Matteo Rossi.

Oggetto
contratto di appalto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 14 febbraio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 16 febbraio 1995 la società semplice denominata Consorzio X.________,
costituita dai soci E.________ e A.________, ha stipulato un contratto di
appalto con il consorzio composto dalle società B.________SA, C.________ nonché
D.________ per l'esecuzione delle opere sanitarie nel complesso X.________. Il
prezzo è stato pattuito approssimativamente in fr. 1'054'149.70.
Si trattava in verità di un rapporto di subappalto. Committente principale era
la Y.________, la quale aveva sottoscritto un contratto d'impresa generale
chiavi in mano con il Consorzio X.________, che aveva subappaltato le singole
opere agli artigiani.

B.
Al termine dei lavori le ditte B.________SA, C.________ e D.________ hanno
emesso fatture per un totale di fr. 1'592'734.70, approvate dalla direzione dei
lavori limitatamente a fr. 1'313'663.85.

Non essendo possibile addivenire a un accordo bonale in merito al pagamento
della differenza tra la mercede esposta nell'offerta e l'importo fatturato, il
31 agosto 1999 le citate ditte hanno promosso davanti alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord una causa civile tendente alla condanna in
solido di A.________ e E.________ al pagamento di fr. 302'222.35, oltre
interessi. Esse hanno inoltre chiesto il rigetto dell'opposizione dichiarata da
E.________ al precetto esecutivo n. 674091 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano
limitatamente a fr. 298'000.--. Con sentenza del 13 dicembre 2006 la giudice
adita ha accolto entrambe le domande.

Il successivo appello dei soccombenti è stato respinto il 14 febbraio 2008
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

C.
Insorto dinanzi al Tribunale federale con atto intitolato "Ricorso per riforma
in materia civile", l'ing. A.________ postula la modifica della sentenza
cantonale nel senso dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, della
reiezione integrale della petizione.
Nella risposta del 26 maggio 2008 le ditte B.________SA, C.________ e
D.________ propongono di respingere il ricorso, mentre la Corte cantonale ha
rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso in materia civile (e non
"ricorso per riforma in materia civile") risulta ricevibile.

1.2 In particolare il ricorrente è legittimato ad insorgere da solo dinanzi al
Tribunale federale.

Dall'art. 544 CO discende infatti che, quando promuovono una causa giudiziaria,
i soci della società semplice - proprietari in comune dei beni e dei crediti
della società - devono procedere congiuntamente, in litisconsorzio necessario
(SJ 1997 pag. 396, 4C.190/1996 consid. 3; Fellmann/Müller in: Berner Kommentar,
2006, n. 627 ad art . 530 CO). Quando invece vengono convenuti in giudizio
nell'ambito di una causa di carattere pecuniario, come in concreto, essi
rispondono in solido (art. 544 cpv. 3 CO; SJ 1997 pag. 396, 4C.190/1996 consid.
3a) e formano pertanto, se del caso, un litisconsorzio facoltativo (Fellmann/
Müller, op. cit., n. 628 ad art. 530 CO), di modo che ciascuno di loro è libero
di decidere se impugnare o no la decisione di condanna pronunciata nei suoi
confronti (cfr. anche Cristina von Holzen, Die Streitgenossenschaft im
schweizerischen Zivilprozess, 2006, pag. 254-255).

2.
Nel proprio allegato il ricorrente si prevale della violazione del diritto
federale e dell'accertamento errato dei fatti (art. 95 lett. a e art. 97 cpv. 1
LTF).

2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve
contenere le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si
fondano. Occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato violi il
diritto federale. La motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio,
in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è
impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Le esigenze di motivazione sono più
severe quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni del diritto cantonale: il Tribunale federale esamina simili
censure soltanto se il ricorrente le solleva e motiva (art. 106 cpv. 2 LTF) in
modo analogo a quanto l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG imponeva per il ricorso di
diritto pubblico (DTF 133 III 638 consid. 2).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda invece il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se questo è stato svolto
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di
esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute
queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario
(DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua volta una
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1 pag. 39). La relativa censura deve pertanto ossequiare i requisiti di
motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Come già sotto l'egida dell'art. 90
cpv. 1 lit. b OG, il ricorrente che lamenta una violazione del divieto
dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti che
ne deriva non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale,
bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che
la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente
insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 133 IV 286 consid. 1.4;
130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).

3.
La controversia verte sul diritto delle appaltatrici (opponenti) alla
remunerazione per l'esecuzione delle opere supplementari.

3.1 Dopo una breve introduzione in diritto sulla mercede calcolata a corpo
(art. 373 CO) oppure secondo il valore del lavoro (art. 374 CO), nella sentenza
impugnata la Corte cantonale ha esposto il contenuto del contratto di appalto
stipulato dalle parti, giusta il quale le quantità indicate nel preventivo
erano "approssimative e senza impegno" e i prezzi unitari erano da "applicare
alle quantità effettivamente eseguite". L'accordo prevedeva inoltre che le
prestazioni non previste nel modulo d'offerta avrebbero dovuto venir pattuite
"in forma scritta prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, pena il non
riconoscimento in sede di liquidazione" e che le opere a regia avrebbero potuto
venir ordinate soltanto dalla direzione dei lavori, la quale avrebbe poi
firmato per approvazione i bollettini allestiti giornalmente entro un termine
di ventiquattro ore.

3.2 La Corte ticinese ha quindi accertato come, in realtà, durante i lavori le
cose siano andate diversamente. I committenti hanno effettivamente richiesto
l'esecuzione di opere supplementari, riconosciute e accettate senza riserve
dalla direzione dei lavori, ma senza che vi sia stato accordo sui costi; i
bollettini dei lavori a regia non sono inoltre stati consegnati entro i termini
previsti dal contratto, bensì raggruppati periodicamente. Ciononostante - hanno
precisato i giudici ticinesi - le fatture, con i relativi bollettini, sono
sempre state verificate e approvate dalla direzione dei lavori, se del caso con
delle modifiche, e in parte sono anche state pagate senza obiezioni. Da tale
sistematica e comune deroga alle formalità pattuite, di fatto mai applicate, la
Corte cantonale ha dedotto una modifica consensuale del contratto, con il
commento che, prevalersi delle regole contrattuali "quando fa comodo", dopo
avere accettato un modo di procedere diverso senza protestare, è comportamento
contrario al principio della buona fede.

3.3 Da ultimo l'autorità ticinese si è chinata sul calcolo della mercede per i
lavori supplementari. La perizia giudiziaria, secondo la quale gli importi
esposti dalle opponenti sono "difficilmente giustificabili", non è stata
considerata determinante perché il perito ha eseguito solo un "calcolo su base
parametrica", senza verificare i bollettini. Determinante è invece stata
giudicata la verifica di quantitativi e prezzi fatta dalla direzione dei lavori
"in loco" e confermata in causa. Donde la conferma della decisione di primo
grado di accogliere la petizione.

4.
Dinanzi al Tribunale federale, con la sua prima censura il ricorrente afferma
che le formalità previste dal contratto per il riconoscimento dei lavori
supplementari e a regia erano chiare e che di conseguenza, omettendo di
ossequiarle, le opponenti avrebbero rinunciato consapevolmente alla mercede per
tali opere. A suo parere la sentenza impugnata lede pertanto gli art. 97 e 363
segg. CO e conduce a un risultato particolarmente iniquo, poiché il ritardo
nella fatturazione delle opere supplementari ha impedito al consorzio
subappaltante di ribaltarne i costi sulla committente principale Y.________.

4.1 A prescindere dalla pertinenza delle norme invocate, quest'argomentazione
passa accanto alla motivazione del giudizio impugnato, il quale, come detto al
consid. 3.2, è imperniato sulla modifica per atti concludenti delle condizioni
contrattuali concernenti l'esecuzione delle opere supplementari a regia. II
ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi criticamente con questa motivazione,
asseverando e dimostrando il carattere arbitrario dell'accertamento dei fatti
che ha condotto i giudici cantonali ad ammettere la modifica del contratto per
atti concludenti oppure contestando le conseguenze giuridiche che sono state
tratte da quei fatti. Nel proprio allegato il ricorrente si limita invece a
insistere sulla violazione degli accordi scritti iniziali da parte delle
opponenti, dimenticando le considerazioni dei giudici ticinesi.

Su questo punto il ricorso risulta pertanto inammissibile siccome motivato in
modo carente (cfr. quanto esposto al consid. 2).

4.2 Quanto all'impossibilità di rivalersi sulla Y.________, basti ricordare che
i rapporti contrattuali con la committente principale - sui quali la sentenza
impugnata è peraltro priva di qualsiasi accertamento - sono estranei alla
presente procedura, che ha per oggetto esclusivamente il contratto di appalto
(o subappalto) stipulato dalle parti in causa.

5.
In secondo luogo il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato
gli art. 1 e 363 segg. CO anche nell'ambito della determinazione dell'ammontare
della mercede; vi aggiunge l'art. 8 CC che, a suo dire, costituisce "uno
standard minimo federale per l'apprezzamento di una prova, che mai può essere
arbitrario". Egli sostiene che le opponenti non avrebbero fatto fronte
all'onere di giustificare le loro pretese e, riferendosi alla DTF 113 Il 513,
che i giudici ticinesi avrebbero dovuto esercitare il loro libero apprezzamento
in materia di prove tenendo conto sia della perizia giudiziaria sia del fatto
che "un asserito contestato riconoscimento dei rapporti a regia" non impedisce
al committente di contestare la mercede dovuta.

5.1 L'argomentazione ricorsuale misconosce la portata della norma richiamata.
L'art. 8 CC regola, tra l'altro, l'onere della prova, nel senso che definisce
quale parte debba sopportare le conseguenze qualora un fatto non sia provato.
La questione non si pone più se, come nel caso in esame, il giudice accerta un
fatto per mezzo dell'apprezzamento delle prove: contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, l'art. 8 CC non prescrive affatto come il giudice
cantonale debba apprezzare le prove e accertare i fatti (DTF 130 III 591
consid. 5.4 pag. 601 seg. con rinvii).

Nulla muta il richiamo alla DTF 113 II 513. In questa sentenza non viene detto
nulla di diverso quanto alla portata dell'art. 8 CC. Vi si legge effettivamente
che in forza degli art. 373 cpv. 2 e 374 CO - e non dell'art. 8 CC - il giudice
deve fare uso del suo prudente criterio (DTF citata consid. 5b pag. 521). Ma in
quell'occasione il Tribunale federale - che poteva apprezzare liberamente le
prove perché statuiva su azione diretta - aveva esaminato il diritto
dell'appaltatore di aumentare i prezzi unitari a dipendenza di circostanze
straordinarie (cfr. art. 373 cpv. 2 CO), non doveva stabilire la mercede dovuta
per opere supplementari eseguite a regia.

5.2 Detto questo, si deve constatare che ancora una volta il ricorrente muove
censure solo appellatorie contro i fatti e si confronta a malapena con le
motivazioni della sentenza impugnata: egli invoca genericamente la perizia
giudiziaria senza nemmeno considerare le ragioni per le quali i giudici
ticinesi se ne sono scostati (il carattere teorico della verifica eseguita dal
perito), e agli accertamenti concernenti le verifiche puntuali della direzione
dei lavori, suffragati da deposizioni testimoniali precise, oppone una
contestazione altrettanto generica, scevra da qualsiasi riferimento agli atti
istruttori.

5.3 Ne viene che i fatti accertati dalla Corte cantonale non possono essere
rivisti e che il diritto federale, tenuto conto di tali fatti, è stato
applicato correttamente. Avendo le parti pattuito che le quantità esposte nel
preventivo erano "approssimative" e che i prezzi unitari erano da applicare
"alle quantità effettivamente eseguite", la mercede è stata infatti determinata
secondo il valore del lavoro, così come vuole l'art. 374 CO.

6.
Infine, il ricorrente contesta di avere contravvenuto alle regole della buona
fede richiamandosi alle pattuizioni iniziali, e adduce una violazione dell'art.
2 CC.

Anche questa censura non è formulata in maniera ammissibile: essa poggia
infatti ancora una volta sulla "disciplina del contratto", che le opponenti non
avrebbero rispettato, senza considerare i cambiamenti intervenuti per atti
concludenti, accertati in modo vincolante dai giudici ticinesi.

7.
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è
ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà agli opponenti fr. 7'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore degli opponenti e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 agosto 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi