Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.114/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_114/2008 /biz

Sentenza del 15 luglio 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Marazzi,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Massimiliano Schiavi,

contro

B.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi.

Oggetto
contratto di mandato; responsabilità della banca,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 25 gennaio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con petizione 17 novembre 2004 A.________ ha convenuto la banca B.________SA
avanti al Pretore del Distretto di Lugano onde ottenere il pagamento di fr.
108'075.35, oltre interessi al 5 % dal 23 luglio 2003. A fondamento della sua
pretesa ha posto la responsabilità della banca - richiamandosi alternativamente
all'art. 55 cpv. 2 CC o all'art. 55 cpv. 1 CO - per l'agire dell'allora
vice-direttore dell'agenzia di Agno, C.________: questi avrebbe proposto ad
A.________, asseritamente titolare di una relazione bancaria presso
quell'agenzia, di finanziare una terza persona mediante la concessione di
mutui, facendo capo lui stesso ad un credito lombard concessogli da B.________.
La mancata restituzione integrale della somma mutuata avrebbe causato uno
scoperto pari all'importo dedotto in causa. Con sentenza 20 novembre 2007 il
Pretore ha respinto la petizione.

L'impugnativa interposta dal soccombente contro questa pronunzia è stata
respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il
25 gennaio 2008.

2.
Lamentando, in sintesi, un formalismo eccessivo "sconfinante nell'arbitrio", il
3 marzo 2008 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso
in materia civile teso all'annullamento del giudizio d'appello.

Invitata a determinarsi, B.________SA ha chiesto l'integrale reiezione del
gravame, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni.

3.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

4.
Siccome interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il gravame
rispetta le menzionate esigenze formali.

5.
Merita un esame più attento, invece, il requisito di una motivazione
sufficiente del ricorso.

5.1 Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto
impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). A tal fine, il ricorrente deve
confrontarsi, almeno brevemente, con i considerandi della decisione impugnata.
Se l'atto di ricorso soddisfa queste esigenze minime di motivazione, il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF),
altrimenti il rimedio deve venir dichiarato inammissibile (cfr. sentenza del 19
maggio 2008 nella causa 1C_380/2007 consid. 2.1, destinata a pubblicazione).

Le esigenze di motivazione sono più severe quando viene fatta valere una
violazione di diritti fondamentali. In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF,
il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali
soltanto se tale censura è stata espressamente invocata e motivata dal
ricorrente. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, le cui
esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio
dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve
contenere i fatti essenziali ed esporre in modo conciso in qual modo la
decisione impugnata abbia leso quali diritti fondamentali rispettivamente quali
principi giuridici (DTF 133 III 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag.
254). Il Tribunale federale si limita ad esaminare censure chiare e
dettagliate; censure a carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 133 III
589 consid. 2 pag. 591 seg.). Con esemplificativo riferimento alla censura
d'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od
un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile. Non basta, in
particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata
adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 446 consid. 3.2 non pubblicato;
130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b).

5.2 In concreto, il ricorrente lamenta che le autorità cantonali hanno fondato
le loro decisioni sulle false dichiarazioni di C.________ avanti al Pretore, e
non su quelle veritiere di cui alla ritrattazione rilasciata in seguito dallo
stesso C.________ avanti alla Procuratrice Pubblica. Il fatto che il giudice di
prima istanza abbia ignorato queste ultime dichiarazioni poiché il legale del
ricorrente avrebbe omesso di formulare istanza di restituzione in intero, con
contestuale richiesta di accludere il verbale in questione agli atti, ma si sia
invece limitato a trasmettere lo stesso verbale chiedendo la riattivazione
della procedura, rappresenta a suo dire un formalismo eccessivo.
5.2.1 Ora, in prima istanza il Pretore aveva respinto la petizione per due
motivi: in primo luogo, l'operazione - non proposta da C.________ - sarebbe
stata discussa direttamente dai due interessati, e comunque non nei locali
della banca, di modo che il vice-direttore dell'agenzia di Agno non avrebbe
agito nell'ambito della sua attività alle dipendenze della banca; in secondo
luogo, poi, non il ricorrente, bensì la moglie di lui sarebbe titolare della
relazione sulla quale è stata appoggiata la concessione del credito lombard.
Ella sarebbe pertanto la contraente di B.________. Al ricorrente farebbe di
conseguenza difetto la legittimazione attiva.

Con la sentenza qui impugnata, la Corte cantonale ha respinto il gravame
essenzialmente perché il ricorrente, in urto alla giurisprudenza cantonale,
avrebbe omesso di discutere la seconda argomentazione pretorile.
Abbondanzialmente, i giudici cantonali hanno rilevato come il ricorrente abbia
versato agli atti il secondo verbale d'interrogatorio penale 18 maggio 2006 di
C.________ - sul quale poggia la discussione dell'accertamento dei fatti da
parte del Pretore - in modo irrito, in particolare omettendo di proporre
contestualmente domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 138 CPC/
TI.
5.2.2 Come già il Pretore, anche il Tribunale d'appello ha dunque fondato il
proprio giudizio su due argomentazioni indipendenti l'una dall'altra, ognuna
delle quali sufficiente a giustificare l'esito dell'appello cantonale.

In questi casi, la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 42 cpv. 2 LTF
ha precisato che incombe al ricorrente dimostrare che ciascuna delle due
motivazioni sia contraria al diritto, pena l'inammissibilità del gravame (DTF
133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).

Nel proprio gravame, il ricorrente discute unicamente la seconda argomentazione
cantonale, relativa alla mancata considerazione del secondo verbale
d'interrogatorio penale di C.________. Non si china, invece, sulla prima
argomentazione, incentrata sulla mancata discussione, in sede di appello, della
carenza di legittimazione attiva ritenuta dal primo giudice: fondata sul
diritto di procedura cantonale (art. 309 CPC/TI), l'omissione rimproverata al
ricorrente dai giudici d'appello avrebbe dovuto fare l'oggetto di una
discussione nella prospettiva della violazione di un diritto fondamentale (DTF
133 III 462 consid. 2.3 pag. 466) e rispettosa delle esigenze di motivazione
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. quanto già esposto al consid. 5.1). Ma di
ciò non vi è traccia.
5.2.3 Ciò basta per dichiarare integralmente inammissibile il ricorso.

È appena il caso di rilevare che la critica ricorsuale alla seconda
argomentazione della Corte cantonale, relativa ad un presunto eccessivo
formalismo, sarebbe comunque inammissibile per manifesta insufficienza di
motivazione: manca (già) il richiamo del diritto fondamentale che si considera
leso, ovvero il formalismo eccessivo quale componente del diniego di giustizia,
vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 seg.;
sentenza dell' 8 maggio 2006 nella causa 1P.850/2005, consid. 4.1, pubblicata
in Pra 2007 n. 22 pag. 125); il cenno all'arbitrio - oltre che errato - è
assolutamente privo di motivazione; infine, fa difetto una benché minima
discussione dell'argomentazione dell'istanza inferiore.

6.
Da quanto esposto discende l'integrale inammissibilità del ricorso.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 luglio 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi