Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.101/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_101/2008 /biz

Sentenza del 4 agosto 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,

contro

Garage B.________,
Garage C.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Luca Taddei.

Oggetto
Legge sui cartelli,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 22 gennaio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
In forza di una convenzione sottoscritta con lo Stato del Cantone Ticino,
l'associazione A.________ garantisce il soccorso stradale sul tratto
Chiasso-Airolo dell'autostrada N2, sulla strada nazionale del Passo del San
Gottardo e, parzialmente, nella parte ticinese della galleria del San Gottardo.

A questo fine organizza un servizio di picchetto permanente collegato con la
centrale di allarme della Polizia stradale, in grado di poter intervenire nel
tempo massimo di 30 minuti. Non avendo strutture proprie, A.________ adempie
questo compito per il tramite dei suoi soci attivi, con i quali sottoscrive
singolarmente delle convenzioni d'intervento.

B.
Nel dicembre 2001 A.________ ha preannunciato a tutte le ditte del servizio
soccorso stradale - fra cui anche Garage B.________ e Garage C.________ - la
disdetta degli accordi stipulati con loro, informandole ch'esse avrebbero
potuto successivamente venir riammesse nel servizio di soccorso sulla base di
una nuova convenzione, a condizione di soddisfare i nuovi requisiti e di
accettare senza deroghe le nuove condizioni. La disdetta formale è stata
notificata il 17 dicembre 2001.
B.a Il testo della nuova convenzione destinata ai soccorritori stradali è stato
sottoposto da A.________ alla Commissione della concorrenza (COMCO).

Il 14 novembre 2002 il Segretariato della COMCO ha espresso il proprio parere,
chinandosi in particolare su due aspetti suscettibili di interessare la
concorrenza: la delimitazione di sei zone territoriali d'intervento, con la
conseguente ripartizione del lavoro tra i soccorritori all'interno di esse, e
il divieto fatto agli aderenti di collaborare con altre organizzazioni che non
abbiano stipulato accordi con A.________ o di assumere ordini da loro. Il
Segretariato della COMCO è giunto alla conclusione che, tenuto conto della
continuità e dell'efficacia che il servizio di soccorso stradale deve
garantire, il primo aspetto esorbita dal campo d'applicazione della Legge
federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995
(Legge sui cartelli, LCart: RS 251), mentre il secondo, nella misura in cui
impedisce ai membri A.________ di collaborare con altre organizzazioni anche
quando non sono di picchetto, sottostà alla normativa federale e intralcia
notevolmente la concorrenza: se non sussistessero motivi di efficacia economica
- circostanza che il Segretariato non ha potuto verificare - questa limitazione
sarebbe da considerarsi illecita.

C.
L'attuale vertenza trae origine dal rifiuto delle domande di riammissione
presentate da Garage B.________ e Garage C.________ nel 2002.
II 23 giugno 2003 queste due società si sono rivolte direttamente al Tribunale
d'appello del Cantone Ticino chiedendo che venisse dichiarata la loro
riammissione quali soccorritori nell'ambito della convenzione 10 luglio 2002
relativa al soccorso stradale A.________. Esse hanno fondato l'azione sul
diritto delle associazioni, adducendo irregolarità nell'adozione della nuova
regolamentazione, nonché sulla LCart, avendo a loro dire A.________ limitato
illecitamente la concorrenza e creato un dominio di mercato.
Con sentenza del 22 gennaio 2008 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha
accolto parzialmente la petizione e dichiarato "nulle poiché illecite" le
clausole n. 1 penultimo capoverso e n. 2 lett. b primo capoverso della
convenzione 10 luglio 2002, le quali, come detto, proibiscono ai membri del
soccorso stradale di fare concorrenza collaborando con o assumendo ordini da
altre organizzazioni che non abbiano preso accordi con A.________.

D.
Insorta il 23 febbraio 2008 dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in
materia civile fondato sulla violazione del diritto federale e sull'erronea
valutazione delle tavole processuali, A.________ postula la modifica della
sentenza cantonale nel senso della reiezione della petizione.

Nella risposta del 28 aprile 2008 Garage B.________ e Garage C.________ hanno
proposto di respingere il ricorso, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a
presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di cognizione
sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29
cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile concernente un'azione per limitazione della
concorrenza giusta l'art. 12 LCart, il ricorso risulta ricevibile a prescindere
dal valore litigioso, in applicazione dell'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF, giacché
l'art. 14 LCart impone ai Cantoni di designare un tribunale competente come
istanza unica per le azioni civili.

Divengono quindi senza importanza gli argomenti della ricorrente - peraltro non
adeguatamente motivati (cfr. DTF 133 III 439 consid. 2.2.2.1 pag. 442) -
secondo i quali il valore litigioso supererebbe fr. 30'000.-- e la controversia
riguarderebbe comunque una questione di diritto d'importanza fondamentale.

2.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente si prevale della violazione della
LCart, ossia del diritto federale, e critica la valutazione delle prove e
l'accertamento dei fatti. Pur essendo queste censure di per sé ammissibili
(art. 95 lett. a e art. 97 cpv. 1 LTF), il loro tenore impone le seguenti
precisazioni.

2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve
contenere le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si
fondano. Occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato violi il
diritto federale. La motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio,
in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è
impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Le esigenze di motivazione sono più
severe quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni del diritto cantonale: il Tribunale federale esamina simili
censure soltanto se il ricorrente le solleva e motiva (art. 106 cpv. 2 LTF) in
modo analogo a quanto l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG imponeva per il ricorso di
diritto pubblico (DTF 133 III 638 consid. 2).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda invece il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se questo è stato svolto
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di
esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute
queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario
(DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua volta una
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1 pag. 39). La relativa censura deve pertanto ossequiare i requisiti di
motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Come già sotto l'egida dell'art. 90
cpv. 1 lit. b OG, il ricorrente che lamenta una violazione del divieto
dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti che
ne deriva non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale,
bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che
la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente
insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 133 IV 286 consid. 1.4;
130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).

2.3 In concreto la ricorrente disattende ripetutamente questi principi, come
esposto qui di seguito.

3.
La sentenza impugnata può essere divisa in tre parti: nella prima è stato
inquadrato il tema della lite (3.1); nella seconda sono stati esaminati nel
dettaglio gli argomenti sollevati dalle società attrici (3.2) e nella terza
sono stati definiti i limiti del dispositivo (3.3).

3.1 Il Tribunale d'appello ha innanzitutto premesso che, non potendo esaminare
come istanza unica l'applicazione del diritto sulle associazioni, esso avrebbe
giudicato la causa sulla sola base della legislazione sui cartelli.
A questo proposito, è stato preliminarmente ricordato il contenuto del parere
allestito dal Segretariato della COMCO il 14 novembre 2002 - di cui già si è
detto al consid. B.b - con la precisazione ch'esso non ha comunque carattere
vincolante per il giudice civile.

La Corte cantonale ha quindi specificato che l'attuale controversia verte sulla
convenzione del 2002. Agli atti figura invero anche una versione del 2004, la
quale segue le raccomandazioni del Segretariato della COMCO e non prevede più
il divieto per i soci di prestare soccorso stradale anche per conto di terzi.
Quest'ultimo documento, non firmato e mai menzionato negli allegati di causa, è
però stato ritenuto dai giudici ticinesi "irrilevante" nella presente vertenza;
tanto più che il teste D.________ ha riferito di conoscerne l'esistenza ma di
non sapere se l'atto sia in vigore e che il teste E.________ ha detto che
l'unico regolamento A.________ è quello del 2002.

3.2 Venendo all'esame degli argomenti sollevati dalle due società a cui è stata
negata la riammissione fra i soccorritori stradali A.________, l'autorità
ticinese ha in primo luogo stabilito che quest'associazione non domina il
mercato nel senso degli art. 7 e art. 4 cpv. 2 LCart e che la riorganizzazione
del suo servizio d'intervento stradale, in quanto tale non contestata, risponde
a esigenze d'efficienza ed economicità.

Il litigio si riduce pertanto all'esame della legittimità, sotto il profilo
dell'art. 5 cpv. 1 LCart, delle clausole n. 1 penultimo capoverso e n. 2 lett.
b primo capoverso della convenzione 10 luglio 2002, che vietano ai firmatari di
prestare soccorso stradale per conto o su richiesta di altri enti. A mente dei
giudici cantonali tale limitazione, nella misura in cui va al di là
dell'obbligo di rispettare gli impegni presi con A.________, segnatamente la
prontezza d'intervento durante il servizio di picchetto, intralcia notevolmente
la concorrenza. Non essendosi l'associazione prevalsa di motivi di efficienza
economica (art. 5 cpv. 2 LCart) le due clausole in discussione sono state
giudicate illecite e nulle ex tunc.

3.3 La Corte cantonale si è infine chinata sul dispositivo, ricordando che
l'art. 12 cpv. 1 lett. a LCart limita l'intervento del giudice alla
soppressione o cessazione dell'ostacolo della concorrenza, ma che l'art. 13
LCart gli permette anche di ordinare, su richiesta, che un contratto sia in
tutto o in parte nullo (lett. a) oppure di obbligare il responsabile della
limitazione a concludere contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali
del settore economico (lett. b).
Ora, con la petizione le due società hanno chiesto di essere ammesse quali
soccorritori nell'ambito della convenzione A.________ del 10 luglio 2002,
domanda che, a mente dell'autorità cantonale, potrebbe corrispondere a quanto
prevede l'art. 13 lett. b LCart. Tuttavia, siccome la riorganizzazione del
soccorso stradale stabilita dall'associazione è di per sé giustificata da
ragioni oggettive e il principio di proporzionalità impone sempre di scegliere
la soluzione meno incisiva, i giudici ticinesi hanno reputato sufficiente
dichiarare nulle le due clausole controverse, in conformità con l'art. 13 lett.
a LCart, osservando che la nullità può comunque essere accertata d'ufficio.

4.
La ricorrente dichiara di "condividere" buona parte della motivazione della
pronunzia cantonale. Le sue doglianze riguardano principalmente la versione
determinante della convenzione. A suo modo di vedere, la decisione della Corte
cantonale di considerare unicamente quella del 2002 è "palesemente errata" e
procede da una valutazione "parziale" delle prove. A sostegno di questa sua
tesi riproduce stralci di testimonianze e alcuni passaggi degli scritti di
causa, dai quali secondo lei risulta che anche le parti hanno sempre dato per
scontata l'applicazione della convenzione nella versione riveduta del 2004.

4.1 Ora, è vero che nelle proprie conclusioni davanti all'autorità cantonale la
ricorrente aveva scritto che "la convenzione attualmente in vigore rispetta i
canoni dettati dalla Comco" e si riferiva quindi a una versione aggiornata. Per
contro, le opponenti non avevano affatto riconosciuto la validità e la vigenza
della convenzione del 2004: nel passaggio della replica (non duplica) citato
nel ricorso esse avevano soltanto accennato alle condizioni imposte dalla
COMCO, senza menzionare la nuova convenzione. Quanto ai testimoni, la
ricorrente invoca deposizioni in parte diverse, che non smentiscono tuttavia in
modo manifesto quelle assai chiare considerate dai giudici ticinesi (D.________
e E.________).

4.2 In definitiva, la ricorrente contrappone semplicemente la propria
valutazione delle prove e la propria versione dei fatti alla motivazione della
sentenza cantonale, come se si trovasse davanti a un'istanza di appello.
Trattandosi di una censura rivolta contro l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, la ricorrente avrebbe invece dovuto motivare e
dimostrare l'arbitrio nelle forme appropriate, già descritte al consid. 2.2.

La medesima lacuna è riscontrabile laddove la ricorrente sembra invocare la
lesione dell'art. 170 cpv. 2 CPC/TI. La norma - per la quale, fatte salve
risultanze di causa diverse, sono presunti ammessi i fatti non contestati
chiaramente - appartiene al diritto processuale ticinese e potrebbe pertanto
essere invocata soltanto nell'ottica del divieto d'arbitrio o della violazione
di un altro diritto costituzionale (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 462
consid. 2.3 pag. 466). Anche su questo punto l'atto di ricorso non soddisfa
quindi le esigenze di motivazione poste dalla legge.

4.3 In quanto rivolto contro la decisione dei giudici ticinesi di esaminare la
controversia sulla base della convenzione 2002, il gravame si avvera pertanto
inammissibile per carente motivazione.

5.
Le argomentazioni dell'autorità cantonale concernenti l'illiceità - fondata
sull'art. 5 cpv. 1 LCart - delle clausole n. 1 penultimo capoverso e n. 2 lett.
b primo capoverso della convenzione 10 luglio 2002, che vietano ai firmatari di
prestare soccorso stradale per conto o su richiesta di altri enti, non sono
contestate. La ricorrente insorge, "a titolo abbondanziale", soltanto contro la
parte finale della decisione impugnata. A suo dire i giudici ticinesi avrebbero
violato l'art. 13 LCart pronunciando d'ufficio ciò che potevano fare solo su
richiesta di una parte e avrebbero confuso l'azione positiva proposta dalle
società opponenti con l'azione di accertamento della nullità.

5.1 In forza dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LCart chi è limitato illecitamente
nella concorrenza può proporre l'azione di soppressione o di limitazione
dell'ostacolo. L'art. 13 LCart precisa che quest'azione permette al giudice di
ordinare, in particolare, che i contratti siano interamente o parzialmente
nulli (lett. a) oppure che il responsabile debba concludere contratti conformi
al mercato e alle condizioni usuali del settore economico (lett. b).

5.2 Contrariamente a quanto asserito nel gravame, la Corte cantonale non ha
affatto confuso queste due possibilità; ha constatato che le opponenti
parrebbero avere optato per l'azione dell'art. 13 lett. b LCart (obbligo di
contrarre) ma, considerata l'impossibilità di accoglierla e tenuto conto del
criterio della proporzionalità, ha accertato la nullità dei patti in conformità
con l'art. 13 lett. a LCart.

La questione di sapere se i giudici cantonali potessero adottare questa
soluzione d'ufficio, in assenza della "richiesta dell'attore" prescritta dal
testo della norma, non si pone. È vero che le opponenti non hanno formulato una
domanda di causa specifica tendente all'annullamento delle clausole illecite
dell'accordo. Il considerando n. 4 della sentenza impugnata accerta tuttavia
che nella petizione esse hanno allegato la nullità del regolamento A.________,
dalla quale hanno dedotto il loro diritto di essere reintegrate
nell'organizzazione del soccorso. Tale tesi traspare in effetti in tutti i loro
scritti ed è ribadita in modo chiaro nei capitoli n. 15 e 16 delle conclusioni,
dove hanno richiamato le possibilità offerte dall'art. 13 LCart e hanno chiesto
esplicitamente al giudice di dichiarare la nullità del regolamento del soccorso
stradale 2002 o quantomeno di parte di esso. In queste circostanze si deve
concludere che la sentenza impugnata rispetta il diritto federale, perché la
condizione della "richiesta dell'attore" posta dall'art. 13 LCart è adempiuta.
In assenza di censure specifiche, il Tribunale federale non può invece
esaminare la regolarità della domanda di annullamento sotto il profilo della
procedura civile ticinese (cfr. quanto esposto ai consid. 2.1 e 4.2).

6.
La censura ricorsuale finale mossa contro il giudizio su spese e ripetibili,
assolutamente priva dell'indicazione delle norme che si pretendono violate,
risulta anch'essa inammissibile per carente motivazione. La questione è retta
dal diritto processuale cantonale, per cui sulla ricorrente incombeva un onere
di motivazione accresciuto (cfr. quanto esposto ai consid. 2.1 e 4.2).

7.
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è
ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà agli opponenti fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 agosto 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi