Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.843/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_843/2008

Sentenza del 15 dicembre 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Aubry Girardin,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,

ricorrente, patrocinato dal lic. iur Dario Quirici,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 22
ottobre 2008 dal Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 29 novembre 2006 A.________, sedicente cittadino marocchino privo di
documenti di legittimazione, è stato condannato alla pena di 6 mesi di
detenzione. Dopo aver chiesto vanamente inizio dicembre 2006 all'Ambasciata del
Regno del Marocco un lasciapassare per l'interessato, l'Ufficio federale della
migrazione ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera
fino al 14 febbraio 2017; la decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
Malgrado l'emanazione del citato provvedimento, A.________ è però entrato più
volte illegalmente nel nostro Paese ove ha continuato a delinquere, venendo
altresì condannato a più riprese (decreti d'accusa del 1° marzo 2007, 11
ottobre 2007, 8 aprile 2008 e 28 maggio 2008).

B.
Il 29 luglio 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino ha disposto la carcerazione in vista di
rinvio coatto di A.________ per la durata di tre mesi in base all'art. 76 cpv.
1 lett. b numeri 3 e 4 LStr (RS 142.20), subordinatamente per la durata di un
mese in applicazione dell'art. 78 LStr. La misura, attuata il giorno dopo, è
stata confermata dal Giudice delle misure coercitive con giudizio del 31 luglio
2008. Ritenendo giustificato il provvedimento giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b
numeri 3 e 4 LStr, questo non ha esaminato la fattispecie dal profilo dell'art.
78 LStr.
Il 12 agosto, 10 settembre e 15 ottobre 2008 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sollecitato l'Ufficio federale della migrazione per sapere
se nel frattempo A.________ fosse stato identificato oppure se fosse stato
rilasciato un documento di viaggio per il suo rimpatrio. Un interrogatorio
dello stesso previsto per il 15 ottobre 2008 non ha avuto luogo, dato che si è
rifiutato di presenziare.

C.
Il 17 ottobre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di
prorogare di ulteriori sei mesi la carcerazione di A.________. Il 21 ottobre
2008 l'interessato si è determinato in proposito e il 22 ottobre 2008 è stato
sentito in procedura orale dal Giudice delle misure coercitive il quale - lo
stesso giorno - ha confermato la proroga della carcerazione.

D.
Il 18 novembre 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la decisione del 22
ottobre 2008 sia annullata. Adduce, in sintesi, la violazione del principio
della proporzionalità e del suo diritto di essere sentito.
Chiamati ad esprimersi la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha postulato
la reiezione del gravame, mentre il Giudice delle misure coercitive si è
riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della decisione impugnata.
L'Ufficio federale della migrazione ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il presente gravame, rivolto contro una decisione di ultima istanza cantonale
concernente una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle
eccezioni di cui all'art. 83 LTF, è in linea di principio ricevibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF (cfr.
art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF). Risulta inoltre tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) ed è stato presentato da una persona legittimata ad agire (art. 89
cpv. 1 LTF).

2.
Il ricorrente sostiene che una proroga di sei mesi della carcerazione, decisa
unicamente al fine di permettere all'autorità di espletare pratiche
burocratiche, viola in modo troppo incisivo la propria libertà ed è quindi
lesiva del principio della proporzionalità. A suo avviso una proroga di tre
mesi, eventualmente rinnovabile, sarebbe stata sufficiente. Rimprovera poi
all'autorità inferiore di avere disatteso il suo diritto di ottenere un
giudizio motivato, in quanto si è limitata ad affermare che il provvedimento
litigioso ossequiava il principio della proporzionalità senza però spiegare
perché era stata decisa direttamente una proroga di sei mesi e non per un
periodo più breve.

3.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto
della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,
e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta
a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid.
3.2; 126 I 97 consid. 2b). Nel caso concreto l'autorità inferiore, riprodotti i
testi legali applicabili ed esposto sia quanto addebitato al ricorrente sia
quanto intrapreso dalle autorità e dopo avere valutato tutti gli elementi del
caso, è giunta alla conclusione che il provvedimento litigioso risultava legale
e adeguato. Nel gravame il ricorrente non sostiene di non essersi potuto
rendere conto della portata del giudizio impugnato: già per questo motivo, la
censura desunta dall'asserita carenza di motivazione del giudizio impugnato va
respinta.

4.
4.1 Ai sensi dell'art. 76 cpv. 3 seconda frase LStr, se particolari ostacoli si
oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, la carcerazione
secondo il capoverso 1 lettere a e b numeri 1 a 4 può essere prorogata, con il
consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, di 15 mesi al massimo o, se si
tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi al massimo. I passi necessari
per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione devono essere intrapresi
senza indugio (art. 76 cpv. 4 LStr). Conformemente alla giurisprudenza (cfr.
DTF 125 II 369 consid. 3a, 377 consid. 2a) è necessario che l'esecuzione del
rinvio sia momentaneamente impossibile (ad esempio in mancanza di documenti di
legittimazione) ma comunque prevedibile entro un termine ragionevole (cfr.
Andreas Zünd in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n.
1 all'art. 76). Inoltre l'ordine di carcerazione e l'esame della stessa devono
adempiere le esigenze (segnatamente formali) imposte dall'art. 80 LStr.

4.2 Come emerge dalla decisione impugnata il ricorrente, sedicente marocchino
privo di documenti d'identità e di mezzi di sostentamento, è arrivato in
Svizzera, ove non ha alcuna relazione stabile, al più tardi nel 2006 venendovi
condannato lo stesso anno ad una pena di 6 mesi di detenzione. In seguito,
malgrado fosse colpito da un divieto d'entrata valido fino nel 2017, egli è
tornato più volte illegalmente nel nostro Paese dove ha continuato a
delinquere, venendo più volte condannato. Sentito una prima volta il 31 luglio
2008 dal Giudice delle misure coercitive, egli ha affermato di aver mentito
riguardo alle sue vere generalità. Ha asserito di essere algerino, ma di aver
perso il suo passaporto, e di essere ora disposto a collaborare. Sennonché,
come constatato dall'autorità inferiore, egli è invece rimasto inattivo, non ha
intrapreso alcunché per procurarsi i documenti necessari alla sua partenza, ha
rifiutato di presenziare ad un interrogatorio indetto per il 15 ottobre 2008
ed, infine, ha espressamente dichiarato, nel corso della seconda audizione
svoltasi il 22 ottobre 2008, che si opponeva ad un rimpatrio forzato. Alla luce
di tutti questi elementi è quindi a giusto titolo che l'autorità precedente ha
considerato - sia quando ha confermato la carcerazione che quando ha avallato
la proroga della medesima - che erano (tuttora) soddisfatti i requisiti posti
dall'art. 76 cpv. 1 lett. b numeri 3 e 4 LStr.
Anche le altre esigenze legali sono soddisfatte, segnatamente il provvedimento
risulta rispettoso del principio della proporzionalità. Ricordato che la
carcerazione può essere prolungata di 15 mesi al massimo (art. 76 cpv. 3 e 79
LStr), il fatto che nel caso concreto sia stata pronunciata direttamente una
proroga di sei mesi, invece dei primi tre mesi usuali, costituisce il limite
superiore ammissibile (cfr. DTF 126 II 439 consid. 4) senza essere però, viste
le circostanze concrete, criticabile. In effetti si sa, per esperienza, che il
trattamento delle richieste presentate alle rappresentanze diplomatiche
dell'Algeria o del Marocco richiede tempo, ciò tanto più se, come nella
fattispecie, il ricorrente ha fornito diverse identità e/o nomi e che non ha
presentato veri documenti atti a provare le sue generalità. Va poi aggiunto -
come peraltro già ricordato nella decisione querelata - che questi può ridurre
la durata della sua carcerazione collaborando all'ottenimento di documenti di
legittimazione. Al riguardo occorre precisare che solo in presenza di validi
documenti potrà eventualmente essere valutata la richiesta formulata in sede
cantonale di essere rinviato verso uno Stato terzo (art. 69 cpv. 2 LStr). Nel
caso contrario solo il rimpatrio nel paese d'origine è invece possibile (DTF
133 II 97 consid. 4.2.2).
Per i motivi illustrati il ricorso si rivela infondato e deve pertanto essere
respinto.

5.
Visto l'esito del gravame le spese dovrebbero seguire la soccombenza ed essere
poste a carico del ricorrente, il quale non ha peraltro formulato domanda di
assistenza giudiziaria. Sennonché in casi di questa indole si giustifica di
rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni e al Giudice delle misure
coercitive del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 15 dicembre 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud