Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.767/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_767/2008

Sentenza del 2 luglio 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Müller, Presidente,
Karlen, Zünd,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia,

contro

Comune di Arbedo-Castione,
rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. Marco Broggini.

Oggetto
Contributi di miglioria,

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 18 settembre 2008 dal
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 5 maggio 2003 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha approvato il
progetto relativo alla costruzione di un canale di gronda nella tratta
X.________, ha concesso il credito di costruzione nonché disposto il prelievo
di contributi di miglioria in ragione del 40 % della spesa determinante. Detto
progetto s'inseriva nelle opere di premunizione contro le acque meteoriche di
cui era promotore il Comune.

B.
Dando seguito a tale risoluzione, dal 2 maggio al 2 giugno 2005 il Municipio di
Arbedo-Castione ha pubblicato il prospetto dei contributi, notificando anche un
avviso personale ai proprietari interessati. Tra questi i coniugi AB.________,
comproprietari in ragione di ½ ciascuno della particella n. 734 e
comproprietari per 1/9 della particella n. 737, quest'ultima descritta quale
strada, sono stati assoggettati al pagamento di contributi di miglioria di,
rispettivamente, fr. 19'274.70.-- e di fr. 639.70.--. Il reclamo da loro
interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio il 24 maggio
2006.

C.
I coniugi AB.________ si sono allora rivolti al Tribunale di espropriazione del
Cantone Ticino il quale, dopo aver preso atto che nelle more della procedura
B.________ era deceduta e che suo marito, unico suo erede, le era subentrato
nel procedimento, ha respinto il gravame con sentenza del 18 settembre 2008. In
primo luogo ha considerato che l'argomentazione secondo cui il pericolo di
esondazioni derivava dalla costruzione difettosa della strada forestale da
parte del Consorzio Y.________, a cui dovevano pertanto essere addebitati i
costi per le opere di premunizione invece che ai singoli proprietari, si
riferiva al principio dell'imposizione. Quest'aspetto sfuggiva però al suo
sindacato, poiché di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui
risoluzioni andavano, se del caso, contestate dinanzi al Consiglio di Stato. In
concreto il principio del prelievo dei contributi di miglioria e la quota
imponibile erano stati decisi il 5 maggio 2003, motivo per cui ogni censura al
riguardo era irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile. La Corte
cantonale ha poi osservato che l'opera in questione, mettendo al riparo da
possibili esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni i
fondi interessati procurava ai loro proprietari un vantaggio particolare,
motivo per cui si giustificava di prelevare contributi di miglioria. Infine ha
spiegato che una pretesa violazione del principio della parità di trattamento
andava esaminata nel contesto della medesima procedura di prelievo e non per
rapporto ad altre opere eseguite dal Comune.

D.
Il 20 ottobre 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale
sia annullata e che gli atti vengano rinviati alla Corte ticinese per nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi. In via subordinata domanda la riforma del
giudizio contestato nel senso che sia esentato dal pagare contributi di
miglioria. Adduce, in sostanza, un diniego di giustizia formale, la violazione
del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale, la
disattenzione del principio della parità di trattamento nonché di quello della
buona fede.
Chiamato ad esprimersi il Tribunale di espropriazione, senza formulare
osservazioni, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Da parte sua il
Comune di Arbedo-Castione ha proposto la reiezione dell'impugnativa e ha
preteso l'assegnazione di ripetibili.

E.
Con decreto presidenziale del 13 novembre 2008 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità che in
tema di contributi di miglioria funge da ultima istanza cantonale (art. 13 cpv.
2 della legge ticinese sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 [LCM] in
relazione con l'art. 60 della legge cantonale di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 [LPAmm]; cfr. pure art 86 cpv. 1 lett. d
LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è inoltre stato
presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della
pronuncia contestata, il quale ha senz'altro un interesse degno di protezione
al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Fondata sulla pretesa violazione,
sotto diversi aspetti, del diritto federale (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 133
III 462 consid. 2.3), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
Innanzitutto il ricorrente si duole di un accertamento dei fatti manifestamente
errato.

2.1 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1
LTF), ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252); occorre
inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Se
essa si prevale di un accertamento dei fatti arbitrario, le esigenze di
motivazione del ricorso corrispondono a quelle vigenti per l'art. 106 cpv. 2
LTF, ovverosia a quelle che valevano sotto l'egida dell'OG per il ricorso di
diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 e 1.4.3).

2.2 Nella presente fattispecie il ricorrente espone in primo luogo i pregiudizi
derivanti dalla costruzione, a suo dire difettosa, della strada forestale, gli
interventi dei proprietari interessati e gli incontri con le autorità nonché i
motivi per i quali il Consorzio Y.________ dovrebbe sopportare integralmente i
costi delle opere di premunizione e riferisce poi dello svolgimento della
procedura concernente il prelievo dei contributi di miglioria. Egli tuttavia
non specifica né dimostra in che e perché i fatti così come esposti nella
sentenza cantonale - i quali trattano unicamente del procedimento relativo al
prelievo dei contributi di miglioria - sarebbero inficiati d'arbitrio, cioè
manifestamente inesatti, chiaramente insostenibili, in evidente contrasto con
la fattispecie, fondati su una svista manifesta o contraddirebbero in modo
urtante il sentimento di giustizia e di equità. Infondata, la censura va
pertanto respinta.

3.
3.1 Il ricorrente ripropone la sua tesi secondo cui incomberebbe al Consorzio
Y.________ sopportare interamente i costi dei lavori in questione siccome,
oltre ad essere all'origine (per via della costruzione carente della strada
forestale) delle esondazioni che hanno portato alla costruzione delle opere di
drenaggio e d'incanalamento delle acque meteoriche, esso verrebbe liberato
dall'onere di risarcire i proprietari dei fondi sottostanti alla strada, ciò
che costituirebbe proprio il suo vantaggio particolare. Secondo il ricorrente,
il rifiuto del Tribunale di espropriazione di esaminare nel merito la citata
argomentazione costituirebbe un diniego di giustizia formale nonché sarebbe
fondato su di un'interpretazione del tutto arbitraria del diritto cantonale
applicabile. Infatti, se riconosce che la legge ticinese sui contributi di
miglioria prevede due tappe distinte che portano alla percezione dei contributi
di miglioria, il ricorrente afferma però che la suddivisione effettuata dalla
Corte ticinese è arbitraria. Adduce che è nella seconda tappa - e non nella
prima come ritenuto a torto dal Tribunale di espropriazione - che vanno
individuati i proprietari e i fondi soggetti ai contributi di miglioria. Motivo
per cui non si può impedire a un proprietario figurante nel prospetto dei
contributi di contestare, in questa seconda fase, la sua inclusione e,
all'occorrenza, d'indicare altri soggetti e altri fondi che andrebbero
sottoposti al pagamento del contributo di miglioria, come in concreto il
Consorzio Y.________, proprietario della strada forestale, il quale, grazie
alle opere in questione, è liberato dall'obbligo di risarcire i proprietari dei
fondi sottostanti inondati dalle acque meteoriche provenienti dalla strada in
parola.

3.2 Riguardo al preteso diniego di giustizia va osservato che, come rileva a
ragione il Comune nelle sue osservazioni, la Corte cantonale ha compiutamente
esposto i motivi per i quali non riteneva di potere esaminare nel merito la
censura concernente la responsabilità del Consorzio Y.________. Detti motivi
potrebbero essere errati o arbitrari, ma questo aspetto non attiene al diniego
di giustizia formale. Su questo punto il ricorso, infondato, dev'essere
respinto.

3.3 Come esposto nella sentenza impugnata, i Comuni sono tenuti per legge a
prelevare contributi di miglioria presso i proprietari dei fondi che grazie
alle opere in questione beneficiano di un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1
e 5 cpv. 1 LCM): la giustificazione dell'imposizione è quindi il beneficio
economico che i fondi traggono dall'opera. Se si seguisse la tesi del
ricorrente, il Consorzio Y.________ non verrebbe assoggettato perché fondi di
sua proprietà situati nel perimetro determinante beneficierebbero di vantaggi
particolari, ma perché liberato dall'onere di risarcire i proprietari in quanto
responsabile (in virtù del principio di causalità, rispettivamente dagli art.
58 CO e 679 CC) dei danneggiamenti. In altre parole, al di fuori del quadro
legislativo ben definito dei contributi di miglioria dovuti dai proprietari per
opere pubbliche che aumentano il valore dei loro fondi, il ricorrente tenta
d'introdurre asserite pretese di diritto privato, le quali oltre ad essere
ipotetiche e incerte, esulano dall'oggetto del litigio. Non può quindi essere
seguito il ricorrente quando tenta di dimostrare che la Corte cantonale avrebbe
interpretato in modo arbitrario la legge cantonale, rispettivamente che sarebbe
arbitrariamente stato privato della possibilità di contestare la sua inclusione
nel prospetto dei contributi. Egli non adduce che il Consorzio Y.________
dovrebbe anche lui essere incluso nel prospetto, perché proprietario di fondi
protetti dalle opere di premunizione, ma unicamente perché tali opere lo
liberano dall'onere di risarcire i proprietari dei fondi toccati da esondazioni
provocate dalla strada: orbene, come illustrato in precedenza detto tema esula
dall'oggetto del litigio.
Infine, il ricorrente non riesce a dimostrare che la tesi della Corte cantonale
- secondo cui egli in realtà cercava di ridiscutere le basi della procedura di
prelievo e che le sue censure erano tardive poiché avrebbero dovuto essere
sollevate contro la rispettiva decisione del legislativo comunale - sarebbe
manifestamente insostenibile e, di conseguenza, inficiata d'arbitrio. Visto
quel che precede, anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato
e deve quindi essere respinto.

4.
4.1 Il ricorrente lamenta di seguito un'interpretazione arbitraria dell'art. 4
cpv. 1 lett. b e c LCM, siccome contesta che dalle opere in questione gli
deriverebbe un vantaggio particolare, cioè economico. Considera invece di
essere penalizzato due volte: la prima perché ha dovuto sopportare per anni i
danni originati dal carattere difettoso della strada forestale, la seconda
perché è chiamato a pagare contributi che in realtà dovrebbero essere
corrisposti dal Consorzio Y.________, il quale sarebbe l'unico a fruire di un
vantaggio particolare, cioè essere liberato dall'obbligo di risarcire i
proprietari danneggiati.

4.2 Riservati i casi dell'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto
cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può
configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi
dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3). Chiamato a esaminare
l'applicazione di una norma del diritto cantonale o comunale sotto il profilo
dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta quindi dalla soluzione ritenuta
dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in
palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni
oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre, che la decisione
impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel
suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1; 133 II 257 consid. 5.1), ciò che
spetta al ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

4.3 Il Tribunale di espropriazione ha ricordato in primo luogo che i Comuni
sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano
vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM), tra cui si annoverano anche le opere
di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b LCM) come i canali di
gronda in quanto non contemplati nel piano generale delle canalizzazioni (art.
24 LCM). Esso ha poi rilevato che un vantaggio particolare di un'opera di
premunizione è da ritenersi presunto, in quanto detta opera è finalizzata a
riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di
allagamenti e di alluvioni; in altre parole essa ne migliora lo stato di
sicurezza ed elimina inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). La
Corte cantonale ha poi rilevato che nel caso specifico lo scopo dichiarato
dell'opera - non prevista dal piano generale delle canalizzazioni - era di
ovviare ai disagi lamentati dai proprietari a causa di esondazioni di acqua e
detriti in occasione di forti precipitazioni. Orbene, con la costruzione di un
canale di gronda, la realizzazione di un canale di deviazione e la sistemazione
dell'alveo mediante briglie e gabbioni, lo scopo era stato raggiunto, a
beneficio dei fondi interessati tra cui quelli del ricorrente. Ha poi aggiunto
che il vantaggio particolare andava esaminato per rapporto all'opera eseguita:
a suo parere, era evidente che il canale di gronda aveva migliorato il deflusso
delle acque meteoriche, mettendo i fondi interessati al riparo da esondazioni
di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni.
Di fronte a questa argomentazione, non solo sostenibile ma addirittura
oggettivamente fondata il ricorrente si limita ancora una volta a mettere in
avanti l'asserita responsabilità del Consorzio Y.________ nei confronti dei
proprietari danneggiati, a suo dire, in seguito alla costruzione carente della
strada forestale. In proposito ci si limita pertanto a rinviare a quanto già
spiegato in precedenza (cfr. consid. 3). Anche su questo punto il gravame si
rivela infondato e va pertanto respinto.

5.
Richiamandosi alla DTF 132 II 371 il ricorrente considera che l'essere
assoggettato al pagamento del contributo litigioso allorché il Consorzio
Y.________ ne viene esentato, viola il principio di causalità. A torto. Come
ben osserva il Comune nella sua risposta, oltre al fatto che il menzionato
principio era espressamente previsto dalla normativa applicabile nella
fattispecie richiamata dal ricorrente, cioè dalla legge federale sulla
protezione dell'ambiente, la quale tuttavia non trova applicazione in concreto,
l'attuale vertenza essendo retta esclusivamente dalla legge ticinese sui
contributi di miglioria, detto principio andrebbe, se del caso, considerato
nell'ambito della decisione sul principio dell'imposizione, di competenza
esclusiva dell'organo legislativo comunale, la cui relativa risoluzione non è
stata in casu contestata, come ammesso dal ricorrente. Anche in proposito il
ricorso si avvera infondato e deve pertanto essere respinto.

6.
6.1 Il ricorrente si duole poi della violazione del principio della parità di
trattamento: da un lato, perché nel 2005 il Comune avrebbe realizzato altri
lavori simili senza riscuotere contributi presso i proprietari confinanti e,
dall'altro, perché il Consorzio Y.________ non sarebbe stato sottoposto
all'obbligo di pagare dei contributi benché sia l'unico beneficiario dell'opera
di premunizione la quale lo sgrava dall'onere di provvedervi personalmente
quale responsabile dello stato di fatto che ha creato la necessità degli
interventi.

6.2 Nella misura in cui lamenta una disparità di trattamento scaturente dalla
non inclusione del Consorzio Y.________ nella cerchia degli assoggettati al
pagamento dei contributi di miglioria, il ricorrente solleva una nuova censura
che non ha presentato dinanzi alle istanze cantonali: la stessa è pertanto
inammissibile. Per quanto concerne il secondo aspetto, ossia la mancata
imposizione di altri proprietari per opere simili, ci si limita a rinviare alla
pertinente argomentazione sviluppata in proposito dalla Corte cantonale nel
giudizio qui contestato, che va qui interamente condivisa (cfr. sentenza
impugnata pag. 4 consid. 5). Anche in proposito il ricorso, nella misura in cui
è ammissibile, risulta pertanto infondato e va respinto.

7.
Il ricorrente censura infine la disattenzione del principio della buona fede in
quanto le autorità comunali avrebbero contravvenuto alla promessa di convocare
tutti i proprietari per discutere e risolvere i problemi legati alla strada
forestale. A prescindere dal fatto che detta censura, nuova, sarebbe
inammissibile, va osservato che la stessa non adempie manifestamente le
esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e sfugge comunque ad un
esame di merito.

8.
8.1 In base alle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è
ammissibile, deve essere respinto.

8.2 Secondo soccombenza le spese processuali vanno poste a carico del
ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali,
segnatamente al Comune (art. 68 cpv. 3 LTF). Al riguardo occorre precisare che
la prassi relativa alla previgente legge federale sull'organizzazione
giudiziaria, applicata nel quadro dei ricorsi di diritto pubblico, che
accordava ripetibili ai comuni che non disponevano, in ragione della loro
dimensione, di un'infrastruttura amministrativa e giuridica sufficiente per
procedere senza l'assistenza di un avvocato, non si giustifica più nell'ambito
del ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 134 II 117 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è
respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili per la sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale di espropriazione del
Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud