Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.746/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_746/2008 /biz

Sentenza del 23 ottobre 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller e Donzallaz,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501
Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
rinnovo del permesso di dimora,

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 3 settembre 2008
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 26 luglio 2006 la cittadina serbomontenegrina A.________ si è sposata a
Pristina con il cittadino elvetico B.________ ed il 22 novembre seguente è
entrata in Svizzera dove, per vivere con il marito, le è stato rilasciato un
permesso di dimora annuale. Il 23 ottobre 2007 ha chiesto il rinnovo di tale
permesso, indicando quale recapito l'indirizzo di una figlia di primo letto
residente a Chiasso. Il marito ha da parte sua segnalato all'Ufficio regionale
degli stranieri di vivere separato dalla consorte dal mese di luglio
precedente. Interrogati al riguardo, i coniugi hanno dichiarato di essersi
conosciuti soltanto alcuni giorni prima delle nozze e di aver incontrato
difficoltà sin dai primi tempi di vita in comune. Il marito ha inoltre
confermato la rottura del legame, mentre la moglie ha affermato di voler
tornare a convivere.

B.
Sulla base di questi accertamenti, il 4 febbraio 2008 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda di rinnovo del
permesso di dimora. Su ricorso, tale decisione è stata confermata dal Consiglio
di Stato, il 30 aprile 2008, e quindi dal Tribunale cantonale amministrativo,
con sentenza del 3 settembre 2008.

C.
Il 9 ottobre 2008 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale, con
cui, oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria, chiede di annullare la
decisione del Tribunale cantonale amministrativo e di rinnovarle il permesso di
dimora. Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
Considerato che è tuttora formalmente coniugata con un cittadino svizzero, la
ricorrente ha di principio diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora in base all'art. 7 cpv. 1, 1a frase LDDS (RU 1991 1042), applicabile in
virtù dell'art. 126 cpv. 1 LStr (RS 142.20). La fattispecie non ricade quindi
sotto la clausola dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF ed il ricorso in materia di
diritto pubblico risulta perciò ammissibile.

2.
Il diritto alla proroga del permesso di dimora del coniuge straniero di un
cittadino svizzero non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere
le prescrizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS)
oppure se, indipendentemente da queste finalità iniziali, il richiamo all'art.
7 cpv. 1 LDDS costituisce comunque un abuso di diritto (DTF 131 II 265 consid.
4.1; 128 II 145 consid. 2.1). Ciò è in particolare il caso se il coniuge
straniero, allo scopo di ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno,
invoca un matrimonio esistente ormai solo dal profilo formale, ovvero un legame
in cui è intervenuta una rottura definitiva, senza alcuna possibilità di
riconciliazione. Le cause e i motivi all'origine di questa rottura non sono
determinanti (DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 e 3.4).

3.
3.1 Nella fattispecie, al di là che è stato organizzato dalla figlia
dell'insorgente e contratto senza alcuna frequentazione preliminare tra i
coniugi, il matrimonio ha dato adito a difficoltà e contrasti sin dalle prime
settimane dopo l'arrivo in Svizzera della moglie, il 22 novembre 2006. Tant'è
vero che, come osservato nel gravame, la ricorrente, per timore del marito, ha
richiesto l'intervento della polizia già il 4 dicembre 2006 e poi ancora il 10
febbraio 2007. Dopo questo secondo episodio, si è trasferita una prima volta
presso la figlia ed ha promosso una procedura giudiziaria a tutela dell'unione
coniugale. In seguito vi sono stati vari tentativi di riappacificazione,
rivelatisi però di breve durata. Nell'estate del 2007 la vita in comune è poi
stata definitivamente interrotta.

3.2 L'insorgente sottolinea in particolare che la responsabilità della
disunione sarebbe integralmente del marito, il quale, oltre a non aver mai
provveduto al suo sostentamento, sarebbe dedito al consumo di alcool e, se
ubriaco, diventerebbe violento. Sennonché, come esposto, le ragioni che
conducono alla rottura del legame affettivo, sotto il profilo dell'art. 7 LDDS,
non sono determinanti. Decisivo è unicamente il fatto che, a differenza della
volontà espressa dalla moglie, il marito non ha con tutta evidenza alcuna
intenzione di riprendere la vita coniugale. Del resto, i coniugi abitano
separati da ormai ben più di un anno. Di conseguenza, anche ammesso che al
momento delle nozze essi fossero entrambi animati da sinceri propositi
matrimoniali, nel seguito si è in ogni caso creata una profonda rottura ed allo
stadio attuale non vi sono assolutamente più prospettive di riconciliazione. In
queste circostanze, il richiamo al matrimonio per ottenere il rinnovo del
permesso di dimora risulta manifestamente abusivo.

4.
Gli ulteriori argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di giungere a
conclusioni differenti.

4.1 In effetti, la Corte cantonale ha a giusta ragione rinunciato a richiamare
gli incarti relativi agli interventi della polizia ed alle procedure promosse
in Pretura nonché ad esperire l'audizione degli agenti e del Pretore. Tali
prove erano infatti volte a comprovare i motivi alla base della separazione,
che nell'ottica del diritto a soggiornare in Svizzera sono tuttavia
irrilevanti. L'apprezzamento anticipato delle prove offerte operato
dall'autorità precedente (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1)
resiste pertanto alle critiche.

4.2 La procedura svolta in sede cantonale non appare nemmeno in altro modo
lesiva del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e delle altre
garanzie genericamente invocate. La ricorrente è infatti stata informata che
l'interrogatorio di polizia si rendeva necessario per chiarire i rapporti
coniugali. D'altronde ella era certamente consapevole di essere stata
autorizzata a risiedere in Svizzera a seguito del suo matrimonio. Non poteva
quindi ignorare che sarebbe stata interpellata su questo aspetto e che la fine
del legame avrebbe potuto comportare il diniego del permesso. L'autorità di
prime cure non aveva inoltre alcun obbligo di prospettarle preventivamente
l'esito che intendeva riservare alla domanda di rinnovo. In ogni caso,
un'eventuale violazione del diritto di essere sentita commessa in tale contesto
risulterebbe sanata in sede ricorsuale, dove l'interessata ha potuto far valere
le proprie ragioni dinanzi ad autorità dotate di pieno potere di cognizione
(cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.5; 129 I 129 consid. 2.2.3).

4.3 Da ultimo, la ricorrente si appella a torto all'art. 50 LStr, non solo
perché tale norma è inapplicabile per ragioni temporali (cfr. consid. 1), ma
anche perché nemmeno in virtù della medesima avrebbe diritto all'autorizzazione
di soggiorno. In effetti, è vero che l'art. 50 LStr può conferire il diritto
alla proroga del permesso di dimora al coniuge che è stato vittima di violenza
nel matrimonio. Tuttavia occorre altresì che la reintegrazione sociale nel
paese d'origine risulti fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStr). Nel caso
concreto, quest'ultima condizione non sarebbe comunque adempiuta. La ricorrente
è infatti giunta in Svizzera all'età di 62 anni e vi vive da meno di due. Ella
non avrebbe quindi problemi a riadattarsi alle condizioni di vita nel suo paese
d'origine. Inoltre nemmeno pretende che incontrerebbe particolari difficoltà di
reinserimento nella famiglia e nella società proprio a causa del fallimento del
suo matrimonio con un cittadino svizzero (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo
alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3370 seg., n. 1.3.7.6). Sotto
l'imperio della nuova normativa, la situazione giuridica della ricorrente non
sarebbe pertanto differente da quella qui esaminata (cfr. art. 42 cpv. 1 e 51
cpv. 1 lett. a LStr).

5.
5.1 In base alle considerazioni che precedono - e rinviando per il resto alle
pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF) -
il gravame si avvera dunque manifestamente infondato e può perciò essere
respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.

5.2 Considerato che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di ogni possibilità
di successo, anche la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
deve essere respinta (art. 64 LTF). La stessa conclusione vale in riferimento
alla procedura in sede cantonale. Le spese giudiziarie vanno poste a carico
della ricorrente, secondo soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 23 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi