Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.674/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_674/2008

Decreto del 17 aprile 2010
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,

contro

Ufficio federale dei trasporti.

Oggetto
Revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su
strada,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 luglio
2008 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Il Presidente,
considerando:
che il 15 settembre 2008 la società ricorrente ha presentato un ricorso in
materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 luglio 2008 dal
Tribunale amministrativo federale, Corte I, concernente la revoca
dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada;
che in seguito alla pubblicazione nel Foglio ufficiale della Repubblica e
Cantone Ticino del 17 aprile 2009 dell'apertura del fallimento, in procedura
sommaria, della ricorrente, la presente procedura è stata sospesa con decreto
presidenziale del 13 maggio 2009 e l'Ufficio fallimento del Distretto di Lugano
invitato a comunicare, trascorsi i termini legali, se la massa fallimentare o i
singoli creditori intendevano continuare il procedimento;
che, dando seguito al sollecito del Tribunale federale, il 3 dicembre 2009
l'Ufficio dei fallimenti ha avvisato questa Corte che il 26 novembre 2009 era
stata inviata a tutti i creditori iscritti in graduatoria la circolare inerente
la cessione del diritto di continuare il processo sospeso, la quale indicava un
termine di venti giorni dal suo ricevimento per chiedere la cessione;
che il 22 marzo 2010 il Tribunale federale ha assegnato all'Ufficio fallimenti
un termine fino al 12 aprile 2010 per informarlo, in particolare, delle
intenzioni dei singoli creditori riguardo alla continuazione del processo
avviato dinanzi ad esso;
che il 26 marzo 2010 l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano ha
comunicato a questa Corte che nessun creditore aveva chiesto la cessione del
diritto di continuare il procedimento sospeso;
che dalla lettera del 3 dicembre 2009, rispettivamente da quella del 26 marzo
2010 risulta che né la massima fallimentare né i singoli creditori sono
disposti a continuare il procedimento attualmente sospeso dinanzi a questa
Corte, motivo per cui si può ritenere che la vertenza è diventata senza oggetto
o priva d'interesse giuridico per le parti;
che il Presidente della Corte adita decide quale giudice unico circa lo
stralcio del ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2
LTF);
che quando un ricorso diventa privo d'oggetto, il Tribunale federale statuisce
con una motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che ha determinato la fine della lite (cfr. i
combinati art. 72 PC e 71 LTF);
che il Tribunale federale, giova precisarlo, non esamina nel dettaglio quale
sarebbe stato l'esito normale del processo, ma si limita ad eseguire un
apprezzamento sommario della vertenza in base agli atti di causa, la decisione
sulle spese non essendo equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo
definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica
delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009);
che, nel caso concreto, l'esito della causa senza l'intervento del motivo che
ha reso privo di oggetto il ricorso appare difficilmente prevedibile e
richiederebbe invero un'attenta e approfondita disamina;
che in queste condizioni, viste le particolari circostanze del caso, appare
fondato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie;
che le autorità, quando vincono, non hanno diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3
LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_674/2008 è stralciata dai
ruoli.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, in rappresentanza
della ricorrente, all'Ufficio federale dei trasporti e al Tribunale
amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 17 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera

Zünd Ieronimo Perroud