Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.671/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_671/2008
{T 0/2}

Sentenza del 23 settembre 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
X.________, ricorrente,

contro

Ufficio cantonale di stima, Via Portone 12, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Stime immobiliari,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 agosto
2008 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito a un iter iniziato nel 2004 e relativo alla revisione generale dei
valori ufficiali di stima dei fondi di tutti i comuni del Cantone Ticino, che
non occorre qui rievocare, il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino ha
respinto il 25 agosto 2008 l'istanza presentata da X.________ il 12 giugno
precedente e volta ad ottenere la revisione delle sue precedenti decisioni 28
giugno 2006 e 14 agosto 2006, la restituzione della tassa di giustizia di fr.
500.-- e l'assegnazione di congrue ripetibili. La Corte cantonale ha giudicato,
in sostanza, che nel caso di specie nessuno dei motivi di revisione di cui
all'art. 35 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile
1996 (LPamm), era realizzato.

B.
Il 15 settembre 2008 X.________ ha presentato un allegato ricorsuale denominato
"ricorso in materia di diritto pubblico e costituzionale". Dopo aver esposto
cronologicamente i fatti e richiamato segnatamente gli art. 29 Cost., 33 e 45
LPamm, l'interessato domanda che il suo ricorso sulle decisioni del Tribunale
di espropriazione sia accolto, che gli sia restituita la tassa di giustizia
pagata in sede cantonale e che egli sia adeguatamente indennizzato.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1;
133 I 185 consid. 2).

2.
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea
di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

2.2 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste
esigenze di motivazione. Oggetto del contendere è il giudizio con cui la Corte
cantonale ha respinto l'istanza di revisione presentata dall'insorgente poiché,
a suo avviso, nessuno dei motivi di revisione di cui all'art. 35 LPamm era dato
in concreto. Orbene, il ricorrente nulla adduce in proposito, limitandosi a un
esposto cronologico dei fatti e a un semplice richiamo di alcuni disposti
legali, senza tuttavia spiegare in che e perché l'argomentazione sviluppata
dalla Corte cantonale riguardo all'assenza di motivi di revisione violerebbe il
diritto determinante. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si
attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68
cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud