Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.66/2008
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2C_66/2008 /biz

Sentenza del 5 febbraio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.

Imposta cantonale e imposta federale diretta 2006,

ricorso contro la decisione emanata il 27 dicembre 2007 dal presidente della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione del 27 dicembre 2007 il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il gravame presentato da A.________ contro la decisione su
reclamo del 25 luglio 2007 con cui l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
gli ha negato una deduzione di fr. 3'000.-- per persona bisognosa a carico ai
fini della tassazione 2006. Dopo aver osservato che il gravame era
irricevibile poiché tardivo, la Corte cantonale ha precisato a titolo
abbondanziale che esso avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito
siccome le esigenze poste dagli art. 34 cpv. 1 LT/TI e 35 cpv. 1 lett. b LIFD
per poter beneficiare della deduzione richiesta non erano manifestamente date
in concreto.

B.
Il 22 gennaio 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui contesta la sentenza cantonale.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).

2.
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in
linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche
che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

2.2 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal
presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, cioè
la questione di sapere se è a ragione o a torto che il gravame esperito
dinanzi a tale autorità dal qui ricorrente è stato considerato tardivo e
quindi dichiarato irricevibile. Orbene questi nulla menziona al riguardo, non
formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della tardività della
precedente impugnativa. Allo stesso modo egli non solleva alcuna critica
riguardo alla motivazione formulata a titolo abbondanziale dalla corte
cantonale e concernente l'adempimento delle esigenze poste dalle leggi
fiscali cantonale e federale per potere ottenere la deduzione per persona
bisognosa a carico. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non
si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art.
68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone
Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione
giuridica imposta federale diretta.

Losanna, 5 febbraio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud