Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.515/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_515/2008 /biz

Sentenza del 9 settembre 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.A.________ e B.A.________, per sé e in rappresentanza dei figli C.A.________,
D.A.________ e E.A.________, ricorrenti,
e
A.A.________B.A.________, per sé e in rappresentanza dei figli C.A.________,
D.A.________ e E.A.________, ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto
Rifiuto del riconoscimento dello statuto di apolide,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 maggio
2008 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Fatti:

A.
A.A.________, la moglie B.A.________ e il figlio C.A.________, cittadini
turchi, sono entrati illegalmente in Svizzera il 10 settembre 1999, chiedendo
asilo il 30 settembre successivo. Durante il loro soggiorno nel nostro Paese
sono nati due altri figli, D.A.________ e E.A.________. Il 22 febbraio 2002
l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la domanda d'asilo della famiglia
A.________, decisione confermata il 23 settembre 2003 dalla Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Il 12 novembre 2003 A.A.________,
B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ hanno inoltrato una
domanda di riesame, chiedendo nel contempo la sospensione del termine di
partenza loro fissato, l'ammissione provvisoria e la concessione dello statuto
di apolide.

B.
L'11 marzo 2004 l'Ufficio federale degli stranieri (ora: Ufficio federale della
migrazione, UFM) ha respinto la domanda di riesame e, con scritto del 15 marzo
successivo, ha informato gli interessati che la domanda di concessione dello
statuto di apolide sarebbe stata evasa solo dopo la crescita in giudicato della
decisione dell'11 marzo 2004. Con giudizio del 14 novembre 2005, rimasto
incontestato, la CRA ha confermato la reiezione dell'istanza di riesame.

C.
Il 28 febbraio 2006 l'UFM ha rifiutato di concedere ai membri della famiglia
A.________ lo statuto di apolide. Detto rifiuto è stato confermato su ricorso
dal Tribunale amministrativo federale, Corte III, con sentenza del 30 maggio
2008. Respinte le eccezioni di natura formale sollevate, la citata autorità ha
precisato in primo luogo che solo A.A.________ poteva chiedere di essere
riconosciuto quale apolide: gli altri membri della famiglia possedevano infatti
delle carte d'identità turche, rispettivamente dei certificati di nascita in
base ai quali potevano essere rilasciati dei documenti di legittimazione. Essa
ha poi osservato che parte dei documenti prodotti erano dei falsi e che,
quand'anche si ammettesse che A.A.________ era stato privato della propria
nazionalità perché si era sottratto all'obbligo del servizio militare, questi
non aveva però intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da
lui per ricuperarla. Il Tribunale amministrativo federale ha quindi concluso
giudicando che A.A.________ aveva intenzionalmente abbandonato la propria
nazionalità per potere beneficare dello statuto privilegiato di apolide, ciò
che costituiva un abuso di diritto.

D.
Il 9 luglio 2008 A.A.________ e B.A.________, per sé e in rappresentanza dei
figli C.A.________, D.A.________ e E.A.________, hanno presentato dinanzi al
Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono
che la sentenza impugnata sia annullata e che venga loro riconosciuto lo
statuto di apolide. Adducono, in sostanza, un accertamento manifestamente
inesatto dei fatti e la violazione della Convenzione sullo statuto degli
apolidi. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo nonché il
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti,
limitandosi a chiedere alle competenti autorità federali la trasmissione
dell'incarto di causa, avvenuta il 22 luglio 2008.

Diritto:

1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1;
133 I 185 consid. 2 e rispettivi riferimenti).

1.2 Esperito contro una sentenza emanata dal Tribunale amministrativo federale
(art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) che concerne la concessione dello statuto di
apolide, ossia un ambito che non soggiace ai motivi di esclusione di cui
all'art. 83 lett. c LTF, il presente ricorso, tempestivo (art. 100 cpv.1 LTF) e
presentato da persone legittimate ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), è quindi di
massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri, del
16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). In virtù dell'art. 126 cpv. 1 LStr alla
procedura in esame, che trae origine da un'istanza presentata il 12 novembre
2003, rimane tuttavia applicabile la pregressa legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS; cfr. la cifra I
dell'Allegato alla LStr).

3.
3.1 Secondo i ricorrenti l'istanza di concessione dello statuto di apolide
dovrebbe contemplare tutti i membri della famiglia. In effetti se il marito
rispettivamente padre, venisse riconosciuto come apolide, gli altri membri
della famiglia non potrebbero comunque più richiedere documenti di
legittimazione turchi. Inoltre solo lui beneficerebbe di un permesso di dimora
ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LStr, mentre la moglie e i figli potrebbero
risiedere in Svizzera unicamente nell'ambito del ricongiungimento familiare,
ciò che non conferirebbe loro alcun diritto al rilascio anticipato di un
permesso di domicilio, contrariamente a quanto previsto per gli apolidi
dall'art. 31 cpv. 3 LStr. Di conseguenza accordare lo statuto di apolide solo a
A.A.________ instaurerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i
membri della famiglia.

3.2 Nella decisione contestata, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, il
Tribunale amministrativo federale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa
Corte, ha esposto in modo dettagliato i requisiti da adempiere affinché una
persona possa beneficiare dello statuto di apolide (cfr. decisione del 30
maggio 2008, consid. 4 pag. 8 seg.). Ci si limita pertanto a ricordare che
vanno considerate apolidi le persone che, senza intervento da parte loro, sono
state private della loro nazionalità e non hanno alcuna possibilità di
recuperarla. In concreto, è incontestato che la moglie e i figli del ricorrente
sono titolari di carte d'identità turche, rispettivamente posseggono dei
certificati di nascita in base ai quali possono essere rilasciati dei documenti
di legittimazione: essi non soddisfano quindi le esigenze poste per beneficiare
del citato statuto. Riguardo poi alla lamentata impossibilità di ottenere in
futuro dei documenti di legittimazione (se a A.A.________ fosse concesso lo
statuto di apolide), tale affermazione non è tuttavia sostanziata né
documentata e va, quindi, disattesa. Infine va precisato che, in caso di
concessione dello statuto di apolide, le condizioni di soggiorno dei vari
membri della famiglia andrebbero disciplinate dalla pregressa legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931, che
non contiene una norma simile all'art. 31 LStr: il richiamo a quest'ultimo
disposto e le pretese ineguaglianze derivanti dalla sua applicazione sono
quindi privi di pertinenza.

4.
4.1 I ricorrenti lamentano un accertamento manifestamente inesatto dei fatti
(cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Fanno valere che la cittadinanza turca è stata
revocata a A.A.________ perché ha disertato dall'esercito turco. Per tal motivo
egli non potrebbe più riacquistarla, ciò che è comprovato dal fatto che i suoi
scritti 18 giugno e 16 dicembre 2004, tesi al riconoscimento della propria
nazionalità ed indirizzati all'Ambasciata turca, sono rimasti senza risposta. È
quindi a torto che gli è stato rimproverato di non intraprendere nulla per
riottenere la cittadinanza d'origine. I ricorrenti adducono poi la violazione
dell'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) in
quanto A.A.________ non ha abbandonato volontariamente la propria cittadinanza
ma vi è stato costretto a seguito delle accuse di appartenere al movimento
rivoluzionario PKK.

4.2 Il Tribunale amministrativo federale, richiamandosi alle decisioni emanate
dalle competenti autorità nell'ambito della procedura d'asilo avviata in
precedenza dai ricorrenti (cfr. giudizio del 30 maggio 2008, consid. 5.1 pag.
10) ha constatato che il documento prodotto dal ricorrente concernente i
problemi riscontrati a seguito delle accuse di appartenenza al PKK era un
falso. Nel caso di specie non è stata data alcuna spiegazione atta a confutare
tale tesi, motivo per cui su questo punto il ricorso va disatteso. Per quanto
concerne poi la problematica della revoca della cittadinanza turca a causa
della diserzione dall'esercito, ci si limita ad osservare che la prassi su
questo tema, richiamata dall'autorità inferiore (cfr. decisione del 30 maggio
2008 consid. 5.2), è chiara e che non è stato fornito alcun valido argomento
atto a rimetterla in discussione. Inoltre A.A.________ non ha provato né
dimostrato di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente da lui
pretendere per riacquistare la cittadinanza d'origine. Anche al riguardo il
ricorso si rivela privo di pertinenza.

5.
5.1 Ne discende che il ricorso in materia di diritto pubblico si avvera
manifestamente infondato. L'impugnativa può essere evasa secondo la procedura
semplificata dell'art. 109 LTF, limitandosi alle considerazioni esposte e
rinviando per il resto alle pertinenti argomentazioni del giudizio impugnato
(art. 109 cpv. 3 LTF).

5.2 Con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

5.3 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dai
ricorrenti non può trovare accoglimento, atteso che le loro conclusioni erano
sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese
giudiziarie vanno quindi addossate ai ricorrenti, soccombenti (art. 66 cpv. 1 e
5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa
nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, all'Ufficio federale della
migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 9 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud