Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.493/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_493/2008 /biz

Sentenza del 28 luglio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Christof Affolter,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
revoca del permesso di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso
sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 28 maggio 2008
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Sposatosi in patria il 2 giugno 2001 con una connazionale titolare di un
permesso di domicilio in Svizzera, il cittadino serbo A.A.________ (1971) è
giunto in Svizzera il 27 gennaio 2002. Per vivere assieme alla moglie ha
dapprima ottenuto un permesso di dimora annuale, che è poi stato regolarmente
rinnovato finché, il 27 gennaio 2007, gli è stata rilasciata un'autorizzazione
di domicilio. Il 19 giugno 2007 il matrimonio è stato sciolto per divorzio da
un tribunale serbo. Interrogati in seguito dalla polizia ticinese, gli
interessati hanno dichiarato che la relazione coniugale si era deteriorata già
nel 2003 e che essi vivevano separati dal febbraio del 2004. L'ex-marito ha
pure ammesso di aver sottaciuto la separazione al fine di ottenere il permesso
di domicilio.

B.
Sulla base di questi accertamenti, con decisione del 27 novembre 2007 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha revocato il
permesso di domicilio a A.A.________. Su ricorso, la revoca è stata confermata
dapprima dal Consiglio di Stato, il 4 marzo 2008, e quindi dal Tribunale
cantonale amministrativo, con sentenza del 28 maggio 2008.

C.
Il 4 luglio 2008 A.A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale
mediante un atto denominato ricorso in materia di diritto pubblico e in materia
di diritto costituzionale, con cui chiede di annullare la pronuncia della Corte
cantonale.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
Presentato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata, il
gravame è pacificamente ammissibile quale ricorso in materia di diritto
pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di
un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe altrimenti a
produrre effetti giuridici (cfr. art. 83 lett. c n. 2 LTF e sentenza 2C_21/2007
del 16 aprile 2007, consid. 1.2). Con tale rimedio possono venir sollevate
tutte le censure proposte, in particolare anche la violazione dei diritti
costituzionali dei cittadini, che costituisce una violazione del diritto
federale (cfr. art. 95 lett. a LTF; DTF 133 III 346 consid. 3.1). Il ricorso in
materia costituzionale, di natura sussidiaria (art. 113 LTF), è quindi
irricevibile.

2.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri, del
16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), che ha abrogato la legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS;
cfr. la cifra I dell'Allegato alla LStr). Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStr, il
diritto previgente rimane comunque applicabile alle domande presentate prima
dell'entrata in vigore della nuova legge. Per analogia detta regola vale anche
per le procedure di revoca di permessi o di espulsione, malgrado queste non
traggano origine da un'istanza di parte (sentenza 2C_492/2007 dell'11 febbraio
2008, consid. 1.2; sentenza 2C_457/2007 del 7 febbraio 2008, consid. 1).
Considerato che nella fattispecie il provvedimento contestato è stato
pronunciato, in prima istanza, il 27 novembre 2007, l'esame del caso dev'essere
pertanto svolto in funzione del pregresso ordinamento, segnatamente dell'art. 9
cpv. 4 lett. a LDDS. D'altronde, nonostante il ricorrente pretenda che la legge
sugli stranieri risulterebbe per lui più favorevole, la disposizione menzionata
è stata ripresa praticamente immutata nel nuovo regime (cfr. art. 63 cpv. 1
lett. a e art. 62 lett. a LStr).

3.
3.1 In virtù dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, il permesso di domicilio può
essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o
tacendo scientemente fatti d'importanza essenziale. Lo straniero è peraltro
tenuto ad informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno
importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS) e non
è liberato da tale obbligo nemmeno nel caso in cui gli organi preposti, dando
prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i
fatti determinanti. Importanti non sono soltanto i fatti su cui l'interessato è
espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza
ai fini della decisione. Tra questi figura senz'altro l'intenzione di por fine
ad una relazione coniugale (sentenza 2A.346/2004 del 10 dicembre 2004, in: Pra
2005 n. 100 pag. 716, consid. 2.2; sentenza 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, in:
Pra 2002 pag. 874, consid. 3.2).

3.2 Secondo i vincolanti ed incontestati accertamenti della Corte cantonale
(art. 105 cpv. 1 LTF), i coniugi A.________ hanno costituito domicili separati
dopo soli due anni e mezzo di matrimonio e dopo due anni dall'arrivo in
Svizzera del marito. La relazione coniugale era peraltro entrata in crisi già
in precedenza. Ciononostante, prima del divorzio, pronunciato dopo sei anni di
matrimonio, il ricorrente non ha mai notificato alle autorità di polizia degli
stranieri la separazione dalla moglie. Anzi, in vari formulari, tra cui quello
per il rilascio del permesso di domicilio, nonché nel corso dell'audizione
svolta prima di concedergli tale autorizzazione, egli ha indicato espressamente
di vivere in comunione domestica. Durante l'interrogatorio esperito dopo la
segnalazione del cambiamento dello stato civile, ha poi ammesso di aver
dichiarato il falso e di averlo fatto in maniera deliberata, consapevole che
altrimenti non avrebbe ottenuto il permesso di domicilio.

3.3 In queste circostanze, l'adempimento del motivo di revoca dell'art. 9 cpv.
4 lett. a LDDS non può che essere confermato. Diversamente da quanto sostenuto
nel gravame, non è peraltro decisivo stabilire se la moglie abbia
tempestivamente comunicato il proprio cambiamento d'indirizzo oppure se
l'Ufficio regionale degli stranieri sia stato messo al corrente di tale
circostanza dalle autorità comunali preposte al controllo degli abitanti. In
effetti, anche se eventuali segnalazioni di questo genere fossero state
trascurate, l'omissione intenzionale del ricorrente, durante svariati anni, nel
fornire egli stesso informazioni essenziali per il rilascio del permesso
rimarrebbe comunque un comportamento suscettibile di determinare la revoca del
permesso stesso.
Al di là della sussistenza di un motivo di revoca, per adottare tale
provvedimento occorre poi ponderare le particolari circostanze di ogni singolo
caso. Nella fattispecie, il ricorrente risiede da soli sei anni in Svizzera,
dove è giunto già trentenne, e non vi ha legami familiari, segnatamente dei
figli. Il rientro in patria è quindi senz'altro esigibile. Di conseguenza, la
misura non lede il principio di proporzionalità.

4.
4.1 L'insorgente invoca pure il Trattato di domicilio e consolare tra la
Svizzera e la Serbia, del 16 febbraio 1888 (RS 0.142.118.181). È vero che
simili accordi internazionali trovano applicazione agli stranieri che,
analogamente all'insorgente, beneficiano di per sé di un permesso di domicilio
(DTF 132 II 65 consid. 2.3). Tuttavia la rettifica di decisioni irregolari sin
dalla loro emanazione per motivi riconducibili al destinatario, come nel caso
dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, produce di regola effetti ex tunc. La
situazione in esame va pertanto considerata come se il ricorrente non avesse
mai ricevuto il permesso di domicilio e non rientrasse quindi tra le persone
che possono prevalersi del citato trattato (sentenza 2A.420/2006 del 29
novembre 2006, consid. 2.3).

4.2 Da ultimo il ricorrente ravvisa una disparità di trattamento per rapporto
ad altri due cittadini stranieri autorizzati a rimanere in Svizzera benché
separati dai coniugi con permesso di domicilio già prima dei cinque anni di
matrimonio. Sennonché il diritto costituzionale all'uguaglianza giuridica (art.
8 Cost.) non può fondare un diritto all'ottenimento di un permesso di
soggiorno. Il rilascio di un'autorizzazione nelle circostanze evocate rientra
inoltre nel potere d'apprezzamento delle autorità cantonali, per cui un
eventuale diniego non può essere sottoposto all'esame del Tribunale federale
(DTF 128 II 145 consid. 3.5). Infine, già la descrizione fornita nell'atto
ricorsuale e la lettura della sentenza cantonale indicatavi rivelano che la
situazione dell'insorgente si differenzia in misura rilevante dai casi assunti
a paragone. Lo stesso vale ovviamente anche per le altre decisioni menzionate,
relative a persone colpite da condanne penali. Tali situazioni non permettono
quindi di dimostrare un'inammissibile disparità di trattamento (cfr. DTF 131 I
394 consid. 4.2, 1 consid. 4.2).

5.
Ne discende che, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale
risulta inammissibile (consid. 1), il ricorso in materia di diritto pubblico si
avvera manifestamente infondato. L'impugnativa può peraltro essere evasa
secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF, limitandosi alle
considerazioni esposte e rinviando per il resto alle pertinenti argomentazioni
del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione della presente
sentenza la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva
d'oggetto.
Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 28 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi