Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.492/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_492/2008

Sentenza del 26 gennaio 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, giudice presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
permesso di dimora (riesame),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 maggio
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito al suo matrimonio celebrato il 4 maggio 2000 con una cittadina
svizzera A.A.________, cittadino russo, è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora, rinnovato per l'ultima volta fino al 3 maggio 2005. Il 30
maggio 2000 è entrata in Svizzera sua figlia di primo letto B.A.________, alla
quale è stata accordata un'autorizzazione di soggiorno di medesima scadenza di
quella del padre.
Preso atto che i coniugi A.________ non convivevano più, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino ha revocato, il 21 ottobre 2004, il permesso di dimora di A.A.________
e, di riflesso, quello della figlia B.A.________. La decisione è stata
confermata in ultima istanza dal Tribunale federale svizzero il 22 marzo 2005
(inc. 2A.163/2005). Agli interessati è stato quindi fissato un termine al 30
giugno 2005 per lasciare il Cantone.
Il 18 agosto 2006 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha
confermato, su ricorso, il rigetto della domanda di riesame presentata l'11
giugno 2005 da A.A.________ e B.A.________ all'Ufficio federale della
migrazione. Le competenti autorità cantonali hanno quindi fissato agli
interessati un termine al 15 dicembre 2006 per lasciare la Svizzera, in seguito
più volte prorogato per permettere alla ragazza di concludere gli anni
scolastici.
Il 7 settembre 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha ordinato a
A.A.________ e B.A.________ di lasciare il Cantone entro il 31 dicembre 2007 e
li ha informati che una nuova proroga non sarebbe stata loro concessa. Il
ricorso esperito contro l'ordine di partenza è stato dichiarato inammissibile
dal Consiglio di Stato l'8 gennaio 2008.

B.
Il 26 febbraio 2008 A.A.________, appellandosi alla legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (LStr; RS
142.20), si è rivolto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione chiedendole
di revocare la decisione del 21 ottobre 2004 e di ripristinare il suo permesso
di dimora e quello della figlia. L'istanza è stata respinta il 28 febbraio
successivo dalla citata autorità, rigetto confermato su ricorso dapprima dal
Consiglio di Stato, il 18 marzo 2008, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 28 maggio 2008. Ritenuto che alla vertenza si
applicava l'abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS), la Corte ticinese è giunta alla
conclusione che l'entrata in vigore della LStr non costituiva un fatto nuovo e
rilevante tale da giustificare un riesame della revoca del 21 ottobre 2004. Ha
poi aggiunto che quand'anche la nuova normativa fosse applicabile,
l'interessato non poteva comunque dedurne un diritto a risiedere nel nostro
Paese.

C.
Il 4 luglio 2008 A.A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata, con conseguente revoca della decisione del 21 ottobre
2004 e ripristino del suo permesso di dimora e di quello della figlia. Sostiene
di adempiere i requisiti posti dall'art. 50 LStr ed afferma che la mancata
applicazione di tale disposto lederebbe il principio della parità di
trattamento. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria per tutte
le istanze di giudizio.
Chiamati ad esprimersi la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il
Tribunale cantonale amministrativo e il Consiglio di Stato, quest'ultimo
rimettendosi al giudizio del Tribunale federale, non hanno presentato
osservazioni e si sono limitati a riconfermarsi nelle rispettive decisioni. Da
parte sua l'Ufficio federale della migrazione, dichiarando di allinearsi alle
considerazioni delle autorità cantonali, ha proposto la reiezione del gravame.

D.
Con decreto presidenziale del 9 luglio 2008 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1 con
riferimenti).

2.
Nell'impugnativa il ricorrente ha formulato delle conclusioni anche a favore
della figlia, la quale era minorenne quando ha depositato l'allegato
ricorsuale. Sennonché la ragazza non è designata come ricorrente e niente nella
motivazione del gravame si riferisce alla sua situazione, limitandosi infatti
il padre ad esprimersi sul proprio caso. Nella misura in cui egli era
intenzionato a ricorrere a nome e per conto della figlia, l'impugnativa non
soddisfa minimamente le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF
e, per quanto la concerne, è quindi inammissibile.

3.
3.1 Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di
diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

3.2 Come già spiegato da questa Corte, trattandosi non del rilascio iniziale o
della proroga bensì della revoca di un permesso già concesso, detto rimedio è
ricevibile nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione avrebbe ancora
effetti giuridici (cfr. sentenze 2C_21/2007 del 16 aprile 2007 consid. 1.2 e
2D_8/2007 del 24 maggio 2007 consid. 1.2.1 e riferimenti). Sennonché nel caso
concreto il permesso di cui fruiva il ricorrente è oramai scaduto dal 3 maggio
2005. Di conseguenza egli non ha più un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della decisione litigiosa (art. 89 cpv. 1
lett. c LTF): al riguardo il ricorso è pertanto irricevibile.
Rimane da valutare la fattispecie dal profilo del rinnovo, rispettivamente del
rilascio di un nuovo permesso di dimora.
3.3
3.3.1 La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio
2008, della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS
142.20; cifra I dell'allegato all'art. 1245 LStr). Giusta l'art. 126 LStr, alle
domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge permane
applicabile il diritto previgente.
3.3.2 Se si condivide l'opinione del Tribunale amministrativo cantonale e si
ritiene la presente vertenza assoggettata alla LDDS (cfr. sentenza impugnata
pag. 4 consid. 1.1) ne discende che - come emerge dagli atti di causa - siccome
è tuttora formalmente coniugato con una cittadina svizzera, il ricorrente ha di
principio diritto alla proroga del permesso di dimora in base all'art. 7 cpv.
1, prima frase LDDS (RU 1991 1042). La fattispecie non ricade quindi sotto la
clausola di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF ed il ricorso in materia
di diritto pubblico risulta ammissibile.
Sennonché il ricorrente, il quale ammette che la revoca pronunciata nel 2004
era conforme al diritto, non ridiscute più la sentenza cantonale dal profilo
della LDDS, in particolare non pretende di avere diritto al rilascio,
rispettivamente alla proroga dell'autorizzazione di soggiorno in virtù
dell'art. 7 LDDS. In ogni caso, questo aspetto è già stato definitivamente
trattato nella precedente sentenza di questa Corte del 22 marzo 2005 (inc.
2A.163/2005) e non può più essere rimesso in discussione.
3.4
3.4.1 Il ricorrente sostiene invece di avere un diritto all'autorizzazione
richiesta in virtù dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. Tale norma sancisce che
dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del
coniuge e dei figli al rilascio o alla proroga del permesso di dimora sussiste,
tra l'altro, per i familiari di cittadini svizzeri, se l'unione coniugale è
durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo. L'insorgente
sostiene di adempiere i requisiti posti dal menzionato disposto nonché afferma
che l'art. 126 LStr non si applica alle vertenze disciplinate dall'art. 50
LStr. In caso contrario si creerebbero, a suo avviso, insopportabili e
inaccettabili disparità di trattamento a dipendenza che lo scioglimento del
matrimonio è intervenuto poco prima o poco dopo l'entrata in vigore della nuova
normativa. Infine contesta il richiamo, secondo lui del tutto improprio, della
Corte cantonale al Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la nuova legge sugli
stranieri siccome il progetto di legge che accompagnava (l'art. 49 che trattava
dei motivi personali che rendevano necessario il prosieguo del soggiorno in
Svizzera) è del tutto diverso da quello adottato (l'art. 50 che mira
all'integrazione).
3.4.2 È incontestato che il ricorrente vive separato dalla moglie dal mese di
luglio 2004 e che da allora non vi sono stati cambiamenti nella sua situazione
matrimoniale. È altresì incontestato che la revoca del permesso di dimora di
cui fruiva - il quale è comunque scaduto il 3 maggio 2005 - è stata confermata
da questa Corte con sentenza del 22 marzo 2005. Al riguardo va precisato che da
allora la sua presenza in Svizzera è unicamente tollerata (cfr. le proroghe
successive del termine di partenza concessegli), motivo per cui questo periodo
non può essere preso in considerazione per determinare la sua situazione
famigliare e sociale. Da quel che precede discende che tutti gli elementi
determinanti ai fini del giudizio sono accaduti nel passato ed erano conclusi
da anni quando è entrata in vigore la nuova legge sugli stranieri. Orbene oltre
al fatto che una nuova normativa non può ripristinare dei diritti - in concreto
quello al rilascio, rispettivamente alla proroga di un'autorizzazione di
soggiorno - scaduti, rispettivamente estinti da tempo, la sua applicazione alla
presente fattispecie configurerebbe un caso di retroattività (propria) di
principio vietata, salvo eccezioni non realizzate in concreto (RtiD 2007 I pag.
15 consid. 2.2 e rinvii).
È quindi chiaro che trattandosi di fattispecie che, come in concreto, si sono
interamente svolte anni prima dell'entrata in vigore della LStr, le stesse
rimangono sottoposte, rispettivamente vanno trattate in applicazione della
previgente legislazione, cioè la LDDS. Ne discende che l'art. 50 LStr non si
applica nel caso di specie: il ricorrente non può quindi vantare un diritto ad
ottenere un permesso di dimora in applicazione di tale disposto. Da questo
profilo la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è aperta e il
gravame è pertanto irricevibile.
3.5
Infine, nella misura in cui l'impugnativa non soddisfa minimamente le esigenze
di motivazione previste dagli art. 116 e 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2
LTF per il ricorso sussidiario in materia costituzionale, non avendo il
ricorrente evocato la violazione di alcun diritto costituzionale, anche
trattato come tale (cfr. art. 113 LTF), il ricorso è irricevibile.

4.
La domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame non può trovare
accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio
prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese seguono la soccombenza
e vanno poste a suo carico (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono
ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro
attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale
della migrazione.

Losanna, 26 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud