Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.490/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_490/2008 /viz

Sentenza del 22 luglio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Hungerbühler, giudice presidente,
Müller e Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,
rappresentata dal Soccorso operaio svizzero (SOS),

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
permesso di dimora,

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 19 maggio 2008
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Autorizzata dal novembre del 2003 a svolgere l'attività di ballerina in vari
locali notturni, nel 2004 la cittadina brasiliana A.________ (1980) ha poi
vissuto per alcuni mesi senza permesso di soggiorno presso il cittadino
svizzero B.________. Dopo un periodo trascorso all'estero, nel marzo del 2005 è
tornata a convivere con il medesimo e da tale relazione, il 30 dicembre 2005 è
nato il figlio C.________. Per permettere all'interessata di vivere con il
figlio, cittadino svizzero, e con il compagno, il 30 maggio 2006 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino le ha rilasciato un permesso di
dimora.

B.
Il 5 ottobre 2007 A.________ ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora.
Interrogata, ha dichiarato di vivere da sola con il figlio e di non avere
praticamente più contatti con il padre di quest'ultimo, che, sentito anch'egli,
ha confermato la separazione. In base a tali accertamenti, il 27 novembre 2007
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di rinnovo
del permesso. Su ricorso tale pronuncia è stata confermata dapprima dal
Consiglio di Stato, il 30 gennaio 2008, e successivamente dal Tribunale
cantonale amministrativo, il 19 maggio seguente.

C.
Il 4 luglio 2008 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale con
cui chiede l'annullamento della pronuncia della Corte cantonale ed il rinnovo
del proprio permesso di dimora.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri,
del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). In virtù dell'art. 126 cpv. 1 LStr,
alla procedura in esame, che trae origine da un'istanza presentata il 5 ottobre
2007, rimane tuttavia applicabile la pregressa legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS; cfr. la cifra I
dell'Allegato alla LStr).

1.2 In ambito di polizia degli stranieri, il ricorso in materia di diritto
pubblico è escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al
cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale
conferiscono un diritto (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 133 I 185 consid. 2.3;
131 II 339 consid. 1). La ricorrente non può trarre un simile diritto da norme
legislative interne o da un trattato bilaterale concluso con il Brasile, ma può
per contro prevalersi della garanzia al rispetto della vita privata e familiare
sancita dall'art. 8 CEDU. Ella intrattiene infatti una relazione intatta ed
effettivamente vissuta con il figlio, il quale, in quanto cittadino svizzero,
ha un diritto certo di risiedere nel nostro paese (DTF 130 II 281 consid. 3.1;
129 II 193 consid. 5.3.1). Il gravame, non meglio definito dall'insorgente, è
pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
2.1 Il diritto al rispetto della vita familiare non è assoluto, ma può essere
limitato alle condizioni previste dall'art. 8 n. 2 CEDU. La norma impone in
sostanza di ponderare i contrapposti interessi in gioco, quello privato
all'ottenimento del permesso di soggiorno e quello pubblico al suo rifiuto (DTF
125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2). Sotto questo profilo, è in
particolare legittimo l'interesse a condurre una politica restrittiva in
materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende infatti ad assicurare un
rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della
popolazione straniera residente, a creare condizioni generali favorevoli
all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a
migliorare la struttura del mercato del lavoro e a garantire equilibrio in
materia di occupazione (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b).
In ogni caso, non vi è violazione dell'art. 8 CEDU se è esigibile che i
familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona
straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano quindi la propria vita
familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò vale specialmente per i
figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora
adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno il fatto che essi
abbiano la nazionalità svizzera esclude che debbano seguire all'estero il
genitore a cui sono affidati (DTF 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c).

2.2 Nella fattispecie, secondo i vincolanti ed incontestati accertamenti della
Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), la ricorrente è entrata per la prima
volta in Svizzera circa quattro anni e mezzo orsono, all'età di ventitré anni,
e da allora vi ha soggiornato in modo non continuativo. Ella non avrebbe quindi
alcuna difficoltà di riadattamento in Brasile, dove è cresciuta e dove anche
negli ultimi anni ha spesso fatto rientro. Suo figlio ha invece sino ad ora
vissuto essenzialmente in Svizzera. Tuttavia ha solo due anni e mezzo e si
trova pertanto in un'età in cui è ancora fortemente dipendente dalla madre e in
cui potrebbe integrarsi senza particolari problemi anche nella realtà sociale,
certo molto diversa, da cui proviene quest'ultima. D'altronde all'epoca del
concepimento e della nascita la ricorrente non godeva di un diritto a risiedere
stabilmente in Svizzera, ma vi soggiornava illegalmente ed ha quindi in una
certa misura assunto il rischio di non poter vivere con il figlio nel nostro
paese. Malgrado ciò, il bambino è comunque stato posto sotto la sua custodia;
egli deve pertanto fondamentalmente condividerne la sorte (sentenza 2A.562/2006
del 16 febbraio 2007, consid. 3.3).

2.3 Il trasferimento in Brasile renderebbe senza dubbio assai difficoltosi i
rapporti tra il figlio ed il padre. Tuttavia il genitore che non esercita la
custodia, ma dispone unicamente di un diritto di visita può già di per sé
intrattenere la relazione familiare soltanto in maniera limitata. Di regola,
non è quindi indispensabile che viva nello stesso paese dei figli. In
determinate situazioni è comunque ammesso che al genitore straniero a cui sono
affidati i figli debba venir rilasciato un permesso di dimora al fine di
permettere l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, di
nazionalità svizzera. Ciò è più precisamente il caso se vi è una relazione
particolarmente intensa dal profilo affettivo e finanziario tra il genitore
svizzero ed i figli e se il genitore richiedente ha tenuto un comportamento
irreprensibile (sentenza 2C_657/2007 del 26 maggio 2008, consid. 2.4.3;
sentenza 2A_562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.4.1).
In concreto, la ricorrente ha riconosciuto che l'ex-compagno le versa
regolarmente la pensione alimentare stabilita dalla Commissione tutoria ed i
giudici cantonali hanno appurato che il padre rende visita al figlio con una
certa frequenza e lo prende con sé almeno una volta alla settimana. Non occorre
comunque chiedersi se queste circostanze siano sufficienti per ammettere che la
relazione sia particolarmente intensa. In effetti, considerati i ripetuti
soggiorni illegali in Svizzera dell'insorgente, il presupposto
dell'irreprensibilità non risulta in ogni caso adempiuto. In queste condizioni,
le ragioni per rifiutare il permesso di dimora appaiono prevalenti. Ne discende
che qualora il figlio venisse condotto in Brasile, la relazione familiare con
il padre potrà e dovrà essere mantenuta principalmente mediante contatti
scritti e telefonici nonché nell'ambito di soggiorni turistici, che
permetterebbero peraltro alla ricorrente di accompagnare il figlio in Svizzera
per una durata massima di tre mesi consecutivi e fino a sei mesi sull'arco di
un anno.

2.4 La presa di posizione della Commissione tutoria, la quale ha dichiarato che
verosimilmente non autorizzerà il trasferimento in Brasile del bambino finché
non sarà comprovata la possibilità di garantirgli condizioni di vita decorose,
non può portare a conclusioni differenti.
L'interesse, quasi sempre presente, a beneficiare in Svizzera di prospettive di
vita, formative ed economiche più favorevoli non può infatti risultare decisivo
nella ponderazione dei vari aspetti in gioco dal profilo della polizia degli
stranieri (sentenza 2C_88/2007 del 13 dicembre 2007, consid. 5.2; sentenza
2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.4.2). Gli evidenti vantaggi che il
figlio trarrebbe in questo senso rimanendo in Svizzera non impongono perciò di
dover rilasciare un'autorizzazione di soggiorno alla madre e nulla tolgono al
fatto che, vista la sua età, egli potrebbe adattarsi alla realtà in cui si
troverebbe a vivere in Brasile. D'altronde compete di principio ai genitori,
rispettivamente al genitore che detiene l'autorità parentale decidere il luogo
di residenza e quindi anche un eventuale espatrio dei figli minorenni (art. 301
cpv. 3 CC; sentenza 2C_657/2007 del 26 maggio 2008, consid. 2.4.2; sentenza
2C_31/2007 del 27 luglio 2007, consid. 2.5). L'autorità tutoria può porre dei
limiti a questa facoltà soltanto mediante l'adozione di un provvedimento grave
quale la privazione della custodia parentale (art. 310 CC; Cyril Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5a ed., Berna 1999, n. 27.16, 27.36 e 27.40). Nella
fattispecie, la Commissione tutoria non ha per di più (ancora) adottato alcuna
decisione in tal senso. Il problema di un'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU
si porrebbe quindi se del caso solo al momento in cui tale autorità, preso atto
dell'esito della presente procedura, dovesse formalizzare l'intenzione
manifestata nella sua presa di posizione.

3.
Il ricorso in materia di diritto pubblico si avvera pertanto manifestamente
infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art.
109 LTF. Con l'emanazione della presente sentenza la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Considerato che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di possibilità di esito
favorevole, deve essere respinta anche la domanda di assistenza giudiziaria
(art. 64 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente, soccombente, vanno perciò addossate le
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 22 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere:

Hungerbühler Bianchi