Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.412/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_412/2008

Sentenza del 29 gennaio 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Müller, presidente,
Zünd e Donzallaz,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
per sé e in rappresentanza della figlia
B.________,
ricorrenti, patrocinate dall'avv. Patrick Untersee,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
autorizzazione di soggiorno (ricongiungimento familiare),

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 17 aprile 2008
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dopo avervi già soggiornato alcuni mesi nel 1997, la cittadina colombiana
A.________ è rientrata in Svizzera il 26 aprile 2002 per sposarsi, il 15 giugno
seguente, con C.________, cittadino peruviano titolare di un permesso di
domicilio. Con sé ha portato anche i figli D.________, nato da una relazione
con un connazionale nel frattempo deceduto, e E.________, avuto dal futuro
marito. A seguito delle nozze all'interessata è stato rilasciato dapprima un
permesso di dimora e quindi, dal 15 giugno 2007, il permesso di domicilio.

B.
Il 23 agosto 2007 A.________ ha chiesto di poter essere raggiunta in Svizzera
da una terza figlia, B.________, nata il 2 agosto 1994 da un'ulteriore
relazione. A giustificazione della richiesta ha invocato le sfavorevoli
condizioni di salute della nonna paterna, con cui la figlia viveva, e
l'impossibilità del padre di occuparsene, per motivi di lavoro.
Con decisione del 31 ottobre 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino ha respinto la domanda, ritenendola tardiva e presentata
senza dimostrare l'esistenza di cambiamenti rilevanti per la custodia della
figlia. Su ricorso detta pronuncia è stata confermata dapprima dal Consiglio di
Stato, l'11 dicembre 2007, e successivamente dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 17 aprile 2008.

C.
Il 28 maggio 2008 A.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale, per sé ed in rappresentanza della
figlia. Lamentando la violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS (RU 1991 1043) e
dell'art. 8 CEDU, chiede di annullare la pronuncia del Tribunale amministrativo
e di rilasciare il permesso di dimora alla figlia.
Chiamati ad esprimersi, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone
Ticino e l'Ufficio federale della migrazione postulano la reiezione del
gravame, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e
conclusioni della propria sentenza ed il Consiglio di Stato si rimette al
giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza in cause di diritto
pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al
Tribunale federale (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF). In virtù
dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di polizia degli stranieri tale
rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o
autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto
internazionale conferiscono un diritto.

1.2 Un simile diritto va ricercato innanzitutto nella legge sulla dimora ed il
domicilio degli stranieri (CS 1 117 e modifiche seguenti) che, malgrado la sua
abrogazione con l'entrata in vigore della legge sugli stranieri (LStr; RS
142.20; cfr. Allegato n. I LStr), rimane applicabile alle domande presentate,
come in concreto, prima del 1° gennaio 2008 (cfr. art. 126 cpv. 1 LStr e RU
2007 5487). Ora, secondo l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS i figli celibi d'età
inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio
dei genitori, se vivono con loro. Di principio, B.________ può perciò
pretendere di risiedere in Svizzera con la madre. In effetti quando è stata
interposta la domanda di ricongiungimento familiare quest'ultima era già
titolare del permesso di domicilio e la figlia aveva tredici anni. Il gravame,
presentato in tempo utile da ricorrenti entrambe pacificamente legittimate, è
quindi di massima ammissibile.
Visto che la ricevibilità va ammessa già in base all'art. 17 LDDS, non occorre
peraltro chiedersi se il diritto al rilascio di un permesso potrebbe derivare
anche dalla garanzia della vita privata e famigliare sancita dall'art. 8 CEDU,
rispettivamente dall'art. 13 Cost. (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193
consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1).

2.
2.1 L'art. 17 cpv. 2 LDDS è concepito essenzialmente per permettere il
ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, ossia dei figli con entrambi i
genitori. Questo scopo non può essere raggiunto se i genitori sono separati o
divorziati e uno di essi risiede in Svizzera mentre l'altro si trova all'estero
con i figli. Le domande vanno perciò valutate secondo parametri differenti se
riguardano la riunificazione in Svizzera con entrambi oppure con un solo
genitore. Nel primo caso, fatta salva la riserva generale dell'abuso di
diritto, il ricongiungimento con i figli minorenni è di per sé ammesso in ogni
tempo, senza che occorra giustificare in modo particolare un qualsiasi ritardo
nell'inoltro della richiesta. Nel secondo caso, non vi è per contro un diritto
incondizionato a far venire presso il genitore in Svizzera figli che sono
cresciuti all'estero nella cerchia familiare dell'altro genitore o presso
persone di fiducia, tra cui in particolare i nonni. In queste situazioni,
l'accoglimento della domanda presuppone che siano intervenuti importanti
cambiamenti delle circostanze, segnatamente d'ordine familiare, come ad esempio
un mutamento nelle possibilità di cura e presa a carico educativa all'estero
(DTF 133 II 6 consid. 3.1; 130 II 137 consid. 2.2, 1 consid. 2.2; 129 II 249
consid. 2.1, 11 consid. 3.1).

2.2 L'esistenza di motivi che impongono il trasferimento dei figli va valutata
con rigore. In particolare la prova della mancanza di possibilità alternative
di custodia in patria soggiace ad esigenze tanto più severe quanto più il
figlio si avvicina alla maggiore età e più grande è il rischio che vada
incontro a difficoltà d'integrazione. Occorre comunque procedere ad una
ponderazione globale degli interessi, tenendo segnatamente conto anche degli
anni vissuti all'estero dal figlio, dei legami famigliari, culturali e sociali
che si è creato, dell'intensità della relazione con il genitore stabilitosi in
Svizzera, del livello scolastico, delle conoscenze linguistiche o ancora delle
ragioni che hanno indotto a differire il ricongiungimento e delle condizioni
effettive di presa a carico in Svizzera (DTF 133 II 6 consid. 3 e 5; 129 II 11
consid. 3.3.2).

2.3 Stabiliti essenzialmente in relazione all'art. 17 cpv. 2 LDDS, questi
principi valgono anche quando si tratta di esaminare sotto il profilo degli
art. 8 CEDU e 13 Cost. una domanda di ricongiungimento (parziale) di figli di
genitori separati o divorziati. Il Tribunale federale ha del resto precisato e
confermato questa giurisprudenza anche alla luce della più recente prassi della
Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente la sentenza n. 60665/00 del
1° dicembre 2005 nella causa Tuquabo-Tekle e llcc. contro Paesi Bassi; cfr. DTF
133 II 6 consid. 5; sentenza 2A.525/2006 del 26 aprile 2007 consid. 5.1, in
RtiD 2007 II pag. 181).

3.
3.1 Nella fattispecie, secondo gli accertamenti di principio vincolanti della
Corte cantonale (cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF), la madre ha
lasciato il suo paese d'origine e scelto di stabilirsi in Svizzera assieme al
marito e agli altri due figli nell'aprile del 2002. B.________, che all'epoca
aveva sette anni, è rimasta in patria, affidata alla custodia del padre e
soprattutto della nonna paterna. Soltanto dopo diversi anni madre e figlia
hanno chiesto di potersi ricongiungere e di vivere assieme in Svizzera. Esse
non hanno tuttavia adeguatamente comprovato che in Colombia le possibilità di
assicurare l'educazione e la cura della figlia siano radicalmente mutate. In
effetti, al di là che nulla è dato di sapere su un'eventuale presa a carico da
parte di altri parenti, non è stato nemmeno dimostrato che le condizioni di
salute della nonna non permettano più di rispondere in modo conveniente ai
peraltro diminuiti bisogni di custodia della nipote. Certo, il certificato
medico prodotto dinanzi alla Corte cantonale attesta che l'interessata, di cui
neppure si conosce l'età, presenta un precario stato di salute con frequenti
dolori osteomuscolari. In definitiva tale certificato raccomanda però
semplicemente moderazione nello svolgimento delle faccende domestiche. Sotto
questo profilo, il trasferimento in Svizzera non appare quindi realmente
necessario.

3.2 Più in generale, va tenuto conto che la separazione durava già da oltre
cinque anni quando è stata introdotta la domanda di ricongiungimento e che
durante questo periodo, ad eccezione di un soggiorno di un mese in Svizzera
effettuato dalla figlia tra il dicembre 2005 ed il gennaio 2006, non sono
documentati periodi di vita in comune. Indipendentemente dagli asseriti
frequenti contatti telefonici e dall'eventuale sostegno finanziario fornito, la
relazione tra madre e figlia non può pertanto venir considerata particolarmente
intensa né tantomeno preponderante rispetto ai legami intessuti dalla figlia
stessa in patria. Quest'ultima ha inoltre sempre vissuto in Colombia ed aveva
già compiuto tredici anni al momento dell'inoltro dell'istanza, all'incirca un
anno e mezzo orsono. Ella verrebbe perciò sradicata dall'unico contesto sociale
e culturale a lei familiare nell'età dell'adolescenza ed ormai a relativamente
breve termine dalla conclusione della scolarità obbligatoria. È quindi
prevedibile che si troverebbe confrontata a problemi d'integrazione e a
difficoltà dal punto di vista scolastico e del futuro inserimento
professionale, aggravate peraltro dall'ignoranza della lingua italiana.

3.3 Considerati tutti questi aspetti, i motivi che hanno condotto alla
separazione non possono assumere importanza decisiva. L'assenza di ragioni
sufficienti per ammettere il ricongiungimento familiare andrebbe quindi
confermata anche se la separazione non fosse frutto di una libera scelta ma,
come sostenuto nel gravame e dichiarato dal diretto interessato, fosse in
realtà stata imposta dal rifiuto del padre all'espatrio della figlia. In
effetti questo ostacolo non potrebbe comunque sovvertire la valutazione
complessiva, a fronte in particolare della possibilità tuttora esistente di
continuare a vivere e crescere in patria e dei problemi di adattamento che la
ragazza incontrerebbe in Svizzera. D'altronde, come già rilevato dai giudici
cantonali, è lecito chiedersi se la madre si sia dimostrata davvero determinata
a voler allevare personalmente sua figlia. Ella non ha infatti mai segnalato
alle autorità svizzere di polizia degli stranieri l'esistenza di B.________
prima della domanda di visto per il soggiorno del dicembre 2005. Inoltre, e
soprattutto, dagli atti non risulta che abbia mai formalmente insistito con il
padre per ottenerne il consenso né tantomeno che abbia avviato procedure
giudiziarie per poter ovviare a questa situazione e ciò nonostante l'asserito
crescente disinteresse del genitore nei confronti della figlia.

3.4 Nemmeno le ulteriori ragioni addotte per giustificare l'importante
differimento della richiesta di ricongiungimento familiare portano infine a
conclusioni differenti. In effetti l'attesa fino all'ottenimento del permesso
di domicilio non può costituire un motivo plausibile in quanto la madre si è
sposata con uno straniero egli stesso titolare di una tale autorizzazione di
soggiorno. Sulla base dell'art. 8 CEDU ella avrebbe quindi potuto pretendere
sin dal mese di giugno del 2002 di venir raggiunta dalla figlia. La ricorrente
evoca inoltre il miglioramento della situazione finanziaria della famiglia.
Concretamente tuttavia non illustra l'entità di questo mutamento. Considerato
poi che ella ha rapidamente trovato un lavoro con cui integrare il salario del
marito, già nei primi tempi dopo il trasferimento in Svizzera la situazione non
poteva oggettivamente risultare a tal punto precaria da dover rinunciare ad
occuparsi della figlia per mere ragioni finanziarie.

3.5 La domanda di ricongiungimento familiare appare quindi dettata innanzitutto
dall'interesse ad offrire alla figlia migliori opportunità formative e
professionali. Per quanto comprensibile, questa motivazione non può risultare
preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva
in materia di soggiorno degli stranieri. Il diniego dell'autorizzazione
postulata non viola pertanto né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU.

4.
In base alle considerazioni esposte, l'impugnativa si avvera infondata e deve
di conseguenza essere respinta.
Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico delle
ricorrenti, con responsabilità solidale (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 29 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Müller Bianchi