Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.373/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_373/2008

Sentenza del 7 gennaio 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, giudice presidente,
Aubry Girardin e Donzallaz,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
B.________Sagl,
ricorrenti, entrambe patrocinate
dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
autorizzazione a modificare la denominazione
di un esercizio pubblico,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 16 aprile
2008 dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dal 1983 al mese di marzo del 2006 C.C.________ e la sua famiglia hanno gestito
il bar-pizzeria X.________ in via V.________ a Bellinzona. A seguito della
disdetta del contratto di locazione hanno poi continuato l'attività presso il
ristorante Y.________, ubicato in piazza W.________, sempre a Bellinzona, in
uno stabile di proprietà della A.________. La gerenza del nuovo locale è stata
assunta dal figlio di C.C.________, D.C.________, e la gestione affidata alla
B.________Sagl, di cui il medesimo risulta socio assieme alla madre. Con
effetto dal 6 aprile 2006 la B.________Sagl ha fatto iscrivere nel registro dei
marchi svizzeri il logo con la dicitura X.________ che caratterizzava
l'esercizio pubblico gestito in precedenza dalla famiglia. Successivamente ha
pure registrato la denominazione X.________ in quanto tale. Il 27 giugno 2006
ha poi chiesto di modificare il nome del nuovo ristorante da Y.________ a
X.________.

B.
Dopo alcune prese di posizione interlocutorie in cui ha indicato di non poter
accogliere la richiesta, con pronuncia del 2 febbraio 2007 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha formalmente sancito tale
diniego ed ha di conseguenza intimato alla B.________Sagl di rimuovere le
insegne con l'indicazione X.________ affisse nel locale. L'autorità ha in
particolare rilevato che non erano ammesse denominazioni identiche in uno
stesso comune e che a Bellinzona il diritto di utilizzare il nome richiesto era
riservato al ritrovo pubblico di via V.________, nel frattempo riaperto sotto
la medesima insegna.

C.
Contro la suddetta pronuncia, la A.________ e la B.________Sagl si sono
aggravate dinanzi al Consiglio di Stato, che il 6 giugno 2007 ha dichiarato
l'impugnativa tardiva in quanto diretta contro uno scritto meramente
confermativo di una precedente decisione. Su successivo ricorso dinanzi al
Tribunale federale, il 22 gennaio 2008 la risoluzione governativa di
intempestività è tuttavia stata giudicata arbitraria e quindi annullata
(sentenza 2C_338/2007). Nuovamente chiamato a pronunciarsi, il 16 aprile 2008
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, osservando che l'insegna sullo
stabile deve corrispondere a quella riportata nella patente d'esercizio
pubblico e che la questione della registrazione del marchio esula dalla propria
competenza.

D.
Il 15 maggio 2008 la A.________ e la B.________Sagl hanno interposto un nuovo
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale con cui
chiedono di annullare la decisione del Consiglio di Stato e di autorizzarle a
disporre del nome di "Ristorante Bar Pizzeria X.________". Ravvisano in
particolare la violazione della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS
232.11) e del principio della forza derogatoria del diritto federale.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato non formula osservazioni e si
rimette al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 La vertenza concerne una restrizione nella denominazione di un ristorante
imposta alle ricorrenti in base alla legge ticinese del 21 dicembre 1994 sugli
esercizi pubblici (LEsPub; RL 11.3.2.1). Il litigio ha pertanto per oggetto una
causa di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF. Sotto questo
profilo non è decisivo il fatto che nel gravame venga fatta valere la
violazione della legge sulla protezione dei marchi, normalmente esaminata
nell'ambito di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b n.
2 LTF). In effetti nella fattispecie tale censura rappresenta semmai una
questione pregiudiziale di diritto privato, ma non determina essa stessa la
natura del litigio. Ritenuto inoltre che il contenzioso non ricade sotto alcuna
delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, il rimedio esperibile è quindi
effettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. sentenza 1C_382/
2007 del 24 aprile 2008 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 134 I 229).

1.2 La decisione contestata è stata emanata dal Consiglio di Stato, che non è
un'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 29a Cost. e 86 cpv. 2 LTF (DTF 121
II 219 consid. 2b). La pronuncia è tuttavia stata resa diversi mesi prima del
1° gennaio 2009, data in cui è scaduto il termine concesso ai cantoni per
l'adattamento delle loro legislazioni alle esigenze poste dalle norme
menzionate (art. 130 cpv. 3 LTF e RU 2006 1069). È di conseguenza lecito che,
conformemente al tenore dell'art. 71 cpv. 3 LEsPub applicabile al momento della
presentazione del ricorso - e peraltro formalmente tuttora in vigore (cfr. la
legge ticinese del 2 dicembre 2008 sulla revisione della giurisdizione
amministrativa, punti LXXXIX e XCI e termine di referendum [FU/TI 2008 8913
segg., in part. 8936]) - il Consiglio di Stato funga ancora da ultima istanza
cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d e art. 132 cpv. 1 LTF; cfr. anche, per
analogia: DTF 123 II 231 consid. 7; sentenza 1A.67/1997 del 26 febbraio 1998
consid. 1b, riassunta in URP 1998 pag. 152).

1.3 Il gravame è interposto dalle destinatarie del giudizio impugnato che,
essendo l'una la titolare della patente per l'esercizio pubblico (art. 3 cpv. 1
lett. a LEsPub) e l'altra la società che ne cura la gestione, hanno un
interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Diretto
contro una decisione finale (art. 90 LTF) ed interposto in tempo utile (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi di massima
ammissibile.

1.4 Un'eccezione va tuttavia ravvisata nella misura in cui le ricorrenti
criticano la mancata decadenza della patente con la denominazione X.________
per il ritrovo pubblico di via V.________. Salvo in casi particolari (cfr. art.
95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non può in effetti
venir eccepita in quanto tale, ma soltanto se integra nel contempo una
violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF (DTF 133 III
462 consid. 2.3), ovvero di disposizioni legislative specifiche oppure di
diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid.
2.3). Inoltre il Tribunale federale esamina la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale non d'ufficio, com'è
altrimenti la regola (art. 106 cpv. 1 LTF), bensì unicamente se tali censure
vengono sollevate e motivate in modo chiaro e circostanziato (art. 106 cpv. 2
LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2). Su questo punto le
insorgenti non potevano quindi limitarsi a riprendere alla lettera il tenore
del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che il mantenimento della
patente preesistente suscita perplessità dal profilo dell'art. 17 lett. d
LEsPub. Esse avrebbero per contro dovuto addurre, con una motivazione adeguata,
che l'applicazione di tale norma operata dalle autorità cantonali risulta
addirittura arbitraria e dunque contraria all'art. 9 Cost. La censura sfugge
pertanto ad un esame di merito.

2.
2.1 Nella decisione del 2 febbraio 2007 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha motivato il contestato rifiuto di modifica del nome del
ristorante Y.________ fondandosi sull'art. 3 LEsPub e sull'art. 44 del relativo
regolamento, del 3 dicembre 1996 (REsPub; RL/TI 11.3.2.1.1). L'art. 3 cpv. 1
lett. a LEsPub prevede che un esercizio pubblico può essere aperto se il
proprietario dell'immobile è in possesso della patente corrispondente. L'art.
44 REsPub dispone invece che l'esercizio deve esporre un'insegna visibile
esternamente (cpv. 1), che il testo deve indicare la natura esatta e la
denominazione (nome proprio o di fantasia) dell'esercizio, conformemente al
tenore della patente (cpv. 2) e che in un comune non sono ammesse denominazioni
identiche (cpv. 3).
L'autorità di prime cure ha considerato che a Bellinzona il diritto di esporre
l'insegna X.________ deve essere riservato all'esercizio pubblico di via
V.________, il quale ha ottenuto la patente con tale denominazione il 23 aprile
1999. Non potrebbe per contro prevalersene il ristorante di piazza W.________,
alla cui proprietaria è stata rilasciata la patente con la denominazione
Y.________ il 13 settembre 1999. In sostanza la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha quindi interpretato l'art. 44 cpv. 3 REsPub nel senso che,
tra due postulanti per uno stesso nome, determinante è la priorità temporale
nell'ottenimento della patente. Detta autorità non ha peraltro fatto in alcun
modo riferimento alla questione del deposito del marchio.
Richiamate le medesime disposizioni, il Consiglio di Stato si è da par suo
espresso nel merito in maniera alquanto succinta, rilevando che l'art. 44
REsPub risulta violato poiché vi è una divergenza tra l'insegna riportata nella
patente e quella effettivamente presente sullo stabile in piazza W.________. Il
fatto che la B.________Sagl sia depositaria del marchio X.________ non avrebbe
inoltre alcuna rilevanza nella procedura in ambito di esercizi pubblici in
quanto la materia esulerebbe dalle competenze delle autorità amministrative.
Perlomeno in maniera implicita, il Governo cantonale ha quindi confermato il
criterio stabilito dall'autorità dipartimentale per determinare quale esercizio
pubblico, in un comune, abbia diritto di utilizzare un dato nome.

2.2 Le insorgenti sostengono che questa decisione lede gli art. 6 e 13 LPM.
L'art. 6 LPM sancisce che il diritto al marchio appartiene a chi lo deposita
per primo. L'art. 13 LPM stabilisce invece che il titolare del marchio ha il
diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti e i servizi
per i quali il marchio è rivendicato nonché il diritto di disporne (art. 13
cpv. 1 LPM). Il titolare può inoltre vietare a terzi l'utilizzo del segno tra
l'altro per offrire o fornire servizi (art. 13 cpv. 2 lett. c LPM) oppure per
apporlo su documenti commerciali, per usarlo a scopi pubblicitari o in
qualsiasi altra maniera negli affari (art. 13 cpv. 2 lett. e LPM).
A detta delle ricorrenti, in base a queste disposizioni esse avrebbero il
diritto di utilizzare il marchio X.________ per identificare il loro locale ed
il diritto di impedirne l'uso ai nuovi gestori del ritrovo pubblico di via
V.________. Questi ultimi non potrebbero peraltro richiamarsi all'art. 14 cpv.
1 LPM, secondo cui il titolare del marchio non può vietare ad un terzo di
continuare ad usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato
prima del deposito. Legare la denominazione di un esercizio pubblico alla
patente e quindi al proprietario sarebbe infatti una pura finzione giuridica.
In realtà il nome X.________ sarebbe indissolubilmente associato al modo di
gestire l'attività da parte di C.C.________. Solo costui potrebbe quindi far
valere di aver già utilizzato tale nome prima del deposito del marchio.
Le insorgenti rilevano pure che il Consiglio di Stato non poteva in ogni caso
liquidare la questione del marchio con la sbrigativa argomentazione addotta. In
virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49
Cost.), avrebbe in effetti dovuto considerare e rispettare il diritto di rango
superiore, in casu il diritto civile federale.

3.
3.1 Di principio, non ogni contenuto civilistico che emerge da una fattispecie
è forzatamente rilevante ai fini della risoluzione di una controversia di
diritto pubblico. In talune situazioni l'autorità amministrativa è infatti
tenuta a verificare unicamente il rispetto delle prescrizioni di diritto
pubblico, mentre eventuali pretese o contestazioni di natura privatistica vanno
fatte valere dinanzi al giudice civile. In questi casi, anche se i due ordini
di norme possono riguardare i medesimi fatti o lo stesso oggetto, le due
procedure risultano formalmente indipendenti (BORGHI/ CORTI, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, 1997, pag. 40). Vi sono tuttavia situazioni
in cui una determinata questione di diritto privato può avere un'influenza
diretta sull'esito di una causa di diritto pubblico. Ciò è ad esempio il caso
allorquando, a dipendenza della portata del diritto privato federale, una
decisione adottata sulla base del diritto pubblico cantonale potrebbe rivelarsi
lesiva del principio della forza derogatoria del diritto federale. In tali
situazioni l'esame della controversia dal profilo del diritto pubblico non può
prescindere dal chiarire, a titolo pregiudiziale, gli aspetti di diritto
privato.

3.2 Il principio della preminenza del diritto federale enunciato all'art. 49
cpv. 1 Cost. vieta ai cantoni di legiferare in ambiti che sono già stati
disciplinati in maniera esaustiva dalla Confederazione. Inoltre negli altri
campi consente loro di emanare soltanto norme giuridiche che non violino il
senso e lo spirito del diritto federale né pregiudichino la sua realizzazione
(DTF 134 I 125 consid. 2.1; 133 I 286 consid. 3.1, 110 consid. 4.1). Queste
limitazioni valgono in particolare nei rapporti tra diritto privato federale e
diritto pubblico cantonale. Come espressamente sancito dall'art. 6 CC il
diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei
cantoni. L'adozione di norme cantonali di diritto pubblico in un ambito
disciplinato dal diritto civile federale è tuttavia ammissibile soltanto se il
legislatore federale non ha inteso regolamentare la materia in maniera
esaustiva, se le regole cantonali sono giustificate da un interesse pubblico
pertinente ed infine se tali regole non eludono il diritto federale e non ne
contraddicono il senso e lo spirito (DTF 124 I 107 consid. 2a; 122 I 18 consid.
2b/aa; 120 Ia 299 consid. 2c/aa). Il Tribunale federale esamina con piena
cognizione se l'ordinamento cantonale è compatibile con il diritto federale
(DTF 131 I 394 consid. 3.2, 333 consid. 2.1; 130 I 96 consid. 2.3). A tal fine
occorre in primo luogo interpretare il senso e la portata delle rispettive
normative (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2a
ed., 2006, pag. 375, n. 1056).

3.3 Di per sé, le prerogative conferite da un marchio che, come in concreto, è
registrato per la categoria dei prodotti e servizi legati alla ristorazione,
comprendono senz'altro anche il diritto di segnalare e pubblicizzare mediante
il marchio un determinato esercizio pubblico, ad esempio esponendo insegne
corrispondenti. In questa misura la legge federale sulla protezione dei marchi
e l'art. 44 REsPub riguardano perciò il medesimo oggetto.
La normativa federale ha essenzialmente lo scopo di garantire ad un'azienda che
i prodotti o i servizi da lei offerti possano venir distinti da quelli di
un'altra azienda (art. 1 cpv. 1 LPM; DTF 134 II 223 consid. 3.4.3). In quanto
legislazione di diritto privato tutela quindi innanzitutto il titolare di un
marchio da un uso abusivo dello stesso nelle relazioni commerciali. Certo, nel
contempo essa indica pure all'acquirente o al fruitore la provenienza di un
prodotto o di un servizio, ma questa funzione è solo una conseguenza indiretta
della protezione offerta dal marchio (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des
marques, 2007, pag. 60). La norma cantonale che non ammette denominazioni e
quindi insegne identiche per più esercizi pubblici in uno stesso comune appare
invece adottata allo scopo di evitare rischi di confusione per il pubblico
nell'identificazione di un determinato locale. Si tratta peraltro di una
disposizione che in talune situazioni può forse sembrare discutibile, ad
esempio se in un comune sono insediati più esercizi pubblici appartenenti ad
una stessa catena di ristoranti (cfr. MARCO GARBANI, Commentario alla LEP,
2005, pag. 74, nota 269), ma che in generale non può essere considerata del
tutto sprovvista di senso e di scopo. Nemmeno le ricorrenti sostengono del
resto che sia arbitraria. La norma cantonale ha dunque finalità legittime ed in
larga misura diverse da quelle perseguite dalla legislazione federale.

3.4 Dal profilo della legislazione sui marchi non è escluso che più aziende, e
dunque tra l'altro più esercizi pubblici in uno stesso comune, possano
fregiarsi della medesima denominazione. Ciò potrebbe in particolare essere il
caso quando il titolare di un marchio gestisce egli stesso più esercizi
pubblici nel comune, quando autorizza anche un altro interessato ad utilizzare
il marchio (art. 11 cpv. 3 LPM) oppure quando un terzo non beneficia del
consenso del titolare, ma utilizzava una determinata insegna già prima che
fosse registrata come marchio (art. 14 LPM). In queste situazioni, considerate
le differenti finalità perseguite dalla normativa federale e da quella
cantonale, non appare contrario alla forza derogatoria del diritto federale che
l'art. 44 cpv. 3 REsPub consenta l'utilizzo di una denominazione solo ad uno
degli esercizi pubblici, prevedendo quindi restrizioni maggiori di quelle
imposte dalla legge sulla protezione dei marchi. Visto che nei casi evocati
quest'ultima normativa non stabilisce alcun diritto esclusivo, è parimenti
ammissibile, nell'ottica della medesima, che nell'interpretazione dell'art. 44
cpv. 3 REsPub non venga data priorità al titolare del marchio, bensì
all'esercizio pubblico a cui è stato rilasciato per primo la patente con la
denominazione contesa.

3.5 La situazione risulta differente se dal profilo del diritto privato solo il
depositario del marchio può prevalersi del medesimo, vietando l'uso a terzi. In
questo caso entrambe le regolamentazioni consentono infatti ad un solo
esercizio pubblico di identificarsi mediante un dato nome. Nella misura in cui
i due regimi legislativi non si fondano sui medesimi criteri per determinare il
soggetto autorizzato a beneficiare di una denominazione, l'esercizio pubblico
designato in virtù di una normativa potrebbe comunque non essere il medesimo di
quello legittimato in base all'altra. Più specificatamente, il titolare del
marchio, che potrebbe rivendicare l'uso del nome in base al diritto privato,
non coincide necessariamente con colui che ha ottenuto la patente sotto
un'analoga denominazione, al quale andrebbe riservato l'utilizzo in base
all'art. 44 REsPub, così come interpretato dalle istanze cantonali. Laddove
ammette un solo fruitore per un determinato nome, la legge sulla protezione dei
marchi realizza tuttavia già essa stessa anche l'obiettivo sotteso alla norma
del regolamento sugli esercizi pubblici. In tali situazioni la disposizione di
diritto pubblico cantonale, nel senso attribuitole, contraddice perciò senza
alcuna ragione valida la tutela offerta dal diritto privato federale al
detentore del marchio. Di conseguenza, quando la legge federale consente
l'utilizzo di un appellativo solo al titolare del marchio, l'interpretazione
della legge cantonale, per stabilire il soggetto autorizzato a disporre della
medesima denominazione, non può che fondarsi sul criterio della titolarità del
marchio. In caso contrario ne risulta una violazione del principio della
preminenza del diritto federale.

3.6 Queste considerazioni portano a concludere che le istanze cantonali non
potevano limitarsi ad esaminare la fattispecie dal profilo della legislazione
cantonale sugli esercizi pubblici, trascurando l'esame del diritto federale. In
effetti, se in base alla legge sulla protezione dei marchi sia il ristorante di
piazza W.________ sia l'esercizio pubblico di via V.________ fossero
legittimati a fregiarsi della denominazione X.________, il primo in quanto
gestito dalla titolare del marchio ed il secondo in virtù dell'art. 14 LPM, la
decisione impugnata, che autorizza all'uso solo il secondo, potrebbe ancora
apparire costituzionalmente ammissibile. Per contro se il diritto privato
federale riservasse l'utilizzo della scritta X.________ solo all'esercizio
pubblico delle ricorrenti, la risoluzione governativa, che in base al criterio
della priorità nell'ottenimento della patente conferisce tale diritto al
ritrovo di via V.________, si avvererebbe lesiva dell'art. 49 cpv. 1 Cost. Ai
fini della soluzione della controversia, è quindi imprescindibile chiarificare
chi possa utilizzare il segno distintivo X.________ dal profilo del diritto
sulla protezione dei marchi.

3.7 Di per sé, il Tribunale federale verifica d'ufficio e con pieno potere di
cognizione l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 128 II
311 consid. 2.1; 125 II 1 consid. 2a). Tuttavia nel caso concreto l'esame delle
questioni rilevanti inerenti il diritto privato federale implica l'accertamento
di aspetti di fatto su cui le istanze cantonali, considerando priva di
importanza l'intera problematica, non si sono soffermate. In particolare per
valutare la fattispecie nell'ottica dell'art. 14 LPM, occorre tra l'altro
verificare l'entità dell'uso precedente dei segni di cui è poi stata ottenuta
la registrazione nonché i ruoli delle persone e delle società implicate
nell'utilizzo di tali segni. Al di là che si esprimerebbe sulla questione in
prima ed unica istanza, il Tribunale federale non dispone quindi di tutti gli
elementi necessari per pronunciarsi direttamente, a titolo pregiudiziale, sulla
portata della legge sulla protezione dei marchi. Per di più, una volta chiarito
questo aspetto, è in ogni caso necessario trarne le conseguenze dal profilo
della legge cantonale sugli esercizi pubblici, ciò che, pur nel rispetto delle
indicazioni esposte nel presente giudizio, compete comunque in primo luogo alle
autorità cantonali.
In applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF, gli atti vanno di conseguenza
retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti,
renda un nuovo giudizio tenendo in particolare conto della portata della legge
sulla protezione dei marchi. Al riguardo, se non ritiene di determinarsi esso
stesso, può verosimilmente far capo all'art. 7 della legge ticinese di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPAmm; RL/TI
3.3.1.1), secondo cui, laddove insorgono pregiudiziali di natura civile o
penale, l'autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio
e rinviare l'interessato al competente foro giudiziario, assegnandogli, se del
caso, un termine per promuovere l'azione. Nella fattispecie non sarebbe
peraltro necessario rinviare le ricorrenti al foro civile, ma occorrerebbe
semplicemente attendere l'esito della causa che queste ultime hanno già
promosso in quella sede e che è apparentemente ancora pendente. In tal modo si
eviterebbe naturalmente anche il rischio di giudizi contraddittori (cfr. BORGHI
/CORTI, op. cit., pag. 38).

4.
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti rinviati una seconda volta al
Consiglio di Stato, per nuovo giudizio (art. 107 cpv. 2 LTF).
Visto che lo Stato del Cantone Ticino, soccombente, è intervenuto in causa
senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal prelievo delle spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). ll Cantone stesso dovrà comunque
corrispondere alle ricorrenti, patrocinate da un avvocato, un'indennità per
ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa viene
rinviata al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per nuovo giudizio, nel senso
dei considerandi.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alle ricorrenti un'indennità complessiva
di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi