Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.343/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_343/2008 /biz

Sentenza del 17 ottobre 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller, Donzallaz,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________, rappresentato dalla madre B.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
autorizzazione di soggiorno (ricongiungimento familiare; riesame),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 marzo
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito al suo matrimonio celebrato il 19 luglio 2003 con il connazionale
C.________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, B.________,
cittadina serba, è stata autorizzata il 25 ottobre 2003 ad entrare nel nostro
Paese, ove ha ottenuto un permesso di dimora annuale per vivere con il marito.
In patria, presso i genitori, ha lasciato il figlio A.________, nato da una
precedente relazione.

B.
Il 26 luglio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la
domanda di ricongiungimento familiare presentata il 19 maggio 2006 da
B.________ a favore del figlio A.________. L'autorità ha considerato che il
ricongiungimento era tardivo e volto essenzialmente ad offrire al figlio
condizioni di vita migliori. Tale diniego è stato confermato il 30 gennaio 2007
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con giudizio cresciuto in giudicato
incontestato.

C.
Autorizzato ad entrare in Svizzera il 7 luglio 2007 al beneficio di un visto
turistico della durata di tre mesi A.________ ha chiesto, il 22 agosto
successivo, il rilascio di un permesso di dimora per stare con la madre. Egli
ha fatto valere che le condizioni di salute dei nonni materni, presso i quali
aveva finora vissuto, erano peggiorate in misura tale da non poterlo più
accudire.
L'istanza è stata respinta dapprima dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, il 10 ottobre 2007, e poi dal Consiglio di Stato il 13
novembre 2007, il quale l'ha trattata come una domanda di riesame. Quest'ultimo
giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo
il 25 marzo 2008; la Corte cantonale ha ritenuto, in sintesi, che i problemi di
salute dei nonni non costituivano dei fatti nuovi tali da giustificare il
riesame del caso.

D.
Il 5 maggio 2008 A.________, rappresentato dalla madre, ha esperito dinanzi al
Tribunale federale un gravame intitolato ricorso di diritto amministrativo, con
cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli sia rilasciato un
permesso di dimora; in via subordinata domanda che la causa venga rinviata
all'autorità inferiore perché abbia ad esprimersi e ad istruire l'incarto nel
senso dei considerandi. Lamenta un'istruttoria manifestamente lacunosa e
sommaria ed una conseguente violazione dell'art. 8 CEDU.
Chiamati ad esprimersi la Sezione dei permessi e dell'immigrazione e l'Ufficio
federale della migrazione propongono la reiezione del ricorso. Il Consiglio di
Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre il Tribunale cantonale
amministrativo si è limitato a riconfermarsi nella motivazione e nelle
conclusioni della propria sentenza.

Diritto:

1.
1.1 Come accennato, il gravame è intitolato "ricorso di diritto
amministrativo". Il ricorrente dimentica tuttavia che detto rimedio era
disciplinato dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16
dicembre 1943, la quale è stata abrogata dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Siccome la
decisione impugnata è stata emanata dopo questa data, la presente vertenza è
retta dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF). L'errata denominazione di un
rimedio giuridico non comporta comunque alcun pregiudizio per la parte
ricorrente, se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso
effettivamente esperibile (DTF 133 I 300 consid. 1.2 con rinvii).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1;
133 I 185 consid. 2 e rispettivi riferimenti).

2.
2.1 Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

2.2 A giusta ragione il ricorrente non pretende di vantare un diritto a
soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato
bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Un diritto al rilascio di
un'autorizzazione di soggiorno per i figli minorenni di stranieri residenti in
Svizzera può risultare, a determinate condizioni, dalla garanzia della vita
privata e familiare sancita dall'art. 8 CEDU, a cui si appella invece il
ricorrente. Sotto questo profilo occorre, da un lato, che lo straniero abbia un
diritto certo ad ottenere il rinnovo del permesso di cui dispone e, dall'altro,
che intrattenga con i figli una relazione familiare intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid.
4.1). Come già constatato nella sentenza impugnata, la madre del ricorrente ha
di principio diritto alla proroga del suo permesso di dimora, essendo sposata
con uno straniero titolare di un permesso di domicilio. Per quanto concerne le
relazioni familiari, va osservato che quand'anche sussistessero dei dubbi
sull'intensità del legame prima dell'arrivo del figlio in Svizzera, questi
convive con la madre dal mese di luglio 2007: si può quindi considerare che la
loro relazione è intatta ed effettivamente vissuta nel senso richiesto dalla
prassi. L'impugnativa, inoltrata tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una
persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di
principio, ammissibile.

3.
Oggetto di disamina è una domanda di riesame. Al riguardo va ricordato che per
consolidata giurisprudenza, un'autorità deve procedere al riesame di una
decisione solo se le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la
prima decisione, oppure se l'interessato invochi fatti o mezzi di prova
rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di
prevalersi al momento della prima decisione (DTF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42
consid. 2b; SJ 2004 I pag. 389). Se l'autorità competente reputa che queste
condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la
domanda. In questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso
nel merito; può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a
torto la sussistenza dei requisiti al riesame (DTF 113 Ia 146 consid. 3c; 109
Ib 246 consid. 4a).

4.
Nella sentenza querelata (cfr. pag. 7 seg.) il Tribunale amministrativo
cantonale ha esposto le norme legali e la giurisprudenza concernenti il
ricongiungimento differito dei figli minorenni con un solo genitore in virtù
dell'art. 8 CEDU (DTF 133 II 6 consid. 3 e numerosi riferimenti). Ci si limita
pertanto a ricordare che, in tale caso, non vi è un diritto incondizionato a
far venire in Svizzera dei figli che sono cresciuti all'estero nella cerchia
familiare dell'altro genitore o presso altre persone di fiducia, ad esempio i
nonni. L'accoglimento della domanda presuppone che siano intervenuti importanti
cambiamenti delle circostanze, in particolare d'ordine familiare, come ad
esempio un mutamento nelle possibilità di cura e presa a carico educativa dei
figli all'estero (DTF 133 II 6 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 2.2; 129 II 11
consid. 3.1; 126 II 329 consid. 2a e 3b; 125 II 585 consid. 2a). La prova di un
tale cambiamento delle circostanze soggiace ad esigenze severe, in particolare
quanto più il figlio si avvicina alla maggiore età (DTF 129 II 11 consid.
3.3.2; 124 II 361 consid. 4c).

5.
5.1 Il ricorrente insiste in primo luogo sui legami seguiti ed esclusivi che ha
sempre avuto con la madre e sul fatto che in patria non ha altri parenti al di
fuori dei nonni materni. Al loro proposito afferma che, anche se la salute
della nonna non era delle migliori negli anni passati, tuttavia vi è stato un
aggravamento improvviso, attestato da certificati medici chiari e dettagliati,
nei mesi precedenti la seconda domanda di ricongiungimento, che ha comportato
una degenza ospedaliera, la necessità di farsi aiutare continuamente da terzi
per le attività domestiche e soprattutto l'apparizione di scompensi psicotici.
Riguardo al nonno adduce che, anche se i suoi problemi di salute erano
preesistenti, tuttavia il cumulo delle due patologie fa apparire come
assolutamente improponibile che essi abbiano ad accudirlo. Orbene il Tribunale
cantonale amministrativo piuttosto che approfondire tali aspetti, ampiamente
documentati, li ha invece del tutto ignorati. L'istruttoria della causa sarebbe
pertanto lacunosa e sommaria, ciò che avrebbe poi condotto l'autorità a
rifiutare a torto di procedere a un riesame.

5.2 Dopo aver riportato ampi estratti delle traduzioni dei certificati medici
prodotti in sede cantonale, la Corte ticinese è giunta alla conclusione che i
lamentati problemi di salute dei nonni non erano tali da impedire al
ricorrente, ormai sedicenne, di continuare a vivere nel paese d'origine. In
primo luogo ha osservato che i disturbi in questione erano precedenti alla
prima domanda di ricongiungimento, presentata nel 2006, e non avevano impedito
ai nonni di occuparsi del nipote fino a quando egli era giunto nel nostro
Paese. Essa ha poi espresso perplessità sul fatto che tale problematica era
stata fatta valere solo dopo che il ricorrente era stato autorizzato ad entrare
in Svizzera per rendere visita alla madre. Infine, dopo aver rilevato le
difficoltà alle quali l'interessato sarebbe andato incontro, dovendosi inserire
in un sistema culturale e linguistico sensibilmente diverso dal suo, con il
rischio di trovarsi confrontato con rilevanti problemi d'integrazione, i
giudici cantonali hanno osservato che l'insorgente aveva nel frattempo concluso
la scuola dell'obbligo ed aveva l'età per iniziare un apprendistato ed entrare
nel mondo del lavoro: egli era quindi oramai in grado di affrontare la vita in
modo indipendente nel paese dove era nato e cresciuto ed aveva i suoi legami
sociali e culturali più stretti. A loro avviso, il relativo peggioramento delle
condizioni psichiche della nonna non costituiva un motivo sufficiente per
riesaminare il caso, considerato inoltre che i nonni potevano, se del caso,
farsi aiutare da terzi, visti i modesti bisogni di custodia del nipote in età
adolescenziale.

5.3 L'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale va condivisa. Nel
certificato medico del 26 luglio 2007 sono elencati i vari disturbi di cui
soffre il nonno, di cui un'angina post infarto (che risale a due anni prima,
cfr. certificato medico del 12.09.07). Per quanto concerne la nonna, in una
dichiarazione sottoscritta il 6 settembre 2007 ella parla della sua salute
precaria nonché di malanni che si manifestano sotto forma di gonfiatura delle
articolazioni, mentre nel certificato medico del 12 settembre 2007 viene
indicato che "(...) è seguita e curata da tanto tempo per reumatismo, dolori
nella zona delle spalle e del collo, nella zona lombare, nelle articolazioni e
per difficoltà neurotiche (....), da 3-4 anni manifesta sintomi di depressione
e ansia e da un anno un vero depressivo quadro clinico" e si conclude indicando
che "(...) è afflitta da diverse malattie e da 3-4 anni soffre di depressione
con la tendenza di progredire nella malattia psicotico depressivo (..)". In
quello redatto il 5 dicembre 2007 è ribadito che "(...) da anni addietro le è
stato diagnosticato disturbi (...), da circa 3-4 anni la forma clinica si
complica con una sintomatologia depressiva sempre più pesante (...)". Infine in
quello allestito il 25 febbraio 2008 si ripete che ella è da considerarsi "
(...) un caso piuttosto grave negli ultimi 3 anni, è inabile al lavoro al 100 %
(...)". Da quel che precede emerge quindi che è da anni che la nonna soffre di
diversi disturbi sia dal profilo fisico che psichico e che la sua salute si
degrada, precisando inoltre che, contrariamente a quanto affermato nel gravame,
ella non è mai stata ricoverata in ospedale, vista l'opposizione del marito
(cfr. certificato medico del 05.12.2007). Orbene, oltre al fatto che, come già
osservato nella sentenza cantonale, neanche in questa sede si capisce perché,
quando è stata presentata la prima richiesta di ricongiungimento familiare,
nulla è stato addotto al riguardo allorché si tratta di una situazione che si
protrae da anni, comunque sia non risulta né è stato affermato e ancora meno
dimostrato che i vari e numerosi problemi di salute dei nonni - presenti da
anni - hanno creato loro delle difficoltà per provvedere alle necessità e
all'educazione del nipote fino alla sua partenza nel luglio 2007. Considerata
ora l'età del ragazzo, diciassettenne, la sua conseguente maturità e la
relativa indipendenza acquisita e, di riflesso, il fatto che egli ha
attualmente dei bisogni educativi e di custodia diminuiti, ne discende che
l'asserito peggioramento della salute della nonna, anche se è un fatto nuovo,
non appare però decisivo al punto d'implicare un mutamento radicale della
situazione di fatto esistente quando è stata emanata la prima decisione.
In queste condizioni, sebbene uno dei certificati medici affermi
l'impossibilità fisica e psichica della nonna di occuparsi del nipote, il suo
stato di salute appare in realtà ancora sufficientemente buono per poter
rispondere in modo adeguato alle esigenze educative e di custodia del ragazzo,
le quali come accennato in precedenza sono del resto modeste (cfr. DTF 129 II
249 consid. 2.2; RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). Inoltre, come rilevato a
giusto titolo dal Tribunale cantonale amministrativo, i nonni hanno sempre la
possibilità, se del caso, di farsi coadiuvare da terzi di fiducia. Al riguardo
si può aggiungere che la progressiva anzianità dei nonni è un fattore che il
genitore emigrante prende in conto ed accetta al momento di partire per
l'estero e di lasciar loro il figlio in custodia. Egli deve quindi di principio
sopportare le conseguenze che ne derivano dal profilo dei legami familiari (DTF
129 II 11 consid. 3.4; sentenza 2A.238/2003 del 26 agosto 2003, consid. 3.2).

5.4 Da quel che precede risulta che le censure sollevate dal ricorrente sono
prive di pertinenza e che è a giusto titolo che il Tribunale cantonale
amministrativo ha rifiutato di procedere ad un riesame della fattispecie,
giudicando che non vi era stata una modifica notevole della situazione di
fatto. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto respinto e il giudizio
impugnato va confermato.

6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si
attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68
cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale
della migrazione.

Losanna, 17 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud