Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.333/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_333/2008 /biz

Sentenza del 20 maggio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,

contro

Ufficio federale delle comunicazioni,
casella postale, 2501 Bienne.

Oggetto
Ripartizione delle aliquote dei proventi delle
tasse di ricezione 2003,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la
sentenza emessa il 20 marzo 2008 dal
Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Fatti:

A.
A.________SA dispone di una concessione per la diffusione di un canale
televisivo locale e beneficia regolarmente di un'aliquota dei proventi delle
tasse di ricezione, in virtù della legislazione federale sulla
radiotelevisione. Il 25 agosto 2003 l'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) le ha accordato, in via provvisoria, la somma di fr. 937'420.-- a
titolo di quota parte dei citati proventi per il 2003. Il 5 luglio 2004 l'UFCOM
ha chiesto che venisse effettuata una revisione contabile presso A.________SA;
conclusosi il relativo procedimento esso ha finalmente attribuito, il 22 marzo
2007, l'importo di fr. 802'894.-- alla società.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo
federale, Corte I, con giudizio del 20 marzo 2008. In primo luogo la Corte ha
rilevato che la vertenza era retta dalla pregressa legge federale sulla
radiotelevisione del 21 giugno 1991 (vLRTV), segnatamente dall'art. 17 cpv. 2
della medesima, combinato con l'art. 10 della previgente ordinanza sulla
radiotelevisione del 6 ottobre 1997 (vORTV). Ha poi osservato che non si
trattava di una decisione di revoca di sussidi e che il diritto a procedere
alla riduzione contestata non era prescritto. Infine ha confermato sia la
correzione al rialzo dei ricavi determinanti della richiedente per il calcolo
della quota parte, sia la riduzione lineare del 12 % applicata dall'autorità di
prime cure a tutte le sovvenzioni erogate.

B.
Il 30 aprile 2008 A.________SA ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la menzionata
sentenza sia annullata e che l'importo accordatole sia fissato a fr. 937'420.
Protesta inoltre spese e ripetibili.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1;
133 I 185 consid. 2).

2.
2.1 Contro decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a
LTF) che emanano dal Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 86 cpv. 1
lett. a LTF) è di massima esperibile il ricorso ordinario in materia di diritto
pubblico, a meno che la fattispecie ricada sotto una delle eccezioni previste
dagli art. 83-85 LTF. Tra queste, l'art. 83 lett. k LTF esclude il rimedio
ordinario contro le decisioni concernenti sussidi al cui ottenimento la
legislazione non conferisce un diritto.

2.2 Sulla questione del diritto ad ottenere il sussidio litigioso e, di
conseguenza, sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 83 lett. k LTF la
ricorrente non sviluppa un'argomentazione giuridica, ma si limita ad addurre
che se un richiedente soddisfa le condizioni alle quali il sussidio è stato
accordato ad altri, allora anche lui vi ha diritto. L'affermazione è priva di
qualsiasi pertinenza. La presente vertenza è retta - e le parti non lo
contestano - dalla previgente legge federale sulla radiotelevisione del 21
giugno 1991 (vLRTV). L'art. 17 cpv. 2 della medesima sanciva che "le emittenti
locali e regionali possono ottenere eccezionalmente un'aliquota dei proventi
delle tasse di ricezione se nella rispettiva zona destinataria non esistono
risorse finanziare sufficienti e se i loro programmi hanno un interesse
pubblico particolare". Come rilevato dall'autorità precedente, che si fonda
sulla giurisprudenza (GAAC 67.26 consid. 1.1), i sussidi federali contemplati
dal citato disposto sono delle sovvenzioni concesse con piena libertà di
apprezzamento e per le quali non vi è alcun diritto: ne discende che in virtù
dell'art. 83 lett. k LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico è di
conseguenza esclusa.

2.3 Al riguardo si può aggiungere che questa clausola d'esclusione è
sostanzialmente identica a quella che era prevista dall'art. 99 cpv. 1 lett. h
della pregressa legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione
giudiziaria (OG; cfr. RU 1969 pag. 784 segg.) in relazione al ricorso di
diritto amministrativo. Orbene già all'epoca era stato giudicato che
quest'ultimo rimedio di diritto non era dato contro decisioni fondate sull'art.
17 cpv. 2 vLRTV (GAAC 67.26 consid. 1.1).

2.4 Anche se la ricorrente ammette che la decisione dell'UFCOM riguarda stricto
sensu la concessione di un sussidio, essa afferma tuttavia che la decisione ora
impugnata assumerebbe le sembianze di una revoca. Ci si può chiedere allora se,
da questo profilo, sia aperta la via del ricorso in materia di diritto
pubblico.

Infatti va ricordato che, vigente l'abrogata legge federale sull'organizzazione
giudiziaria, laddove la controversia concerneva non il rilascio o il diniego,
ma la restituzione di sussidi già percepiti, il rimedio ordinario era
ammissibile indipendentemente dall'esistenza di un diritto all'ottenimento del
contributo. L'art. 101 lett. d OG ammetteva infatti il ricorso contro la revoca
di decisioni attributive di vantaggi ai sensi, tra l'altro, dell'art. 99 cpv. 1
lett. h OG. Per quanto concerne la nuova legge questa Corte ha già avuto modo
di spiegare (cfr. sentenza 2C_266/2007 del 21 gennaio 2008, consid. 1.1. con
rinvii) che, sebbene la stessa non preveda in maniera esplicita una norma
analoga all'art. 101 lett. d OG, nel caso di un ordine di restituzione
l'ammissibilità del ricorso si fonda sul legittimo affidamento riposto nel
fatto che, una volta concesso, il contributo rimane di principio acquisito,
ammesso che vengano adempiute le condizioni stipulate all'atto della
concessione, senza alcuna ingerenza ulteriore nella posizione giuridica
conferita. Sennonché nel caso concreto, per i pertinenti motivi esposti nel
giudizio querelato, qui condivisi e ai quali ci si limita a rinviare (cfr.
decisione contestata pag. 8 consid. 5), non si è confrontati con una decisione
di revoca, motivo per cui anche da questo profilo il ricorso è irricevibile.

3.
Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura
dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a
carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Non si assegnano ripetibili
ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro
attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e al Tribunale
amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 20 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud