Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.323/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_323/2008 /biz

Sentenza del 13 maggio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Stato e Repubblica del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, patrocinato dall'avv.
Mario Postizzi, casella postale 5397, 6901 Lugano.

Oggetto
Responsabilità dello Stato,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 marzo 2008 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito ad una vertenza civile, che non occorre qui rievocare, iniziata nel
1993 e conclusasi con sentenza del 4 maggio 2004, rimasta incontestata,
A.________ ha, con petizione del 21 giugno 2005, chiesto la condanna dello
Stato e Repubblica del Cantone Ticino al pagamento di fr. 400'000.-- quale
risarcimento del danno cagionatogli con la menzionata procedura. A sostegno
della propria istanza, ha addotto che il citato giudizio era errato e la durata
della procedura eccessiva. La petizione è stata respinta il 26 gennaio 2007 dal
Pretore, il quale ha considerato che non era dimostrata né l'esistenza
dell'illiceità né quella di un danno.

B.
Adita da A.________ il 23 febbraio 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello in data 17 marzo 2008. Ha
osservato, in sintesi, che poiché le due motivazioni indipendenti sviluppate
dal primo giudice (assenza di atto illecito - danno non comprovato) non erano
entrambe contestate, già per tal motivo il gravame andava respinto. Ha comunque
aggiunto che l'esistenza del danno era tutt'altro che scontata. Ha poi
osservato che l'appellante non poteva ridiscutere ora la sentenza del 4 maggio
2004, la quale avrebbe dovuto semmai essere impugnata all'epoca mediante le
usuali vie di ricorso, ciò che però non aveva fatto.

C.
Il 28 aprile 2008 A.________ ha presentato uno scritto denominato "introduzione
al mio ricorso" e un ricorso non firmato dinanzi al Tribunale federale, con cui
contesta la sentenza del 17 marzo 2008. Afferma di non essere capace di
difendersi da solo e domanda che gli venga nominato un patrocinatore d'ufficio
affinché questi completi il gravame; insta inoltre affinché gli sia concessa
l'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1;
133 I 185 consid. 2).

2.
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea
di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

2.2 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste
esigenze di motivazione. Infatti il ricorrente si limita a contestare il
dispositivo della sentenza querelata, ma non spiega in che e perché
l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale violerebbe il diritto
determinante. È vero che l'interessato ha chiesto che gli sia nominato un
avvocato d'ufficio affinché questi completi il suo gravame. Sennonché giusta
l'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto di ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione. Al riguardo l'art. 47 cpv. 1 LTF precisa che i termini
stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Siccome il presente ricorso
è stato depositato al Tribunale federale l'ultimo giorno del termine di
ricorso, non si può accedere alla richiesta del ricorrente, non essendo più
possibile fare pervenire in tempo utile a questa Corte un allegato ricorsuale
debitamente motivato. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni
ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e alla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud