Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.260/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_260/2008 /biz

Sentenza del 6 agosto 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
imposta federale diretta e imposta cantonale
e comunale 2006 (deduzione delle spese professionali),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 marzo
2008 dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
-
Nella dichiarazione d'imposta per l'anno 2006 A.________, docente alla scuola
professionale per sportivi d'élite di Tenero, ha chiesto una deduzione a titolo
di altre spese professionali di fr. 6'117.--. Secondo la distinta prodotta,
tale importo era composto da fr. 975.-- di spese di viaggio, fr. 1'516.70 per
l'acquisto di libri, fr. 181.50 per film e documentari, fr. 356.80 per
materiale d'ufficio, fr. 1'222.-- per spese informatiche varie, fr. 689.-- per
abbigliamento e simili, fr. 225.-- per un registratore DVD (50 % del prezzo
d'acquisto), fr. 60.20 per una fotocamera (10 %) e fr. 891.-- per spese di
collegamento ADSL (75 %).
-
Con decisione di tassazione del 24 maggio 2007, l'Ufficio di tassazione di
Bellinzona ha tuttavia ammesso soltanto le deduzioni forfettarie previste per
le altre spese professionali, ovvero fr. 2'158.-- per l'imposta federale
diretta (3 % del salario netto) e fr. 2'400.-- ai fini dell'imposta cantonale
(importo fisso). Contestata dal contribuente, la mancata deduzione delle spese
esposte nella dichiarazione è stata confermata dapprima con decisione su
reclamo del 19 dicembre 2007 e successivamente con sentenza della Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 5 marzo 2008.
-
Il 2 aprile 2008 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui in sostanza chiede di annullare
la pronuncia della Camera di diritto tributario e di riconoscergli la deduzione
delle spese professionali effettive.
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino
domanda la conferma della decisione impugnata, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni propone di respingere il ricorso, mentre la Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello non presenta formali richieste di giudizio.
Preso atto di tali prese di posizione, il ricorrente ha comunicato di
rinunciare a formulare ulteriori osservazioni.

Diritto:
-
- Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna
delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione
finale resa in ultima istanza cantonale. Presentato in tempo utile dal
destinatario del giudizio contestato, che ha un interesse degno di protezione
all'annullamento del medesimo, il gravame è pertanto ammissibile quale ricorso
in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF (cfr. anche
l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale
diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS
642.14]).
- Con il rimedio esperito può in particolare venir censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).
L'accertamento dei fatti può invece venir contestato soltanto se è stato svolto
in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art.
95 LTF e se l'eliminazione del vizio è determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; cfr. anche art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
- Il potere di cognizione in base alla legge sul Tribunale federale è rimasto
sostanzialmente invariato rispetto alla situazione vigente sotto la pregressa
legge sull'organizzazione giudiziaria (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Per
quanto concerne l'esame del diritto, in ambito fiscale il Tribunale federale
dispone pertanto di pieno potere cognitivo non solo in materia di imposta
federale diretta, ma anche in materia di imposta cantonale e comunale, nella
misura in cui si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa
applicazione da parte delle istanze inferiori rispettano i dettami della legge
sull'armonizzazione fiscale (DTF 131 II 722 consid. 2.2, 710 consid. 1; 130 II
202 consid. 3.1).
-
- In materia di imposta federale diretta, il reddito netto è calcolato
deducendo dai proventi lordi (art. 16-23 LIFD) le spese d'acquisizione e le
deduzioni generali di cui agli art. 26-33a LIFD (art. 25 LIFD). Deducibili sono
tra l'altro le spese professionali (art. 26 cpv. 1 LIFD), ovvero le spese
necessarie al conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con
il medesimo (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività
lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta [ordinanza sulle
spese professionali; RS 642.118.1]). In base all'art. 26 cpv. 1 LIFD sotto
questa nozione rientrano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per
l'esercizio della professione (lett. c) e le spese inerenti al perfezionamento
e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale
(lett. d). Sono in particolare considerate altre spese professionali (lett. c)
le spese richieste dall'esercizio dell'attività professionale per l'acquisto di
attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri
specializzati, per l'uso di una camera privata per scopi professionali, per
abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza sulle spese professionali).
- Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una
spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre
infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il
proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che quest'ultima sia
effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per contro ammessa
già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa
favorisce l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che
il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del
27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non può comunque venir
concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l'acquisizione del
reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254
/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono
in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da
terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia
nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente,
i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a LIFD, art. 1 cpv. 2
dell'ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid. 3d).
- Per le altre spese professionali ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD è
ammessa una deduzione forfetaria pari al 3 % del salario netto. Il contribuente
può comunque far valere spese più elevate; in tal caso deve giustificare la
totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale (cfr. l'art.
26 cpv. 2 LIFD e l'art. 4 dell'ordinanza sulle spese professionali nonché
l'appendice alla stessa). Questa regola riprende in sostanza il consolidato
principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l'esistenza di elementi
che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere
l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l'erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

-
Nel caso concreto, nel proprio lungo e minuzioso atto ricorsuale l'insorgente
sostiene che debba venir riconosciuto carattere di spese professionali a ben
nove voci di costo.
- Sotto il titolo "spese di viaggio" il ricorrente avanza una pretesa di fr.
130.-- ed eventualmente di ulteriori fr. 845.-- o fr. 875.--. Al riguardo ha
prodotto le distinte delle spese ed indennità concessegli dal datore di lavoro,
da cui risulta che nel 2006 ha effettuato viaggi di servizio con la propria
autovettura per un totale di 1300 km, per i quali, secondo il regolamento
applicabile ai dipendenti cantonali, ha ottenuto un indennizzo di fr. 0.55 al
chilometro. Egli domanda di considerare quali spese professionali i costi per
le trasferte effettive, che sarebbero state più numerose, nonché la differenza
tra la deduzione ammessa a fini fiscali (fr. 0.65 al chilometro) e quella
riconosciutagli.
Al di là che non è del tutto chiaro come il ricorrente calcoli gli importi
fatti valere, la richiesta è in ogni caso manifestamente infondata. Le spese di
trasporto riconosciute sul piano fiscale sono infatti quelle necessarie per
recarsi dal domicilio al luogo di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) perché
solo queste rappresentano spese per l'acquisizione del reddito. A questo titolo
l'insorgente ha del resto ottenuto una deduzione di fr. 4'860.-- per l'utilizzo
dell'autovettura per recarsi da Bellinzona a Tenero. Oltre a ciò, egli pretende
di dedurre i costi dei viaggi effettuati per motivi professionali dalla sede di
servizio, rispettivamente, se più vicino, dal suo domicilio, ad altre
destinazioni. Queste spese non sono tuttavia sostenute per acquisire il
reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla normale prestazione
lavorativa, assunti nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo
è tenuto a rimborsarli (cfr., per analogia, l'art. 327b CO), come è del resto
avvenuto anche nel caso concreto.
La discrepanza tra la deduzione chilometrica riconosciuta per le spese di
trasporto fiscalmente ammesse e il rimborso spese concesso dal Cantone Ticino
ai propri dipendenti per i viaggi di servizio nulla muta alla diversa natura
dei due tipi di spese. Se le indennità di trasferta appaiono insufficienti a
coprire i costi effettivi, i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa
dipendente devono far valere le loro pretese nell'ambito del rapporto
d'impiego, ma non possono trarne alcun vantaggio a livello di deduzioni
fiscali. Neppure la differenza tra gli importi in discussione può quindi essere
ammessa quale spesa professionale.

- Il ricorrente chiede poi il riconoscimento di spese di abbigliamento per fr.
689.--, relative all'acquisto, documentato, di nove paia di pantaloni. Egli
sostiene di aver compiuto tale acquisto in funzione esclusivamente della sua
attività professionale e rileva che i docenti assumono un ruolo di
rappresentanza dello Stato verso gli allievi e sono perciò tenuti a dotarsi di
una tenuta adeguata.
Come dettagliatamente esposto dalla Corte cantonale, costituiscono abiti
professionali i capi d'abbigliamento che servono esclusivamente all'esercizio
della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma e
abiti protettivi (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum
DBG, Zurigo 2003, n. 33 ad art. 26). Per il resto, il costo dei vestiti
indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è
pertanto deducibile (art. 34 lett. a LIFD). Lo stesso vale anche se in una
determinata attività o posizione professionale è lecito attendersi un
abbigliamento particolarmente curato e costoso, che può comunque essere
utilizzato anche in ambito privato. In tal caso l'acquisto rappresenta infatti
una spesa causata dalla posizione professionale del contribuente e ricade
quindi anch'esso sotto l'art. 34 lett. a LIFD (Bruno Knüsel, in: Zweifel/
Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer [DBG], 2a ed., Basilea 2008, N. 23 ad art. 26).
Così limitata la nozione di abiti da lavoro, è manifesto che le spese di
abbigliamento necessarie per esercitare l'attività di docente in una scuola
professionale non possono dar diritto ad alcuna deduzione. Non occorre infatti
dotarsi di alcun capo d'abbigliamento oggettivamente utilizzabile solo
nell'ambito professionale. Del resto, non risulta nemmeno che, per quanto
concerne la tenuta, debbano essere rispettate esigenze specifiche o vigano
usanze particolari.
- Il ricorrente domanda altresì di poter dedurre il 75 % del costo della
connessione ADSL di cui dispone al proprio domicilio, per cui nel 2006 ha
pagato fr. 1'188.--. Egli afferma di aver bisogno di un collegamento a banda
larga il più performante possibile, poiché utilizzerebbe internet per scopi
professionali varie ore al giorno e si avvarrebbe spesso di immagini e filmati
che richiedono il trasferimento di file di grandi dimensioni. Tale utilizzo
sarebbe legato alle particolarità dell'istituto in cui insegna, che si prefigge
di conciliare la formazione scolastica con la pratica di attività sportive ad
alto livello. Tale scopo verrebbe infatti tra l'altro perseguito grazie ad un
uso accresciuto delle nuove tecnologie, che permettono agli allievi di seguire
parte della formazione a distanza.
Dalla consultazione del sito internet consacrato alle sue lezioni, ci si rende
immediatamente conto che l'insorgente fa in effetti largo uso, con un impegno
certo non indifferente, delle tecnologie informatiche. Al di là dell'utilizzo
effettivo, che non si limita del resto all'ambito professionale ma riguarda
anche la gestione di un sito personale, egli non dimostra però mediante
attestazioni ufficiali che per raggiungere gli obiettivi dell'istituto
scolastico e dell'insegnamento impartito occorra realmente sfruttare questi
mezzi in modo così ampio. Egli non comprova nemmeno l'impossibilità di semmai
approfittare, a tale scopo, dell'infrastruttura della scuola, la quale dispone
già di un proprio sito internet a cui i docenti e gli allievi possono far capo.
Per di più, quand'anche tali presupposti fossero adempiuti, non sarebbe
comunque dato di vedere perché il ricorrente non potrebbe servirsi di un
normale collegamento ADSL, con un costo pari all'incirca alla metà di quello
fatto valere. L'utilizzo di una connessione più veloce costituirebbe quindi in
ogni caso una pura comodità, a cui si potrebbe pretendere che rinunci.
Per quanto riguarda il collegamento di base ADSL, va invece ritenuto, come la
Corte cantonale, che la sua diffusione nel 2006 era già sufficientemente ampia
da considerare i relativi costi, al pari dell'abbonamento telefonico
tradizionale, come spese ordinarie di mantenimento giusta l'art. 34 lett. a
LIFD. Nemmeno il mancato riconoscimento di spese professionali a questo titolo
presta pertanto il fianco a critiche.
- Il ricorrente chiede pure di poter dedurre una parte del costo di un
registratore DVD con hard disk (50 % del prezzo d'acquisto di fr. 450.--) e di
una fotocamera digitale (10 % del prezzo d'acquisto di fr. 602.--).
Il Tribunale federale ha sino ad ora avuto occasione di esaminare la necessità
professionale di dotarsi di apparecchi elettronici privati solo in poche
occasioni ed unicamente in riferimento all'acquisto di computer. Tale necessità
è in particolare stata ammessa nel caso di docenti incaricati di tenere corsi
di informatica o di utilizzare l'informatica come strumento di insegnamento
della propria materia specifica, a condizione che a scuola non fosse a
disposizione un'infrastruttura sufficiente per esigere che il contribuente
rinunciasse all'acquisto (sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69
pag. 872, consid. 3; sentenza 2A.313/1993 del 15 settembre 1994, consid. 2b e
2c; cfr. anche: sentenza A.275/1987 del 4 dicembre 1987, in: ASA 59 pag. 246,
consid. 2b; per un riassunto delle prassi cantonali: Peter Locher, Kommentar
zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 28-32 ad art. 26).
Nel caso concreto, litigioso non è tuttavia l'acquisto di un computer, avvenuto
peraltro nel 2005 ed in quell'anno ammesso integralmente in deduzione
dall'Ufficio di tassazione (fr. 2'800.--), bensì di un registratore DVD e di
una fotocamera. Ora, se al giorno d'oggi può forse essere difficilmente
esigibile che un docente rinunci all'utilizzo di un computer privato, se non
può disporne a scuola, la medesima conclusione non vale per i due apparecchi
menzionati. È certo possibile e senz'altro utile che per svolgere le proprie
lezioni un docente voglia realizzare ed utilizzare delle fotografie oppure
mostrare delle emissioni televisive registrate a casa propria. Tuttavia questo
uso può oggettivamente essere soltanto sporadico e l'acquisto della relativa
attrezzatura da parte di un insegnante non può realisticamente apparire dettato
dal possibile utilizzo a fini professionali, bensì dai motivi ordinari di
intrattenimento e di interesse personale per cui questi oggetti sono presenti
nella maggior parte delle economie domestiche. Le addotte esigenze particolari
della scuola per sportivi d'élite in tema di insegnamento a distanza non
portano a valutazioni differenti, già solo considerando la natura degli
apparecchi in discussione. D'altronde, al di là delle sue affermazioni, il
ricorrente non ha prodotto alcuna dichiarazione degli organi direttivi
dell'istituto scolastico comprovante che egli non potrebbe in alcun caso
usufruire di mezzi tecnici equivalenti forniti dall'istituto stesso.
È pertanto a giusto titolo che le istanze cantonali non hanno ammesso in
deduzione nemmeno una parte del prezzo d'acquisto del registratore DVD e della
fotocamera digitale.
- L'insorgente espone poi una somma di fr. 356.80 per materiale d'ufficio,
comprendente, oltre ad articoli di cancelleria ordinari (penne, evidenziatori,
fogli, buste, ecc.), anche una borsa di fr. 179.--.
Può anche darsi che egli abbia utilizzato il materiale d'ufficio almeno in
parte per la preparazione delle lezioni o la correzione dei compiti degli
allievi. Si tratta in ogni caso di strumenti di lavoro basilari che qualsiasi
datore di lavoro, e certamente anche lo Stato del Cantone Ticino, mette a
disposizione dei propri collaboratori. Considerato pertanto che non vi era
alcuna necessità professionale di procurarsi detto materiale a proprie spese, i
relativi costi non vanno presi in conto nel computo della deduzione. Per contro
si potrebbe forse cavillare sulla cartella utilizzata per riporre il materiale
impiegato durante le lezioni, ritenuto comunque che il ricorrente non ha
dimostrato l'impossibilità di ottenere una borsa adeguata dal datore di lavoro.
Viste le conclusioni tratte sugli altri punti, la questione non deve tuttavia
essere approfondita oltre.
- Il ricorrente fa valere anche fr. 1'222.-- per spese informatiche varie.
Secondo gli accertamenti dell'autorità inferiore, dette spese si riferiscono
essenzialmente a cartucce per stampanti, a CD e DVD vergini e ad una webcam.
A questo proposito il ricorrente invero non dimostra che, nonostante il suo
interesse per l'informatica travalichi l'uso prettamente professionale, il
materiale in questione è comunque stato utilizzato esclusivamente per
l'attività lavorativa. Egli non giustifica nemmeno perché, perlomeno per la
stampante, non era esigibile che si servisse di quelle certamente presenti a
scuola. Né prova, ancora una volta, che non avrebbe potuto ottenere oggetti
sostanzialmente di consumo, quali CD e DVD, attraverso la scuola. Sostiene
invece di aver dovuto acquistare parecchi hard disk esterni, ma la sentenza
impugnata non fa riferimento a questo genere di componenti. Inoltre va rilevato
che con questa stessa argomentazione egli ha ottenuto dall'Ufficio di
tassazione una deduzione per spese informatiche varie di fr. 2'292.95 già nel
2004. Nel 2005, per la stessa voce, gli sono invece stati riconosciuti fr.
2'630.65.
In queste circostanze le spese fatte valere non possono certo essere
considerate in misura integrale come costi professionali. Ciò posto, va
osservato che la fissazione della quota parte privata di una determinata spesa
è una questione essenzialmente di apprezzamento (sentenza 2A.60/1998 del 27
maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 4). In quest'ottica, la Corte
cantonale ha ritenuto equo ammettere in deduzione la metà dei costi addotti.
Viste le considerazioni esposte ed in assenza di indicazioni più precise, non
v'è motivo di ritoccare questa proporzione. In ogni caso, date le conclusioni
tratte sugli altri punti, l'esito della vertenza non muterebbe nemmeno se si
ammettesse la natura professionale nella misura di due terzi.
- Resta da verificare la legittimità della deduzione di fr. 1'516.70 per
l'acquisto di libri e di fr. 181.50 per film e documentari.
L'acquisto di letteratura specializzata è di principio deducibile poiché, pur
rientrando nella categoria delle altre spese professionali, costituisce in
pratica una spesa di perfezionamento professionale. Non basta comunque che le
opere rientrino più o meno direttamente nel settore di competenza professionale
del contribuente. Occorre piuttosto che si tratti di mezzi ausiliari
indispensabili per l'esercizio della professione e non solo di libri acquistati
essenzialmente per passione o passatempo (Felix Richner/Walter Frei/Stefan
Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 29 ad art. 26; Locher, op.
cit., n. 33 seg. ad art. 26).
Il ricorrente sostiene che le opere per le quali chiede la deduzione sarebbero
strettamente connesse alla sua attività di insegnamento. Tuttavia egli non ha
dato seguito in maniera soddisfacente all'esplicita e necessaria richiesta
della Corte cantonale di inviare una distinta dei titoli. Agli atti sono
infatti stati versati solo scontrini e fatture ed è pertanto nota soltanto una
parte dei libri acquistati. Inoltre l'insorgente stesso ha ammesso, in sede
cantonale, di aver esposto volumi riguardanti in generale anche la società, la
filosofia o l'informatica. Egli ritiene del resto, a torto, che l'acquisto di
un libro rappresenti una spesa professionale già se ne viene letta e utilizzata
un'unica pagina. Per quanto riguarda i DVD, i titoli che figurano sulle fatture
rivelano che per la maggior parte si tratta di pellicole o filmati puramente di
intrattenimento e non a carattere documentaristico o didattico.
Ne segue che anche queste spese vanno ritenute almeno in parte di natura
privata. Nemmeno su questo punto il ricorrente adduce inoltre argomentazioni
suscettibili di far apparire irragionevole la ripartizione paritaria ammessa,
per economia di giudizio, dall'autorità precedente. Nulla muterebbe del resto
neppure ammettendo la deducibilità dei due terzi delle spese.
-
- In definitiva, riconoscendo come spese professionali il costo della borsa per
riporre il materiale di lezione, nonché i due terzi delle spese informatiche e
di quelle per i libri ed i film, la deduzione ammonterebbe a fr. 2'125.80. Tale
somma risulterebbe ancora inferiore all'importo del forfait per le altre spese
professionali, pari, nel caso del ricorrente, a fr. 2'158.--. A ragione la
Corte cantonale ha quindi ritenuto determinante, per l'imposta federale
diretta, la deduzione forfetaria.
- Il ricorrente non può peraltro pretendere di ottenere un trattamento più
favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In
effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della
legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di
legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale
esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi
imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere
vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni
analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005
in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,
in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999,
in: ASA 69 pag. 793, consid. 2). Di conseguenza, non è perché negli anni
precedenti l'Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione voci di spesa
sostanzialmente analoghe senza apparentemente esperire alcuna verifica
ulteriore che l'insorgente può vantare un'aspettativa tutelabile in tal senso
anche per il periodo fiscale 2006.
-
In riferimento all'imposta cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAID prevede che, per il
calcolo dell'imposta sul reddito, dai proventi imponibili complessivi sono
detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. La
normativa legale non precisa quali costi siano da intendere per spese
necessarie al conseguimento del reddito. La nozione deve perciò essere
concretizzata mediante interpretazione e a tale scopo, nell'interesse
dell'armonizzazione fiscale, va tenuto conto in particolare della legge
sull'imposta federale diretta. In sostanza le spese per il conseguimento del
reddito ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAID corrispondono quindi alle spese
professionali dell'art. 26 LIFD. A complemento del principio enunciato
dall'art. 9 cpv. 1 LAID i cantoni possono d'altronde legittimamente inserire,
nel loro ordinamento, una norma analoga all'art. 26 LIFD (sentenza 2P.251/2006
del 25 gennaio 2007, in: StE 2007 B 22.3 n. 93, consid. 3; sentenza 2A.224/2004
del 26 ottobre 2004, in: StE 2005 A 23.1 n. 9, consid. 6).
In questo senso ha operato anche il Cantone Ticino. L'art. 25 della legge
tributaria cantonale, del 21 giugno 1994 (LT), ha infatti lo stesso tenore
dell'art. 26 LIFD. Il Consiglio di Stato ha inoltre promulgato un decreto
esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (per il periodo
fiscale 2006, cfr. BU/TI 2005 pag. 423) simile all'ordinanza federale sulla
deduzione delle spese professionali. In particolare l'art. 8 cpv. 1 del decreto
cantonale riprende la definizione delle altre spese professionali di cui
all'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza federale.
Di conseguenza, le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale
diretta si applicano per analogia anche alla determinazione delle altre spese
professionali per quanto concerne l'imposta cantonale. Anche sotto questo
profilo è quindi a giusta ragione che l'istanza precedente ha ammesso solo la
deduzione forfetaria, pari, per l'imposta cantonale all'importo fisso di fr.
2'400.-- (art. 8 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle
persone fisiche).
-
- Nel merito il ricorso in materia di diritto pubblico deve pertanto essere
respinto sia nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, sia in
riferimento all'imposta cantonale e comunale. Analogo esito va riservato alla
domanda di modifica delle spese processuali in sede cantonale (cfr. art. 144
LIFD e 231 LT). L'importo di fr. 680.-- è infatti del tutto ragionevole e
commisurato piuttosto all'assai modesto valore di causa che non al dispendio
causato dall'esame dell'articolato gravame.
- Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente
(art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
-
Il ricorso è respinto in riferimento sia all'imposta federale diretta sia
all'imposta cantonale e comunale.
-
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 6 agosto 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi