Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.244/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_244/2008

Sentenza del 5 giugno 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Müller, Presidente,
Merkli, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Borsa di studio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 27
febbraio 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________, laureata in legge all'Università di Basilea, ha beneficiato
dell'assegno di studio per gli anni 2001 a 2005 (8 semestri) da parte
dell'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito:
UBSS). Con decisione del 1°/13 settembre 2005 l'UBSS le ha invece negato
l'assegno per l'anno 2005/2006, rilevando che la durata minima degli studi, 4
anni, era già stata sussidiata.
Sostenendo che la durata minima degli studi in diritto a Basilea era di almeno
dieci semestri e non di otto, A.________ si è rivolta all'UBSS il 28 settembre
2005, il quale ha confermato la sua decisione il 23 maggio 2006. In seguito
all'inoltro di un formale reclamo in data 31 maggio 2006, la citata autorità
l'ha respinto con giudizio del 30 maggio 2007.

B.
Adito in tempo utile il Consiglio di Stato ticinese ha, a sua volta, respinto
il ricorso dell'interessata il 27 febbraio 2008. Richiamati gli art. 19 a 22
della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) nonché l'art. 7 cpv. 1 e 2
del regolamento delle borse di studio (Rbst), il Governo ticinese ha ricordato
che la durata minima degli studi era stabilita dai regolamenti delle scuole
frequentate, in concreto dallo "Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen
Fakultät der Universität Basel" del 5 novembre 1998 (in seguito: StuPO 1998). A
suo avviso, il regolamento non escludeva la possibilità di portare a termine
gli studi entro l'ottavo semestre così come emergeva anche dall'opuscolo "Ius
in Basel - Hinweise für Studierende" e dall'indirizzo internet dell'università.
Ha anche rilevato che il prof. B.________, responsabile degli esami
all'Università di Basilea (recte: collaboratore giuridico del decano e, tra
l'altro, responsabile degli esami), seppure avesse affermato che non era quasi
possibile assolvere gli studi, esami compresi, entro il termine di 8 semestri
come indicato dallo StuPO 1998, non aveva tuttavia dichiarato che era
impossibile. Ha poi osservato che A.________ non aveva fornito la prova
inconfutabile dell'impossibilità oggettiva di concludere i suoi studi sull'arco
di 8 semestri. La decisione dell'UBSS, secondo cui il periodo di 8 semestri
costituiva la durata minima degli studi in diritto presso l'Università di
Basilea in base al regime istituito dallo StuPO 1998 andava pertanto
confermata, osservando inoltre che la durata minima non era la durata media o
la durata normale dello studio, ma quella entro la quale era fattibile nel
minor tempo possibile portare a termine gli studi, esami compresi.

C.
Il 18 marzo 2008 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile per difetto di competenza il gravame sottopostogli il 14 marzo
2008 da A.________ e ha trasmesso la causa al Tribunale federale per motivi di
competenza.
Il 27 marzo 2008 l'interessata ha depositato dinanzi a questa Corte un
complemento al suo ricorso. Chiede che la decisione governativa sia annullata e
riformata nel senso che la decisione di prima istanza sia annullata e le venga
riconosciuto un diritto all'assegno per l'anno 2005/2006 da fissare in fr.
5'950.--, rispettivamente in fr. 5'550.--; in via subordinata chiede la
trasmissione degli atti all'autorità cantonale di seconda, rispettivamente di
prima istanza affinché quantifichi l'assegno di studio sulla base della
richiesta presentata a suo tempo. Censura, in sostanza, una violazione del suo
diritto di essere sentita e delle norme di legge determinanti, un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti nonché afferma che il giudizio impugnato è
inficiato d'arbitrio. Domanda poi l'assegnazione di ripetibili, rispettivamente
il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Chiamati ad esprimersi l'UBSS ha proposto la reiezione del ricorso, mentre il
Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, si è rimesso al giudizio del
Tribunale federale.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1 con
riferimenti).

2.
Il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è di massima esperibile
contro decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a
LTF), che emanano da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1
lett. d LTF).

2.1
2.1.1 Il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il gravame
sottopostogli inammissibile in quanto, a suo avviso, nessuna norma di legge
prevedrebbe la possibilità d'impugnare dinanzi ad esso una decisione
governativa come quella contestata. Ha poi aggiunto che la sua competenza non
poteva nemmeno essere dedotta dall'art. 6 n. 1 CEDU, siccome la vertenza non
presentava quelle connotazioni che dovevano essere date, secondo la prassi
della Corte europea dei diritto dell'uomo, per poterla annoverare fra le
contestazioni di carattere civile.
2.1.2 La ricorrente non impugna la sentenza cantonale in quanto tale e rivolge
il suo gravame contro la decisione governativa, limitandosi ad addurre che il
Consiglio di Stato non costituisce un'autorità giudiziaria indipendente ed
imparziale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. In mancanza di censure debitamente
motivate (art. 42 cpv. 2 LTF) l'argomento non va esaminato oltre. A titolo del
tutto abbondanziale si rileva che in una recente sentenza concernente
l'applicabilità dell'art. 6 n. 1 CEDU in materia di concessione o di
restituzione di prestiti e sussidi statali, il Tribunale federale ha osservato,
tra l'altro, che, per quanto riguardava la concessione di sovvenzioni,
occorreva distinguere se vi era o meno un diritto al contributo nonché ha
precisato che se l'azione verteva su un oggetto patrimoniale e si fondava su
un'ingerenza a diritti anch'essi patrimoniali, l'art. 6 n. 1 CEDU trovava
allora applicazione (sentenza 2D_76/2008 del 16 marzo 2009 consid. 2 a 6,
segnatamente 5.3 e 5.4).
2.1.3 In concreto, dal profilo dell'ammissibilità dell'impugnativa, pur non
costituendo un'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 29a Cost. e 86 cpv. 2
LTF (DTF 121 II 219 consid. 2b), il Consiglio di Stato può legittimamente
assumere tale ruolo: in effetti, la decisione querelata è stata emanata prima
del 1° gennaio 2009, data in cui è scaduto il termine concesso ai Cantoni per
adattare le loro legislazioni alle esigenze poste dalle norme menzionate (cfr.
RU 2006 1069; art. 130 cpv. 3 e 132 cpv. 1 LTF; sentenza 2D_76/2008 del 16
marzo 2009 consid. 1.3 e rinvio).

2.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico non è dato se la fattispecie
ricade sotto una delle eccezioni previste dagli art. 83-85 LTF. Tra queste,
l'art. 83 lett. k LTF esclude il rimedio ordinario contro le decisioni
concernenti sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un
diritto.
Come già ricordato da questa Corte, le borse di studio sono dei sussidi
concessi in virtù di decisioni (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2a
ed., 1994, pag. 361). Giusta l'art. 4 della legge del 22 giugno 1994 sui
sussidi cantonali, i sussidi per i quali la base legale che li istituisce
riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento sono definiti
obbligatori (cpv. 1), quelli per i quali la base legale che li istituisce non
riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, facoltativi (cpv.
2). Secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali
perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di
un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente
ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce
che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di
assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in
possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio
sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a
stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi
vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima
del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione
dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle
possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2
LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può
essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino
al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo
scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere
beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto
alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il
citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole
fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3
Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il
margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati
(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio
(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che
precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di
tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno
richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle
borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di
studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui
sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3). Non applicandosi il motivo
di esclusione di cui all'art. 83 lett. k LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è da questo profilo ammissibile.

2.3 Per il resto, il presente ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e
presentato da persona indubbiamente legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF)
è, di massima, ammissibile.

2.4 L'esposto della ricorrente riguardo all'adempimento nella specie dei
requisiti di cui all'art. 85 LTF è invece del tutto inconferente in quanto
l'oggetto del contendere non attiene né alla responsabilità dello Stato né a
rapporti di lavoro di diritto pubblico.

3.
3.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir
censurata la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art.
95 lett. a e b LTF). Il diritto federale comprende anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Il
rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio, come per le norme
legislative federali (art. 106 cpv. 1 LTF), ma soltanto se la parte ricorrente
ha sollevato e motivato le relative contestazioni (art. 106 cpv. 2 LTF).
Valgono in pratica le esigenze che la prassi aveva dedotto dall'art. 90 cpv. 1
lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico. L'insorgente deve quindi
indicare i diritti costituzionali di cui ravvisa la violazione ed esporre in
modo chiaro e preciso in cosa consiste la lesione (DTF 134 II 244 consid. 2.2;
134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

3.2 Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore
(art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 3). Ne discende che l'opuscolo
edito dall'università nel 1999 all'indirizzo degli studenti ed intitolato "So
studiere ich Jus an der Uni Basel - Alles was ich wissen muss!", allegato dalla
ricorrente al proprio gravame, non va preso in considerazione ed è estromesso
dagli atti di causa.

4.
4.1 La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita,
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Afferma che il Consiglio di Stato, venendo
meno ai propri obblighi di motivazione, avrebbe volontariamente omesso di
entrare nel merito di numerose censure, ad esempio quelle riferite all'obbligo
di frequentazione dei corsi vigente e di come questo condizionasse la
strutturazione e la durata degli stessi o quelle concernenti la differenza tra
durata minima del ciclo di studi e durata di frequentazione obbligatoria e,
infine, quella sul significato di "Regelstudiendauer" che si riferisce alla
durata minima di frequenza e non del ciclo di studi. Ella rimprovera altresì
all'autorità di essere rimasta silente sulla documentazione prodotta che
deponeva chiaramente a suo favore, segnatamente sui documenti n. 5 e 12,
citando unicamente il doc. 10, cioè l'e-mail del 26 aprile 2007 del signor
B.________, per di più impropriamente. Secondo il Governo ticinese, da tale
documento risultava che "non era quasi possibile assolvere gli studi, esami
compresi, entro il termine di 8 semestri come indicato dal Regolamento",
allorché in realtà, a parere della ricorrente, vi si doveva leggere che era già
di per sé difficile frequentare tutte le materie d'esame entro gli 8 semestri e
che ad ogni modo a questo periodo (Regelstudiendauer) andavano aggiunti i 2
semestri d'esame.

4.2 Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto
della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,
e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta
a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1 e riferimenti).

4.3 Ora, anche se non si è chinato su tutte le censure sollevate, il Consiglio
di Stato - dopo aver richiamato ed elencato le norme legali applicabili - ha
comunque sufficientemente esposto nel proprio giudizio i motivi che l'hanno
indotto a ritenere che la durata minima del ciclo di studi che poteva essere
sussidiata era di otto semestri e non di dieci come preteso dalla ricorrente.
Quest'ultima ha potuto agevolmente comprendere la portata della decisione e
impugnarla - come ha poi fatto, riproponendo le sue argomentazioni - con
cognizione di causa dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale
federale. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del
diritto di essere sentito. In realtà la ricorrente sembra confondere l'obbligo
di motivare con la fondatezza materiale della motivazione. Nel caso specifico
la motivazione del giudizio impugnato è chiara ed è stata compresa (la durata
minima del ciclo di studi che può essere sussidiata è di otto semestri); la
stessa potrebbe essere errata o arbitraria, ma questo aspetto non attiene al
diritto di essere sentito.

5.
5.1 A parere della ricorrente la durata minima degli studi è di dieci semestri
e non di otto, ciò che è dimostrato in modo inconfutabile dalla documentazione
versata agli atti, segnatamente dalle e-mail ed attestazioni del signor
B.________. Giungendo invece alla conclusione che gli studi potevano essere
conclusi, esami finali compresi, entro otto semestri, il Consiglio di Stato
avrebbe erroneamente accertato i fatti nonché emanato un giudizio inficiato
d'arbitrio e per di più lesivo della propria buona fede tutelata dall'art. 9
Cost.

5.2 Per quanto concerne la pretesa violazione della propria buona fede la
ricorrente si limita ad invocare detto principio, senza argomentare in modo più
preciso: in mancanza di una qualsiasi motivazione (art. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2
LTF) su questo punto il gravame è inammissibile.

5.3 Per consolidata prassi in materia di apprezzamento delle prove e
constatazione dei fatti l'autorità cade nell'arbitrio se non considera, senza
motivi seri, un mezzo di prova atto a modificare la decisione, se si sbaglia
chiaramente sul suo senso o la sua portata, o ancora se, fondandosi sugli
elementi raccolti, ne trae delle conclusioni insostenibili (DTF 133 III 393
consid. 7.1; 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
Secondo il Consiglio di Stato la durata degli studi che va sussidiata non è la
durata media o la durata normale degli stessi, ma la durata minima - fissata,
per quanto concerne gli studi universitari, dai regolamenti delle singole
università - ossia quella entro la quale è possibile nel minor tempo possibile
portarli a termine, esami compresi. In concreto, riferendosi innanzitutto allo
StuPO 1998, segnatamente al § 2 cpv. 2 secondo cui "(...) die
Fakultätsversammlung erstellt einen Musterstudienplan. Dieser wird auf ein
Studium von acht Semestern ausgerichtet", osserva che vi si menziona un piano
di studio articolato su 8 semestri e che quand'anche nulla di preciso vi figura
riguardo a quando vanno sostenuti gli esami finali, in ogni caso non è esclusa
la possibilità di terminare entro l'ottavo semestre. Rileva poi che anche
nell'opuscolo "Ius in Basel - Hinweise für Studierende", segnatamente nella
tabella esplicativa ivi contenuta e richiamata dall'insorgente, si parla
chiaramente di studi ed esami che si svolgono sull'arco di 8 semestri. Cita in
particolare il punto C dell'opuscolo ove si precisa che "Diese Anleitung soll
den Studierenden die Studienplanung erleichtern. Nach Abschluss des ersten
Jahres kann das Studium weitgehend frei gestaltet werden. So ist insbesondere
die Dauer bis zum Abschluss nicht festgelegt. Ein Studiendauer von weniger als
8 Semestern erscheint allerdings nicht als realistisch. Wer das Studium in
dieser kurzen Zeit erfolgreich abschliessen möchte, muss dies sorgfältig
planen, insbesondere mit Bezug auf die Wahl der Fächer. Die vorliegende
Anleitung soll diese Planung erleichtern" nonché "Die Stundenbelastung wird in
den zwei letzten Semestern reduziert, damit die Studierenden Zeit für die
Prüfungsvorbereitung haben und etwa die Klausurenkurse und Repetitorien
besuchen können. Die Lizentiatprüfung kann in einem Block oder in zwei Teilen
absolviert werden". Dagli estratti riportati il Consiglio di Stato deduce
quindi che la possibilità di effettuare gli studi in 8 semestri non era
esclusa, anzi era possibile grazie ad un'adeguata pianificazione dei corsi.
Esso cita poi il sito internet dell'università (ultima modifica del 3 ottobre
2006) ove si legge che l'ordinamento dello studio secondo lo StuPO 1998 offriva
la possibilità di concludere la formazione entro 8 semestri ("...Diese
Studienordnung hatte es ermöglicht, innert 8 Semestern die universitäre
juristische Ausbildung abzuschliessen..."). Di seguito menziona una e-mail del
signor B.________ del 26 aprile 2007 in cui sebbene affermasse che non era
quasi possibile (... war es damals faktisch fast nicht möglich...) assolvere
gli studi, esami compresi, entro otto semestri, non adduce però che fosse cosa
impossibile. Infine constata che la ricorrente non ha fornito la prova
inconfutabile dell'impossibilità oggettiva di concludere i suoi studi sull'arco
di otto semestri.
Come appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata
minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non
corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata.
Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova
riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla
volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In
effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di
posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale
ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel
Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi
oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale
volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE
22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il
cui art. 9 cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono
rinnovati per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di
maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986
sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale
regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai
regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo
perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non
corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..."
(Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di
concessione delle borse di studio al di là dei termini di tempo necessari
secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato
il consenso della Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di
studio" si siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono
essere concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece
la possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di ....
qualsiasi altra seria ragione abbia provocato .... comunque il prolungamento
dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti
di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio
ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi
debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità
universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche
quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente
ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata
di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi
all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse
e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione e
che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di
due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo
messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che
l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il
Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la
possibilità di mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata minima,
prestito per l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in contrasto
con la legge federale (messaggio citato punto 9.3.1).
La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può rivelarsi del
tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò traspare chiaramente
dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B.________ (sia rammentato per
chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli esami finali, di un
totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a determinati corsi e
presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega che all'epoca a causa
dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è stata capace di
offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento: "Aufgrund der
ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf welchem die
Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten werden" con la
conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast
nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren
(Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in
determinati casi, di portare a termine gli studi entro la durata minima
prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer
gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp
falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes
JUS-Studium an einer anderen Fakultät]".
Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione della
ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario
basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami
compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e non
corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta
dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al
cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche
menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle
autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre
parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire
rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione
errata del menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni
insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla
quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in
quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal
legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che
si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario
possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è
pertanto infondato e va quindi respinto.

6.
6.1 In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.

6.2 La ricorrente ha chiesto di essere dispensata dal pagamento delle spese
giudiziarie. Tenuto conto della sua situazione finanziaria (quale praticante ha
uno stipendio lordo di fr. 1'500.--) e visto che, per quanto riguarda le
conclusioni del ricorso, esse non apparivano fin dall'inizio sprovviste di
possibilità di esito favorevole, la richiesta va accolta (art. 64 cpv. 1 LTF).
Non si accordano ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e al Consiglio di
Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 5 giugno 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud