Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.208/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_208/2008 /biz

Sentenza del 17 marzo 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

Ufficio circondariale di tassazione Lugano Campagna, 6901 Lugano,
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2003,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2008 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
In seguito all'inoltro della dichiarazione fiscale 2003 e dopo aver richiesto
ed ottenuto vari documenti e delucidazioni, l'Ufficio circondariale di
tassazione Lugano Campagna ha notificato, l'11 agosto 2005, ai coniugi
A.A.________ ed B.A.________ la tassazione IC/IFD 2003, in cui ha aumentato il
reddito dell'attività indipendente del marito da fr. 1'500.-- a fr. 30'000.-- e
aggiunto fr. 8'000.-- a titolo di altri redditi della sostanza mobiliare. A
sostegno della propria decisione ha osservato che il reddito aziendale era
stato, tra l'altro, stabilito per insufficienza di disponibilità finanziaria
nel periodo di computo e ha spiegato che gli altri redditi della sostanza
mobiliare aggiunti corrispondevano a vantaggi goduti nella C.________SA.
B.
Il 3 settembre 2005 A.A.________ ed B.A.________ hanno presentato un reclamo
con la citata tassazione. Nel corso dell'istruttoria è stato loro chiesto di
presentare, tra l'altro, della documentazione concernente il finanziamento
della costruzione della loro casa d'abitazione e di fornire chiarimenti in
merito alla titolarità delle azioni della D.________SA e della C.________SA.
Con decisione del 21 dicembre 2005 l'Ufficio circondariale di tassazione Lugano
Campagna ha respinto il loro reclamo, giudicando in sostanza che le azioni
delle due società appartenevano ad B.A.________, che lei e il marito avevano
beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte di dette imprese e che
l'aumento del reddito dell'attività indipendente si giustificava vista la
lacuna riscontrata nel dispendio.
C.
Adita tempestivamente dai coniugi A.________, la Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - dopo aver, tra l'altro, fatto
allestire un rapporto dall'Ispettorato fiscale - ha evaso il gravame ai sensi
dei considerandi il 31 gennaio 2008. Essa ha riformato la decisione su reclamo
del 21 dicembre 2005 nel senso che, in primo luogo, ha aumentato il reddito
della sostanza mobiliare da fr. 8'000.-- a fr. 26'848.--, ha concesso una
deduzione di fr. 1'236.-- per contributi AVS/AI e ha ridotto la deduzione degli
interessi passivi da fr. 21'042.-- a fr. 10'845.--. Essa ha poi rinviato gli
atti all'Ufficio tassazione affinché commisurasse il reddito dell'attività
lucrativa indipendente alle risultanze delle verifiche dell'Ispettorato
fiscale. Per quanto attiene alla sostanza imponibile, la Corte cantonale non è
invece entrata nel merito delle relative censure, considerando che difettava
agli insorgenti un interesse degno di tutela. A suo avviso infatti, quand'anche
si procedesse alle modifiche proposte dall'autorità di tassazione (imposizione
delle azioni delle due società di cui sopra al loro valore nominale di fr.
200'000.--; stralcio di parte dei debiti per fr. 180'000.-- in quanto non più
esistenti; aggiunta di un "numerario" pari a fr. 145'672.-- quali costi
d'investimento non deducibili), i contribuenti sarebbero comunque esenti
dall'imposta, la loro sostanza non raggiungendo in ogni caso il minimo
imponibile.
D.
Il 5 marzo 2008 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato dinanzi al
Tribunale federale un ricorso con cui chiedono, in sostanza, la conferma del
reddito complessivo esposto nella dichiarazione fiscale iniziale e la modifica
della sostanza nel senso che siano cancellati i titoli azionari e il numerario
ivi aggiunti. Adducono che il giudizio cantonale sarebbe manifestamente errato,
poiché basato su di un rapporto già di per sé viziato da grossolani errori di
accertamento, valutazione ed interpretazione.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).
1.2 Trattandosi di una decisione in una causa di diritto pubblico (art. 82
lett. a LTF), pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86
cpv. 1 lett. d LTF) e non essendo in presenza di una delle eccezioni previste
dall'art. 83 LTF, di massima, è dato il ricorso in materia di diritto pubblico
(art. 82 lett. a LTF). Presentato da persone che hanno partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore, direttamente toccate dalla
decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF) il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF),
è, sotto questi aspetti, ammissibile.

2.
Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è
inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre
(lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei
litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il
ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio
irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su questa nozione cfr. DTF 133 IV 139
consid. 4 e rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
3.
3.1 Nella prima parte del proprio giudizio la Corte cantonale non è entrata nel
merito delle censure concernenti la determinazione della sostanza imponibile,
per mancanza d'interesse dei ricorrenti. È quindi chiaro che in proposito si
tratta di una decisione finale, essendo stata posta fine al procedimento per
quanto concerne questa questione.
3.2 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea
di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
Orbene, per quanto riguarda la decisione di non esaminare nel merito le censure
riferite alla problematica della sostanza imponibile, l'atto di ricorso non
adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione: i ricorrenti non
menzionano né dimostrano per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe ritenuto
a torto, violando in tal modo il diritto, una loro mancanza d'interesse. Su
questo punto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, è
quindi inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
4.1 La Corte cantonale, dopo aver fissato alcuni degli elementi che compongono
l'insieme dei redditi dei ricorrenti, ha rinviato gli atti di causa
all'autorità di prima istanza affinché commisurasse il reddito dell'attività
indipendente alle risultanze della verifica fiscale. In proposito non si tratta
di una decisione finale, dato che non pone termine alla lite, bensì di una
decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una decisione di rinvio che
concerne solo una fase del procedimento concernente l'imposizione dei
ricorrenti. Occorre precisare che non si è neanche in presenza di una decisione
parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, poiché anche se la Corte cantonale si è
pronunciata in maniera vincolante su alcune questioni giuridiche, non si tratta
tuttavia di elementi che possono essere giudicati indipendentemente dagli
altri.
Sebbene il Tribunale federale esamini con piena cognizione l'adempimento delle
condizioni di ammissibilità (DTF 133 I 185 consid. 2 e richiami), l'insorgente
è tenuto, sotto pena d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali
poste per l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono
soddisfatte (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n.
13 all'art. 93). Nel caso concreto, non ravvisando la particolare natura della
decisione contestata, i ricorrenti non spiegano minimamente in quale misura si
realizzerebbe una delle due condizioni di ammissibilità menzionate in
precedenza, motivo per cui l'atto ricorsuale difetta della necessaria
motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere
dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
Si volesse da ciò prescindere, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF
non sono comunque soddisfatte. In primo luogo una decisione di rinvio, con cui
la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché emani una nuova
decisione non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93
cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura
quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una
decisione incidentale (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 all'art. 93).
Va poi aggiunto che la nuova decisione che verrà emanata dall'Ufficio di
tassazione potrà, se del caso, essere contestata con i rimedi ordinari
cantonali e, finalmente, con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
a questa Corte ove, in virtù dell'art. 93 cpv. 3 LTF, insieme con la nuova
decisione, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa dalla Camera di
diritto tributario che ne forma la base. In secondo luogo, non sono neppure
realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF
in quanto è da escludere che l'autorità di prime cure, in seguito alla
decisione di rinvio, debba ancora procedere ad una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa, dato che dispone già di tutti gli elementi necessari
ai fini del giudizio, segnatamente del rapporto dell'Ispettorato fiscale.
5.
Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura
dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a
carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non
si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con
vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio di tassazione Lugano Campagna, alla
Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, e all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.
Losanna, 17 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud