Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.178/2008
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2C_178/2008 /biz

Sentenza del 3 marzo 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________SA,
ricorrente,

contro

Comune di Losone, rappresentato dal Municipio, 
6616 Losone,

B.________SA.

commesse pubbliche ,

ricorso contro la decisione emanata il 22 gennaio 2008 dal Presidente del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 10 dicembre 2007 la A.________SA è stata esclusa dal pubblico concorso
indetto il 3 luglio 2007 dal Municipio di Losone concernente l'aggiudicazione
di un servizio di trasporto pubblico concorrenziale al traffico privato
all'interno del comune per il periodo dall'autunno 2007 all'autunno 2009, il
quale è stato attribuito alla B.________SA.
La decisione municipale è stata confermata su ricorso dal Presidente del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il 22 gennaio 2008. Il giudice
unico ha osservato, in sostanza, che l'interessata non aveva allegato alla
propria offerta né in seguito prodotto tutti i documenti richiesti nel
capitolato d'appalto, ciò che come espressamente ivi indicato, comportava
l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

B.
Il 22 febbraio 2008 la A.________SA ha esperito dinanzi al Tribunale federale
un ricorso contro il giudizio cantonale con cui chiede, adducendo che
l'amministratore è assente, la concessione di un nuovo termine per produrre
tutta la documentazione utile alla sua causa.
Questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).

2.
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in
linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche
che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

2.2 Oggetto del contendere è la decisione con cui la ricorrente è stata
esclusa da una procedura di aggiudicazione per non avere rispettato le
condizioni poste nel capitolato d'appalto. Orbene l'interessata nulla
menziona al riguardo, cioè non solleva alcuna censura ne avanza alcun motivo
per spiegare perché quanto rimproveratole, cioè il mancato adempimento delle
esigenze esatte per potere partecipare alla gara, violerebbe il diritto. Il
ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi
inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

2.3 Visto quanto precede la richiesta di concederle un nuovo termine per
produrre tutta la documentazione utile alla sua causa va respinta.
Quand'anche si volesse interpretare tale richiesta come un'istanza di
restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell'art. 50 LTF, la
stessa andrebbe comunque respinta. Per prassi costante, affinché sia ammesso
l'impedimento non colposo, occorre non solo che l'interessato medesimo sia
stato impedito di agire entro il termine stabilito, ma che egli inoltre non
sia stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari. Orbene la ricorrente si limita ad addurre che l'amministratore è
assente, ma nulla fa valere che permetta di concludere che questi è stato
impossibilitato d'incaricare una terza persona di agire in sua vece.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non
si attribuiscono ripetibili per la sede federale né alla controparte (art. 68
cpv. 1 e 2 LTF) né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, alla B.________SA, al Comune di Losone e al
Presidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 marzo 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud