Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.162/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_162/2008 /biz

Sentenza del 7 luglio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller e Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________SA,
ricorrente, rappresentata dalla Lambertini,
Ernst & Partners SA,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
imposta federale diretta e imposta cantonale
e comunale 2001 (prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale),

ricorso contro la sentenza emanata
il 15 gennaio 2008 dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Costituita nel 1986, la A.________SA è una società con sede a Lugano dal 25
gennaio 2001, attiva tra l'altro nell'acquisto e nella vendita di impianti
industriali, segnatamente nel settore agro-alimentare, nonché nella consulenza
e nell'assistenza in materia di finanziamenti commerciali e industriali. Nel
corso del 2001 essa ha in particolare partecipato alla realizzazione negli
Emirati Arabi Uniti di un impianto per la lavorazione di olio di soia, costato
nel complesso circa fr. 50'000'000.--.

B.
Constatato che, nonostante vari richiami, la A.________SA non aveva presentato
la dichiarazione d'imposta per il 2001, il 13 giugno 2003 l'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino le ha notificato una
decisione di tassazione d'ufficio. Nella stessa, l'utile imponibile è stato
commisurato in fr. 1'000'000.-- ai fini dell'imposta federale diretta e,
considerando la contribuente quale società ausiliaria, in fr. 200'000.-- ai
fini dell'imposta cantonale (20 %).

Con reclamo del 2 luglio 2003 la A.________SA ha prodotto i conti annuali ed ha
chiesto di fondarsi su un utile d'esercizio di fr. 304'905.--. Essa è allora
stata sottoposta ad una verifica contabile da parte dell'Ispettorato fiscale.
Preso atto del relativo rapporto, con decisione del 9 giugno 2005 l'Ufficio di
tassazione ha rideterminato l'utile imponibile ai fini dell'imposta federale
diretta in fr. 1'505'852.-- (fr. 301'170.-- per l'imposta cantonale) ed il
capitale imponibile in Ticino in fr. 952'451.--. In particolare, all'utile
dichiarato l'autorità ha aggiunto fr. 150'000.-- per accantonamenti eccessivi e
fr. 973'947.-- per costi non ammessi. Questi ultimi erano riferiti a
remunerazioni versate in ragione di fr. 253'500.-- a B.________, di fr.
69'847.-- a C.________, di fr. 414'000.-- alla D.________SA e di fr. 236'600.--
a E.________.

C.
L'8 luglio 2005 la contribuente è insorta dinanzi alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, contestando la ripresa
dei costi citati. Convocata un'udienza, il Giudice delegato ha deciso di
sospendere la causa per consentire alle parti di intraprendere ulteriori
accertamenti. In base agli stessi, alla ripresa della procedura, l'autorità di
tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso in relazione alle prestazioni di
B.________, mentre ha confermato di opporsi alla deduzione delle altre spese.
Nello stesso senso, con sentenza del 15 gennaio 2008 la Corte cantonale ha
accolto parzialmente il ricorso e ridotto l'utile imponibile a fr. 1'252'352.--
per l'imposta federale diretta e a fr. 250'470.-- per l'imposta cantonale.

D.
Il 18 febbraio 2008 la A.________SA si è aggravata dinanzi al Tribunale
federale mediante un atto denominato ricorso di diritto pubblico, con cui
contesta nuovamente la ripresa, nell'utile imponibile, delle remunerazioni
versate a C.________, alla D.________SA e a E.________. Chiede pertanto di
annullare la sentenza della Camera di diritto tributario e di ordinare
all'Ufficio di tassazione l'emissione di una decisione nella quale l'utile
imponibile per il periodo fiscale 2001 sia ridotto a fr. 381'905.-- per
l'imposta federale diretta e a fr. 76'381.-- per l'imposta cantonale e il
capitale imponibile sia fissato in fr. 870'443.--.
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e
l'Amministrazione federale delle contribuzioni domandano di respingere il
ricorso, mentre la Camera di diritto tributario non presenta formali richieste
di giudizio.

Diritto:

1.
Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza,
l'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Essa è inoltre stata
interposta in tempo utile dalla destinataria del giudizio contestato, che ha
senz'altro un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo.
Indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla ricorrente, imprecisa
poiché relativa ad un rimedio giuridico previsto dall'abrogata legge
sull'organizzazione giudiziaria (OG; cfr. art. 84 segg. OG; art. 131 cpv. 1 e
132 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 300 consid. 1.2), il gravame è pertanto di massima
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82
segg. LTF (cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990
sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge
federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).

2.
2.1 Con i ricorsi ordinari può in particolare venir censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che di per sé il Tribunale federale
applica comunque d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. però DTF 133 II 249
consid. 1.4.1). L'accertamento dei fatti può invece venir contestato soltanto
se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio è determinante per
l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Di principio, il Tribunale
federale fonda in effetti la sua sentenza sui fatti appurati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).

2.2 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Ciò è in
particolare il caso di fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova
ed imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente, ma
non di fatti e prove che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto addurre
già dinanzi a tale istanza. Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario,
l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che essa stessa ha
omesso di far valere in precedenza (sentenza 4A_36/2008 del 18 febbraio 2008,
consid. 4.1).

2.3 Nel caso concreto, la ricorrente ha prodotto cinque nuovi documenti, i
quali attesterebbero che il consiglio di amministrazione aveva preliminarmente
autorizzato il suo membro C.________ ad emettere fatture a carico della società
e dimostrerebbero che non vi sono sovrapposizioni tra l'azionariato della
A.________SA e quello della D.________SA.
Tuttavia già il rapporto dell'Ispettorato fiscale del 4 aprile 2005 evidenziava
l'insufficienza dei documenti prodotti a giustificazione dei versamenti
effettuati a C.________ e deplorava la mancanza di informazioni sulla
composizione dell'azionariato dell'insorgente. Inoltre le discussioni tra le
parti e gli accertamenti promossi durante la procedura dinanzi alla Corte
cantonale non hanno colmato queste lacune. Dagli atti non risulta infatti che a
tale stadio sia stata comunicata l'identità degli azionisti o siano state
fornite nuove prove sull'attività svolta da C.________ in relazione al progetto
di Dubai. I rimproveri mossi alla ricorrente non sono nemmeno stati resi
inattuali. In particolare, la questione dell'azionariato non poteva apparire
priva d'interesse semplicemente perché l'Ufficio di tassazione, dopo tali
accertamenti, aveva affermato di associarsi a determinate conclusioni della
ricorrente. In effetti, indipendentemente dai motivi addotti, l'autorità di
prima istanza aveva comunque mantenuto la richiesta di respingere il gravame
tanto per i pagamenti a C.________, quanto in riferimento alle posizioni
D.________SA e E.________. Inoltre, considerato l'effetto devolutivo
dell'impugnativa, il suo avviso, a quel punto, non risultava di per sé più
decisivo per l'esito della vertenza (cfr. consid. 5.2.2).
I nuovi documenti non vertono pertanto su fatti presi in considerazione per la
prima volta nella sentenza impugnata, ma costituiscono elementi probatori che
la ricorrente avrebbe dovuto raccogliere e produrre già nell'ambito della
procedura cantonale. Indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza, tali
prove risultano di conseguenza inammissibili e vanno estromesse dagli atti.

3.
3.1 In riferimento alla procedura seguita, la ricorrente lamenta la violazione
del suo diritto di essere sentita. Ritiene infatti che, dopo la sospensione
della causa, la Corte cantonale avrebbe dovuto riconvocarla per permetterle di
esporre il risultato degli approfondimenti istruttori esperiti. Inoltre
sostiene che l'istanza precedente non avrebbe potuto fondarsi sulla nuova
argomentazione fatta valere dall'Ufficio di tassazione solo al momento in cui
ha riferito dell'esito delle discussioni.

3.2 L'insorgente non si richiama ad alcuna disposizione specifica del diritto
cantonale che le conferirebbe il diritto di esprimersi oralmente dinanzi
all'autorità di ricorso e ciò addirittura più volte. Di conseguenza, la censura
va esaminata soltanto dal profilo del diritto federale (art. 106 cpv. 2 LTF),
il quale non prevede tale prerogativa. In particolare, la garanzia
costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) impone di
principio di consentire alle persone toccate da una decisione di poter prendere
posizione sul contenuto della stessa prima della sua pronuncia, ma non esige
che tale determinazione debba avvenire oralmente (DTF 134 I 140 consid. 5.3;
130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b). Nel caso concreto, la
convocazione di una seconda udienza non era poi nemmeno stata assicurata nel
corso della prima audizione.
Per iscritto, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi su tutte le
allegazioni dell'Ufficio di tassazione ed in particolare anche sulla presa di
posizione in cui quest'ultimo ha formulato la presunta nuova tesi, che, come
riconosciuto dall'insorgente stessa, non è comunque stata posta a fondamento
del giudizio impugnato. Essa ha inoltre potuto informare la Corte cantonale
sulle discussioni intercorse in pendenza di causa, ovvero sulle circostanze
che, a suo parere, avrebbero reso necessaria la nuova udienza. D'altronde nelle
sue ultime osservazioni inoltrate alla Camera di diritto tributario
l'interessata non ha preteso di essere riconvocata, ma ha affermato di tenersi
a disposizione se l'autorità avesse ritenuto opportuna una nuova udienza. La
censura risulta pertanto manifestamente infondata.

4.
Per quanto concerne l'imposta federale diretta, l'art. 58 cpv. 1 LIFD dispone
che l'utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato dal saldo
del conto profitti e perdite (lett. a) a cui vanno tra l'altro aggiunti tutti i
prelevamenti fatti prima del calcolo di tale saldo non destinati alla copertura
di spese riconosciute dall'uso commerciale, come le distribuzioni palesi o
dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso
commerciale (lett. b).

4.1 Vi è distribuzione dissimulata di utili quando la società esegue una
prestazione in favore di un suo azionista, o di una persona comunque vicina,
che non sarebbe stata concessa alle medesime condizioni ad un terzo estraneo
alla società. Il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione deve
inoltre essere riconoscibile per gli organi societari (DTF 131 II 593 consid.
5.1; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 11 consid. 5). Una simile prestazione
valutabile in denaro è ad esempio data quando viene versato un salario
sproporzionato ad un azionista-direttore (Robert Danon, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire LIFD, Basilea 2008, n. 142 ad art. 57-58 LIFD), ma non se la
devoluzione effettuata alla persona vicina alla società è fondata su ragioni
che esulano dai rapporti di partecipazione, ad esempio su un contratto che
avrebbe potuto venir concluso anche con terzi indipendenti (DTF 119 Ib 431
consid. 2b).

4.2 Il carattere di spesa deducibile di un determinato versamento è un fattore
che concorre a ridurre il debito verso l'erario. Secondo la regola generale
(DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa), l'onere della prova al
riguardo incombe quindi al contribuente. Certo, non tocca all'autorità fiscale
valutare l'opportunità di una spesa dal punto di vista della politica
societaria, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della direzione
aziendale. La contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei
effettuate sono giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo
accertare che tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o
economici tra la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c;
sentenza 2A.204/1997 del 26 maggio 1999, in: ASA 68 pag. 746, consid. 2b).

4.3 Questa regola vale anche per provvigioni e commissioni. Secondo la prassi,
a questo proposito non è sufficiente indicare il nome del beneficiario della
prestazione, ma occorre illustrare l'insieme delle circostanze che hanno
condotto al versamento della commissione. Esigenze particolarmente severe
valgono quando in discussione vi sono rapporti giuridici internazionali, viste
le limitate possibilità di verifica di cui il fisco dispone nei confronti dei
beneficiari all'estero (sentenza 2A.523/1997 del 29 gennaio 1999, in: ASA 68
pag. 246, consid. 3c; sentenza 2A.458/2001 del 29 luglio 2002, consid. 3.2). In
tal caso la giurisprudenza ritiene sostanzialmente necessaria la produzione,
quali mezzi di prova, dei contratti di base e delle convenzioni scritte
relative alle provvigioni nonché di tutta la corrispondenza intercorsa tra i
contribuenti, i destinatari dei versamenti e le banche coinvolte (sentenza
2A.523/1997 del 29 gennaio 1999, in: ASA 68 pag. 246, consid. 3c e 3d).
D'altronde chiunque effettua pagamenti non supportati da documenti deve
attendersi che dette spese siano considerate quali prestazioni valutabili in
denaro (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; sentenza 2A.237/2000 del 6 settembre 2000,
in: RDAT I-2001 n. 18t, consid. 3c).

5.
Nel caso specifico controversa è la ripresa nell'utile imponibile di pagamenti
effettuati per fr. 69'847.-- a C.________, per fr. 414'000.-- alla D.________SA
e per fr. 236'600.-- a E.________.

5.1 I versamenti in favore di C.________ riguardano due fatture, l'una di DM
60'000.-- e l'altra di USD 12'000.--. Le fatture indicano che tali pretese si
riferirebbero a prestazioni per consulenze diverse e per la realizzazione del
progetto per la produzione di olio di soia a Dubai.
5.1.1 La ricorrente sostiene che C.________, suo amministratore delegato con
diritto di firma individuale, ha fornito prestazioni di carattere professionale
che vanno oltre i compiti di un amministratore. Egli avrebbe infatti curato i
contatti con le controparti commerciali, soprattutto in loco, ed avrebbe
collaborato nella ricerca dei finanziamenti necessari.
5.1.2 Considerato che C.________ ricopre un ruolo dirigenziale nella società ed
è domiciliato all'estero, si impone particolare rigore nell'esaminare se la
remunerazione versatagli sia giustificata dal profilo commerciale. A parte le
due fatture allestite dall'amministratore stesso e le generiche indicazioni che
vi figurano, agli atti non vi è tuttavia alcuna prova che supporti le
allegazioni ricorsuali. In particolare non è documentata né l'esistenza di
accordi contrattuali tra il beneficiario dei versamenti e la società né la
natura e l'importanza dell'attività svolta a favore di quest'ultima. Come già
rilevato dai giudici cantonali, non è del resto nemmeno dato di sapere quali
siano la formazione e la professione di C.________ così come non è precisata la
durata della sua permanenza a Dubai. La presunta implicita accettazione tra i
costi deducibili delle spese vive occasionate dall'attività dell'amministratore
è poi un fatto mai allegato in precedenza (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF) e comunque
da solo inadatto a dimostrare la fondatezza e l'entità degli onorari litigiosi.
Del resto, nell'ambito della procedura cantonale, su questo punto l'insorgente
aveva infine dichiarato di rimettersi al giudizio dell'autorità di ricorso.
5.1.3 Per quanto concerne le commissioni versate a C.________ la ricorrente non
ha quindi ottemperato alle proprie incombenze probatorie. La ripresa deve
pertanto essere confermata.

5.2 La D.________SA, con sede sociale a Montreux, ha ottenuto dalla ricorrente
il pagamento di due fatture per complessivi USD 260'000.--, pretesi, secondo la
causale delle fatture, quale commissione per il finanziamento della fabbrica
per la produzione di olio a Dubai. Per lo stesso motivo a E.________,
domiciliata a Torino, sono stati bonificati USD 140'000.--.
5.2.1 L'insorgente rileva che, nel quadro degli accertamenti esperiti durante
la sospensione della procedura di ricorso cantonale, la Divisione delle
contribuzioni ha in particolare sentito F.________, direttore della
D.________SA. In tale occasione sarebbero state illustrate le modalità di
finanziamento dell'operazione e i motivi del pagamento di commissioni. Secondo
la ricorrente, le argomentazioni esposte avrebbero convinto l'autorità, tant'è
che la stessa ha dichiarato di associarsi alle conclusioni della controparte.
La Divisione delle contribuzioni sostiene invece che l'audizione ha permesso di
suffragare l'esistenza di pagamenti alla D.________SA e a E.________, ma non di
ritenerli giustificati.
5.2.2 Come già accennato (cfr. consid. 2.3), il ricorso alla Camera di diritto
tributario ha effetto devolutivo (Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung, Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, tesi San Gallo 1994,
pag. 161). Dopo il suo inoltro o quantomeno dopo la presentazione della
relativa risposta di causa (cfr., ad esempio, l'art. 58 PA), l'oggetto del
litigio soggiace pertanto alla competenza dell'istanza adita ed è sottratto al
potere decisionale dell'autorità di tassazione (DTF 130 V 138 consid. 4.2; 127
V 228 consid. 2b/aa), che non può più riesaminare la propria pronuncia (Ulrich
Cavelti in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, vol. I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2a
ed., Basilea 2008, n. 2 ad art. 140 LIFD). Di conseguenza, un'eventuale
acquiescenza a posteriori può venir considerata come una proposta di
accoglimento dell'impugnativa (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 265), ma di per sé non esime
l'autorità di ricorso dal verificare la fondatezza della stessa.
Per di più, è evidente che se all'autorità di prima istanza non fosse preclusa
la possibilità di rivedere una propria decisione, essa dovrebbe procedervi
mediante un provvedimento di uguale natura. Nel caso specifico l'adesione
dell'Ufficio di tassazione - che appariva invero estesa anche alla legittimità
dei pagamenti, quantomeno da parte di una società vicina alla ricorrente - non
si è per contro manifestata in una decisione formale. Inoltre il consenso
riguardava in realtà solo taluni motivi dell'impugnativa, non le conclusioni in
quanto tali, visto che l'autorità di prime cure aveva comunque confermato la
richiesta di computare nell'utile imponibile anche i versamenti alla
D.________SA e a E.________. Chiamata ad applicare il diritto d'ufficio, la
Camera di diritto tributario era pertanto tenuta a valutare la questione della
giustificazione commerciale di tali versamenti, che costituisce una questione
di diritto (sentenza 2A.523/1997 del 29 gennaio 1999, in: ASA 68 pag. 449,
consid. 4a) e rimaneva in ogni caso litigiosa, indipendentemente dalle
argomentazioni fatte valere dalle parti. A giusta ragione essa è quindi entrata
nel merito anche su questo punto.
5.2.3 Al riguardo, risulta che il G.________ di Lugano ha prestato garanzie ad
una banca degli Emirati Arabi Uniti per l'importo di USD 7'000'000.-- a
copertura del credito concesso alla H.________, l'entità giuridica costituita
dalla ricorrente e da una società di investimenti di Dubai per la realizzazione
dell'impianto per l'estrazione di olio di soia. Ulteriori garanzie per USD
2'250'000.-- sono poi state fornite direttamente alla H.________. Secondo la
dichiarazione scritta del direttore della D.________SA ed il verbale di
audizione del medesimo, nonché in base alle allegazioni ricorsuali, la
D.________SA si sarebbe occupata di reperire presso terzi i capitali necessari
per garantire a sua volta l'impegno del G.________. È per tale collaborazione
che avrebbe pattuito la remunerazione litigiosa, in parte versatale
direttamente ed in parte fatturata da E.________, persona da essa introdotta
nell'operazione.
5.2.4 Ora, queste indicazioni illustrano in maniera alquanto generica
l'asserita attività svolta dalla D.________SA e da E.________ a favore della
ricorrente. In particolare, non chiariscono quali beni, per tipo ed entità,
abbiano funto da garanzia, né precisano quali persone fisiche o giuridiche si
siano concretamente portate garanti. Del resto, al di là delle affermazioni del
direttore della D.________SA, già non è documentato che le garanzie prestate
dal G.________ sono state controgarantite esclusivamente da beni riconducibili
ad investitori reperiti dalla stessa D.________SA. Inoltre non sono nemmeno
stati specificati i criteri di calcolo delle commissioni che, ammontando a USD
400'000.-- su presunte garanzie per USD 9'250'000.--, corrisponderebbero al
4,32 %.
Agli atti non è segnatamente stata versata alcuna prova documentale degli
accordi contrattuali intercorsi tra il G.________ e le sue controparti, ovvero
i garanti direttamente, la D.________SA o la stessa ricorrente. Non vi sono
neppure attestazioni bancarie che illustrino in modo circostanziato le garanzie
finanziarie ricevute a tutela dell'impegno verso la banca medio-orientale così
come non v'è traccia della convenzione tra la ricorrente e la D.________SA, da
cui dovrebbe tra l'altro risultare il metodo di calcolo delle provvigioni
litigiose. Considerati gli importi in gioco e la pratica bancaria è del tutto
inverosimile che, come sostenuto in sede cantonale, non siano stati stipulati
accordi scritti e che i rapporti tra il G.________, la D.________SA e
E.________ fossero fondati soltanto sulla reciproca fiducia (cfr. sentenza
2A.237/2000 del 6 settembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 18t, consid. 4b/aa).
5.2.5 In queste circostanze, si deve ritenere che lo svolgimento complessivo
dell'operazione di finanziamento non è stato documentato in maniera
sufficientemente precisa per poter valutare se i versamenti effettuati dalla
ricorrente appaiano giustificati dal profilo commerciale. Secondo la prassi
(cfr. consid. 4.4), a tale scopo occorrevano infatti prove più eloquenti
riguardo alle prestazioni fornite dalle controparti. Le addotte difficoltà
della ricorrente a procurarsi documentazione riservata di natura bancaria
riferita anche a terze persone non possono attenuare le sue incombenze
probatorie. La ripresa delle spese in contestazione va quindi confermata, e ciò
non solo per l'importo pagato a E.________, domiciliata all'estero, ma anche
per il versamento a favore della D.________SA, senza che sia peraltro
necessario dimostrare in maniera diretta che gli effettivi beneficiari sono
persone in qualche modo vicine alla ricorrente (cfr. sentenza 2A.237/2000 del 6
settembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 18t, consid. 4b/bb).
5.2.6 Visto quanto precede, non occorre esaminare la fondatezza e le
conseguenze derivanti dall'ulteriore questione evocata e comunque già lasciata
aperta nel giudizio impugnato, ovvero la pretesa incongruenza tra la deduzione
dei costi per il finanziamento dell'impianto industriale a Dubai, richiesta
dalla ricorrente, e la mancata esposizione a bilancio della partecipazione
azionaria nella società creata a tale scopo.

6.
In riferimento all'imposta cantonale e comunale, la ricorrente non propone
censure distinte. Del resto, l'art. 24 cpv. 1 LAID prevede anch'esso che
l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, comprese tra
l'altro le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto
perdite e profitti (lett. a). Benché nel suo complesso la formulazione della
norma citata non sia identica a quella dell'art. 58 LIFD, il concetto di utile
sottoposto all'imposta cantonale e comunale armonizzata corrisponde alla
nozione determinante in materia di imposta federale diretta (cfr. sentenza
2A.742/2006 del 15 maggio 2007, consid. 8.1). Nel rispetto dell'art. 24 cpv. 1
LAID, l'art. 67 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino, del 21 giugno
1994 (LT), riprende poi sostanzialmente il tenore dell'art. 58 cpv. 1 LIFD. Di
conseguenza, le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale
diretta si applicano per analogia anche alla determinazione dell'utile per
quanto concerne l'imposta cantonale. Anche sotto questo profilo è quindi a
giusta ragione che la Corte cantonale ha computato nell'utile imponibile gli
importi delle fatture emesse da C.________, dalla D.________SA e da E.________.

7.
Nella misura in cui è ammissibile (cfr. consid. 2.3), il ricorso, da trattare
quale ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. consid. 1), va quindi
respinto sia nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, sia in
riferimento all'imposta cantonale e comunale.
Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente
(art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso, da trattare quale ricorso in
materia di diritto pubblico, è respinto in riferimento sia all'imposta federale
diretta sia all'imposta cantonale e comunale.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.
Losanna, 7 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi