Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.156/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_156/2008 /biz

Sentenza del 28 luglio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller, Karlen, Aubry Girardin, Locher, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________AG,
ricorrente, rappresentata dalla BDO Visura, Steuern und Recht,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona,

Steuerverwaltung des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 29c, 4509 Soletta.

Oggetto
imposta sugli utili immobiliari (doppia imposizione),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 gennaio
2008 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Costituita nel 1989, la A.________AG è una società anonima con sede a Olten, il
cui scopo sociale è essenzialmente l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e
l'intermediazione nel settore immobiliare nonché la costruzione, la
ristrutturazione e la progettazione di edifici. Nel 1989 essa ha acquistato i
fondi non edificati xxx e yyy di Brissago al prezzo di fr. 340'000.--,
utilizzando a tale scopo in particolare un mutuo bancario di fr. 272'000.--.
Gli interessi pagati sul mutuo sono stati attivati come costi di investimento
fino al 1997, quando il valore di bilancio dei mappali ha raggiunto fr.
500'000.--. Con contratto del 18 luglio 2002, le parcelle sono state vendute in
comproprietà a B.________ e alla C.________AG al prezzo di fr. 500'000.--.

B.
Il 23 aprile 2003 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone
Ticino ha tassato la A.________AG per il preteso utile immobiliare conseguito
con la vendita, commisurando l'utile imponibile in fr. 160'000.-- (prezzo di
vendita - prezzo di acquisto) e l'imposta dovuta in fr. 11'200.--. Su reclamo,
il 25 settembre 2003 l'autorità di tassazione ha ammesso in deduzione anche i
costi di acquisto, pari a fr. 2'316.--, e le spese di miglioria, di fr.
4'275.--, ciò che ha comportato una riduzione dell'imposta a fr. 10'738.65.
Contro questa decisione, la contribuente è insorta dinanzi alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo di
dedurre dal valore di alienazione anche gli interessi passivi attivati e quindi
di considerare che non aveva realizzato alcun utile. Il 10 maggio 2004 la Corte
cantonale ha respinto l'impugnativa ritenendo che, malgrado fosse una società
immobiliare, la A.________AG non poteva venir qualificata quale commerciante
professionale di immobili. Le particolari regole di computo valide per questa
categoria non le erano di conseguenza applicabili.
L'interessata si è allora aggravata dinanzi al Tribunale federale che, con
pronuncia del 16 agosto 2005 (2P.154/2004, in RtiD I-2006, pag. 543), ha invece
accolto il ricorso, annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti
all'autorità cantonale per ulteriori accertamenti, in particolare in merito
allo statuto di commerciante professionale di immobili.

Dopo aver richiesto all'autorità fiscale del Canton Soletta gli atti relativi
alle tassazioni della A.________AG tra il 1989 e il 2002, il 15 gennaio 2008 la
Camera di diritto tributario ha nuovamente respinto il ricorso. Nel proprio
giudizio, ha rilevato che con sentenza del 3 novembre 2006 (DTF 133 I 19) il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, abbandonando la
disciplina specifica applicabile alla deduzione degli interessi passivi da
parte dei commercianti professionali di immobili e stabilendo che la
ripartizione va effettuata in maniera generalizzata in base al metodo
proporzionale. Secondo la Corte cantonale era perciò divenuto ininfluente
determinare se l'interessata fosse una commerciante professionale di immobili.

C.
Il 14 febbraio 2008 la A.________AG ha presentato un ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la
decisione della Camera di diritto tributario e di constatare che tale pronuncia
viola gli art. 127 cpv. 3 e 9 Cost.
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino
propone di respingere il gravame, mentre la Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello e lo Steueramt del Canton Soletta rinunciano a formulare
osservazioni e non presentano formali richieste di giudizio.

Diritto:

1.
1.1 Nonostante l'allegato ricorsuale sia in tedesco, in ossequio alla regola
sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta nella lingua
della decisione impugnata, ovvero in italiano (cfr. DTF 131 I 145 consid. 1;
124 III 205 consid. 2).

1.2 Il ricorso è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza
cantonale nell'ambito di una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile
dalla destinataria del giudizio impugnato, che ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento, il gravame è pertanto di massima ammissibile
quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF.

1.3 Nell'ambito dei ricorsi in materia di doppia imposizione, congiuntamente
alla pronuncia di ultima istanza di uno dei cantoni interessati, possono pure
venir impugnate le decisioni degli altri cantoni che si prevalgono della
propria sovranità fiscale. Questa regola è applicabile anche se le tassazioni
degli altri cantoni sono già cresciute in giudicato e non costituiscono
decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 133 I 300 consid.
2.4; cfr. anche art. 100 cpv. 5 LTF e DTF 131 I 145 consid. 2.1). Nel caso
specifico il ricorso è ad ogni modo rivolto solo contro la sentenza della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino.
L'Amministrazione fiscale del Canton Soletta è comunque stata invitata a
determinarsi.

1.4 Considerato che la legittimità dell'imposta pretesa dal Cantone Ticino può
essere esaminata nel contesto di una decisione formatrice, l'insorgente non ha
un interesse degno di protezione ad ottenere un separato giudizio di
constatazione. La domanda di accertamento formulata nel gravame risulta perciò
inammissibile (DTF 126 II 300 consid. 2c; sentenza 2C_729/2007 del 25 giugno
2008 consid. 1.2).

1.5 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid.
3.1, 462 consid. 2.3) e pertanto anche il divieto della doppia imposizione (DTF
133 I 300 consid. 1.1). Quanto ai fatti, viste le particolarità alla base della
procedura ricorsuale in materia di doppia imposizione, il Tribunale federale
non è, in tale contesto, sistematicamente esonerato dall'obbligo di esaminarli
con pieno potere di cognizione (cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF).
Inoltre, se il corso delle istanze cantonali viene esaurito solo in un cantone,
il divieto di addurre nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art. 99 LTF) va
almeno in parte relativizzato (DTF 133 I 300 consid. 3.2).

2.
2.1 Un caso di doppia imposizione contrario all'art. 127 cpv. 3 Cost. si
realizza quando un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso
oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale) oppure
quando un cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i
limiti della propria sovranità fiscale e preleva un'imposta che compete ad un
altro cantone (doppia imposizione virtuale). Inoltre un cantone non può tassare
un contribuente in maniera più onerosa perché non soggiace esclusivamente alla
sua sovranità fiscale, ma, in virtù di determinati rapporti territoriali, è
imponibile anche in un altro cantone (divieto di discriminazione; cfr. DTF 133
I 19 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1; 131 I 285 consid. 2.1).

2.2 Nella fattispecie la ricorrente osserva che, a seguito dell'attivazione
degli interessi passivi fino al raggiungimento del valore venale, al momento
della vendita il valore contabile dei fondi di Brissago ammontava a fr.
500'000.--. Di conseguenza, la cessione non le avrebbe procurato alcun utile ed
il fisco ticinese non potrebbe prelevare la relativa imposta. Confermando la
tassazione, la decisione impugnata non costituirebbe invero un caso di doppia
imposizione attuale, dato che nel Canton Soletta non sarebbero mai stati
conseguiti utili imponibili, ma violerebbe comunque il divieto di doppia
imposizione virtuale.

3.
Come rilevato dalla Corte cantonale, con la sentenza pubblicata in DTF 133 I 19
il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in materia di
doppia imposizione intercantonale nel caso di commercianti professionali di
immobili.

3.1 Fino a quel momento per tale categoria di contribuenti la ripartizione
degli interessi passivi avveniva per oggetto anziché, come in generale, per
quote. Tali interessi andavano poi dedotti dai redditi immobiliari correnti
oppure, se gli immobili non producevano reddito, attivati come costi di
investimento. In tal modo, la deduzione avveniva quindi solo nel cantone di
situazione dell'immobile (cfr., tra tante, DTF 111 Ia 318 consid. 4a; cfr.
anche DTF 133 I 19 consid. 3, con rinvii).

3.2 Nella DTF 133 I 19 il Tribunale federale ha considerato che questo metodo
di ripartizione poteva risultare adeguato in un'epoca in cui il mercato
immobiliare era costantemente redditizio. In effetti, dal profilo economico
comportava un riporto, rispettivamente una compensazione differita della
deduzione, nel senso che gli interessi passivi venivano pagati durante diversi
anni prima di poter essere dedotti. L'evoluzione del mercato negli anni '90 ha
tuttavia mostrato che i prezzi degli immobili possono regredire anche su un
lungo periodo. Non vi è pertanto più la garanzia che gli interessi passivi
attivati possano con tutta probabilità essere recuperati al momento della
vendita dell'immobile. Al contrario, questo sistema può condurre ad una perdita
di ripartizione definitiva, nel senso che il contribuente si trova privato
della possibilità di dedurre in un secondo tempo tutti o parte degli interessi
passivi pagati e risulta quindi imposto durante gli anni in questione su un
reddito più elevato di quello concretamente realizzato. Per questi motivi - e
tenuto conto anche della giurisprudenza più recente, mirata ad evitare perdite
di ripartizione (cfr. DTF 133 I 19 consid. 6.2, con riferimenti a DTF 132 I
220, 131 I 285 e 131 I 249) - il Tribunale federale ha ritenuto di dover
abbandonare la prassi fin lì applicata (DTF 133 I 19 consid. 6.1 e 6.2).

3.3 Quale nuova regola, al fine di rispettare il principio dell'imposizione
secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.) e garantire che nei
rapporti intercantonali gli interessi passivi siano, nel complesso,
integralmente deducibili, questa Corte ha considerato equo e praticabile
estendere la ripartizione per quote degli interessi passivi proporzionalmente
alla localizzazione degli attivi.
Tale conclusione è stata tratta, nella DTF 133 I 19, in riferimento ad una
persona fisica. Poco tempo dopo la medesima questione si è comunque posta anche
per una società anonima attiva quale commerciante professionale di immobili e
pure in questo caso il Tribunale federale ha ritenuto che gli interessi passivi
devono essere ripartiti secondo i medesimi principi (sentenza 2P.120/2006 del
15 dicembre 2006 consid. 4.2, in StR 62/2007 pag. 299).

3.4 Il metodo della ripartizione per quote si applica ora pertanto a tutti gli
interessi passivi, compresi quelli relativi ai beni aziendali dei commercianti
professionali di immobili. Ciò implica che nella misura in cui eccede il
reddito della sostanza nel cantone di situazione dell'immobile, la quota di
interessi passivi attribuita in funzione della localizzazione degli attivi deve
essere assunta dagli altri cantoni in cui esiste un reddito della sostanza
netto. In assenza di redditi netti della sostanza, l'eccedenza deve essere
posta a carico degli altri redditi del contribuente (DTF 133 I 19 consid. 6.3;
cfr. anche la Circolare n. 27 della Conferenza svizzera delle imposte, del 15
marzo 2007, concernente l'eliminazione delle perdite di ripartizione in diritto
intercantonale (www.steuerkonferenz.ch) cfr. inoltre: URS R. BENISCH, die
steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2006 und 2007,
ZBJV 144/2008, pag. 393 segg., in part. pag. 464 segg.; ROMAN BLÖCHLIGER, Der
Schuldzinsenabzug bei Liegenschaftenhändlern im interkantonalen Verhältnis, StR
62/2007 pag. 882 segg.; PETER LOCHER, La recente giurisprudenza del Tribunale
federale sul divieto di discriminazione nel diritto fiscale intercantonale,
RtiD I-2008, pag. 169 segg., in part. pag. 175 segg.).

4.
4.1 Nella precedente fase procedurale, sfociata nella sentenza di rinvio
pronunciata dal Tribunale federale il 16 agosto 2005 (2P.154/2004), la vertenza
in esame è stata incentrata sulla qualifica della ricorrente quale commerciante
professionale di immobili. In effetti in base alla giurisprudenza allora
applicabile, se l'insorgente fosse rientrata in questa categoria l'imposta
sull'utile immobiliare pretesa dal Cantone Ticino sarebbe stata in ogni caso
ingiustificata. La contribuente avrebbe infatti attivato a giusta ragione gli
interessi passivi pagati sul credito ipotecario ricevuto per acquistare i
terreni di Brissago e al momento della vendita, al prezzo di fr. 500'000.--,
non avrebbe effettivamente conseguito alcun utile imponibile.

4.2 Nel giudizio ora impugnato, la Corte cantonale ha ritenuto che in virtù del
cambiamento di giurisprudenza illustrato, intervenuto dopo la sentenza di
rinvio del Tribunale federale, sia divenuto superfluo chiarire se l'insorgente
sia una commerciante professionale di immobili. In effetti per la ripartizione
degli interessi passivi sarebbe in ogni caso applicabile il metodo
proporzionale, a cui l'autorità fiscale del Canton Soletta avrebbe peraltro già
fatto capo per gli anni 2001 e 2002.

5.
5.1 Una nuova prassi deve di principio essere applicata immediatamente e a
tutte le procedure pendenti, a meno che, in una situazione specifica, vi si
oppongano le regole della buona fede (DTF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57
consid. 3c/bb). La fattispecie in esame presenta tuttavia alcune particolarità
che impongono prudenza nel valutarla in funzione della giurisprudenza sancita
nella DTF 133 I 19 e che non permettono quindi di ritenere pacificamente
condivisibile la conclusione tratta dai giudici ticinesi.

5.2 In effetti secondo un principio procedurale generale, valido peraltro già
sotto il regime della pregressa legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG; CS 3 499; cfr. art. 66 cpv. 1 OG), l'autorità cantonale a cui viene
rimandata una causa deve porre a fondamento della sua nuova decisione la
valutazione giuridica su cui si basa la decisione di rinvio. La nuova decisione
deve quindi restare nei limiti del quadro giuridico delineato dal Tribunale
federale nella propria pronuncia ed i punti litigiosi non vanno ampliati né
esaminati alla luce di una nuova base legale (DTF 116 II 220 consid. 4a;
HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n.
26 seg. ad art. 61; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 9 ad
art. 61 LTF). Ci si potrebbe pertanto chiedere se nell'ambito della ripresa
della procedura in sede cantonale e dinanzi al Tribunale federale possa venir
presa in considerazione una modifica della giurisprudenza che, come in
concreto, è posteriore alla prima decisione di rinvio.

5.3 L'esame della controversia operato dalla Corte cantonale pone inoltre un
delicato problema di applicazione intertemporale della nuova prassi. In
effetti, la ricorrente ha attivato per anni gli interessi passivi, ritenendosi
una commerciante professionale di immobili e attenendosi in buona fede alla
giurisprudenza allora in vigore. Ora le si potrebbe forse rimproverare che
doveva procedere ad una ripartizione ordinaria per quote e non per oggetto in
quanto in realtà non costituiva una commerciante professionale di immobili.
Appare per contro più opinabile criticare il metodo di computo e di
ripartizione adottato a suo tempo perché successivamente la giurisprudenza ha
abbandonato la distinzione valida per i commercianti professionali di immobili.
In questo senso alla nuova prassi verrebbe infatti verosimilmente attribuito un
inammissibile effetto retroattivo.

6.
Posti questi dubbi, la questione di sapere se la Corte cantonale poteva
fondarsi sulla novità nel regime di ripartizione introdotta dalla DTF 133 I 19
oppure doveva esaminare la fattispecie in base alla precedente disciplina può
comunque, in definitiva, rimanere aperta.

6.1 In effetti, onde procedere agli accertamenti istruttori ordinati dal
Tribunale federale nel giudizio di rinvio, la Camera di diritto tributario ha
richiamato dall'autorità fiscale del Canton Soletta, ovvero del cantone di
sede, gli atti relativi alla tassazione della ricorrente tra il 1989 e il 2002.
Come rilevato dagli stessi giudici cantonali, dalla documentazione in questione
risulta che in tutti i periodi fiscali tra l'acquisto delle proprietà di
Brissago e la loro vendita, la contribuente, perlomeno dopo le deduzioni delle
perdite degli esercizi precedenti, non ha mai conseguito utili imponibili. Più
precisamente, essa ha registrato ogni anno un saldo negativo variabile
all'incirca tra fr. 80'000.-- e fr. 200'000.--, ad eccezione del 1997 quando è
stata imposta su un utile di fr. 1'889.--. Nel 2002, dopo il computo delle
perdite riportate, ha in particolare chiuso con una perdita di fr. 178'490.--.

6.2 L'istanza precedente ne ha dedotto che la scelta della ricorrente di
contabilizzare gli interessi passivi come se fosse una commerciante
professionale di immobili non ha avuto alcuna conseguenza fiscale perché non ha
comportato un aumento dell'utile imponibile e quindi dell'imposta pagata nei
rispettivi anni.
Traendo dai risultati negativi della ricorrente unicamente questa conclusione e
continuando a considerare che sia stato conseguito un utile imponibile in
Ticino, la Corte cantonale si è attenuta alla regola, a lungo riconosciuta
dalla giurisprudenza, secondo cui la sostanza immobiliare veniva tassata
esclusivamente nel cantone di situazione, che non era tenuto a riprendere le
perdite registrate nel cantone di sede o di uno stabilimento d'impresa. Le
perdite di ripartizione che potevano derivarne erano ammissibili e non
violavano il divieto della doppia imposizione (DTF 132 I 220 consid. 4.1; 131 I
285 consid. 3.2, 249 consid. 6.2; 116 Ia 127 consid. 2b; 111 Ia 120 consid. 2a;
LOCHER/GHIRINGHELLI, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2003, pag.
43 seg., con rinvii). Riferito innanzitutto agli immobili che costituivano un
investimento di capitale, questo principio è stato comunque applicato anche
agli immobili aziendali (DTF 131 I 249 consid. 6.2; sentenza 2P.439/1997 del 27
ottobre 1999 consid. 4a, in StR 55/2000 pag. 182).

6.3 Con la sentenza pubblicata in DTF 131 I 249, pronunciata il 19 dicembre
2004 - ovvero, a differenza della DTF 133 I 19, già prima del giudizio di
rinvio nella presente causa - il Tribunale federale ha tuttavia modificato
anche questa giurisprudenza.
Esso ha ritenuto che il diritto del cantone di situazione di tassare gli utili
realizzati su immobili aziendali non può permettere al medesimo di ignorare la
situazione generale dell'azienda e di imporre integralmente l'utile immobiliare
anche quando la società chiude complessivamente in perdita (DTF 131 I 249
consid. 6.3). Dall'utile immobiliare devono pertanto essere dedotte le perdite
subite dall'azienda nel cantone di sede ed in quelli con stabilimenti
d'impresa. Questo principio vale peraltro sia per i cantoni che impongono gli
utili immobiliari della sostanza aziendale secondo il sistema dualistico, sia
per quelli, come il Ticino, che non considerano detti utili nel contesto
dell'imposta ordinaria sull'utile, ma li assoggettano ad un'imposta speciale
(sistema monistico). La deduzione delle perdite aziendali ai fini della
determinazione dell'utile imponibile deve inoltre essere ammessa anche se la
legislazione cantonale non la contempla, applicando direttamente l'art. 127
cpv. 3 Cost. (DTF 131 I 249 consid. 6.5).
Già nella sentenza menzionata la regola della deducibilità delle perdite in
altri cantoni è stata ritenuta applicabile agli immobili aziendali non solo di
commercianti professionali di immobili, ma, in generale, di tutte le società
intercantonali, nel senso del diritto in materia di doppia imposizione (DTF 131
I 249 consid. 6.5). Nel medesimo intento di evitare perdite di ripartizione, lo
stesso principio è poi stato coerentemente applicato anche agli immobili
destinati all'investimento di capitali di una persona fisica (DTF 131 I 285
consid. 4.1) e di una persona giuridica (DTF 132 I 220 consid. 5; cfr. anche:
LOCHER, op. cit., pag. 170 segg.; JULIA VON AH, Besteuerung des
Liegenschaftenhandels und Ermittlung des Grundstückgewinns bei
Geschäftsgrundstücken [inkl. Verrechnung von Geschäfts- und
Grundstücksverlusten], ZSiS del 24 novembre 2006, pag. 4 seg.).

6.4 Preso atto dei dati risultanti dall'incarto fiscale nel cantone di sede, la
Camera di diritto tributario, a prescindere dalla qualifica dell'insorgente
quale commerciante professionale di immobili, avrebbe pertanto dovuto applicare
il principio giurisprudenziale testé esposto. Essa doveva quindi considerare
che nel 2002 le perdite d'esercizio accumulate e fiscalmente riportate nel
cantone di sede, ammontando a fr. 178'490.--, risultavano maggiori del
plusvalore di fr. 160'000.-- derivante dalla vendita degli immobili di
Brissago. Questa situazione si sarebbe del resto verificata anche se gli
interessi passivi non fossero stati attivati, ma ripartiti di anno in anno in
entrambi i cantoni secondo il sistema per quote; in tal caso, le perdite
riportate nel Canton Soletta sarebbero infatti risultate addirittura più
elevate. Per tener conto della situazione complessiva della società, queste
perdite nel cantone di sede avrebbero in ogni caso dovuto essere dedotte dal
maggior valore immobiliare conseguito in Ticino. In definitiva, la Corte
cantonale avrebbe perciò dovuto concludere che mediante la vendita dei fondi a
Brissago la ricorrente, anche se avesse attivato a torto gli interessi passivi
pagati sul credito utilizzato per l'acquisto, non ha comunque realizzato alcun
utile imponibile.

7.
7.1 In base alle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui
è ammissibile (cfr. consid. 1.4), si avvera pertanto fondato e deve essere
accolto. La sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata
all'istanza precedente per nuovo giudizio sulle spese e le ripetibili della
procedura in sede cantonale (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF).

7.2 Le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino, che risulta soccombente ed è toccato dall'esito
della causa nei suoi interessi pecuniari (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). Il
Cantone dovrà inoltre corrispondere alla ricorrente, rappresentata da una
fiduciaria, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2
LTF; art. 9 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate
alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle
procedure davanti al Tribunale federale [RS 173.110.210.3]).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è
accolto e la sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova
decisione sulle spese e le ripetibili della sede cantonale.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del Cantone Ticino.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nonché alla Steuerverwaltung des Kantons Solothurn.

Losanna, 28 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi