Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.114/2008
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2C_114/2008 /viz

Sentenza del 7 febbraio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudice federale Merkli, Presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Gianluigi Della Santa,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino,
6501 Bellinzona.

Permesso di dimora annuale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la decisione emanata il 19 dicembre 2007
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ (1984), cittadino dominicano, è entrato in Svizzera il 29
novembre 1997 per ricongiungersi con la madre ivi domiciliata ed è stato
posto al beneficio di un permesso di dimora, rinnovato l'ultima volta fino al
5 luglio 2006. A partire dal 2001 ha iniziato ad interessare le autorità di
polizia, giudiziarie e amministrative, venendo condannato cinque volte nonché
essendo ammonito due volte dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Cantone Ticino. Il 5 novembre 2007 detta autorità, richiamando l'ultima
condanna penale e il secondo ammonimento, ha rifiutato di rinnovargli il
permesso di dimora e l'ha invitato a lasciare il territorio cantonale.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato
ticinese il 19 dicembre 2007.

B.
Il 23 gennaio 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che il giudizio
governativo sia annullato e che gli venga rilasciata un'autorizzazione di
soggiorno. Censura la violazione dell'art. 8 CEDU nonché del principio della
proporzionalità. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).

2.
2.1 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. In
concreto il ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica
dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, da cui
potrebbe derivargli un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata.
In particolare, e contrariamente a quanto sostenuto, non può appellarsi
all'art. 8 CEDU, dato che non si trova in un particolare stato di dipendenza
dalla madre, suscettibile di fondare un diritto al permesso di soggiorno
nonostante la sua maggiore età (DTF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid.
1d-e). Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile.

2.2 Non essendo dato il ricorso in materia di diritto pubblico, il Consiglio
di Stato è quindi l'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF combinato con
l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998). Rimane da
vagliare se il gravame sia ricevibile come ricorso sussidiario in materia
costituzionale.

2.3 Giusta l'art. 115 lett.b LTF è legittimato a proporre questo rimedio di
diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata. Sennonché in concreto il ricorrente non può prevalersi
di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF
133 I 185) che gli conferirebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione
di soggiorno. La censura relativa all'asserita lesione del principio della
proporzionalità è quindi inammissibile. Osservato poi che il ricorrente non
fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione
costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2),
anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il
gravame è inammissibile.

3.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura
semplificata dell'art. 108 LTF. Dal momento che il gravame era sin
dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese
seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni e al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 7 febbraio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud