Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.112/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_112/2008 /biz

Decreto del 12 giugno 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Hungerbühler, quale giudice unico,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
art. 5 e 9 Cost. (tariffa cantonale per la fissazione delle ripetibili),

ricorso contro la legge ticinese del 24 ottobre 2007
sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati e contro il
regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 24 ottobre 2007 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la legge sulla
soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (cfr.
BU/TI 2007 pag. 753), a seguito della quale il 19 dicembre 2007 il Consiglio di
Stato ha promulgato il regolamento sulla tariffa per i casi di assistenza
giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili
(Regolamento; BU/TI 2007 pag. 727);
che contro le normative indicate il 1° febbraio 2008 l'avvocato A.________ è
insorto dinanzi al Tribunale federale con un atto denominato ricorso di diritto
pubblico e ricorso sussidiario di diritto costituzionale;
che egli ha chiesto l'introduzione di una norma transitoria e l'annullamento
della tariffa per le ripetibili nelle pratiche di valore superiore a fr.
1'000'000.--, per le quali il Regolamento prevedrebbe percentuali del valore di
causa inferiori a quelle stabilite dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati,
precedentemente applicabile;
che nelle osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha segnalato di aver
nel frattempo aggiunto al Regolamento una norma transitoria nel senso voluto
dall'insorgente ed ha attirato l'attenzione su una disposizione che
consentirebbe alle autorità di derogare alle percentuali stabilite in funzione
del valore di causa;
che, preso atto di tali argomentazioni, il ricorrente ha ritenuto il ricorso
evaso per l'acquiescenza della controparte, protestando comunque spese e
ripetibili;
che in realtà se per quanto concerne la richiesta di adottare una norma
transitoria il ricorso è divenuto privo d'oggetto, in relazione alla domanda di
annullare la tariffa per le pratiche di valore elevato le nuove conclusioni
dell'insorgente vanno considerate come un ritiro del ricorso;
che in effetti su questo secondo punto la mutata attitudine processuale
dell'insorgente non è riconducibile ad un cambiamento della situazione di fatto
o di diritto intervenuto dopo la presentazione del ricorso;
che ad ogni modo, in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF combinati con
gli art. 72 e 73 PC, la causa va stralciata dai ruoli;

che le probabilità di esito favorevole dell'impugnativa prima del verificarsi
del motivo che l'ha resa parzialmente priva d'oggetto (cfr. art. 71 LTF e 72
PC) appaiono su tale aspetto quantomeno dubbie, già perché la giurisprudenza è
assai restrittiva nel considerare incostituzionale l'assenza di disposizioni
transitorie (cfr. sentenza 2P.298/1998 del 2 luglio 1999, in: Pra 2000 n. 22
consid. 4c);
che, date le circostanze, si giustifica comunque di prescindere eccezionalmente
dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, 2 e 4 LTF);
che non risultano adempiuti i presupposti di complessità della causa e di
rilevante dispendio lavorativo a cui soggiace l'assegnazione di ripetibili ad
un avvocato che ha agito in una causa propria (DTF 129 II 297 consid. 5; 128 V
236 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 12 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice unico: Il cancelliere:

Hungerbühler Bianchi