Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.88/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_88/2008 /biz

Sentenza del 6 ottobre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Max Bleuler,

contro

B.B.________ e C.B.________, opponenti,
patrocinati dall'avv. Markus Colombo,
Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponenti.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2008 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 24 febbraio 2006 A.________ ha chiesto al Municipio di X.________ il
permesso per costruire due case di abitazione contigue su una particella sita
nella zona residenziale R2b. Alla domanda si sono opposti due vicini,
B.B.________ e C.B.________, proprietari di una casa situata ad ovest del fondo
dell'istante. Il 5 ottobre 2006 il Municipio ha respinto le opposizioni e ha
rilasciato la licenza edilizia, annullata poi, su ricorso, dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino con decisione del 6 febbraio 2007. Con sentenza del 17
aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la pronunzia
governativa, rinviando gli atti all'Esecutivo cantonale, affinché, completati
gli accertamenti, si pronunciasse nuovamente sul ricorso dei vicini, in
particolare riguardo all'altezza del terrapieno.

B.
Con decisione del 16 ottobre 2007 iI Consiglio di Stato, esperiti gli
accertamenti richiesti, ha nuovamente annullato la licenza edilizia. Ha
ritenuto, tra l'altro, che il previsto sistema che accatasta i veicoli
parcheggiati non sarebbe conforme alle norme VSS richiamate dalle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR), e inoltre che non mancherebbe soltanto
un posteggio, ma tre. L'istante è insorto al Tribunale cantonale
amministrativo, che con giudizio del 22 gennaio 2008 ha respinto il ricorso.

C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo di
annullarlo.

B.B.________ e C.B.________ propongono di respingere i ricorsi. Il Consiglio di
Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre la Corte cantonale
ha precisato la portata della propria sentenza.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 La fattispecie risulta con sufficiente chiarezza dagli atti di causa: si
può quindi rinunciare a esperire il richiesto sopralluogo, la cui necessità non
è peraltro stata addotta (DTF 123 II 248 consid. 2a).

1.3 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha confermato il diniego di una licenza edilizia fondata sul
diritto pubblico, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima
ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100
cpv. 1 LTF. L'accenno ricorsuale a un'eventuale incompetenza del Tribunale
federale (art. 30 LTF), peraltro privo di qualsiasi motivazione, è
manifestamente infondato.

1.4 Il ricorrente, patrocinato da un legale, ha inoltrato, a ragione, con un
unico allegato (art. 119 cpv. 1 LTF) sia un ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 e segg.) sia un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF). Egli tuttavia neppure tenta di spiegare perché
quest'ultimo rimedio sarebbe ammissibile, visto che nell'ambito del diritto
pianificatorio ed edilizio non si è in presenza di nessuna delle eccezioni
previste dall'art. 83 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2, 249
consid. 1.2). Giova comunque rilevare che l'indicazione nei rimedi di diritto
della decisione impugnata, secondo cui qualora non sia proponibile il ricorso
ordinario sarebbe ammissibile quello sussidiario, nel quadro del diritto
pianificatorio ed edilizio è fuorviante.

1.5 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). Il Tribunale
federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è
tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le
questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella
sede federale (DTF 134 IV 36; 133 II 249 consid. 1.4.1). L'atto in esame
adempie solo in minima parte queste esigenze di motivazione, rilevato che in
larga misura esso si limita a criticare in maniera appellatoria e generica la
decisione impugnata.

Inoltre, quando, come in concreto, il ricorrente invoca la violazione di
diritti costituzionali e di disposizioni di diritto cantonale, giusta l'art.
106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se sono state
esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, conformemente
alla severa prassi, fondata sull'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, applicabile nel
quadro del previgente ricorso di diritto pubblico (DTF 133 II 249 consid.
1.4.2; 133 III 638 consid. 2). Il ricorrente deve quindi spiegare perché il
giudizio impugnato sarebbe non soltanto discutibile, ma manifestamente
insostenibile, in contraddizione manifesta con una norma o un principio
giuridico indiscusso o chiaramente lesivo del sentimento di giustizia e
dell'equità. L'arbitrio non si realizza, inoltre, già per il semplice fatto che
le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente,
o ad altre altrettanto sostenibili o addirittura preferibili, ricordato che la
decisione impugnata dev'essere arbitraria non solo nelle sue motivazioni, ma
anche nel risultato (vedi, sulla nozione di arbitrio, DTF 132 III 209 consid.
2.1; 132 I 175 consid. 1.2; 131 I 467 consid. 3.1 pag. 474).

1.6 Il ricorrente censura l'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte
cantonale. Egli disconosce tuttavia che il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può
scostarsene solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, cioè in maniera arbitraria
(art. 105 cpv. 2 LTF, disciplina analoga a quella dell'art. 97 cpv. 1 LTF; DTF
133 II 249 consid. 1.2.2). La parte ricorrente, che intende contestare i fatti
accertati dall'autorità inferiore, deve quindi spiegare, in maniera
circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV
286 consid. 6.2). Gli accenni di critica al riguardo non dimostrano l'esistenza
di siffatti presupposti.

2.
2.1 Il ricorrente, richiamando l'art. 29 cpv. 1 Cost., adduce in primo luogo
un'asserita disparità di trattamento, poiché i vicini opponenti avrebbero
ottenuto una licenza edilizia per la costruzione di una casa di abitazione
"verosimilmente" con due soli posteggi. Al suo dire, trattandosi di due
manufatti uguali, essi andrebbero trattati in maniera uguale e non disgiunta.
La critica, basata su fatti nuovi, e non sollevata dinanzi alla Corte
cantonale, parrebbe inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid.
2.1). Comunque, con questo generico accenno, il ricorrente non dimostra affatto
che si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento (cfr. art. 8 cpv. 1
Cost.), in particolare poiché il progetto litigioso prevede la costruzione di
due abitazioni e non di una sola, né egli sostiene che sarebbero semmai
adempiute le condizioni per una parità di trattamento nell'illegalità (DTF 127
I 1 consid. 3a).

2.2 Il ricorrente, rilevato che riguardo all'ascensore verticale e ai posteggi
coperti in relazione a una prima domanda di costruzione non sarebbero state
sollevate opposizioni e che pertanto la relativa licenza sarebbe già stata
rilasciata, sostiene che la concessione di permessi di costruzione distinti al
posto del rilascio di un'unica licenza edilizia per l'intera opera
comporterebbe ingenti spese, che risulterebbero poi obsolete poiché verrebbe
comunque negata la licenza per l'abitazione. Ne deduce un asserito diritto a
un'indennità fondato sulla responsabilità degli enti e agenti pubblici,
rispettivamente sul principio dell'affidamento. Questa censura, peraltro del
tutto generica e non motivata, è nuova e quindi inammissibile. La questione
dell'asserita indennità esula inoltre dall'oggetto del litigio.

3.
3.1 La Corte cantonale ha rilevato che secondo l'art. 65 NAPR ogni nuova
costruzione dev'essere dotata di un numero di posteggi adeguato al fabbisogno
indotto dalla relativa destinazione, dimensionati secondo le norme VSS 640,
603a, 640, 605a UPPS: quando la formazione di posteggi risulta oggettivamente
impossibile, il Municipio impone ai proprietari un contributo sostitutivo di
fr. 5'000.-- per ogni posteggio mancante. I giudici cantonali hanno stabilito
che le due previste abitazioni richiedono la formazione di quattro posteggi. Il
progetto in esame prevede di far capo a una piccola caverna scavata nella
roccia, nella quale sono già ubicati due posti auto appartenenti alla casa dei
vicini opponenti. A causa della mancanza di spazio, il progetto prevede di
installare due impianti meccanici per accatastare le auto a due a due
(cosiddetto sistema Varioparker).
3.1.1 La Corte cantonale ha ricordato che il Municipio ha rilasciato la licenza
subordinandola al pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 5'000.-- per il
posteggio che, considerate le dimensioni ridotte della caverna, sarebbe
mancante. Il Consiglio di Stato ha da parte sua annullato la licenza, ritenendo
che l'impianto per accatastare i veicoli disattenderebbe le norme VSS, poiché
comporta manovre di spostamento dei veicoli sul campo stradale. La Corte
cantonale ha condiviso quest'ultima opinione. Essa ha infatti ritenuto che,
prescindendo dalla questione dell'ammissibilità degli impianti litigiosi sotto
il profilo delle norme VSS, è innegabile ch'essi non possono essere considerati
conformi a dette prescrizioni, nella misura in cui, durante la manovra di
estrazione del veicolo collocato sul piano rialzato, quello posto sul piano
inferiore è costretto a stazionare temporaneamente sul campo stradale.
3.1.2 D'altra parte, hanno aggiunto i giudici cantonali, non è per nulla
dimostrato che la realizzazione effettiva dei posti auto mancati sia
oggettivamente impossibile, ovvero non ragionevolmente esigibile, mediante
l'ampliamento della caverna. Essi hanno infatti ritenuto che è disponibile lo
spazio necessario per realizzare almeno altri due posti e che i prevedibili
costi, di circa fr. 30'000.-- per posto auto, non sono eccessivi, ancor meno se
comparati ai costi preventivati per la costruzione delle due case (circa 1.85
mio) e alla situazione dei luoghi immediatamente circostanti, caratterizzata
dalla mancanza di spazi pubblici utilizzabili per lo stazionamento di veicoli.

3.2 In quest'ambito il ricorrente fa valere, invero con una motivazione
difficilmente comprensibile, che la sentenza impugnata confermerebbe
l'annullamento della licenza edilizia con un argomento, quello dei posteggi,
che al suo dire nulla avrebbe a che fare con l'oggetto del permesso di
costruzione concernente l'edificazione di una casa monofamiliare. Questa
censura è manifestamente infondata. Il ricorrente aggiunge poi che le paventate
manovre di spostamento dei veicoli sul campo stradale non sarebbero di più
ampio respiro rispetto a quelle necessarie per un posteggio, ubicato a circa
100 metri di distanza, munito di una porta garage automatica, che in attesa
dell'apertura impone la fermata sulla strada. Egli sostiene inoltre che non si
sarebbe in presenza di un sistema di posteggio dipendente, come al suo dire
parrebbe dalla sentenza impugnata, bensì di un sistema di posteggio
indipendente, per cui un veicolo può parcheggiare praticamente senza
influenzare le possibilità di posteggio dell'altro. Qualora la licenza edilizia
contemplasse il sistema di posteggio dipendente, aggiunge il ricorrente,
spetterebbe al Municipio, in applicazione del principio di proporzionalità,
imporre con la licenza il sistema di posteggio indipendente. Rileva poi
semplicemente che "stupisce" il fatto che la Corte cantonale non abbia
esaminato la questione di sapere quanto tempo richiederebbe la citata manovra.

Ora, limitandosi ad opporre il proprio punto di vista agli argomenti e agli
accertamenti posti a fondamento del giudizio impugnato, per di più in maniera
oltre che generica meramente appellatoria, il ricorrente non dimostra affatto
ch'essi sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari.

3.3 Il ricorrente, richiamando i divieti d'eccesso di formalismo
rispettivamente dell'abuso del potere di apprezzamento, adduce che non si
potrebbe negare la licenza edilizia per un progetto di fr. 1.85 milioni a causa
della mancata esecuzione di un posteggio. Anche questo accenno, peraltro
impreciso poiché il posteggio può essere realizzato, non dimostra
l'arbitrarietà del criticato giudizio.

Il ricorrente sostiene infatti a torto, che la Corte cantonale, rovesciando
arbitrariamente l'onere della prova, gli imporrebbe di dimostrare che
l'ampliamento della caverna sarebbe oggettivamente impossibile, ossia
ragionevolmente inesigibile. Al riguardo egli si limita ad addurre che si
pretenderebbe da lui la produzione di una costosa perizia geologica, per poi
verosimilmente non concedere la richiesta licenza per altri motivi. Egli
ammette comunque, che tecnicamente la costruzione dei posteggi sotterranei è
possibile. Rileva però che i costi indicati dalla Corte cantonale per motivi
tecnici potrebbero facilmente aumentare e che i vicini dovrebbero rinunciare,
per il periodo di costruzione, al loro posteggio, motivo per cui o si
opporrebbero o chiederebbero un'indennità esorbitante. Evenienze quest'ultime
che sarebbero state ignorate dai giudici cantonali. Con questi semplici
accenni, fondati su presupposti meramente soggettivi, il ricorrente non
dimostra per nulla l'arbitrarietà della contestata decisione.

3.4 Il ricorrente per finire nemmeno contesta l'accertamento secondo cui nei
luoghi immediatamente circostanti la progettata costruzione mancano spazi
pubblici per stazionare veicoli. Ora, quando la decisione impugnata, come in
concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti
per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena
l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV
119).

4.
4.1 Ne segue, che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto
ammissibile, dev'essere respinto.

4.2 Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà agli opponenti, patrocinati da un legale,
un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è
respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà agli opponenti un'indennità unica di fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 6 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri