Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.78/2008
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1C_78/2008 /biz

Sentenza del 20 febbraio 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale
2720, 6501 Bellinzona.

assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
28 gennaio 2008 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale.

Fatti:

A.
Il 26 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata
il 2 agosto successivo, nell'ambito di un procedimento penale aperto in
Italia nei confronti di B.________ per titolo di riciclaggio. L'accusato è
sospettato di avere, nell'ambito della propria attività professionale di
commercialista, occultato fondi provenienti da tangenti percepite da
A.________, trasferendo proventi illeciti su conti bancari svizzeri.

B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura del 12
settembre 2007, ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione
bancaria relativa al conto xxx presso la banca C.________, intestato a
A.________ e su cui B.________ beneficiava di una procura. Ha inoltre
confermato il blocco del conto. Con decisione del 28 gennaio 2008 la II Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto in quanto
ammissibile un ricorso del titolare della relazione bancaria.

C.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede l'accoglimento in ordine del gravame
con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per inoltrare una memoria
integrativa secondo l'art. 43 lett. a LTF e, nel merito, l'annullamento della
sentenza impugnata e la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria
presentata dall'autorità italiana.
Non sono state chieste osservazioni all'impugnativa.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un
caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un
caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento
all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questa disposizione persegue lo
scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 133
IV 132 consid. 1.3). Il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente
importante giusta l'art. 84 LTF (cfr. sentenza 1C_205/2007 del 18 dicembre
2007, consid. 1.3.1 e rinvio, destinata a pubblicazione).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella
composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi
soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (cfr. DTF 133 IV 125 consid. 1.2).
La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.3 La facoltà di presentare una memoria integrativa secondo l'art. 43 LTF
nel caso in cui il ricorso fosse ritenuto ammissibile è concessa, su
richiesta motivata, solo eccezionalmente. Occorre che la causa sia di
straordinaria estensione o di particolare difficoltà, per cui il termine di
ricorso di 10 giorni di cui all'art. 100 cpv. 2 lett. b LTF non è sufficiente
per motivare compiutamente tutte le censure (cfr. art. 43 lett. b LTF). Ciò
non tanto in considerazione della mole dell'incarto quanto per la
molteplicità e la difficoltà delle questioni di fatto o di diritto che si
pongono (DTF 133 IV 271 consid. 2.1). In concreto, l'inammissibilità del
gravame esclude comunque la possibilità di completarne la motivazione.

1.4 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti la
sfera segreta e il blocco di un conto bancario, ma non riguarda un caso
particolarmente importante. Invero, il ricorrente non spiega esplicitamente,
come gli incombeva a mente dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali motivi la causa
adempirebbe le condizioni di un caso particolarmente importante. Egli invoca
essenzialmente un'asserita lacunosità della rogatoria e pretese irregolarità
della procedura di assistenza, segnatamente la violazione dei principi della
proporzionalità e della doppia punibilità, accennando inoltre alla violazione
del diritto di essere sentito e del divieto del formalismo eccessivo.
Ribadisce altresì la sua estraneità ai fatti oggetto della domanda e la
carenza di utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento
penale estero. In queste censure non sono tuttavia ravvisabili motivi per
ritenere che sarebbero stati violati elementari principi procedurali. Il
giudizio impugnato non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante né
solleva una questione giuridica di principio (cfr. DTF 133 IV 131 consid. 3).
Non sono nemmeno ravvisabili indizi che il procedimento estero presenti gravi
lacune e la causa non riveste una portata straordinaria.

2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale, al Ministero pubblico del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale.

Losanna, 20 febbraio 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente: Il cancelliere:

Aemisegger Gadoni