Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.583/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_583/2008

Sentenza del 9 aprile 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Raselli, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 novembre
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel 1989 e nel
2005 è stato oggetto di due revoche della licenza, la prima della durata di tre
mesi per un'infrazione grave e la seconda della durata di un mese per
un'infrazione medio grave.

B.
Verso le ore 15.05 del 16 aprile 2008, A.________ è circolato nella galleria
della Landrüfe, sulla semiautostrada in territorio di Mesocco, ad una velocità
superiore al limite di 50 km/h consentito su quel tratto. La polizia ha
accertato, dedotto il margine di tolleranza, una velocità punibile di 79 km/h.
Con decreto penale del 9 giugno 2008, la Divisione pene e provvedimenti
dell'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha inflitto a
A.________ una multa di fr. 570.--. Questa decisione non è stata impugnata
dall'interessato.

C.
Preso atto dell'infrazione, con decisione del 17 giugno 2008 la Sezione della
circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di dodici mesi, autorizzandolo
comunque a condurre veicoli delle categorie speciali G e M. Contro tale
decisione A.________ ha adito il Consiglio di Stato, contestando in particolare
di essere stato alla guida dell'autovettura al momento dell'infrazione. Il
Governo ha parzialmente accolto il ricorso con risoluzione del 24 settembre
2008, riducendo la durata della revoca a nove mesi.

D.
Con sentenza del 4 novembre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa. La Corte
cantonale ha rilevato che l'interessato non aveva contestato in sede penale le
circostanze dell'infrazione, sicché esse erano vincolanti per l'autorità
amministrativa. Ha comunque ritenuto che, quand'anche si volesse vagliare il
caso alla luce delle contestazioni sollevate, il confronto tra la fotografia
scattata dall'apparecchio radar e quella sulla licenza di condurre di
A.________ permetterebbe di ritenere ch'egli era effettivamente alla guida del
veicolo al momento dell'infrazione. La Corte cantonale ha per finire
considerato il provvedimento giustificato e rispettoso del principio della
proporzionalità.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riformarla nel
senso di accogliere il suo gravame. In via subordinata postula il rinvio degli
atti alla precedente istanza per un nuovo giudizio dopo l'assunzione delle
prove richieste. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del
diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio, rimproverando alla Corte
cantonale di avergli a torto negato la facoltà di rimettere in discussione gli
accertamenti contenuti nella decisione penale e ribadendo di non essere la
persona alla guida del veicolo al momento dell'infrazione.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre la Sezione della
circolazione non ha presentato osservazioni. Invitato ad esprimersi, l'Ufficio
federale delle strade postula la reiezione del gravame.
Con decreto presidenziale del 16 gennaio 2009 è stato conferito l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di
principio dato contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale
riguardanti i provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre.
Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, che conferma il
provvedimento nei suoi confronti ed ha un interesse degno di protezione
all'annullamento della stessa. La sua legittimazione a ricorrere giusta l'art.
89 cpv. 1 LTF è quindi chiaramente data. Interposto tempestivamente contro una
decisione finale di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso in materia di diritto
pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100
cpv. 1 LTF.

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe misconosciuto la
portata della giurisprudenza del Tribunale federale, che ammetterebbe la
possibilità di rivedere gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione
penale qualora sussistano indizi tali da farli ritenere inesatti. Il confronto
tra la fotografia scattata dall'apparecchio radar e quella sulla sua licenza di
condurre permetterebbe di ritenere errato l'accertamento secondo cui egli era
l'autore dell'infrazione. Né egli poteva ritenere che l'entità del superamento
accertato, inferiore a 30 km/h, avrebbe comportato, sotto il profilo
amministrativo, la revoca della licenza di condurre.

2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio
attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata
secondo la procedura ordinaria. Essa può scostarsi dalla decisione penale solo
se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice
penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume
nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto
con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le
questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle
norme della circolazione (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/
aa). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi
dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate
condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata
essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la
gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento concernente la revoca
della licenza di condurre, oppure quando ne era stato informato e,
ciononostante, nella procedura penale ha omesso di fare valere i diritti
garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non
può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e
mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i
rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 123 II 97 consid.
3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007, consid.
3.1).

2.3 In concreto, il decreto penale del 9 giugno 2008 dell'Ufficio della
circolazione del Cantone dei Grigioni è essenzialmente fondato sul rapporto
della polizia cantonale dei Grigioni e rimprovera al ricorrente di essere
circolato sulla semiautostrada A13 in territorio di Mesocco a una velocità di
79 km/h, superando di 29 km/h la velocità autorizzata in quel tratto (50 km/h).
Tale decisione precisava esplicitamente che l'infrazione avrebbe parimenti
comportato l'avvio di un procedimento amministrativo e che nelle eventuali
misure di competenza dell'autorità amministrativa rientrava il "ritiro della
patente". In tali circostanze, il ricorrente, che era peraltro già stato
oggetto in passato di due revoche della licenza di condurre, non poteva in
buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento
amministrativo come quello litigioso. Gli spettava quindi addurre nella
procedura penale le censure e i mezzi di prova a suo discarico, impugnando se
del caso il decreto del 9 giugno 2008. A maggior ragione ove si consideri la
natura della contestazione sollevata, che verte sulla circostanza ch'egli non
sarebbe stato al volante dell'autovettura al momento dell'infrazione e quindi
sulla sua estraneità all'infrazione. In una simile evenienza, in base al
principio della buona fede, non si giustificava, né era ragionevole, ch'egli
attendesse il procedimento amministrativo per avanzare dubbi e indizi destinati
a mettere in discussione la sua identità quale conducente colpevole
dell'infrazione. Ritenendosi vincolata alla decisione penale e rifiutando
l'assunzione di ulteriori prove, la Corte cantonale non ha quindi disatteso
l'esposta giurisprudenza del Tribunale federale, né ha violato il diritto di
essere sentito del ricorrente.

2.4 La Corte cantonale si è nondimeno confrontata, a titolo abbondanziale, con
i fatti contestati dal ricorrente, confermando per finire gli accertamenti
delle autorità inferiori secondo cui egli era il conducente del veicolo al
momento dell'infrazione. La questione non deve tuttavia essere esaminata in
questa sede, ritenuto che la corretta motivazione data dai giudici cantonali
riguardo alla mancanza dei presupposti per scostarsi dalle conclusioni della
decisione penale è di per sé sufficiente per definire l'esito della causa. Il
ricorrente non fa poi valere la violazione dell'art. 16b LCStr, in particolare
non contesta la qualifica quale medio grave dell'infrazione e la durata della
revoca della licenza, sicché la fondatezza del provvedimento non deve essere
vagliata oltre.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 9 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni