Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.581/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_581/2008

Sentenza del 18 maggio 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
C.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Josi Battaglia,

contro

A.A.________ e B.A.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni,
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, via Ghiringhelli 19, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia per la riattivazione di una cava,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 novembre
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 4 marzo 2005 la ditta C.________ ha presentato al Municipio di
Arbedo-Castione una domanda di costruzione per la riattivazione di una cava
situata sui fondi part. n. 31 e 173 dello stesso Comune, chiusa nel 1996 a
seguito del fallimento della precedente proprietaria. La cava, ubicata a nord
dell'abitato di Castione, sul lato est della strada cantonale, è inserita nella
zona delle cave per quanto concerne la parte alta in cui viene estratta la
roccia (part. n. 173) e nella zona per attività produttive J2 in corrispondenza
del settore su cui sorgono gli impianti per la lavorazione del materiale
estratto (part. n. 31).
Il progetto interessa essenzialmente quest'ultimo comparto e prevede in
particolare di demolire l'impianto di frantumazione primaria esistente,
costruendone uno nuovo più a nord, di risanare l'impianto di frantumazione
secondaria, sostituendone i macchinari ed installando un impianto di
depurazione dei fanghi derivanti dalla frantumazione degli inerti, di
installare tra gli impianti di frantumazione un nastro trasportatore,
costituendo un cumulo di inerti sul suo percorso, e di realizzare altre opere
collaterali e di sistemazione esterna.

B.
Alla domanda di costruzione si sono opposti, tra gli altri, A.A.________ e
B.A.________, proprietari di due fondi vicini. Acquisito il preavviso
favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione
del 23 novembre 2005 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, imponendo
le condizioni stabilite dall'autorità cantonale ed evadendo l'opposizione ai
sensi dei considerandi. Gli opponenti si sono allora aggravati contro la
decisione municipale dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Dopo una
serie di atti che non occorre qui evocare, legati all'accoglimento di
un'istanza di ricusa presentata dagli opponenti nei confronti dell'intero
Consiglio di Stato, la causa è stata trasmessa direttamente al Tribunale
cantonale amministrativo perché statuisse sul gravame (cfr. sentenza 1P.757/
2006 del 30 aprile 2007, in: RtiD II-2007, n. 7, pag. 29 segg.).

C.
Concessa alle parti la facoltà di esprimersi ed eseguita un'udienza da parte
del giudice delegato, con sentenza del 3 novembre 2008 la Corte cantonale ha
accolto il gravame e annullato la licenza edilizia rilasciata dal Municipio. Ha
ritenuto che gli impianti per la frantumazione della roccia estratta e per la
movimentazione degli inerti non sono conformi alla destinazione della zona per
attività produttive J2, ove è ammessa soltanto l'industria leggera, la quale è
caratterizzata da attività che, analogamente a quelle artigianali, possono
coesistere con altre attività commerciali o di servizio. Ha inoltre rilevato
che l'intervento edilizio non può nemmeno essere autorizzato sulla base della
protezione della situazione acquisita, siccome comporta in sostanza la
realizzazione di un nuovo impianto, le cui immissioni foniche superano peraltro
i valori di pianificazione.

D.
La società C.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di
rilasciarle la licenza edilizia richiesta. La ricorrente contesta in
particolare la legittimazione degli opponenti a ricorrere in sede cantonale e
sostiene che l'intervento prospettato sarebbe ammissibile, siccome si
tratterebbe semplicemente della ristrutturazione di un impianto esistente, del
quale verrebbe conservata l'identità.

E.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato e i
Servizi generali del Dipartimento del territorio si rimettono al giudizio del
Tribunale federale. Il Municipio di Arbedo-Castione chiede di accogliere il
gravame, mentre gli opponenti ne postulano la reiezione nella misura della sua
ammissibilità.

Diritto:

1.
1.1 Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha
annullato la licenza edilizia rilasciata all'istante dal Municipio di
Arbedo-Castione. Giusta l'art. 82 lett. a LTF il Tribunale federale giudica i
ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico. Questo
rimedio è dato anche nel campo del diritto edilizio, come è qui il caso. La LTF
non prevede infatti un'eccezione al riguardo e l'art. 34 cpv. 1 LPT (RS 700),
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi giuridici
proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni
generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353
consid. 2 e 3.3, 409 consid. 1.1).

1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore
(art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale istante nella procedura edilizia è
direttamente toccata dalla decisione impugnata, che le nega la possibilità di
realizzare l'impianto progettato, e ha quindi un interesse degno di protezione
al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Il
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv.
1 in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale
(art. 90 LTF) resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1
lett. d LTF), è pertanto ammissibile.

1.3 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nell'ambito di un ricorso al Tribunale
federale possono essere prodotti nuovi mezzi di prova soltanto se ne dia motivo
la decisione impugnata: spettava alla ricorrente spiegare perché ciò sarebbe il
caso nella fattispecie (DTF 134 V 223 consid. 2.2.1 e rinvio). L'ammissibilità
dei documenti da lei prodotti in questa sede, segnatamente il complemento della
perizia fonica, appare quindi quantomeno dubbia. Visto l'esito del gravame, non
occorre tuttavia esaminare oltre il quesito.

2.
2.1 La ricorrente rimprovera in primo luogo alla Corte cantonale di avere
ammesso a torto la legittimazione a ricorrere di A.A.________ e B.A.________,
che non l'avrebbero dimostrata, e che, in quanto proprietari di fondi situati a
una distanza variante da 250 m a 380 m dagli impianti di frantumazione, non
sarebbero particolarmente toccati dall'attività della cava. Sostiene che stando
al complemento del 12 dicembre 2008 della perizia fonica, mediante l'adozione
di provvedimenti d'insonorizzazione supplementari, i valori di pianificazione
verrebbero rispettati anche per i fondi degli opponenti, i quali avrebbero
adito le istanze ricorsuali essenzialmente allo scopo di impedire l'attività
della ricorrente quale ditta concorrente.

2.2 In materia di decisioni concernenti la pianificazione del territorio, quali
sono in particolare anche le autorizzazioni edilizie secondo l'art. 22 LPT,
l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT dispone che il diritto cantonale garantisce la
legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura di quella prevista
per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico. Chi ha
diritto di ricorrere al Tribunale federale, giusta l'art. 111 cpv. 1 LTF, deve
potere essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali
inferiori. Il cpv. 3 di questa norma impone poi che l'autorità di grado
immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le
censure di cui agli art. 95-98 LTF. Ne consegue, che la legittimazione
ricorsuale dinanzi alle autorità cantonali non può essere più restrittiva di
quella dinanzi al Tribunale federale, ma i Cantoni rimangono liberi di
prevedere una legittimazione più ampia (cfr. sentenze 1C_379/2008 del 12
gennaio 2009 consid. 3.2 e 1C_387/2007 del 25 marzo 2008 consid. 2 e
riferimenti). Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l'art. 43 della legge
cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm),
prevede che hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi
direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. Questa
disposizione corrisponde in sostanza al previgente art. 103 lett. a OG
(sentenze 1A.119/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 1.6 e 2P.89/1992 del 17
dicembre 1992 consid. 3b, in: RDAT II-1993, n. 55, pag. 136 segg.; BORGHI/
CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, pag. 212 seg. e
215), alle cui esigenze si riallaccia a sua volta l'attuale art. 89 cpv. 1 LTF
(DTF 133 II 400 consid. 2.2 e rinvii).

2.3 La Corte cantonale ha accertato che gli opponenti sono proprietari di una
casa di abitazione unifamiliare situata nella zona residenziale a una distanza
di 200 m circa dalla cava. Ha rilevato che la proprietà si trovava nel comparto
esposto alle immissioni foniche ed atmosferiche, quali rumore, polveri e
vibrazioni, derivanti dall'esercizio della cava, ammettendo la loro
legittimazione a ricorrere in applicazione degli art. 43 LPamm e 21 cpv. 2
della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991. Ora, i citati accertamenti
non sono arbitrari e sulla base degli stessi la Corte cantonale ha ammesso a
ragione la legittimazione ricorsuale degli opponenti. La ricorrente medesima
riconosce che la loro abitazione è situata nella zona residenziale a sud della
cava ad una distanza di almeno 250 m. La proprietà A.________, in particolare,
risulta compresa nel perimetro di studio allargato del rapporto d'impatto
ambientale, laddove potrebbero manifestarsi possibili immissioni moleste legate
ai minamenti, ai rumori dovuti agli impianti di frantumazione, alla dispersione
di polveri e alle immissioni foniche del traffico indotto (cfr. rapporto
d'impatto ambientale pag. 9 e allegato A2). Gli opponenti stanno quindi in un
rapporto di vicinanza con l'impianto litigioso, risultano particolarmente
toccati dall'eventuale rilascio della licenza edilizia ed hanno un interesse
all'annullamento della stessa chiaramente distinto dall'interesse generale
degli altri abitanti del Comune: essi adempirebbero quindi i requisiti di
legittimazione dell'art. 89 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 249 consid. 1.3). Il fatto
che i loro fondi non confinano direttamente con il sedime della cava e la
possibilità di ridurre ulteriormente il rumore provocato dall'impianto non sono
decisivi. È infatti sufficiente che, come in concreto, l'impianto sia fonte di
immissioni chiaramente percettibili per i vicini, tali da disturbarne la
tranquillità (DTF 121 II 171 consid. 2b). L'asserito esercizio di un'attività
concorrente da parte di uno degli opponenti è irrilevante, visto ch'essi non
hanno contestato la licenza edilizia nella veste di concorrenti, ma in quella
di proprietari vicini (cfr. per il caso contrario, qui non realizzato, DTF 109
Ib 198 consid. 4, sentenza 1A.71/2000 del 3 gennaio 2001 consid. 3, in: RDAT
II-2001, n. 66, pag. 263 segg.). La Corte cantonale è quindi entrata nel merito
del gravame degli opponenti in modo conforme al diritto federale (cfr. art. 33
cpv. 3 lett. a LPT e art. 111 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 89 cpv. 1 LTF)
e a quello cantonale (art. 43 LPamm).

3.
3.1 La ricorrente sostiene che il progetto comporterebbe semplicemente la
riattazione e la rimessa in esercizio dell'impianto esistente, mentre la Corte
cantonale avrebbe ravvisato a torto la realizzazione di un nuovo impianto.
Richiamando gli art. 24c LPT e gli art. 41-42 OPT, la ricorrente ritiene che
l'intervento previsto consentirebbe di mantenere l'identità dell'impianto, la
quale dovrebbe essere valutata considerando che l'attività della cava, il
genere, nonché la quantità di prodotti estratti e lavorati non muterebbero
sostanzialmente. Pure le dimensioni e il tipo di macchinari impiegati sarebbero
simili, potendo d'altra parte funzionare anche con modifiche meno importanti
rispetto a quelle previste.

3.2 I fatti accertati dall'autorità precedente sono di principio vincolanti per
il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La ricorrente può contestare
l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio soltanto se sia stato
stabilito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in maniera
manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire arbitraria, ciò che
deve dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 106
cpv. 2 LTF, analogamente alla prassi in vigore in materia di ricorso di diritto
pubblico (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3, 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3). La
ricorrente deve inoltre dimostrare che l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 53
consid. 3.4).

3.3 La Corte cantonale ha accertato che l'intervento edilizio litigioso,
comportante un investimento di oltre 3,3 milioni di franchi, prevede la
realizzazione di un nuovo impianto di frantumazione primaria in un'ubicazione
più a nord rispetto allo stabilimento esistente che verrebbe demolito. Pure la
parte superiore dell'impianto di frantumazione secondaria, applicata al
basamento esistente, sarebbe essenzialmente rinnovata e ospiterebbe nuovi
macchinari. Il progetto prevede inoltre l'installazione di nuovi nastri
trasportatori per collegare i frantoi, la realizzazione di un nuovo impianto di
depurazione delle acque e di una piazza per il deposito del materiale tra i due
frantoi, oltre a interventi di sistemazione esterna, quali il piazzale, i muri
e la nuova pesa. In sostanza, secondo le constatazioni dei giudici cantonali,
delle infrastrutture attualmente esistenti verrebbero mantenuti unicamente il
basamento del frantoio secondario, un piccolo ufficio, l'impianto di betonaggio
e il parco macchine. Questi accertamenti non sono arbitrari, ma corrispondono
agli atti della domanda di costruzione. D'altra parte, la ricorrente medesima
non dimostra, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF, ch'essi sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con
gli atti o che si fonderebbero su una svista manifesta (cfr., sulle esigenze di
motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2, 133 II 396 consid. 3.2, 249
consid. 1.4). Essa si limita a criticare la decisione impugnata
contrapponendole una propria versione volta a sminuire l'entità e la rilevanza
degli interventi edilizi prospettati. Ciò non basta tuttavia a fondare
l'arbitrio, il quale non è ravvisabile nel semplice fatto che anche un'altra
soluzione potrebbe eventualmente essere sostenibile (cfr. DTF 129 I 8 consid.
2.1).

3.4 Richiamando l'art. 24c LPT e gli art. 41 e 42 OPT, e in particolare la
nozione di "identità" disciplinata da quest'ultima disposizione, la ricorrente
disattende che dette norme riguardano edifici e impianti esistenti fuori delle
zone edificabili e non tornano direttamente applicabili in concreto. Né spiega
in che misura sarebbero adempiuti i limiti quantitativi previsti dall'art. 42
OPT, nel caso in cui dette norme fossero prese in considerazione in via
analogica. La Corte cantonale ha in effetti fondato il suo giudizio sull'art.
72 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT),
secondo cui edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione possono essere conservati, essendo
autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili (cpv. 1). Ampliamenti e
migliorie tecniche nel processo produttivo possono essere eccezionalmente
autorizzati a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla
zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano
(cpv. 2). Premesso che la ricorrente non sostanzia un'applicazione arbitraria
dell'art. 72 LALPT, sulla base delle caratteristiche e dell'entità del progetto
edilizio la Corte cantonale poteva sostenibilmente ritenere che l'intervento
comportava la realizzazione di un nuovo impianto ed eccedeva quindi i limiti di
un lavoro di manutenzione indispensabile e di un ampliamento o di una miglioria
tecnica del processo produttivo. Il semplice fatto che il genere di attività
della cava e i suoi prodotti rimangano analoghi per tipologia e quantità non
basta a fare ritenere arbitraria la valutazione dei giudici cantonali, fondata
su una disamina puntuale delle opere progettate. Inconferente è quindi al
riguardo l'accenno alla garanzia della proprietà, sancita dall'art. 26 Cost. e
al principio della tutela della situazione acquisita da essa dedotto, che
garantisce unicamente una protezione minima, la cui estensione è più limitata
rispetto a quella garantita dall'art. 72 cpv. 2 LALPT (cfr. DTF 113 Ia 119
consid. 2a).

3.5 La ricorrente sostiene, sulla base di una presa di posizione 10 dicembre
2008 della ditta fornitrice delle installazioni, che la cava potrebbe essere
rimessa in funzione anche con interventi minori. A prescindere
dall'ammissibilità di tale documento, prodotto soltanto in questa sede (cfr.
art. 99 LTF, consid. 1.3), la questione non deve essere qui esaminata, siccome
un eventuale progetto ridotto non è oggetto della domanda di costruzione ed
esula dal tema del litigio.

4.
4.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere negato agli impianti
per la lavorazione del materiale estratto la conformità alla zona per attività
produttive J2, violando il margine di apprezzamento che spettava all'autorità
comunale nell'applicazione del proprio diritto. Sostiene che l'argomento non
era stato esplicitamente sollevato dagli opponenti, sicché la sua trattazione
violerebbe il principio dell'allegazione e la preminenza del diritto federale.
Ritiene inoltre arbitrario e contrario al principio della buona fede pretendere
che il materiale, per essere lavorato, venga spostato nella vicina zona
industriale J1, posta oltre la linea ferroviaria e la strada cantonale.

4.2 Nel gravame presentato in sede cantonale, gli opponenti avevano contestato
soprattutto la conformità dell'impianto alla zona delle cave giusta l'art. 23
delle norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR). Tuttavia,
rilevato che la cava sorge a cavallo di due diverse zone e che gli impianti per
la lavorazione del materiale estratto sono in particolare situati nella zona
per le attività produttive J2 retta dall'art. 29 NAPR, a ragione la Corte
cantonale ha esaminato in modo completo il progetto sotto il profilo di
entrambe le norme. Essa era in effetti tenuta ad applicare d'ufficio il diritto
(cfr. art. 18 cpv. 1 LPamm; BORGHI/ CORTI, op. cit., pag. 90), tanto più che,
in concreto, per effetto della trasmissione diretta della causa, ha statuito
quale unica istanza di ricorso cantonale (cfr. art. 33 cpv. 2 e 3 LPT). Per il
resto, la ricorrente non si confronta con l'interpretazione dell'art. 29 NAPR
compiuta dai giudici cantonali, spiegando, con una motivazione rispettosa degli
art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni sarebbe manifestamente
insostenibile. Accennando al potere di apprezzamento che spettava al Comune in
virtù della sua autonomia, la ricorrente si limita a criticare semplicemente il
fatto che i giudici cantonali non hanno confermato l'opinione municipale. Né
essa sostanzia minimamente l'accennata lesione del principio della buona fede.

4.3 Giusta l'art. 29 cpv. 1 NAPR, la zona per attività produttive J2 è di
principio destinata alle attività produttive (artigianali ed industria
leggera), commerciali e di servizio. Fondandosi sul tenore letterale della
norma, sulla sua relazione con l'art. 28 NAPR, che disciplina la vicina zona
industriale J1 destinata alla produzione ed alle funzioni ad essa connesse,
nonché sulla genesi dell'azzonamento, la Corte cantonale ha puntualmente
spiegato il contenuto della zona per le attività produttive J2. Ha in
particolare rilevato che non si tratta di una zona esclusivamente industriale,
ma di una zona mista, nella quale le attività industriali sono ammesse soltanto
se rientrano nell'industria leggera. Si tratta al riguardo di quelle attività
del settore secondario che generano effetti limitati sull'ambiente e,
analogamente alle attività artigianali, possono coesistere con attività
lavorative commerciali o di servizio. A ragione la Corte cantonale ha quindi
ritenuto che, per le caratteristiche degli impianti e le ripercussioni
ambientali provocate, il processo di lavorazione e di movimentazione della
roccia estratta non rientra nell'industria leggera, non potendo in particolare
coesistere con attività commerciali o di servizio. Ha pertanto rettamente
negato la conformità degli impianti litigiosi alla zona per attività produttive
J2. L'opinione contraria del Municipio, ribadita nella risposta dinanzi a
questa Corte, è oggettivamente insostenibile, già solo in considerazione del
tenore letterale dell'art. 29 cpv. 1 NAPR, sicché la Corte cantonale non ha
ecceduto nel proprio potere di apprezzamento annullando la licenza edilizia.

5.
5.1 Sotto il profilo del diritto sulla protezione dell'ambiente, la ricorrente
si limita ad addurre che il progetto è stato sottoposto ad un esame
dell'impatto ambientale, che ne attesta la conformità alle prescrizioni
vigenti. Rileva inoltre, di essere disposta a sottostare ad ulteriori
provvedimenti di protezione che dovessero rivelarsi necessari successivamente.

5.2 Al riguardo, la ricorrente non fa tuttavia valere la violazione del diritto
federale (art. 95 lett. a LTF). In particolare, non sostiene che la Corte
cantonale avrebbe violato gli art. 25 LPAmb (RS 814.01) e 7 dell'ordinanza
contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), né
contesta che le immissioni foniche prodotte dall'impianto oggetto della domanda
di costruzione superano i valori di pianificazione. Misurazioni di controllo
dopo la realizzazione o la messa in esercizio dello stabilimento ed eventuali
provvedimenti supplementari sono invero di principio possibili. Tuttavia, il
principio della prevenzione (cfr. art. 1 cpv. 2 e art. 25 LPAmb) impone di
rilevare le immissioni prevedibili già nella fase della licenza edilizia e di
non rimandare a una fase successiva eventuali chiarimenti sugli effetti
provocati dall'impianto e sull'adozione di provvedimenti di limitazione delle
emissioni foniche (sentenza 1A.58/2002 del 2 settembre 2002 consid. 2.3, in:
URP 2002 pag. 685 segg.).

6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che è tenuta a versare agli opponenti
un'indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà agli opponenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Arbedo-Castione, ai
Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 18 maggio 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni