Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.576/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_576/2008

Sentenza del 16 marzo 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Raselli, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gabriela Tank Weber,

contro

B.________ e C.________,
patrocinati dall'avv. Milo Caroni,
Municipio di Brione s/Minusio, casella postale 158, 6645 Brione s/Minusio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata
il 3 novembre 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 29 febbraio 2008 C.________ e B.________ hanno presentato al Municipio di
Brione s/Minusio una domanda di costruzione per una casa di abitazione
unifamiliare sul fondo part. n. 152, ubicato su un terreno in pendio inserito
nella zona residenziale semi-estensiva, all'intersezione tra una strada
pubblica ed una strada privata che serve una decina di abitazioni. Il progetto
prevede l'edificazione di una casa a forma triangolare con un piano interrato
destinato ad autorimessa e cantina e due piani abitabili fuori terra.
A.________, proprietaria di un fondo confinante (part. n. 675), si è opposta
alla domanda. Acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 15
maggio 2008 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo nel
contempo l'opposizione della vicina. Questa decisione è stata confermata il 19
agosto 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino su ricorso
dell'opponente.

B.
Con sentenza del 3 novembre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso dell'opponente contro la risoluzione governativa. Ha in
particolare ritenuto il progetto conforme alle norme comunali per quanto
concerne le distanze dalle strade. Riguardo alla distanza dal muro di sostegno
della strada privata eretto verso monte, ha ritenuto che, trattandosi di un
terreno in pendio, secondo la giurisprudenza si poteva prescindere, in
relazione a tale manufatto, dal rispetto della distanza minima tra gli edifici.
La Corte cantonale ha infine rilevato che, in base al diritto comunale, anche
la superficie del fondo occupata dalla strada privata poteva essere presa in
considerazione quale superficie edificabile ai fini del calcolo degli indici di
occupazione e di sfruttamento.

C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale, chiedendo di annullarla. Postula in via subordinata che la causa sia
rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio. La ricorrente fa valere
la violazione degli art. 6, 10 e 19 delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR), degli art. 38 e 39 della legge edilizia cantonale, del 13
marzo 1991 (LE), dell'art. 10 del regolamento di applicazione della LE, del 9
dicembre 1992 (RLE), oltre la violazione degli art. 5, 9 e 29 Cost.

D.
La Corte cantonale e il Municipio di Brione s/Minusio si riconfermano nelle
loro decisioni. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale
federale, mentre gli istanti in licenza chiedono in via principale di
dichiarare inammissibili i ricorsi e in via subordinata di respingerli.

E.
Con decreto presidenziale del 20 gennaio 2009 al gravame è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua
ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana.
Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né la ricorrente lo chiede
espressamente. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è
quindi redatto in italiano.

2.
2.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di
massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 segg. LTF. Nessuna delle
eccezioni previste dall'art. 83 LTF è infatti realizzata e l'art. 34 cpv. 1
LPT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi
giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle
disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF
133 II 353 consid. 2, 409 consid. 1.1). I requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett.
d, 90 e 100 cpv. 1 LTF sono adempiuti. Il ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF), semplicemente indicato nel titolo del
gravame, è di conseguenza inammissibile.

2.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento in sede cantonale e, quale
proprietaria del fondo part. n. 675, confinante con quello dedotto in
edificazione, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. La sua
legittimazione a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF non presta il fianco a
critiche (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.3).

2.3 Riservati i casi disciplinati dall'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del
diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma
può costituire una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett.
a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi
dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3). Da questo profilo, la legge sul
Tribunale federale non comporta alcuna modifica del potere cognitivo del
Tribunale federale rispetto alla situazione previgente sotto l'egida della
legge federale sull'organizzazione giudiziaria (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1).
Chiamata a vagliare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o
comunale sotto l'angolo dell'arbitrio, questa Corte si scosta quindi dalla
soluzione adottata dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente
insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo. Non basta inoltre
che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, occorrendo che
lo sia anche nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1, 133 II 257 consid.
5.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
Il giudizio impugnato è essenzialmente fondato sulle norme comunali di
attuazione del piano regolatore. Nella misura in cui la ricorrente non si
confronta con le argomentazioni contenute in tale giudizio, spiegando per quali
ragioni il diritto comunale sarebbe stato applicato in modo manifestamente
insostenibile, il gravame è inammissibile. La ricorrente si limita infatti ad
esporre una sua interpretazione delle disposizioni applicate, senza sostanziare
l'eventuale arbitrio della soluzione adottata dai giudici cantonali. Il ricorso
è parimenti inammissibile laddove la ricorrente accenna semplicemente all'art.
5 cpv. 1 Cost. senza dimostrare l'applicazione arbitraria del diritto cantonale
e comunale. Il principio della legalità sancito da questa norma non costituisce
un diritto costituzionale con portata propria, ma un principio costituzionale
(cfr. DTF 130 I 388 consid. 4 e rinvii). Esso non può in ogni caso condurre il
Tribunale federale ad esaminare liberamente il diritto cantonale applicato
nella fattispecie (cfr. sentenza 2C_212/2007 dell'11 dicembre 2007, consid.
3.1).

3.
3.1 La ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito perché la
Corte cantonale si sarebbe rifiutata di eseguire un sopralluogo, il quale
avrebbe consentito di accertare come il muro di sostegno della strada privata
sarebbe alto più di 5 m e come un'edificazione della particella n. 152 sarebbe
possibile anche rispettando una distanza di 6 m dallo stesso.

3.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella
misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa).
Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non
potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 130 II 425 consid. 2.1 e
rinvii). Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto
margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di
arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a; sentenza 1C_151/2007 dell'11 ottobre 2007,
consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 segg.).

3.3 La Corte cantonale ha ritenuto, spiegandone le ragioni, che la costruzione
non doveva rispettare la distanza minima tra gli edifici di 6 m e poteva quindi
sorgere, come in concreto, a 1-2 m dal muro di sostegno. In tale circostanza,
era quindi superfluo accertare se il fondo potesse essere edificato in modo
razionale anche rispettando una distanza di 6 m dal muro. Tale manufatto è
peraltro già esistente e la sua conformità alle NAPR non è oggetto della
presente procedura edilizia. Determinante ai fini della fattispecie è
essenzialmente la questione di sapere se debba essere rispettata la distanza
minima dagli edifici per il fatto che la sua altezza è incontestabilmente
superiore a 2,50 m (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR). Si tratta tuttavia di un
quesito di diritto, che non presuppone una visita dei luoghi per potere essere
risolto. La situazione e le caratteristiche del progetto risultano infatti con
sufficiente chiarezza dagli atti della domanda di costruzione, sicché la Corte
cantonale, rinunciando ad eseguire un sopralluogo o ad assumere ulteriori
prove, non ha violato né il diritto di essere sentito né il divieto
dell'arbitrio.

4.
4.1 La ricorrente critica la mancata applicazione della distanza minima tra gli
edifici per rapporto al muro di sostegno esistente. Lamenta l'assenza di una
base legale per permettere un'eccezione in tal senso e sostiene che una prassi
illegale al riguardo non sarebbe stata invocata dalle parti né sarebbe stata
dimostrata, tanto più che le NAPR sarebbero in vigore soltanto da pochi anni.

4.2 In virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR, i muri di controriva alti, come
in concreto, più di 2,50 m devono rispettare le distanze minime previste per
gli edifici. La Corte cantonale ha tuttavia rilevato che per prassi costante e
generalizzata anche in altri Comuni, in assenza di specifiche normative, si
prescinde dall'imporre agli edifici costruiti su terreni in pendio di
rispettare la distanza minima tra edifici per rapporto ai muri di sostegno o di
controriva eretti verso monte. Contrariamente all'opinione della ricorrente, i
giudici cantonali hanno sufficientemente addotto l'esistenza di tale
giurisprudenza, richiamando al riguardo due loro sentenze, del 20 marzo 2003 e
del 23 aprile 2001. A quest'ultima sentenza ha peraltro fatto riferimento anche
il Consiglio di Stato nella sua decisione del 19 agosto 2008.
La Corte cantonale ha inoltre addotto che una diversa conclusione renderebbe
eccessivamente difficoltosa l'edificazione di questo genere di terreni o
porterebbe i costruttori ad addossare gli edifici ai muri retrostanti,
sopprimendo qualsiasi trincea, come potrebbe verificarsi in concreto se si
volesse rendere l'intervento conforme al diritto. La precedente istanza ha
ritenuto che nemmeno si giustificava di subordinare la licenza edilizia alla
condizione di colmare la trincea prevista tra la facciata nord della casa
(priva di aperture) e il citato muro, siccome tale operazione sarebbe inutile
sotto il profilo sia dell'interesse generale sia di quello delle parti. Ha
ritenuto prevalente l'interesse degli istanti alla parità di trattamento sulla
base della citata giurisprudenza rispetto all'interesse della ricorrente
all'attuazione del diritto oggettivo. La ricorrente non si confronta
puntualmente con queste considerazioni, mettendone in dubbio la fondatezza.
Richiamando in generale gli scopi delle distanze tra gli edifici, non adduce la
presenza di prevalenti interessi pubblici o privati di terzi che imporrebbero
un'applicazione del diritto conformemente alla legge e che osterebbero in
concreto alla parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 123 II 248
consid. 3c). In tali circostanze, non si può ritenere che la Corte cantonale
abbia disatteso la Costituzione rinunciando ad applicare per rapporto al muro
litigioso la distanza minima tra gli edifici.

5.
5.1 La ricorrente rileva che la strada privata è gravata con un diritto di
passo pubblico a favore del Comune di Brione s/Minusio e costituirebbe quindi
una via pubblica, dalla quale la costruzione progettata dovrebbe distare almeno
3 m conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR. Lamenta inoltre la mancata
indicazione della distanza effettiva sui piani della domanda di costruzione.

5.2 L'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR, dal titolo marginale "distanze dall'area
pubblica", prescrive verso strade, percorsi pedonali, piazze e posteggi una
distanza di almeno 3 m per le costruzioni principali. Visto il tenore della
norma, che disciplina unicamente le distanze dall'area pubblica, è in modo
sostenibile che la Corte cantonale non l'ha ritenuta applicabile alla strada
litigiosa, siccome di proprietà privata. Il fatto che il tracciato possa essere
percorso da una cerchia indeterminata di persone non tocca di per sé i rapporti
di proprietà e non basta per ritenere arbitraria la decisione della Corte
cantonale. L'arbitrio non è infatti ravvisabile nella semplice circostanza che
anche la soluzione di applicare per analogia la distanza minima di 3 m alle
strade private potrebbe essere sostenibile (DTF 134 II 124 consid. 4.1 e
rinvii).

5.3 Per il resto, l'art. 10 RLE citato dalla ricorrente non impone
esplicitamente di indicare nel piano di situazione la distanza delle
costruzioni dalle strade private. Tale distanza è comunque in concreto
facilmente determinabile ed è incontestato ch'essa è inferiore ai 3 m, variando
da 1 m a 2 m in corrispondenza della facciata nord dell'abitazione. Dalla
mancata indicazione di questa distanza sul piano, la ricorrente non ha comunque
subito alcun pregiudizio, sicché la questione non deve essere esaminata
ulteriormente.

6.
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio
anche per non avere accertato che la costruzione non rispetta la distanza di 3
m nemmeno dalla strada pubblica, ritenuto che il garage e la cantina
sorgerebbero a confine con la stessa. Omette tuttavia di considerare che la
precedente istanza ha accertato che il corpo dell'autorimessa è interrato e, in
applicazione dell'art. 6 cpv. 4 NAPR, non soggiace alle distanze dalle strade.
Ora, la ricorrente non sostiene che la presenza della costruzione sotterranea
sarebbe stata accertata in contrasto con gli atti, né invoca un'applicazione
arbitraria della disposizione comunale. La censura non deve quindi essere
vagliata oltre.

7.
La ricorrente ritiene che l'indice di occupazione previsto per la zona
interessata non sarebbe rispettato siccome, violando l'art. 38 cpv. 2 LE, è
stata computata nella superficie edificabile anche la parte del fondo occupata
dalla strada privata. Disattende tuttavia che la Corte cantonale non ha in
concreto applicato l'art. 38 cpv. 2 LE, bensì l'art. 16 lett. b NAPR, secondo
cui la superficie delle strade private fa parte integrante delle zone
edificabili e può pertanto essere presa in considerazione nel computo degli
indici di occupazione e di sfruttamento. La ricorrente non fa valere che
quest'ultima disposizione sarebbe stata applicata in maniera arbitraria, né
sostiene esplicitamente ch'essa sarebbe inapplicabile alla fattispecie. La
censura è sostanzialmente priva di motivazione e non deve quindi essere
ulteriormente esaminata.

8.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto
nella misura della sua ammissibilità, mentre il ricorso sussidiario in materia
costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF), che è tenuta a versare alle controparti private un'indennità per
ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è
respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico della
ricorrente, che rifonderà a B.________ e C.________ un'indennità complessiva di
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Brione s/Minusio,
al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 16 marzo 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni